Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Seguito della discussione del disegno di legge: Modernizzazione, efficienza delle Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese (A.C. 2161-A); e delle abbinate proposte di legge Pedica ed altri; Nicola Rossi ed altri; La Loggia e Ferrigno (A.C. 1505-1588-1688) (ore 18,10).
(Ripresa esame dell'articolo 7 - A.C. 2161-A)
PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 7 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2161 sezione 4).
Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
ORIANO GIOVANELLI, Relatore. Signor Presidente, l'articolo 7 si riferiscePag. 43all'ambito di applicazione di alcune disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ieri era stato accantonato.
La Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti D'Alia 7.74, Boscetto 7.6 e D'Alia 7.75, mentre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.100.
La Commissione invita al ritiro dell'emendamento Zeller 7.73 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Boscetto 7.7 e 7.8, mentre il parere è favorevole sull'emendamento Angelo Piazza 7.77.
PRESIDENTE. Il Governo?
LUIGI NICOLAIS, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro dell'emendamento D'Alia 7.73, formulato dal relatore.
GIANPIERO D'ALIA. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, non ritiro l'emendamento perché ciò che propone la Commissione con l'emendamento 7.100, che ovviamente condividiamo, è parziale, in quanto riguarda solo le società a totale o prevalente capitale pubblico, ossia estende - e già questo è un fatto positivo - l'ambito di applicazione della normativa sul procedimento amministrativo anche a tali società.
Riteniamo che ciò non sia sufficiente e che occorra andare oltre, prevedendo un ambito di applicazione generale, che riguardi non solo le amministrazioni dello Stato, ma anche le regioni, gli enti locali e le società che da questi dipendono, perché la legge n. 241 del 1990 è una legge di attuazione dell'articolo 97 della Costituzione.
Inoltre, poiché parliamo di principi che non prevedono un'applicazione differenziata rispetto allo Stato, alle regioni o ai comuni, ma che hanno una loro immediata precettività, che riguarda tutte le amministrazioni pubbliche, indipendentemente dalla dimensione territoriale, e poiché riteniamo che si tratti di principi la cui disciplina rientra nella competenza esclusiva dello Stato (rispetto alla quale le regioni possono ampliare la sfera della regolazione, ma non possono derogare alla legislazione statale di diretta applicazione dei principi contenuti nell'articolo 97), manteniamo questo emendamento, che riteniamo sia un atto doveroso.
Pertanto, chiediamo ai colleghi di maggioranza di riflettere sulla circostanza che, se si vuole realmente applicare una legge di semplificazione e se si vogliono procedimenti rapidi e garanzie per i cittadini, non si può circoscrivere la portata della legge solo alle amministrazioni statali, prevedendo poi procedure contrattate con le regioni e con gli enti locali, che disperdono le potenzialità e gli effetti di questa normativa nel nostro Paese.
Ciò a maggior ragione dopo l'approvazione della riforma del titolo V della Costituzione, che ha trasferito potestà legislative e competenze amministrative alle regioni e agli enti locali su larga scala. Quindi, quanto più il decentramento è avvenuto in maniera disorganizzata, disordinata e disorganica in questi anni nel nostro Paese, tanto più dobbiamo prevedere principi che si applichino su tutto il territorio e a tutte le amministrazioni, se vogliamo contenere i costi delle amministrazioni pubbliche e avere più trasparenza.
Queste sono le ragioni per le quali chiediamo un voto favorevole sul nostro emendamento e facciamo un appello ai colleghi di maggioranza, perché credo sia importante cogliere lo spirito di questa nostra proposta, che ha un significato realmente innovativo e che credo possa essere utile a ciascuno di noi, anche nell'interlocuzione con le regioni e con gli enti locali.Pag. 44
Per queste ragioni, insistiamo veramente in maniera accorata perché venga colto il senso di questa proposta, che non è strumentale, ma attiene al merito del provvedimento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.
GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, innanzitutto intendo aggiungere la mia firma all'emendamento D'Alia 7.74, che è simile, anche se più ampio, al mio emendamento 7.6.
Noi abbiamo evidenziato l'esigenza di ampliamento della platea degli enti in ogni fase della discussione di questo disegno di legge. Per quale ragione? Perché non riusciamo a comprendere come mai, in relazione a determinate materie (quelle di cui agli articoli 2-bis, 11, 15, 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis), si affermi che si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche, mentre, più semplicemente, non si affermi che tutte le norme della legge n. 241 del 1990 vengano estese a tutte le amministrazioni pubbliche.
