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TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO DONATELLA MUNGO IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1762-A.
DONATELLA MUNGO, Relatore. Il provvedimento che quest'oggi inizia il suo iter in aula ha alle sue spalle un lungo percorso in Commissione, fatto di rapporti con la società e i settori interessati, di accelerazioni, di pause di riflessione, di modifiche introdotte al fine di meglio rispondere alle esigenze del paese, di accantonamenti derivati dalla necessità di affrontare in altra sede alcuni temi.
La particolare complessità tecnica del provvedimento - non a caso trattasi infatti di legge delega e non di legge ordinaria - ha preteso una altrettanto particolare attenzione nella definizione dei criteri e dei principi direttivi, considerando anche che, pur presentando una omogeneità di intenti, il provvedimento affronta tematiche diverse.
Questa legge delega è una legge che si pone l'obiettivo di incidere strutturalmente in alcuni settori di particolare delicatezza: 1) la tassazione delle rendite finanziarie; 2) una maggiore efficacia ed efficienza delle procedure di accertamento e riscossione delle imposte dovute; 3) la riforma del sistema valutativo del catasto dei fabbricati, attesa da anni e ormai indifferibile; 4) la sistematizzazione delle norme tributarie attraverso la predisposizione di testi unici al fine di consentire una migliore conoscenza e dunque una migliore applicazione delle disposizioni sostanziali, processuali e procedimentali afferenti ai tributi statali.
Agli originari sei articoli che componevano il provvedimento originario, la Commissione ha aggiunto due articoli, il 2-bis e il 4-bis (ora numerati 3 e 6), riguardanti il primo una diversa e migliore gestione di quanto - denaro, titoli e beni mobili anche registrati - sequestrato agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre analoghePag. 16associazioni, il secondo una serie di norme concernenti sgravi fiscali collegati alla casa di abitazione, sia essa in proprietà (ICI) o in affitto (IRPEF), realizzando un intervento sulla casa di cui possano beneficiare la gran parte dei residenti nel nostro paese.
C'è una matrice che accomuna tutti questi interventi ed è la volontà di produrre un atto normativo ispirato alla giustizia ed equità fiscale ed a proseguire efficacemente la lotta all'evasione.
Come dicevo in premessa, un iter lungo in Commissione, durato più di sei mesi e più di otto se consideriamo il tempo del deposito del provvedimento da parte del Governo avvenuto il 4 ottobre 2006. Il provvedimento, infatti, si presentava allora come un collegato alla legge finanziaria, in quanto conteneva in sé una norma, quella relativa alla omogeneizzazione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria e delle misure delle imposte sostitutive, con la previsione di un'unica aliquota non superiore al 20 per cento, che assicurava un gettito stimato intorno per il 2007 intorno a 1.100 milioni di euro e a regime, cioè a partire dal 2008, di circa 2 miliardi. Nella discussione, si sono verificate delle difficoltà tecnico-politiche nello stabilire i criteri per tale modifica, difficoltà che ad un certo punto hanno indotto il Governo a modificare l'originario articolo 1, eliminando la previsione della revisione delle aliquote e riservandosi di ripresentarla in altro provvedimento, che si auspica possa essere già la prossima finanziaria. Il DPEF varato ieri dal Consiglio dei ministri indica in qualche modo questa via, più volte affermata dal Governo anche nel corso delle sedute di Commissione, quando afferma che si pensa di affrontare il tema della tassazione dei redditi da locazione nell'ambito della più generale revisione della tassazione dei redditi da capitale.
Persa la natura di collegato alla finanziaria, la Commissione ha iniziato l'esame del provvedimento ai primi di dicembre, stabilendo una serie di audizioni, incrementatesi via via, che, pur senza avere la pretesa dell'esaustività, si sono rivelate estremamente rappresentative, dei soggetti interessati ai vari aspetti della delega. L'esame è ripreso in aprile, con la presentazione di alcuni emendamenti del Governo, uno dei quali la già ricordata riscrittura dell'articolo 1, e della relatrice, uno dei quali introduceva l'articolo 4-bis, relativo agli sgravi fiscali cui prima si accennava. Questo articolo, che nel prosieguo del dibattito e durante la valutazione degli emendamenti, ha subito modifiche, specificazioni e miglioramenti fino ad arrivare alla versione odierna, è stato il frutto dell'intenzione politica, manifestata dalla maggioranza in occasione dei primi incontri relativi all'utilizzo dell'extragettito, di intervenire sul problema casa, un'intenzione che lo stesso Presidente del Consiglio aveva reso noto davanti alle Camere in occasione del voto di fiducia. Apprendiamo che tale intenzione è stata ribadita nel DPEF, e siamo certi che questo provvedimento costituirà il veicolo giuridico per rendere operativa questa volontà politica, fermo restando il reperimento delle risorse necessarie che dovrà essere contenuto nella prossima legge finanziaria.
