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Preavviso di votazioni elettroniche (ore 9,50).
PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.
Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.
La seduta, sospesa alle 9,50, è ripresa alle 10,15.
TESTO AGGIORNATO AL 16 MARZO 2007