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Si riprende la discussione del disegno di legge A.C. 2272-bis-A.
(Esame dell'articolo 39 - A.C. 2272-bis-A)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 39 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2272-bis sezione 14).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
ANDREA LULLI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento 39.400 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
PRESIDENTE. Il Governo?
FILIPPO BUBBICO, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Trattandosi di un unico emendamento interamente soppressivo, sarà posto in votazione il mantenimento dell'articolo.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saglia. Ne ha facoltà.
STEFANO SAGLIA. Signor Presidente, in realtà il mio potrebbe essere un intervento sull'ordine dei lavori. È stato approvato l'articolo aggiuntivo 38.0202 Crisci che riguarda l'obbligo di comunicazione sui depositi giacenti.
È una materia sulla quale oggi leggiamo sui giornali che il Governo ha deciso di legiferare. Spero che la mano sinistra sappia cosa fa la destra, che non ci sia una contraddizione fra i due provvedimenti, perché altrimenti veramente ci sarebbe un'ulteriore confusione normativa.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crisci. Ne ha facoltà.
NICOLA CRISCI. Signor Presidente, prendo la parola soltanto per rispondere al collega.
L'articolo aggiuntivo precedente sostanzialmente migliora la normativa che oggi è stata comunicata relativa alla disciplina dei depositi dormienti, in quanto prende in considerazione una fattispecie particolare: il caso in cui un soggetto, per ragioni magari riconducibili alla perdita della vita, detiene somme che non possono essere utilizzate dagli eredi. Con la disciplina in esame si mette l'erede nella condizione di essere informato delle somme giacenti presso un qualsiasi istituto di credito, e quindi non soltanto abbiamo fatto bene allora a disciplinare i conti dormienti, ma ritengo che con la norma approvata sia migliorato anche un aspetto particolare di quella disciplina. Così anche se un soggetto perde la vita, per esempio, e ha somme depositate, gli eredi possono venire a conoscenza della situazione.
Mi pare quindi che l'osservazione non sia riconducibile alla natura dell'emendamento (Applausi dei deputati del gruppo L'Ulivo).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul mantenimento dell'articolo 39.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 474
Votanti 458
Astenuti 16
Maggioranza 230
Hanno votato sì 146
Hanno votato no 312).
PRESIDENTE. Chiedo al relatore come intenda procedere.
ANDREA LULLI, Relatore. Propongo di accantonare l'articolo 40 e di passare all'articolo 41.
PRESIDENTE. Sta bene. L'esame dell'articolo 40 e delle proposte emendative ad esso presentate è pertanto accantonato.
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