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Discussione del disegno di legge: Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione. (Già articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge n. 2272, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 17 aprile 2007) (2272-ter-A) (ore 16,20).
(Discussione sulle linee generali - A.C. 2272-ter-A)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
Avverto, altresì, che la VII Commissione (Cultura) si intende autorizzata a riferire oralmente.
La relatrice, deputata Sasso, ha facoltà di svolgere la relazione.
ALBA SASSO, Relatore. Signor Presidente, Viceministro Bastico, approda oggi in Assemblea per la discussione sulle linee generali un disegno di legge dall'iter un po' tormentato. Si tratta di uno stralcio, fortemente voluto dal presidente della VII Commissione e dalla Commissione tutta, di alcune materie attinenti la scuola contenute nel disegno di legge Bersani. Infatti il testo originariamente aveva mantenuto il titolo «Scuola, impresa, società», più attinente al testo originario, meno forse ai temi trattati. Non a caso, invece, oggi il testo, profondamente cambiato nel suo iter in Commissione, ha assunto il titolo «Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione». E che di norme urgenti si trattasse, lo dimostra il fatto che molte delle questioni qui esaminate sono state anticipate da un decreto del Governo di recente approvazione. Purtroppo per una serie di motivi, non ultimo una discussione approfondita in tutte le Commissioni su questo testo di legge, in particolare nella Commissione bilancio, occupata anche nel mese di luglio dall'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, il provvedimento ha rallentato il suo iter e non è stato calendarizzato in Assemblea nel mese di luglio, come l'urgenza dichiarata avrebbe richiesto, anche per il consueto affollamento di provvedimenti prima della pausa estiva.
Voglio dire subito che la discussione in VII Commissione è stata molto serena anche nel rapporto con l'opposizione, sia nel merito dei temi trattati, sia sul terreno dell'individuazione di quanto fosse necessario mantenere nel testo e di quanto fosse invece necessario rimandare ad altri provvedimenti. Con l'accordo di tutti, infatti, sono stati soppressi, stralciati ed eliminati alcuni temi contenuti in articoli del testo originario riguardanti ad esempio la disciplina degli organi collegiali. Sappiamo bene che da ben due legislature si vuol porre mano alla riforma degli organi di governo della scuola. Ma è sembrato a tutta la Commissione, anche interpretando un'opinione prevalente del mondo della scuola, che il tema dovesse essere affrontato in una legge a ciò dedicata.
Così come è stata stralciata la norma sull'equipollenza dei titoli di studio dei cittadini stranieri, valutando che anche questa tematica dovesse essere trattata in un provvedimento apposito. Tra le norme più importanti di questo testo - voglio dire che il lavoro emendativo in Commissione è stato attento e rispettoso dei pareri altrettanto attenti e puntuali di tutte le Commissioni - vi è il ripristino del tempo pieno: una necessità urgente segnalata con forza negli anni passati da un forte movimento di genitori e insegnanti, l'esigenza di ripristinare il tempo pieno non come somma di ore ma come modello pedagogico previgente al decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, in sostanza il modello delle quaranta ore come progetto unitario e non come somma di spezzoni di ore. Anche se vincoli di bilancio, richiamati con forza dalla Commissione bilancio, e la diminuzione del numero degli insegnanti in organico di diritto prevista dalla legge finanziaria non lasciano molti spazi alla norma del doppio organico prevista dalle norme previgenti al decreto n. 59 del 2004.
Il testo comunque prevede un piano triennale da definire di intesa con laPag. 19Conferenza Stato-regioni, volto a incrementare in primo luogo l'offerta di tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche, anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale - sappiamo bene che il tempo pieno si sviluppa soprattutto in alcune aree del Paese piuttosto che in altre - sollecitando risorse da definire in sede di Conferenza unificata. C'è da augurarsi che nella prossima legge finanziaria ci siano maggiori risorse sul tempo pieno, che è spesa qualificante per la scuola, per la sua qualità e per il diritto allo studio.
Molti dei commi del testo presente e soprattutto dell'articolo 1 sono, per così dire, norme chiarificatrici rispetto a novità contenute nel primo testo Bersani, come ad esempio la norma che definisce il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica superiore - si definisce che è diploma - e che chiarisce che si tratta di titolo valido per l'ammissione a pubblici concorsi.
