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Svolgimento di interpellanze urgenti.
(Iniziative per il riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica maturata presso l'ente di provenienza a favore del personale ATA della scuola - n. 2-00332)
PRESIDENTE. L'onorevole Satta ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00332 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 1).
ANTONIO SATTA. Signor Presidente, signor sottosegretario, si tratta di un problema cosiddetto «all'italiana».
La legge 3 maggio 1999, n. 124 stabiliva che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado dovesse essere trasferito dagli enti locali allo Stato.
Questo è avvenuto a tutti i livelli. In seguito questo persone, che hanno continuato a svolgere il proprio lavoro (che è sempre rimasto lo stesso, tranne alcuni casi di trasferimento in altri enti dello Stato) alla fine della carriera si sono ritrovate la pensione ridotta di tantissimi anni. Ciò è accaduto perché non è stata riconosciuta loro l'anzianità di servizio, che avevano maturato presso gli enti locali.
Si tratta francamente di un gravissimo atto di ingiustizia perché quest'anzianità non è stata riconosciuta dallo Stato attraverso provvedimenti diretti, nonostante diversi decreti e disposizioni; quindi, gli interessanti hanno attivato l'unica procedura loro possibile per ottenere giustizia, ossia il ricorso al giudice del lavoro fino alla Cassazione: tutti gli organi giurisdizionali aditi si sono regolarmente espressi a favore del personale ricorrente.
Il problema riguarda ben circa 80 mila ex dipendenti locali, di cui circa 25 mila hanno risolto il problema attraverso cause intentate contro lo Stato.
Faccio l'esempio di un assistente tecnico del liceo scientifico della città dove abito, Olbia (posso anche dire il nome: si tratta del signor Mario Carta), che, dopo aver svolto 39 anni ed oltre di servizio nel suo ruolo di assistente tecnico, si è visto riconosciuta l'anzianità di 21 anni, come se gli altri 18 non fossero stati anni lavorativi.
Il computo è stato effettuato sulla base di un'interpretazione distorta: essendo noto che gli stipendi corrisposti dagli enti locali sono più bassi di quelli delle amministrazioni statali, lo Stato nella fase di transizione ha giocato, diciamo così, su questa differenza. In altre parole, le pensioni sono state calcolate in base agli stipendi inferiori pagati dagli enti locali, non a quelli percepiti dagli interessati in qualità di dipendenti statali.
Conoscendo la sensibilità del sottosegretario e del ministro riguardo a problemi così importanti, chiediamo loro semplicemente se non ritengano urgente e necessario ripristinare, attraverso provvedimenti anche normativi, comunque erga omnes (quindi, non soltanto nei confronti di coloro i quali hanno proposto ricorso, ma anche di tutti gli altri che si trovano nella medesima condizione), il diritto dei lavoratori ATA della scuola provenienti dagli enti locali, con il pieno riconoscimento dell'intera anzianità giuridica ed economica maturata presso l'ente di provenienza, con la conseguente abrogazione del comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 (già superato dalle sentenze che l'autorità giurisdizionale competente ha pronunciato in materia).
Credo che il Governo debba misurarsi con il problema che è stato segnalato. Non è pensabile che, mentre il Parlamento vuole che le aziende si mettano in regola, che i lavoratori percepiscano una busta paga veritiera perché il monte lavoro finale delle retribuzioni percepite venga trasferito nella pensione, il Governo possa non essere sulla stessa linea.Pag. 53
Auspico che il Governo dica una parola chiara al riguardo - sono certo che l'ascolteremo tra poco - e faccia giustizia relativamente ad un caso che riguarda 80 mila lavoratori, oggi alle dipendenze dello Stato, ma provenienti dagli enti locali (25 mila di essi hanno già ottenuto giustizia nelle aule giudiziarie).
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, Gaetano Pascarella, ha facoltà di rispondere.
GAETANO PASCARELLA, Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione. Signor Presidente, all'onorevole Satta è ben nota la complessa questione che concerne l'applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, attualmente sottoposto al vaglio di legittimità della Corte costituzionale.