Prima di addentrarmi nello specifico del provvedimento, esprimo il mio personale rammarico, ma credo di farmi portavoce dell'intera Commissione, per essere arrivata in aula con il mandato votato dalla Commissione di merito, ma purtroppo senza il parere della Commissione Bilancio. Si tratta di una procedura insolita, che attende di essere normalizzata. Restiamo quindi fiduciosi nel sollecito intervento del Governo nel fornire alla Commissione i documenti e le informazioni richieste. Una volta intervenuto il parere, sarà mia cura, di concerto con il Comitato del nove e con la collaborazione del Governo, proporre all'Assemblea le necessarie modifiche atte a rispondere alle eventuali osservazioni o condizioni poste dal parere. Nel frattempo, proprio ieri, con la collaborazione dell'intera Commissione, maggioranza e opposizione - che ringrazio - sono stati approvati alcuni emendamenti, in particolare all'articolo 8 che cercano, per quanto allo stato possibile, diPag. 17rendere il provvedimento più coerente con le indicazioni poste dal Comitato per la legislazione e con le perplessità espresse dalla Commissione bilancio.
L'articolo 1 delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
L'articolo, dopo approfondita attività istruttoria, è stato profondamente modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione VI. Il testo approvato in Commissione stabilisce all'articolo 1, comma 1, che nell'esercizio della delega dovranno essere osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) conservazione degli attuali regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito individuale con semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e delle procedure degli intermediari, anche ai fini di una riduzione dei costi amministrativi; b) equiparazione del trattamento fiscale degli organismi di investimento collettivo del risparmio con gli analoghi organismi esteri, allo scopo di dare una soluzione positiva al noto problema della penalizzazione rappresentata, per i fondi comuni di diritto italiano, dalla applicazione di una imposizione sostitutiva sul risultato maturato di gestione a fronte della tassazione per cassa prevista per i proventi della partecipazione a fondi armonizzati di diritto estero percepiti da investitori residenti. Infatti, nell'ordinamento attuale, gli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani sono tassati alla maturazione e il prelievo avviene in capo al fondo, mentre quelli comunitari armonizzati sono tassati alla realizzazione e il prelievo è a carico dei partecipanti; c) omogeneizzazione della base imponibile dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti utilizzati per produrli, con riconoscimento della possibilità di dedurre i relativi costi, di compensare le minusvalenze e le perdite e di utilizzare le eccedenze entro un periodo di tempo da stabilire. Nelle ipotesi in cui la base imponibile sia determinata senza tenere conto di costi, minusvalenze o perdite, il legislatore delegato potrà riconoscere al contribuente un risparmio di imposta da scomputare dalle imposte dovute sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, a determinate condizioni e con particolari limiti; d) applicazione di formule di correzione temporale per la determinazione dei redditi di natura finanziaria (come si legge nella relazione illustrativa all'emendamento 1.1, in tale categoria sono compresi i redditi delle polizze assicurative a carattere finanziario) soggetti ad imposizione al momento della percezione. Tali formule, che avranno finalità analoghe a quelle dell'equalizzatore, dovranno essere semplificate e non dovranno comportare una tassazione positiva nei casi in cui il reddito realizzato sia negativo o nullo; e) utilizzabilità dei risparmi di imposta iscritti nel patrimonio degli organismi di investimento collettivo del risparmio, relativi a periodi di imposta antecedenti al primo periodo di imposta per il quale opera la omogeneizzazione di cui alla precedente lettera c). Utilizzabilità di minusvalenze, perdite e risultati negativi realizzati o maturati dal contribuente relativi agli stessi periodi di imposta. Al legislatore delegato è riconosciuta la possibilità di prevedere particolari condizioni e limiti per l'utilizzo dei risparmi di imposta, minusvalenze, perdite e risultati negativi distribuito su più periodi di imposta.