Limitare la valenza di queste modifiche - per tanti versi utili e positive - soltanto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, a nostro avviso, è incongruo.
Qualcuno aveva obiettato che non si poteva legiferare interferendo sugli aspetti caratteristici degli enti locali e delle regioni. Osserviamo come, nello stesso testo del disegno di legge, si aggiungano, dopo il comma 2, i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, che disciplinano il contesto normativo attuale nell'ambito dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, cioè nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni. Però, il cittadino, che trova facilitazioni e possibilità di maggiore serietà nei suoi rapporti con le amministrazioni statali e con gli enti pubblici nazionali, ha certamente più rapporti con gli enti locali.
Anche se poi si cerca, con i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, di stabilire una disciplina minima per le prestazioni degli enti locali, sarebbe molto più serio e comprensibile evitare l'indicazione di alcune disposizioni da applicare agli enti locali e indicare, invece, le disposizioni che non si applichino a tali enti, rendendo così questa norma utile a tutti i cittadini, qualunque sia l'amministrazione con cui si confrontano.
Quindi, il fatto che l'onorevole D'Alia, oltre a utilizzare l'espressione «tutte le amministrazioni pubbliche», come nell'emendamento da noi proposto, abbia anche aggiunto le «società con totale o parziale capitale pubblico» mi sembra del tutto utile, perché sappiamo quali e quanti siano gli elementi di resistenza che queste società frappongono quando il cittadino cerca chiarezza e risposte sicure in tempi certi.
L'emendamento 7.100 della Commissione, invece, prevede l'applicazione delle disposizioni del disegno di legge in esame solo all'esercizio delle funzioni amministrative delle società con totale o prevalente capitale pubblico e contiene una limitazione della quale si capisce la logica, ma che ci pare troppo restrittiva.
Pertanto, anche io auspico un voto favorevole sull'emendamento D'Alia 7.74 e chiedo di sottoscriverlo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.
L'onorevole Buontempo è informato che il suo gruppo ha esaurito il tempo a disposizione, quindi posso concedergli solo un minuto.
TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento in esame perché, se non venisse approvato, contraddiremmo i precedenti articoli relativi alla responsabilità: dove vi è capitale pubblico - totalmente, o in parte privato - bisogna applicare le norme relative alla responsabilità.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.
Pag. 45
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, abbiamo già avuto occasione di trattare l'argomento ieri.
Il gruppo di Alleanza Nazionale è favorevole al principio che le disposizioni del disegno di legge in esame si applichino a tutte le amministrazioni pubbliche, nonché a tutto ciò che è ad esse equiparabile agli effetti dei rapporti con il cittadino e, quindi, anche alle società con totale o parziale capitale pubblico.
Mi sembra di aver affermato ieri che, se negassimo tale principio, approveremmo una legge che possiamo giudicare più o meno opportuna, ma per due terzi sarebbe inefficace, cioè verrebbe percepita come tale, per la maggior parte, dai cittadini.
Quindi, dovreste tutti votare a favore dell'emendamento D'Alia 7.74. Noi esprimeremo un voto favorevole su tale emendamento; anzi, voteremo a favore di tutti gli emendamenti che si collocano nella stessa direzione, segnalando che effettivamente l'emendamento 7.100 della Commissione è assolutamente insufficiente e inadeguato.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Costantini. Ne ha facoltà.
CARLO COSTANTINI. Signor Presidente, in linea di principio sono d'accordo con le considerazioni del collega D'Alia e di altri colleghi che mi hanno preceduto. Devo dire, però, che la questione è stata approfondita sul piano tecnico all'interno del Comitato dei nove dove è emersa una constatazione: l'attuale formulazione della legge n. 241 del 1990 già distingue l'ambito operativo della stessa, definendo una portata precettiva immediata nei confronti dello Stato e delle amministrazioni dello Stato e riferendosi, nel comma 2, alle regioni o e agli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze rispetto alle regolazione delle materie disciplinate dalla presente legge.