Nel testo in esame, inoltre, vi sono norme che migliorano e chiariscono testi precedenti: ad esempio, rispetto al testo sugli esami di Stato recentemente approvato, laddove si specifica che sostengono, altresì, l'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati, in possesso di idoneità in promozione all'ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno, ovvero che non hanno, comunque, titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame, onde evitare che non sostengano l'esame preliminare proprio coloro che non hanno frequentato l'ultimo anno. Si tratta di aggiustamenti, di correzioni, di chiarificazioni.
Sempre rispetto alla normativa sugli esami di Stato, vi sono, altresì, norme che ridefiniscono l'ordine con cui vengono scelti i presidenti delle commissioni. Vi è anche una norma che dispone il pagamento dei commissari, anche interni, per le commissioni di esame.
Nello stesso articolo 1, si ripristina l'ammissione agli esami di terza media e si definisce una terza prova a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti e dalle studentesse. Tale prova, dunque, non dovrebbe essere selettiva, ma dovrebbe servire a leggere i livelli di apprendimento raggiunti alla fine della terza media dalla popolazione scolastica. Sarà, pertanto, necessario predisporre non solo le prove da parte dell'Invalsi - come già prevede il testo - ma anche modalità di analisi sui risultati delle prove stesse, così come sembra suggerire il comma 9 dell'articolo 1, che ridefinisce, rendendola più snella, anche la composizione del comitato di indirizzo del Servizio nazionale di valutazione.
Al comma 11 dell'articolo 1 si ribadisce che le indicazioni nazionali, da adottare ai sensi delle leggi vigenti, vanno emanate con regolamenti ministeriali e non con legge. D'altra parte, ciò consente - come è naturale che sia e come è previsto dalle indicazioni recentemente emanate dal Ministro Fioroni per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado - una verifica in itinere e sul campo della validità della loro efficacia, nonché la possibilità di revisione e correzione delle stesse indicazioni senza dover ricorrere a modifiche legislative.
Tale misura, quindi, va nella direzione di sottolineare che è la scuola che decide, che cambia - vi sarà, poi, sempre un regolamento a definire il cambiamento - provando e riprovando. È la scuola che decide e non una maggioranza politica.
Al comma 13 dell'articolo 1, vi è un tema tornato più volte nella storia della legislazione scolastica: come garantire agli studenti la massima stabilità dell'organico, cioè di avere sempre gli stessi insegnanti (compatibilmente con trasferimenti ed altre necessità), soprattutto per quelle situazioni che vedono la presenza di ragazzi diversamente abili, nelle zone di grande disagio sociale, nelle scuole, negli ospedali. Il testo rimanda ad un successivo decreto ministeriale. Sarà necessario discuterne, perché è un tema veramente importante, a partire dalla stabilizzazione del precariato, che rappresenta una delle cause principali di quello che viene definito «il caroselloPag. 20degli insegnanti», che è tanto più dannoso proprio per quelle ragazze e quei ragazzi - vale per tutti, ma per loro in particolare - per i quali figure di riferimento stabili sono condizioni essenziali per un efficace apprendimento.
Vi sono anche altre questioni di grande impatto mediatico che il testo affronta. Mi riferisco a quella che la semplificazione giornalistica ha titolato come «norma anti-docenti fannulloni». Si tratta di norme riprese nel decreto recentemente approvato, che semplificano e velocizzano norme disciplinari che già esistono: non più di novanta giorni per concludere un provvedimento disciplinare e nuove procedure per le sospensioni cautelari. Discuteremo nel merito a breve. Voglio solo esprimere sommessamente l'auspicio che il necessario rigore con cui affrontare queste questioni, nell'interesse primario di chi ha diritto a una scuola seria e di qualità, non diventi l'occasione per gettare fango sulla scuola pubblica e sui docenti e che l'aggettivo «fannulloni» non diventi un automatismo nel parlare di scuola. Ritengo che valorizzare i bravi e gli onesti per combattere le mele marce, in questo come in tanti altri settori, debba rappresentare un impegno del Governo e del Ministro.