Il legislatore delegato dovrà inoltre provvedere al coordinamento della nuova disciplina con la normativa vigente in materia [lettera f)]; potrà attuare la riforma in modo graduale, differendo l'entrata in vigore dei decreti legislativi da un minimo di quattro ad un massimo di dodici mesi dalla data della loro pubblicazione [lettera g)]; dovrà prevedere che gli emittenti, i sostituti di imposta e gli intermediari predispongano accorgimenti informatici idonei a realizzare un'ordinata gestione delle modifiche normativePag. 18introdotte [lettera h)], evitando l'emersione di ingiustificati guadagni o perdite [lettera i)].
Rispetto alla versione originaria dell'articolo 1 si segnala la soppressione del criterio di delega relativo alla revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria e delle misure delle imposte sostitutive, con la previsione di un'unica aliquota del 20 per cento [lettera a) del testo originario]. Conseguentemente non è inoltre più prevista l'introduzione di misure compensative, anche sotto forma di deduzioni o detrazioni, a favore dei soggetti economicamente più deboli [lettera c) del testo originario]
Tale modifica ha naturalmente fatto venir meno l'originaria previsione di cui all'articolo 1, comma 2, il quale prevedeva che dall'attuazione della delega sarebbero dovute derivare maggiori entrate non inferiori, per l'anno 2007, a 1.100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, a 2.000 milioni di euro.
L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame presso la VI Commissione, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina della riscossione volontaria e coattiva, al fine di potenziare l'attività di recupero delle somme non versate spontaneamente.
Nell'esercizio della delega dovranno essere osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi (comma 1): a) razionalizzazione e rafforzamento delle procedure di riscossione coattiva, con attribuzione agli agenti della riscossione del potere di concedere la dilazione del pagamento delle entrate iscritte a ruolo; b) estensione delle agevolazioni fiscali, previste per le azioni esecutive e cautelari, e per le attività ad esse prodromiche, eseguite dagli agenti della riscossione, ai soggetti terzi da questi incaricati; c) parziale revisione della disciplina del rimborso delle spese sostenute dagli agenti della riscossione, al fine di assicurare agli stessi il ristoro di tutti i tipi di oneri derivanti dall'esercizio dei compiti istituzionali; d) introduzione di criteri di controllo dell'inesigibilità degli importi iscritti a ruolo, coerenti con il nuovo sistema di riscossione nazionale e individuati anche sulla base del valore degli stessi importi; e) semplificazione e razionalizzazione delle procedure di anticipazione, da parte degli agenti della riscossione, del rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite; f) limitazione della chiamata in giudizio degli agenti della riscossione ai soli casi in cui siano eccepiti vizi dell'attività ad essi effettivamente riferibili; g) attribuzione a Equitalia Spa di tutte o parte delle funzioni attualmente esercitate dall'Agenzia delle entrate per la gestione del sistema dei versamenti unitari con compensazione, nonché del monitoraggio dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi e del compito di effettuare interventi finalizzati al recupero delle somme non versate.
Nel corso dell'esame presso la VI Commissione sono stati introdotti i seguenti tre nuovi princìpi e criteri direttivi: h) previsione che Equitalia Spa possa effettuare attività strumentali alle attività delle amministrazioni pubbliche. Previsione che Equitalia Spa possa emettere obbligazioni o altri strumenti finanziari per far fronte alle spese per l'acquisto della maggioranza del capitale sociale o del ramo di azienda delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione; i) razionalizzazione delle modalità di riscossione mediante ruolo delle entrate delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato; l) previsione di procedure di notifica degli atti di riscossione il più possibile semplici e trasparenti, a salvaguardia dei diritti dei contribuenti.
La VI Commissione ha poi aggiunto all'articolo due ulteriori commi.
Il nuovo comma 2 consente agli agenti della riscossione di svolgere attività di riscossione anche al di fuori del proprio ambito territoriale, senza che sia più necessario delegare l'agente della riscossione nel cui ambito territoriale si deve procedere. Lo stesso comma prevede inoltre che l'atto di pignoramento dei crediti del contribuente verso terzi possa essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione a ciò appositamente delegati.Pag. 19
Il nuovo comma 3 consente agli ufficiali della riscossione di esercitare le loro funzioni in tutto il territorio nazionale, anziché soltanto nei comuni compresi nell'ambito di competenza dell'agente della riscossione che lo ha nominato, come attualmente previsto.