In altri termini, è impossibile sul piano tecnico, in questa sede, definire una disposizione che sia immediatamente precettiva nei confronti del sistema delle autonomie locali. Del resto, abbiamo affrontato tale questione definendo i livelli essenziali delle prestazioni. Tutti gli articoli, le prescrizioni e i requisiti dell'attività amministrativa presenti in questa legge costituiscono requisiti essenziali delle prestazioni ai quali il sistema delle autonomie locali è obbligato ad attenersi.
Quindi, il parere contrario del relatore sull'emendamento D'Alia 7.74 e la presentazione dell'emendamento 7.100 della Commissione non scaturisce da una contrarietà di principio. Vi è la piena consapevolezza che, come del resto avviene già adesso, la legge sul procedimento amministrativo deve essere applicata dalle province e dai comuni. Dobbiamo, però, rispettare l'impostazione originaria della legge, che vede il legislatore statale definire in maniera prescrittiva i principi per le amministrazioni dello Stato e per le società pubbliche statali, rinviando all'autonomia costituzionale delle province e dei comuni per la definizione degli stessi principi.
Ripeto: il fatto che tutte le disposizioni previste in questo disegno di legge siano definite come livelli essenziali delle prestazioni che il sistema delle autonomie locali deve erogare, costituisce in qualche misura un vincolo per il recepimento di tali principi nei loro regolamenti e nell'ambito dell'autonomia regolamentare che la Costituzione riconosce loro e su cui siamo tutti d'accordo.
Per tale ragione, in sede di Comitato dei nove si è ritenuto di separare le due questioni. Si è ritenuto di lasciar perdere, in questa fase, i comuni e le province, e di riferirci esclusivamente alle società con totale capitale pubblico o a prevalente capitale pubblico, facendo riferimento, invece, alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e alla norma nel suo complesso, affinchè vengano poi recepiti autonomamente con le procedure previste dalla Costituzione nell'ambito degli statuti e dei regolamenti delle province e dei comuni.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Alia 7.74, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 465
Votanti 462
Astenuti 3
(Maggioranza 232
Hanno votato sì 196
Hanno votato no 266).
Prendo atto che l'onorevole Pedica ha segnalato che non è riuscito ad esprimere il proprio voto contrario.
Passiamo all'emendamento Boscetto 7.6.
Chiedo all'onorevole Boscetto se acceda all'invito al ritiro del suo emendamento 7.6 formulato dal relatore.
GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, per le ragioni che ho già esposto in relazione all'emendamento D'Alia 7.74 e pur avendo ascoltato il ragionamento svolto dal collega Costantini - che ha una sua valenza ma che, secondo me, è possibile superare - insisto per la votazione del mio emendamento 7.6 sottoscritto anche dai miei colleghi in Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boscetto 7.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo, e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 469
Votanti 468
Astenuti 1
(Maggioranza 235
Hanno votato sì 219
Hanno votato no 249).
Prendo atto che la deputata Dato ha segnalato che non è riuscita a votare.
Saluto le classi di terza media e terza liceo dell'Istituto Marsilio Ficino di Figline Valdarno (Firenze), che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).
Passiamo all'emendamento D'Alia 7.75.
Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro formulato dal relatore.
Passiamo, quindi, ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Alia 7.75, non accettato dalla Commissione né dal Governo, e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 472
Votanti 470
Astenuti 2
Maggioranza 236
Hanno votato sì 200
Hanno votato no 270).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.100 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 475
Votanti 473
Astenuti 2
Maggioranza 237
Hanno votato sì 467
Hanno votato no 6).Pag. 47
Prendo atto che gli onorevoli Borghesi e Grassi hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere il proprio voto favorevole.
Passiamo all'emendamento Zeller 7.73.
Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.
KARL ZELLER. Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Boscetto 7.7.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.
GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, colleghi, stiamo affrontando la materia relativa alla disciplina per i gestori di servizi di pubblica utilità e vi è un'estensione delle norme della legge n. 241 del 1990 anche ai gestori pubblici o privati con una serie di regolamentazioni riguardanti anche i casi di mancata osservanza di alcune disposizioni e dei livelli minimi di qualità e quantità predeterminati e pubblicati.
