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Svolgimento di interpellanze e di una interrogazione (ore 10,10).
(Modalità di pagamento dei consulenti tecnici degli uffici giudiziari - n. 3-00243)
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, Luigi Li Gotti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Zanetta n. 3-00243 (vedi l'allegato A - Interpellanze e interrogazione sezione 3).
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, in risposta all'interrogazione in oggetto, si comunica che con l'articolo 21 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006, sono state introdotte nuove modalità di pagamento delle spese di giustizia, secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato, in luogo del sistema basato sulle anticipazioni da parte degli uffici postali.Pag. 13
Il sistema delle anticipazioni postali, per espressa previsione del legislatore, resta in vigore solamente per le spese relative ad atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario.
Per le anzidette spese, quindi, gli uffici NEP e gli uffici del giudice di pace, relativamente all'attività di notifica svolta dai messi, possono continuare ad avvalersi dell'anticipazione postale, traendo il minor numero di modelli di pagamento, in modo da contenerne i relativi costi.
Tutte le altre spese di giustizia devono essere pagate mediante emissioni di ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte in favore dei funzionari delegati.
In seguito all'entrata in vigore delle nuove modalità di pagamento, in data 12, 28 luglio e 13 dicembre 2006, sono state impartite le istruzioni per consentire la corresponsione delle indennità spettanti ai magistrati onorari e della generalità delle spese di giustizia.
Ad ogni buon conto, si comunicano di seguito i provvedimenti che sono stati sino ad ora adottati, ai fini della razionalizzazione dei pagamenti delle spese di giustizia.
Per quanto riguarda i compensi spettanti alla magistratura onoraria, sono in corso di definizione le procedure di spesa che consentiranno di retribuire i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici onorari aggregati e i vice procuratori onorari, attraverso ruoli di spesa fissi amministrati dal Ministero dell'economia e delle finanze, le cui modalità verranno rese note non appena saranno ultimate le operazioni di impianto dell'anagrafica dei magistrati onorari in servizio.
Ad ogni modo, le competenze maturate nell'esercizio 2006 dovranno essere comunque corrisposte tramite i funzionari delegati che fino ad ora hanno eseguito i detti pagamenti.
I compensi spettanti ai giudici popolari e agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte d'appello per i minorenni, nonché agli esperti dei tribunali di sorveglianza, trovando imputazione tra la generalità delle spese di giustizia, dovranno essere pagati secondo le modalità previste per i pagamenti afferenti il capitolo 1360.
Per il pagamento della generalità delle spese di giustizia, la competente direzione generale di questo Ministero, con provvedimento in data 17 novembre 2006, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2007, ha ritenuto opportuno individuare ulteriori funzionari delegati presso taluni distretti e, più specificatamente, presso i seguenti tribunali e le corrispondenti procure della Repubblica: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.
I funzionari delegati sono stati individuati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nel dirigente del tribunale e nel dirigente della procura della Repubblica a favore dei quali, a partire dall'esercizio finanziario 2007, verranno disposte le aperture di credito per provvedere ai pagamenti delle spese di giustizia secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.
Inoltre, dall'esercizio finanziario 2007, i funzionari delegati nominati con il citato provvedimento eseguiranno i pagamenti delle spese di giustizia del proprio ufficio, delle sezioni distaccate del tribunale e dei giudici di pace compresi nel circondario mediante l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito che verranno disposte da questa amministrazione.
I funzionari delegati già nominati presso le corti di appello e le procure generali provvederanno, invece, al pagamento delle spese di giustizia per tutti gli altri uffici del distretto e continueranno ad eseguire le operazioni di rimborso delle somme fin qui anticipate dagli uffici postali, nonché di quelle che verranno anticipate, ex articolo 21 del decreto-legge n. 223 del 2006.
Gli uffici di corte di appello e di procura generale nel cui distretto sono stati nominati i nuovi funzionari delegati sono invitati a fornire ai nuovi uffici Pag. 14interessati al pagamento delle spese di giustizia l'ausilio necessario allo svolgimento dei relativi adempimenti contabili.
Ai fini della programmazione e dell'emissione delle aperture di credito, gli uffici di corte di appello e di procura generale avranno cura di comunicare il fabbisogno dei fondi in relazione alle esigenze degli uffici del distretto. Nei distretti in cui sono stati nominati i funzionari delegati circondariali gli uffici distrettuali provvederanno, altresì, a comunicare l'ammontare del fabbisogno formulato dagli uffici di tribunale e di procura, in modo da coordinare le emissioni delle aperture di credito, tenendo conto delle esigenze degli uffici dell'intero distretto.
È opportuno sottolineare che con il nuovo sistema di pagamento è ormai prevista una stretta correlazione tra le somme stanziate in bilancio e i pagamenti da eseguirsi, al fine di evitare che presso taluni distretti possano essere assegnate risorse eccedenti rispetto all'effettivo fabbisogno.
Per quanto riguarda le liquidazioni da effettuarsi nei confronti di professionisti chiamati a collaborare dal magistrato per fini di giustizia, è da premettere che il decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 2002 non prevede alcun diritto dei soggetti in questione a vantare anticipi per le spese inerenti lo svolgimento dell'incarico conferito dall'autorità giudiziaria. Sul punto si rileva poi che detti soggetti dovrebbero ottenere il pagamento entro sessanta giorni, al pari degli altri creditori dello Stato e che, al momento, per ragioni organizzative, non sempre è possibile rispettare il termine previsto.
PRESIDENTE. L'onorevole Zanetta ha facoltà di replicare.
VALTER ZANETTA. Signor Presidente, rispondo anche a nome del collega Cesare Campa, che ha sottoscritto l'interrogazione. Signor sottosegretario, non sono soddisfatto della risposta, perché da quanto lei ha detto e dalla spiegazione da lei data, il sistema che è stato messo a punto per corrispondere queste spese di giustizia appare sempre più farraginoso. Quando in quest'aula il decreto Bersani fu approvato, da più parti venne sollevato questo problema, riferito poi all'articolo 21 che lei ha citato. Non credo sia stata una scelta giusta aver previsto nuove modalità per liquidare le spese di giustizia
È paradossale che il problema - io ritenevo fosse proprio questo - non sia la mancanza di risorse, ma dipenda dal metodo con il quale si effettuano questi pagamenti, metodo che comporta disfunzioni e ritardi (tutto ciò dovrebbe risultare anche a lei, signor sottosegretario).
Non mi sembra che la situazione si sia modificata in meglio da quando ho presentato questa interrogazione, sollecitatami da più parti, anche in seguito ad interventi effettuati dagli uffici.
Esprimo ancora insoddisfazione per la sua risposta e la invito, insieme al ministro, a rivolgere attenzione a questo problema, perché ritengo che, tra le tante disfunzioni esistenti, questa sia davvero seria. Chi svolge un lavoro di rilievo deve ricevere la giusta remunerazione. La invito pertanto a porre attenzione a questo problema, da me sollevato insieme al collega Campa.