L'articolo 2-bis, introdotto dalla VI Commissione, prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni relative ad attività da svolgere nel settore della giustizia, quali, ad esempio, la gestione delle somme di denaro e i titoli e i beni mobili, anche registrati, sequestrati agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre analoghe associazioni.
A tal fine il medesimo articolo 2-bis individua una apposita società con la quale il Ministero della giustizia dovrà procedere alla stipula delle citate convenzioni, individuandone altresì i relativi poteri ed assetto organizzativo. In particolare il comma 1 precisa che le citate convenzioni dovranno essere stipulate con una apposita società interamente posseduta dalla società Equitalia S.P.A.
Per quanto riguarda i compiti assegnati alla Società stipulante, con riferimento alle spese ed alle pene pecuniarie previste dal Testo unico in materia di spese di giustizia e relative a provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, si prevede che la citata Società dovrà provvedere alla gestione dei relativi crediti attraverso (comma 1, lettera a)): 1) l'acquisizione dei dati anagrafici e patrimoniali del debitore; 2) la notificazione dell'invito al pagamento nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avvenuta notificazione; 3) l'iscrizione a ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo (lettera a)).
La successiva lettera b) del comma 1 dell'articolo 2-bis, attribuisce, poi, alla medesima Società stipulante compiti che dovranno formare oggetto delle citate convenzioni e consistenti nel gestire: 1) le somme di denaro e i titoli e i beni mobili, anche registrati, sequestrati agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre analoghe associazioni, fino alla confisca e se nominata amministratore giudiziario, assicurandone una adeguata redditività; 2) le somme giacenti presso la Cassa delle ammende fino al loro definitivo impiego.
Ai sensi del successivo comma 3, il Ministero della giustizia può incaricare la società stipulante di svolgere ulteriori attività rispetto alle operazioni finanziarie indicate dal precedente comma 2 che dovranno anch'esse formare oggetto di apposite convenzioni.
I successivi commi 4 e 5 riguardano, poi, la remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal precedente comma 1 e lo statuto della Società stipulante.
Il successivo comma 6, dispone, dalla data della stipula delle convenzione, l'abrogazione dell'articolo 213 del citato Testo unico in materia di spese di giustizia e relativo alla iscrizione a ruolo del credito (ai sensi del citato articolo l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento).
Tale abrogazione è, evidentemente, connessa alle nuove competenze previste in capo alla Società stipulante da parte del comma 1 dell'articolo in esame.
I commi 7, 8 e 9 contengono disposizioni di carattere finanziario relative al nuovo sistema di gestione e di riscossione delle somme del settore della giustizia. Il comma 9 in particolare individua la copertura finanziaria dei maggiori oneri recati dalla disposizione, il cui ammontare massimo è fissato in 1 milione di euro annui.
L'articolo 3 delega il Governo ad intervenire, mediante uno o più decreti legislativi, per razionalizzare e semplificare le disposizioni in materia di accertamento di tributi erariali.
L'articolo risulta identico rispetto a quello contenuto nel testo originario del Governo, con l'unica eccezione del principio di delega di cui alla lettera f) nelPag. 20quale la Commissione ha soppresso la possibilità di utilizzare le informazioni acquisite dall'Amministrazione finanziaria per l'individuazione dell'indicatore della situazione economica del contribuente, lasciando solamente il riferimento alla situazione economica, senza riferirsi espressamente «all'indicatore» della stessa.
Tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega si evidenzia quello dell'armonizzazione delle regole e dei poteri di accertamento per tutti i tributi erariali, nonché delle attribuzioni e della competenza territoriale degli uffici, al fine di assicurarne la coerenza con le disposizioni dello statuto del contribuente [lettera a)], l'individuazione di specifici poteri di indagine e di accertamento in presenza di fenomeni di frode e l'estensione, in tali casi, della solidarietà nel pagamento del tributo tra i soggetti che hanno concorso alla frode stessa [lettera b)], l'armonizzazione dei diversi metodi di accertamento e la revisione dei criteri di accertamento presuntivi sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva [lettera c)] e l'armonizzazione delle diverse forme di interpello, incluso quello internazionale [lettera d)]. Infine, il potenziamento del sistema informativo, acquisizione secondo modalità telematiche e armonizzazione delle informazioni utili alla prevenzione e al contrasto dell'evasione, e utilizzo delle stesse per l'individuazione corretta dell'indicatore della situazione economica del contribuente [lettera f)].