Si tratta di una norma certamente utile e ritengo, pertanto, che la nostra posizione debba essere di favore, salvo quanto si stabilisce al comma 4 dell'articolo 7. Tale norma dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore, sono individuati i soggetti competenti all'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo. Condividiamo questa parte, perché è logico che vengano individuati i soggetti competenti per l'attuazione di tali articoli. Tuttavia, vi è un inserimento che stabilisce che gli altri servizi di interesse generale soggetti all'applicazione degli articoli 4, 5, 7 e 9 vengono anch'essi identificati - o meglio individuati - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si parla, quindi, di gestori pubblici o privati di servizi di pubblica utilità e, poi, si delega, nella sostanza, al Governo l'indicazione di altri servizi di interesse generale, in relazione ai quali non vi è alcun accenno che possa permetterci di capire dove il decreto del Presente del Consiglio dei Ministri andrà a parare.
Si tratta, quindi, di una zona totalmente buia, relativamente alla quale noi abbiamo presentato sia un emendamento soppressivo del comma 4, ma anche - e, direi, in modo più incisivo e chirurgico - l'emendamento a mia prima firma 7.8, che elimina proprio questa possibilità per il Presidente del Consiglio dei Ministri e, in sostanza, per il Governo di scegliere dei servizi senza alcuna indicazione da parte del Parlamento.
La pregherei, pertanto, di mettere in votazione gli emendamenti a mia prima firma 7.7 e 7.8. Non illustrerò quest'ultimo, avendolo ampiamente fatto avvalendomi delle ragioni addotte a sostegno dell'emendamento a mia firma 7.7.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni del collega Boscetto, perché credo che non sia possibile far dipendere l'applicazione di una legge sul procedimento amministrativo da una decisione del Governo, qualunque esso sia.
Ritengo, altresì, che non sia possibile che quest'ultimo possa, in qualche modo, individuare i gestori che sono soggetti a procedure «aggravate» - o comunque più trasparenti - e quali non lo siano. Mi sembra una questione su cui fare una riflessione.
Tuttavia, ritengo - e mi rivolgo anche al relatore e al presidente della Commissione - che dovremmo fare una riflessione anche in ragione del fatto che è stato approvato l'emendamento 7.100 della Commissione, con cui la disciplina sul procedimento amministrativo si applica a tutte le società con totale o prevalente capitale pubblico, tra cui anche quelle che gestiscono servizi di pubblica utilità.
Pertanto, ci ritroveremmo a votare un testo che, sostanzialmente, comunque è modificato e che dobbiamo rendere compatibile con l'emendamento 7.100 dellaPag. 48Commissione approvato in precedenza, con cui abbiamo stabilito l'applicazione indifferenziata - a tutte le società con totale o prevalente capitale pubblico - di tutte le disposizioni recate dalla presente legge, le quali modificano il testo della legge n. 241 del 1990.
Con questa norma, invece, affermiamo che vi sono una serie di gestori di servizi di pubblica utilità, che non sono sottoposti a tale disciplina; tuttavia, qualora avessero la forma di società con totale o prevalente capitale pubblico, andrebbero assoggettati alla disciplina così come l'abbiamo introdotta con l'emendamento 7.100 della Commissione. Pertanto, ritengo che dovremmo fare una riflessione, altrimenti smentiremmo quanto abbiamo approvato in precedenza.
Forse sono stato un po' confuso nell'esposizione, signor Presidente. Il punto è che abbiamo approvato l'emendamento 7.100 della Commissione, secondo il quale tutte le disposizioni che riguardano il procedimento amministrativo - così come le stiamo introducendo, modificando e integrando - si applicano a tutte le società con totale o prevalente capitale pubblico.
Con la previsione contenuta al comma 4, capoverso «articolo 29-bis», comma 4, invece, introduciamo una disciplina differenziata che prevede, peraltro, in quali casi sia il Governo, con proprio decreto, a stabilire l'applicazione della legge sul procedimento amministrativo per quanto riguarda la gestione dei servizi di pubblica utilità. Di conseguenza, dal momento che tali servizi possono essere gestiti anche attraverso società o totalmente, o prevalentemente partecipate dal pubblico, qualora noi approvassimo questa disciplina, di fatto avremmo «vulnerato» quanto approvato in precedenza.
Pertanto, ritengo che forse un approfondimento dovrebbe essere fatto per coordinare il testo contenuto nel comma 4, con quello approvato in precedenza.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Onorevole Presidente, onorevole relatore, mi associo alle considerazioni testé svolte dal collega D'Alia. In effetti, questo particolare - almeno per quanto mi riguarda - mi era sfuggito; invece, gli emendamenti Boscetto 7.7 e 7.8 hanno il pregio di richiamare l'attenzione su un punto di non secondaria importanza.
