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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
(Schema di disegno di legge attuativo degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione recentemente approvato dal Consiglio dei ministri - n. 3-00595)
PRESIDENTE. L'onorevole Moffa ha facoltà di illustrare l'interrogazione La Russa n. 3-00595 (vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 2), di cui è cofirmatario.
SILVANO MOFFA. Signor ministro, abbiamo presentato l'interrogazione ben sapendo che l'iter in corso al Senato sul disegno di legge delega da lei presentato il 19 gennaio è in una fase avanzata. Riteniamo, infatti, che il Parlamento debba riappropriarsi del proprio ruolo centrale, soprattutto in una materia così complessa e delicata quale quella del riordino delle autonomie locali.
In particolare, sottolineiamo due aspetti nell'interrogazione. Il primo riguarda il quadro di razionalizzazione complessiva del sistema delle autonomie, che a nostro avviso avrebbe richiesto un significativo intervento sotto il profilo costituzionale più che attraverso leggi ordinarie. Il secondo tema, ormai discusso da anni, riguarda le città metropolitane.
Al Governo chiediamo, innanzi tutto, se non ritenga che si ponga il tema di una riforma costituzionale e, inoltre, se non sia il caso di affrontare in Parlamento un dibattito su come costruire concretamente un sistema di Governo delle aree metropolitane.
PRESIDENTE. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, Linda Lanzillotta, ha facoltà di rispondere.
LINDA LANZILLOTTA, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Signor Presidente, in ordine alla questione riguardante la natura della fonte normativa da utilizzare per la disciplina dell'ordinamento degli enti locali, si osserva che nella Costituzione non si rinviene alcuna riserva di legge costituzionale al riguardo e, anzi, l'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, di cui il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 19 gennaio scorso costituisce attuazione, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia della legislazione elettorale, degli organi di governo e delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Ne consegue che il ricorso alla legislazione ordinaria per la revisione dell'ordinamento degli enti locali si presenta coerente con il dettato costituzionale e non lesivo dell'autonomia che lo stesso riconosce alle autonomie territoriali.
D'altra parte, nel corso della passata legislatura era stata approvata con legge ordinaria, la legge n. 131 del 2003, cosiddetta legge La Loggia, una delega al Governo per l'attuazione proprio dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Dunque, non vi è nulla di nuovo rispetto alla linea intrapresa nella precedente legislatura.
Quanto alla questione relativa all'istituzione delle città metropolitane, si rileva che l'impulso per l'avvio del processo costitutivo, secondo il disegno di legge approvato dal Governo, spetta agli enti territoriali direttamente interessati, per cui il loro processo formativo non solo non trascura l'esigenza di tali realtà ma presuppone al contrario l'assenso all'iniziativa delle comunità coinvolte.
L'effettiva istituzione delle città metropolitane permette, peraltro, di realizzare un riordino complessivo dell'assetto organizzativo locale e, grazie alla flessibilità dello strumento attuativo, di soddisfare le esigenze dei cittadini amministrati, mediante Pag. 29la semplificazione dei diversi livelli di competenza e, quindi, una riduzione dei costi ed una maggiore efficienza dell'azione amministrativa. Anche con riferimento all'istituzione delle città metropolitane, si ricorda che la delega di cui all'articolo 2 della legge La Loggia investiva anche i procedimenti per l'istituzione delle città metropolitane. Dunque, si è rinnovata una linea già fatta propria dal Governo e dal Parlamento.
Infine, si segnala che nel provvedimento sono definiti i compiti ed i poteri delle province, dei comuni e delle città metropolitane, che eserciteranno le loro funzioni nel rispetto del principio di leale collaborazione, sulla base di una ripartizione di compiti che eviterà duplicazioni e favorirà una razionalizzazione dei costi di gestione, al fine di armonizzare le competenze regionali con le articolazioni degli enti territoriali. In ogni caso, il Parlamento avrà modo, nel corso dell'iter del provvedimento, di approfondire e sceverare tutti i temi trattati dall'interrogazione.
PRESIDENTE. L'onorevole Moffa ha facoltà di replicare.
SILVANO MOFFA. Signor ministro, la ringrazio per la risposta ed anche per aver doverosamente richiamato la necessità di un dibattito parlamentare quando il provvedimento in oggetto approderà anche in questo ramo del Parlamento. Tuttavia, non posso ritenermi soddisfatto della sua risposta, per due ordini di fattori. Il primo riguarda il profilo costituzionale del suo provvedimento, per un motivo molto semplice; all'interno di tale disegno di legge - che non ricalca il percorso della legge La Loggia, tutt'altro! - vi è infatti un riordino del sistema delle funzioni amministrative che attengono ai comuni (che fa parte della tipicità dell'azione amministrativa in capo agli stessi), che vengono, in questo caso, trasformate in forme prettamente autorizzatorie. Se questa non è lesione dell'autonomia locale, mi dica lei cosa si intende per autonomia locale!
Allo stesso modo, per quanto riguarda il principio di organizzazione, nel provvedimento compare, in maniera evidente, una decurtazione - in alcuni casi - ed una forte limitazione proprio del principio organizzatorio in capo ai comuni. Le ricordo che in questa materia la Corte costituzionale si è anche espressa, nel 2006, con un'esplicita previsione di tutela del principio organizzatorio in capo ai comuni.
Per quanto riguarda le città metropolitane, ci saremmo aspettati un'azione molto più coraggiosa ed incisiva. Lei sa meglio di me (perché è stata, a suo tempo, anche assessore nel comune di Roma) che il tema delle città metropolitane ha avuto, poi, un'evoluzione particolare, dovuta soprattutto alla stagione del «partito dei sindaci», quando, invece di affrontare concretamente la questione di come governare i sistemi metropolitani e le aree metropolitane - ricordo che in Europa non esistono le città metropolitane, ma le aree e i sistemi di governo metropolitano -, si è fatta un po' la corsa, da parte di alcune città, ad essere inseriti nell'elenco e si è arrivati a catalogare nove città metropolitane, quando si sa benissimo che in Italia i sistemi metropolitani, al massimo, sono tre. Dunque, bisognerebbe affrontare questo tema con un dibattito molto articolato, se si vuole dare una risposta concreta alla domanda socio-economica di un territorio di valenza metropolitana nel paese.