L'articolo 4, modificato dalla VI Commissione, reca un'ampia delega al Governo per la riforma generale del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati al fine di rinnovare il sistema estimativo su cui si basa attualmente il sistema catastale.
Le finalità della riforma sono quella di favorire il progressivo miglioramento del sistema catastale, con riferimento sia ai livelli di perequazione, che alla trasparenza e qualità, nonché quella di favorire il recupero dell'evasione e dell'elusione nel settore immobiliare.
Il termine per l'esercizio della delega, fissato originariamente in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è stato portato nel testo della Commissione, a tre anni, nei quali potranno adottarsi uno o più decreti legislativi. Inoltre, nel corso dell'esame in Commissione, è stato aggiunto al comma 1 un inciso che prevede, nell'esercizio della delega, il rispetto dei principi contenuti nello «Statuto del contribuente» di cui alla legge n. 212 del 2000.
I princìpi e criteri direttivi di delega sono contenuti nelle lettere da a) ad h) dell'articolo 4, comma 1.
Nel testo approvato dalla VI Commissione risulta modificata la sola lettera d), relativa al ruolo dei Comuni, mentre sono stati aggiunti due nuovi principi di delega, contenuti nelle nuove lettere g) ed h).
In termini generali, dai princìpi di delega contenuti nelle lettere a) e b), non modificati, si evince complessivamente che il sistema estimativo, attualmente fondato su categorie e classi, dovrà essere radicalmente modificato e dovrà basarsi sulla determinazione degli estimi catastali su base patrimoniale e sulla successiva applicazione a tale base di coefficienti di redditività, attraverso i quali si determinerà la base reddituale, cioè il reddito imponibile.
Le lettere c), d) ed e) contengono principi relativi, rispettivamente, alle commissioni censuarie (lettera c)), al ruolo dei comuni e dell'Agenzia del territorio (lettera d)), e agli strumenti di comunicazione ai soggetti passivi dei nuovi estimi (lettera e)).
In particolare, il criterio di delega enunziato nella lettera c) prevede la ridefinizione della composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie provinciali e centrale, nelle loro rispettive competenze. Il principio di delega prevede in particolare, come finalità cui dovrà mirare tale riforma, la deflazione del contenzioso.
Il criterio di delega della lettera d), modificato dalla Commissione, dispone l'articolazione del processo riformatore attraverso la definizione del ruolo dei comuni e dell'Agenzia del territorio nel rispetto dei princìpi sottesi alle funzioni decentrate, assicurando, a livello nazionale,Pag. 21l'uniformità e la qualità dei processi, il loro coordinamento e monitoraggio nonché, principio questo aggiunto dalla Commissione, assicurando l'omogeneità dei valori e dei redditi tra comuni ed all'interno dei comuni.
Il criterio di delega enunciato nella lettera e) prevede l'utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione per portare a conoscenza degli intestatari catastali i nuovi estimi, in aggiunta all'affissione all'albo pretorio.
La lettera f), non modificata, dispone l'introduzione di meccanismi volti ad assicurare una sostanziale invarianza del gettito complessivo delle imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i valori o i redditi immobiliari derivati.
La nuova lettera g) introduce la previsione di una franchigia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che dovrà consentire di esentare, anche gradualmente e successivamente alla completa realizzazione della riforma del sistema del catasto fabbricati, i primi 150 metri quadrati di superficie.
La nuova lettera h) prevede la ricognizione, il riordino e l'abrogazione delle norme vigenti sul sistema catastale in coerenza con la riforma del sistema estimativo dei fabbricati.
L'articolo 4-bis, introdotto dalla VI Commissione, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica, con effetti a decorrere dall'anno 2008, della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Per quanto riguarda l'ICI, il principio di delega della lettera a) prevede che fino alla completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, prevista dall'articolo 4, sia concessa una detrazione complessiva ai fini ICI, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non inferiore a 290 euro.
Il principio di delega della lettera b) ha anch'esso ad oggetto l'ICI e prevede la concessione di un'esenzione dall'ICI per i fabbricati di proprietà pubblica che risultino non locati in quanto privi dei requisiti di agibilità, a fronte della presentazione da parte degli enti gestori della dichiarazione di inizio lavori finalizzati al recupero dell'immobile e alla sua reimmissione nel mercato dell'offerta pubblica di alloggi.