Oltre a quanto ha detto bene D'Alia, infatti, nella prima parte della riformulazione dell'articolo 29-bis della legge n. 241 del 1990, si fa riferimento ai «gestori pubblici o privati dei servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481»; e fino a qui, ci possiamo intendere, li abbiamo ben chiari.
Con la previsione contenuta al comma 4, capoverso «articolo 29-bis», comma 4, andremmo ad introdurre un'altra categoria - rimettendola con delega, peraltro, all'apprezzamento non preverificato del Presidente del Consiglio dei ministri - in cui si parla di «altri servizi di interesse generale». Mi si deve spiegare, però, quali sono questi altri servizi di interesse generale: è un genus diverso? Che cos'è? Abbiamo parlato di «gestori pubblici e privati dei servizi di pubblica utilità» - e va benissimo perché si tratta di una nozione in che, in qualche modo, ormai, in dottrina e nella pratica è circostanziata - ma questi «altri servizi di interesse generale» cosa sono?
Spesso vi sono servizi di interesse generale - ove, per «generale», si intende «verso una comunità» o una generalità, sia pure limitata, di soggetti - che possono essere forniti anche da un soggetto privato o di natura del tutto privatistica, volontariale o di altro genere.
Mi sembra che si stia introducendo - oltretutto con delega al Governo - una categoria così indifferenziata da non essere recepibile in un provvedimento di questo genere.
Pertanto, a meno che l'onorevole relatore, o chi lo ritenga opportuno, non ci fornisca una motivata precisazione di cosa siano questi «altri servizi», francamente sarei orientato, a nome del mio gruppo, aPag. 49votare a favore sia dell'emendamento Boscetto 7.7, ma, soprattutto, dell'emendamento Boscetto 7.8.
PRESIDENTE. Passiamo, quindi, ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boscetto 7.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 473
Votanti 470
Astenuti 3
Maggioranza 236
Hanno votato sì 220
Hanno votato no 250).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boscetto 7.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 475
Votanti 474
Astenuti 1
Maggioranza 238
Hanno votato sì 220
Hanno votato no 254).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Angelo Piazza 7.77, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 474
Votanti 333
Astenuti 141
Maggioranza 167
Hanno votato sì 326
Hanno votato no 7).
Prendo atto che la deputata Schirru ha segnalato che non è riuscita a votare e che il deputato Rampi ha segnalato che ha erroneamente espresso voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.
Passiamo alla votazione dell'articolo 7.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, vorrei soltanto dire che il gruppo dell'UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro) sarà costretto ad astenersi su tale articolo. Infatti, nonostante la nostra richiesta, il relatore non ha fornito alcun chiarimento specifico su un aspetto centrale e mi riferisco a quali soggetti tale disciplina si riferisca. Si tratta di un aspetto centrale perché, altrimenti - caro collega di Italia dei Valori -, il lavoro che abbiamo svolto finora rischia di essere vanificato ed a noi non piace essere presi in giro o prenderci in giro fra di noi. Abbiamo scorporato dalle società partecipate quelle che gestiscono i servizi pubblici di pubblica utilità che sono soggetti a tale disciplina o solo con riferimento ad alcune disposizioni o solo se lo decide il Governo, il che mi pare non sia proprio il trionfo della trasparenza. Per tale ragione ci asterremo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, sinceramente dispiace votare contro. Si tratta, infatti, di uno di quegli articoli nei confronti dei quali il gruppo di Alleanza Nazionale avrebbe avuto la massima disponibilità a votare a favore, perché si tratta di norme che, in definitiva, tendono ad estendere quanto più possibile nell'ambito della pubblicaPag. 50amministrazione disposizioni che vanno nella direzione della trasparenza e delle giuste risposte al cittadino. Questo elemento, sul quale abbiamo avuto un silenzio totale anche in termini di correttissima interlocuzione parlamentare, anche costruttiva, su un punto assolutamente qualificante, ci lascia effettivamente abbastanza sconcertati. Se non ci sono precisazioni, sia pure tardive, ma comunque pur sempre gradite sul punto, anche il gruppo di Alleanza Nazionale dovrà, perlomeno, astenersi.
