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Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo, fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005 (A.C. 2782) (ore 9,43).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo, fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 2782)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Alì Rashid Khalil, ha facoltà di svolgere la relazione.
ALÌ RASHID KHALIL, Relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in esame riguarda la ratifica ed esecuzione del III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo, fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005.
La Conferenza diplomatica delle Alte Parti Contraenti delle Convenzioni di Ginevra del 1949, convocata l'8 dicembre 2005 dal Governo svizzero in qualità di depositario delle Convenzioni, ha adottato, con voto, il III Protocollo addizionale alle predette Convenzioni. L'Italia, Alta Parte Contraente delle Convenzioni, ha votato a favore dell'adozione del III Protocollo e ha proceduto, tramite il suo rappresentante permanente presso l'Organizzazione internazionale a Ginevra, alla firma dello stesso nell'ambito della medesima Conferenza.
Il III Protocollo prevede il riconoscimento di un nuovo simbolo per il Movimento internazionale delle Croci Rosse e delle Mezzelune Crescenti, un simbolo neutro e privo di connotazioni culturali, religiose o nazionali, che si aggiunge ai due già previsti. Questo simbolo, secondo l'articolo 2 del Protocollo, è costituito da un cristallo rosso formato da un quadrato dai contorni rossi su uno sfondo bianco. Il citato articolo 2, al paragrafo 1, precisa che tutti i simboli riconosciuti dalle Convenzioni godranno del medesimo status legale.
Secondo gli articoli 3 e 4 il nuovo simbolo è facoltativo e può essere usato da solo o in combinazione con gli altri, come può essere usato in modo temporaneo e in casi eccezionali, allo scopo esclusivo di facilitare il proprio lavoro e garantire l'incolumità del personale umanitario impiegato in zone di operazione militare, soprattutto in contesti di conflitti con forte connotazione religiosa.
PRESIDENTE. Invito i colleghi a conversare in modo meno rumoroso: non siamo ancora in tanti, almeno ascoltiamo.
ALÌ RASHID KHALIL, Relatore. Il Protocollo ha una valenza politica e simbolica, riunendo finalmente sotto lo stesso emblema le Società nazionali facenti capo agli Stati firmatari. Faciliterebbe anche l'adesione di movimenti nazionali che non si riconoscono in questi simboli, come le Società nazionali dello Stato di Israele e dello Stato di Eritrea.
Il III Protocollo è entrato in vigore il 14 gennaio 2007, 84 Stati lo hanno firmato e nove Stati hanno proceduto alla sua ratifica. Dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 della 1978, e successive modificazioni.