La lettera c) reca il principio della compensazione a favore dei Comuni, anche mediante incremento della compartecipazione ai tributi erariali, previo accordo con gli Enti locali, per far fronte alle minori entrate derivanti dalle detrazioni previste dalle suddette lettere a) e b).
Per quanto riguarda invece l'IRPEF, con il principio contenuto nella lettera d), si prevede che siano concesse, ai fini di tale imposta, detrazioni a favore dei conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale, in possesso di regolare contratto registrato, tenendo conto delle diverse situazioni reddituali.
La disposizione prevede in sostanza, sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2008, la concessione di agevolazioni fiscali consistenti in detrazioni d'imposta ai fini IRPEF a favore degli inquilini conduttori di immobili in base ad un regolare contratto di locazione di abitazione principale regolarmente registrato.
Il principio di cui alla lettera e) si collega al precedente della lettera d) disciplinando l'ipotesi in cui la possibilità di fruire della detrazione IRPEF per l'abitazione principale presa in locazione non possa essere concretamente utilizzata a causa della cosiddetta incapienza del contribuente conduttore dell'immobile, cioè quando il debito d'imposta risultante dalla dichiarazione o non c'è ovvero risulta inferiore all'importo del credito d'imposta previsto.
Il comma 1-bis dell'articolo 4-bis prevede una seconda delega al Governo, in materia di imposta di registro, da esercitare entro dodici mesi per modificare il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. I principi e criteri direttivi prevedono l'inserimento delle ordinanze di sfratto esecutivo e delle ordinanze nonPag. 22impugnabili di rilascio pronunciate su istanza del locatore, emesse rispettivamente ai sensi degli articoli 663 e 665 del codice di procedura civile, tra gli atti soggetti a registrazione e l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei contratti, delle scritture e delle quietanze per i quali risultasse omessa la registrazione.
L'articolo 5, modificato solamente in relazione al termine per l'esercizio della delega, delega il Governo ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti, sostanziali, processuali e procedimentali, in materia di tributi statali, prevedendo, tra i princìpi e criteri direttivi, l'uniformità della disciplina degli elementi essenziali dell'obbligazione fiscale e delle norme generali in materia di dichiarazioni, di accertamento, di riscossione e di applicazione delle sanzioni, nonché il divieto di applicazione analogica delle norme tributarie.
L'articolo 6, concernente le disposizioni attuative, è stato modificato dalla Commissione. Esso disciplina, ai primi 2 commi, la procedura prevista per i pareri delle Commissioni competenti, indicati in trenta giorni con possibilità di una proroga di venti giorni, nei casi di particolare complessità dei decreti o di affollamento degli stessi. Il comma 3 individua la necessità di un parere rafforzato delle Commissioni, qualora vi siano osservazioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, prevedendo l'obbligo per il Governo di ritrasmettere alle Commissioni, cui viene assegnato un ulteriore termine di trenta giorni, gli schemi di decreto con gli elementi integrativi richiesti.
Al comma 6, la norma prevede altresì che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi possano essere adottati decreti legislativi integrativi e correttivi delle disposizioni contenute nei decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite dal provvedimento, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi previsti e con la medesima procedura, nonché decreti legislativi volti a conseguire un miglior coordinamento normativo.
Al comma 7, infine, per quanto concerne il profilo della copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizione, si precisa che i decreti delegati potranno essere emanati solo dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che avranno stanziato le necessarie risorse.
Nonostante il lavoro fatto in Commissione, questo, come tutti i provvedimenti, è senz'altro perfettibile e anzi nel dibattito sono stati sollevati, da maggioranza e opposizione, alcuni punti che sono stati valutati meritevoli di una ulteriore riflessione e quindi di possibili modifiche emendative da apportare durante l'esame in aula. Il Governo si è impegnato a fare queste riflessioni approfondite e a valutare emendamenti che vadano nel senso indicato; altrettanta disponibilità è garantita da chi parla, nella veste di relatrice.
Mi auguro che il buon clima di collaborazione, nonostante le opinione diverse, che si è potuto verificare in Commissione possa esserci anche in aula, al fine di arrivare ad approvare un provvedimento che sia il migliore nell'interesse generale e dei cittadini.