Infine, nel novero delle norme che definivo «che correggono e aggiustano», vi sono anche quelle che riguardano i recenti concorsi per dirigenti scolastici, anch'esse misure che, a mio parere, hanno carattere di urgenza. Vi sono la possibilità di essere nominati, per i vincitori di concorso, in diverso settore formativo o in diversa regione, collocandosi alla fine delle graduatorie e il riconoscimento, come titolo di accesso, dei diplomi di educazione fisica per le procedure di reclutamento. Bisognerà - e mi rivolgo al Viceministro - mettere, o tentare di mettere, la parola fine al contenzioso infinito che tali concorsi hanno determinato e forse bisognerà pensare, per il futuro, a modalità e procedure concorsuali meno ambigue, meno farraginose e meno contraddittorie.
Vi sono, ancora, norme che riguardano la possibilità di accedere alle abilitazioni per i docenti di strumenti musicali, quelle che riguardano il peso degli zainetti dei bambini delle scuole elementari e della scuola primaria di primo grado, questioni che riguardano le «sezioni primavera», vale a dire quelle sezioni che fanno da «cuscinetto» tra il nido e la scuola per l'infanzia e, infine, alcune norme che intervengono sulle questioni di difficoltà di bilancio delle scuole.
Sappiamo bene come le scuole, nel corso degli ultimi anni, abbiano avuto grandi difficoltà di bilancio; alcune sono state anticipate nel decreto di luglio, altre sono anticipate dal decreto recentemente approvato, come il pagamento delle supplenze per maternità per il personale non di ruolo e per il personale nominato in sostituzione del personale assente per maternità, da sottrarre al bilancio delle scuole e da far pagare direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze. Altre, che erano presenti nel testo prima del parere della Commissione bilancio e che riguardavano il pagamento della TARSU o la diminuzione dell'IVA su alcune spese, sono state - su indicazione della stessa Commissione bilancio - cancellate. Tuttavia, ritengo che, forse, si potrebbe tornare a parlarne, dal momento che si tratta di spese che gravano in maniera preponderante su bilanci assai magri, soprattutto di alcune fasce scolastiche, come nella scuola primaria dove, in alcuni casi, i bilanci sono totalmente occupati dalle spese per la TARSU.
Infine, importanti sono le misure per riassegnare alle regioni i fondi non spesi per l'edilizia scolastica, da utilizzare anche per ottimizzare la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici. Avremo tempo, credo, signor Viceministro, nel dibattito parlamentare che vedrà in parallelo la discussione su questo provvedimento e sul testo del decreto, per valutare punto per punto le norme contenute in questo testo.
Ne ho citate alcune per dare l'idea della quantità dei temi e delle questioni su cui si interviene e su cui bisognerebbe intervenire ancora, dato che la nostra legislazione scolastica è cresciuta nel tempo - direi, si è dilatata - spesso senza cancellarePag. 21norme precedenti, sovente obsolete o inapplicabili. Non è una miscellanea questo testo; forse lo è, oggi, la legislazione scolastica.
La scuola, a mio avviso, ha urgentemente bisogno di una semplificazione legislativa, di norme snelle, comprensibili e applicabili, per poter migliorare la sua efficienza, la sua qualità, la sua efficacia e per poter, piuttosto che tagliare indiscriminatamente, riqualificare la sua spesa nell'interesse soprattutto delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di questo Paese.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
MARIANGELA BASTICO, Viceministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Sasso che, in qualità di relatrice di questo disegno di legge, ha svolto un ruolo molto complesso e importante all'interno della Commissione e in tutto il percorso istruttorio. Rivolgo un ringraziamento anche al presidente e ai componenti della VII Commissione, che hanno collaborato fattivamente alla costruzione di questo testo che, come ricordava l'onorevole Sasso, ha un lungo processo evolutivo e di trasformazione, sia del contenitore legislativo, sia del contenuto stesso.
