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Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri: Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (A.C. 780-1891-A) (ore 9,17).
(Esame dell'articolo 2 - A.C. 780-1891-A)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 780 sezione 4).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.100, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Montani 2.10.
PRESIDENTE. Il Governo?
ANTONIO GAGLIONE, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento 2.100 della Commissione, mentre, per il restante emendamento, concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Fava. Ne ha facoltà.
GIOVANNI FAVA. Signor Presidente, immagino che il clima di questa mattina inviti tutti noi alla distrazione... Avevo chiesto la parola sull'emendamento Montani 2.10, anche per dire che non riteniamo di ritirare l'emendamento, nonostante l'invito formulato dalla Commissione.
Crediamo, infatti, che sia importante garantire sostanzialmente il rispetto di una norma dello Stato, relativa alle linee guida stabilite con un accordo Stato-regioni il 27 febbraio 2003, che disciplini i criteri fondamentali per l'utilizzo dei defibrillatori, per l'accesso ai corsi di formazione e per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori stessi.
Noi riteniamo che un richiamo generico all'articolo 1 sia rischioso e ci preoccupa, perché continuiamo a pensare che vada rispettato il principio della facoltà delle regioni di provvedere alla disciplinaPag. 4dei corsi di formazione conformemente ai criteri sanciti dalla norma cui ho fatto riferimento.
Pensiamo, infatti, che un richiamo generico alla formazione degli stessi non vada nella direzione di una qualificazione degli operatori, anche se siamo consapevoli del fatto che stiamo parlando di strumenti semiautomatici per i quali, c'è stato più volte assicurato, non esistono dei veri e propri problemi di applicazione per quanto riguarda specifiche doti del soggetto che effettua l'intervento, tanto è vero che stiamo discutendo del fatto che questo intervento possa essere svolto anche da personale non propriamente appartenente alla struttura medico-sanitaria in senso stretto, ma ne venga esteso il principio.
Ciò nonostante, per quanto riguarda gli interventi nei confronti di patologie gravi di un certo tipo, pensiamo che vada quanto meno tutelata la professionalità minima dei soggetti che si accingono ad effettuare l'intervento. Quindi, riteniamo che un riferimento di questo tipo vada nella direzione di rendere più vincolante e restrittivo il meccanismo che assegna la possibilità di effettuare l'intervento d'urgenza: di conseguenza, manteniamo l'emendamento e chiediamo che venga votato.
DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore. Vorrei fare una precisazione. Il riferimento alle linee guida sembra superfluo perché è contenuto nel testo addirittura due volte: in primo luogo, all'articolo 1, comma 2, quando si parla dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni, in cui si fa espresso riferimento alle linee guida; in secondo luogo, abbiamo inserito il riferimento alle linee guide internazionali, non solo nazionali, in coda al comma 2 dell'articolo 1.
Per tali motivi, il riferimento alle linee guida ci sembra superfluo, perché - ripeto - è già espresso chiaramente nel provvedimento. Quindi, non c'è alcun pericolo che le regioni possano legiferare differentemente l'una dall'altra e ci sono le garanzie per i cittadini. Per questo, invito il collega a ritirare l'emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'emendamento 2.100 della Commissione, accettato dal Governo.
(È approvato).
Pongo in votazione l'emendamento Montani 2.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(È respinto).
Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo emendato.
(È approvato).