ORIANO GIOVANELLI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORIANO GIOVANELLI, Relatore. Signor Presidente mi dispiace di non essere riuscito ad intervenire prima, ma ci tengo a chiarire e - se possibile - a far convergere sul voto anche i colleghi che si sono espressi in modo contrario.
A me sembra chiaro che l'articolo, dopo aver trattato l'ambito di applicazione relativo alle regioni e agli enti locali, faccia riferimento agli enti nazionali gestori di servizi di pubblica utilità e ciò non interferisce con quanto abbiamo votato prima con riferimento all'estensione delle disposizioni alle società con totale o parziale capitale pubblico; si tratta di enti soggetti alla funzione delle autorità di regolazione. Anche agli enti soggetti alle autorità di regolazione si applica tale disciplina ed, in virtù di questa condizione, lo si fa attraverso provvedimenti della stessa autorità: il concetto mi sembra abbastanza chiaro.
Nel momento in cui nasceranno enti nuovi, analoghi (non possiamo porre dei limiti) senza necessità di ripetere la procedura, sarà il Presidente del Consiglio dei ministri che, con decreto, estenderà tale norma anche ad eventuali ulteriori enti, sempre che rientrino in questa casistica.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Incostante. Ne ha facoltà.
MARIA FORTUNA INCOSTANTE. Signor Presidente anch'io vorrei fornire dei chiarimenti al riguardo. All'articolo 7, comma 4, del provvedimento al nostro esame, si prevede di inserire dopo l'articolo 29 della legge n. 241 del 1990 l'articolo 29-bis che risulta del seguente tenore:«I gestori pubblici o privati dei servizi di pubblica utilità (...) applicano al rapporto di utenza, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge». Naturalmente, rifacendomi all'intervento del relatore, l'autorità di regolazione entro un tempo stabilito deve determinare le concrete modalità, con proprie disposizioni. Quindi, non stiamo limitando l'applicazione della legge ai gestori di servizi di pubblica utilità, ma semplicemente usando tale procedura attraverso le autorità di regolazione, garantendo la sua applicazione. Inoltre e concludo, in tale testo abbiamo previsto che, qualora vi siano altri servizi di interesse generale, avvenga una ricognizione e, con un'estensione del decreto del Presidente del Consiglio, si applichino tali disposizioni.
Pertanto, come hanno già chiarito il relatore ed i precedenti interventi, credo si tratti di un'estensione non di una restrizione, come sembra apparire da alcuni interventi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Costantini. Ne ha facoltà.
CARLO COSTANTINI. Signor Presidente, ci tengo a svolgere questo intervento per recuperare il rapporto costruttivo che vi è stato fino ad ora. L'articolo 29 bis si riferisce ai gestori pubblici o privati dei servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 481 del 1995.
Parliamo di energia elettrica, di gas e di telecomunicazioni. Non è vero, quindi, che incidendo su questo articolo, escludiamo o incidiamo sulle disposizioni votate precedentemente concernenti il complesso delle società a capitale pubblico o privato e certamente non esclusivamente i gestori dei servizi di pubblica utilità.Pag. 51
Tale considerazione vi deve in qualche modo convincere del fatto che questo emendamento è assolutamente inutile. Per altro verso, voglio anche dire che il testo amplia la portata applicativa di questa norma, perché, tutto al più, si può discutere dell'opportunità o dell'inopportunità che sia il Presidente del Consiglio a definire quali sono gli altri servizi di interesse generale ai quali estendere la normativa.
Di questo possiamo discutere, ma certo non c'è una limitazione, anzi, un ampliamento: questo articolo, in aggiunta ai gestori privati o pubblici di servizi di pubblica utilità, disciplinati dall'articolo 2 della legge n. 481, consente al Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di allargare il campo di applicazione di questa norma anche a servizi di interesse generale che dovranno essere individuati.
Se la vostra preoccupazione è riferita al fatto che questo allargamento sia deciso dal Presidente del Consiglio dei ministri è un conto, ma mi pare di avere compreso dai vostri interventi che la vostra preoccupazione fosse prevalentemente quella che questo articolo sarebbe andato in qualche modo a circoscrivere l'efficacia e la portata di quello che abbiamo deciso prima.
Vi assicuro, però, che non è così. Spero di essere stato chiaro.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 478
Votanti 282
Astenuti 196
Maggioranza 142
Hanno votato sì 279
Hanno votato no 3).