L'inizio è costituito da un nucleo di norme, contenute all'interno del disegno di legge A.C. n. 2272, cosiddetto Bersani sulle liberalizzazioni. Vi è stato uno stralcio, anche a causa di una forte volontà da parte del presidente della Commissione cultura e dei suoi componenti, al quale il Ministero della pubblica istruzione non solo ha ceduto, ma che ha condiviso pienamente. Il testo originario è stato notevolmente arricchito, sia per l'inserimento di norme da parte del Governo, sia per un lavoro di normazione diretta da parte dei componenti della Commissione.
Alcune norme sono state inserite, altre sono state emendate e parzialmente o totalmente soppresse. Ritengo che ciò rappresenti una vera modalità per valorizzare il ruolo legislativo dell'Assemblea e il lavoro significativamente istruttorio e preparatorio da parte delle Commissioni che hanno istituzionalmente tale compito. In questo percorso si è trovato più di un punto di condivisione con le minoranze, sia al momento di stralciare materie particolarmente complesse e delicate - che avrebbero comunque richiesto un percorso di approfondimento parlamentare molto alto, ad esempio quelle relative agli organi collegiali - sia in relazione all'inserimento di nuove normative utili e importanti per il sistema scolastico, perché il vero significato del provvedimento in discussione è proprio quello di contenere norme che siano urgenti - come recita il titolo dello stesso disegno di legge - ma anche particolarmente utili per il funzionamento della nostra istituzione scolastica. L'allungamento del tempo procedurale di discussione, anche a causa di un lavoro molto lungo e incisivo svolto da parte della Commissione bilancio e per la complessità della materia che ha richiesto l'acquisizione del parere di dieci o undici Commissioni, ha comportato per il Governo la necessità di stralciare alcune norme, quelle che rivestivano un particolare carattere di necessità ed urgenza, per renderle immediatamente vigenti all'avvio del nuovo anno scolastico.
Questo è il senso dell'operazione che si è concretizzata nell'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto-legge che contiene una parte di tali norme. Vorrei far presente alla relatrice Sasso e ai componenti della Commissione cultura, che si tratta di norme sostanzialmente identiche a quelle elaborate dalla Commissione stessa. Non vi è alcuno stravolgimento del senso e del significato politico di tale intervento. Vi è stata l'accelerazione dell'entrata in vigore di alcune norme e la separazione di quella parte della normativa che non presentava i caratteri della necessità ed urgenza. Quindi, vi segnalo che, rispetto al testo oggi in discussione, il decreto contiene alcune norme che affrontano taluni aspetti in modo soltanto parziale e, pertanto, ritengo particolarmente auspicabile un percorso volto a ricompattare la materia stessa, qualora possibile,Pag. 22proprio perché si tratta di un testo a vastissimo raggio - la relatrice Sasso lo ha presentato con grande chiarezza - contenente norme ampie e diversificate.
Ebbene, ritengo molto utile, per il funzionamento della scuola, che tali norme possano trovare compattamento e unificazione. Ciò si vedrà nel corso dell'iter parlamentare del decreto-legge che contiene una parte di queste norme. Il mio auspicio è che, comunque, anche il disegno di legge in discussione, per la parte non ricompresa all'interno del decreto, possa avere un iter molto rapido, in quanto la scuola ha bisogno di tutte queste norme. Parlando della scuola intendo riferirmi a tutti gli attori della scuola stessa.
Infatti l'aspetto interessante di questa norma è che noi affrontiamo una disciplina riferita ai bisogni educativi dei ragazzi e anche alle esigenze sociali delle famiglie (mi riferisco ad esempio alla norma sul tempo pieno) e allo stesso tempo un insieme di normative essenziali per il buon funzionamento della scuola dal punto di vista finanziario, perché le scuole debbono poter aprire con la certezza di come comporre il proprio bilancio e degli elementi sui quali poter gestire le proprie scelte finanziarie.