L'articolo 8 della legge ha posto a carico dello Stato il personale amministrativo tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di ogni ordine e grado ed ha conseguentemente disposto il trasferimento nei ruoli del personale ATA statale del personale degli enti locali in servizio nelle scuole ed istituti statali alla data di entrata in vigore della legge medesima, prevedendone l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti e demandando la disciplina relativa alle modalità del trasferimento ad un successivo decreto del ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con i ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentiti l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.
In particolare, la legge ha stabilito che al personale ATA proveniente dagli enti locali è riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza. La stessa legge ha tuttavia previsto che, in corrispondenza dell'inquadramento nei ruoli statali del personale degli enti locali, si procede alla contestuale e progressiva riduzione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali medesimi in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale. In pratica, i costi che lo Stato avrebbe dovuto sostenere per il personale entrato a far parte dei propri ruoli dovevano essere ridotti dai trasferimenti accordati ai comuni e alle province, da cui proveniva detto personale.
Per l'attuazione del citato articolo 8, in data 20 luglio 2000, è stato siglato dall'ARAN e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un apposito accordo, che, come previsto dalla legge, è stato recepito dal decreto 5 aprile 2001, adottato dal ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, infine, di quello per la funzione pubblica.
Con tale decreto sono stati definiti i criteri di inquadramento del personale interessato. In particolare, il decreto ha previsto che l'inquadramento dei dipendenti in parola dovesse avvenire in base al criterio del «maturato economico», ossia collocando gli interessati nella posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento ed il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 sarebbe stata corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini della maturazione delle successive classi di stipendio, ciò al fine di garantire ai trasferiti il mantenimento del livello economico raggiunto negli enti locali, se superiore rispetto a quello dello Stato, nonché di effettuare il trasferimento senza oneri aggiuntivi per lo Stato, in quanto, come già detto, la legge n. 124 del 1999 non ha previsto alcun finanziamento per l'attuazione del citato articolo 8.
Per una più completa conoscenza di questa complessa vicenda è anche opportuno ricordare che le modalità di determinazione del trattamento economico per il personale scolastico statale e per quello degli enti locali sono diverse. Infatti, per il Pag. 54personale scolastico statale la retribuzione è formata dal trattamento fondamentale - basato su classi di stipendio di importo progressivo, che vengono attribuite alla scadenza di periodi di servizio prestabiliti - nonché dal trattamento accessorio, disciplinato dalle norme contrattuali di settore; per il personale degli enti locali, invece, la retribuzione è formata dal trattamento economico fondamentale, cui corrisponde lo stipendio tabellare, dalla retribuzione individuale di anzianità e dal trattamento accessorio, anch'esso disciplinato dalle norme contrattuali settore.
Quindi, diversamente dal personale del comparto «scuola», per il personale degli enti locali - come avviene per la generalità degli altri dipendenti pubblici - l'anzianità di servizio è valutata a parte, con una specifica voce di stipendio, che si aggiunge alle altre voci.
Considerate tali differenze strutturali tra i trattamenti economici delle due categorie di personale, la disposizione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, è stata applicata dall'amministrazione tenendo conto, ai fini dell'inquadramento nei ruoli statali del personale proveniente dagli enti locali, del trattamento economico complessivo in godimento - che, come già detto, comprende anche l'anzianità di servizio - ed attribuendo agli interessati la corrispondente classe di stipendio prevista per il personale scolastico statale.
In molti casi, il personale interessato ha contestato i criteri di inquadramento adottati dall'amministrazione, ritenendoli in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, in base alla quale al personale in argomento va riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza.