Voglio ricordare in questa sede che la legge finanziaria dello scorso anno ha stabilito una innovazione importante nella modalità di finanziamento della scuola assegnando alle scuole risorse determinate attraverso due soli grandi capitoli: è quello che abbiamo denominato il «capitolone». Ciò ha comportato una sorta di «budgettizzazione» della risorsa finanziaria a favore delle scuole proprio per aumentare i livelli di autonomia, di scelta e di responsabilità della scuola stessa. È chiaro che avere una «budgettizzazione» senza poter fruire di una certezza normativa è una contraddizione insanabile, perchè da un lato invitiamo la scuola alla responsabilità e alla scelta, ma dall'altro le sottraiamo quest'opportunità nel momento in cui, ad esempio, deve pagare supplenze lunghe, quali quelle di maternità, del tutto incontrollabili e non determinabili dalla scuola stessa.
Questa norma, contenuta nel testo in esame, che è importantissima, è necessaria proprio per responsabilizzare le scuole e per garantire loro un funzionamento sereno che non determini la produzione di debiti: è questo il senso di una normativa che favorisce il funzionamento.
Nei confronti di altri attori, quali ad esempio gli insegnanti, credo ci siano aspetti importanti che da un lato rasserenano ed eliminano alcune problematicità delle norme sul reclutamento, dall'altro però contengono un impegno affinché le sanzioni disciplinari (che sostanzialmente rimangono quelle del quadro normativo vigente) siano erogate con una tempistica e con un'efficacia particolarmente rasserenanti. Ritengo infatti che 90 giorni, al massimo 120, siano un tempo adeguato per far scattare l'idonea sanzione disciplinare a fronte di comportamenti lesivi dei ragazzi o comunque delle persone che vivono nella scuola.
Un'altra norma molto importante è quella che ha rafforzato la possibilità di utilizzo della sospensione cautelare, perché ci sono momenti nella scuola che possono essere caratterizzati da una forte tensione, dalla perdita della fiducia tra la famiglia e l'istituzione scolastica o uno o due docenti in particolare. Ritengo pertanto che questo strumento, che allenta quella tensione togliendo il docente da una situazione grave per egli stesso e grave anche per il rapporto con le famiglie, sia assolutamente adeguato.
Vorrei, inoltre, ricordare le norme sugli esami di Stato: credo che sia particolarmente importante avere proposto il ripristino dell'ammissione all'esame in terza media riportando anche lì, come abbiamo fatto nell'esame di quinta superiore, una separazione tra i due momenti, quello della valutazione dei docenti del consiglio di classe (con l'esito dell'ammissione o non ammissione dello studente) e quello della valutazione successiva da parte di una commissione che, quale rappresentante dello Stato, giudica il rendimento del ragazzo e, quindi, in qualche modo anche l'intera organizzazione scolastica.Pag. 23
Come vedete le norme sono molto ampie, anche diversificate, ma hanno tutte un carattere: l'utilità e il miglioramento del funzionamento della nostra scuola. Ve ne sono altre che mi auguro davvero possiamo recuperare. Si citavano, ad esempio, il tema della TARSU, il miglioramento delle condizioni per il pagamento dell'IVA, almeno sul materiale di carattere strettamente didattico del funzionamento della scuola e la norma importantissima sull'edilizia scolastica.
L'insieme di queste norme - lo ripeto - ha il carattere dell'utilità e del miglioramento del funzionamento di tutta la scuola e della qualità della vita di coloro che nella scuola vivono ed operano.
Credo che sia importante anche ciò che ricordava l'onorevole Sasso ossia che giungerà probabilmente il momento in cui si dovrà chiarire la normativa che si è succeduta negli anni. Voglio rammentare, infatti, che l'ultimo Testo unico relativo all'ordinamento scolastico risale al 1996 e che, da allora in poi, è stato rivisitato da una vastissima normazione successiva, a volte contraddittoria. Quindi credo che anche il disegno di legge in oggetto potrà essere eventualmente inserito all'interno di un Testo unico, qualora il Parlamento decidesse di fornire all'ordinamento scolastico l'opportunità di riordino di una normativa divenuta davvero particolarmente complessa e che, essendo rivolta ad una molteplicità amplissima di interlocutori, ha un estremo bisogno di chiarezza e quindi di semplificazione.
PRESIDENTE. Avverto che secondo le intese intercorse come comunicato all'Assemblea nella seduta di ieri, il seguito della discussione sulle linee generali, con gli interventi dei deputati iscritti a parlare, è rinviato ad altra seduta.