Ne è derivato un diffuso contenzioso che in alcuni casi si è concluso, come peraltro già rilevato dall'onorevole Satta, in Corte di Cassazione, con la soccombenza dell'amministrazione. Vi sono però anche casi di giudici che, in consapevole contrasto con la Cassazione, hanno espresso un diverso giudizio, condividendo la tesi dell'amministrazione, in virtù della riconosciuta natura contrattuale dell'accordo del 20 luglio 2000, della valenza quale fonte normativa di tale accordo e dell'assoluta assenza, nella legge n. 124 del 1999, della previsione di una copertura finanziaria per i pretesi aumenti retributivi da corrispondere al personale in parola. In presenza di questa situazione è intervenuta la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ossia la legge finanziaria per l'anno 2006, che, all'articolo 1, comma 218, reca l'interpretazione autentica della norma controversa. Alla luce di questa norma interpretativa risulta corretto il criterio di inquadramento adottato dall'amministrazione.
Convengo con le obiezioni espresse dall'onorevole Satta circa la situazione di disomogeneità che tutto ciò ha determinato nell'ambito del personale interessato. Confermo che il Governo non ha attivato alcuna iniziativa in sede di discussione della legge finanziaria per l'anno 2007, anche perché la Corte costituzionale non si è ancora pronunciata sulla norma di interpretazione autentica. Il ministero sta seguendo con grande attenzione l'evolversi di questa complessa situazione e, appena si sarà pronunciato l'organo costituzionale, valuterà la situazione.
PRESIDENTE. L'onorevole Satta ha facoltà di replicare.
ANTONIO SATTA. Signor Presidente, non so se al mio posto vi fosse l'onorevole D'Antoni a rispondere su questo tema, quale sarebbe stata la sua pronuncia. Non posso essere soddisfatto, nel modo più assoluto. Ancora una volta lo Stato, per dare ragione ai lavoratori, attende addirittura che si pronunzi la Corte costituzionale. Vi è anche una disparità: da una parte vi sono circa venticinquemila lavoratori, che sono in regola e hanno ottenuto tutto, perché hanno beneficiato di sentenze anche cumulative, che hanno riguardato cioè duecentosettanta persone; dall'altra, 55 mila lavoratori che sono ancora nel limbo e che per essere sistemati devono Pag. 55attendere il giudizio della Corte costituzionale.
Credo che uno Stato di diritto debba compiere uno sforzo maggiore - onorevole sottosegretario, lo dica al ministro Fioroni - perché, dopo che abbiamo fatto uno sforzo nella legge finanziaria per sistemare i precari, battaglia giusta che qualifica questo Governo e questa maggioranza, non possiamo il giorno dopo dare un esempio di ingiustizia così grave.
Credo sia un problema grande, di cui si deve far carico lo stesso Parlamento, in quanto non è pensabile che si debbano avere lavoratori di serie A e di serie B, cioè lavoratori che hanno avuto l'opportunità di accedere al giudizio, quindi ottenere sentenze favorevoli ed altri che, invece, non hanno avuto l'accortezza di andare davanti al giudice o i soldi per pagare l'avvocato per farlo.
Credo che però, di fronte ad una situazione così diffusa di 25 mila lavoratori già sistemati, che hanno avuto il riconoscimento della loro anzianità, uno sforzo debba essere fatto - mi rivolgo a lei, mi rivolgo anche al sottosegretario D'Antoni per la parte che lo riguarda e per la sensibilità sindacale che gli rimane, anche perché chi parla ha militato sempre nella CISL e nella CISL-scuola per giunta - perché la risposta è necessaria. Si tratta, infatti, di una risposta - lo ripeto ancora una volta - di giustizia sociale nei confronti di chi ha svolto seriamente il proprio lavoro sino all'età pensionabile.
Non è accettabile quindi che sia una risposta interlocutoria, che rimandi alle calende greche, che cerchi ancora di risparmiare: quando poi esploderà il caso, lo Stato dovrà pagare interessi e altro, con l'ulteriore conseguenza di un danno all'erario.
Invito per questi motivi il sottosegretario a rivedere la sua posizione e ad affrontare il problema, tanto più che egli ed i colleghi firmatari presenteranno ancora una volta l'interpellanza in oggetto, anche se in altra forma, perché non intendono abbassare la guardia.