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Si riprende la discussione.
(Esame dell'articolo 2 - A.C. 1428-A ed abbinata)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 1428 sezione 4).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
DANIELE CAPEZZONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Nannicini 2.51, La Loggia 2.52, Lazzari 2.53 e 2.50, nonché sugli articoli aggiuntivi La Loggia 2.010 e Formisano 2.02.
PRESIDENTE. Il Governo?
FILIPPO BUBBICO, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Nannicini 2.51.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nannicini. Ne ha facoltà.
ROLANDO NANNICINI. Signor Presidente, stiamo discutendo di un procedimento amministrativo, riguardante la dichiarazione di inizio attività, che sottopone a verifica la compatibilità dell'interesse privato, quindi l'esercizio di una determinata attività privata, non liberamente esercitabile quando l'interesse pubblico è prevalente, e per questo motivo subordinata ad una autorizzazione.
Io credevo che il legislatore sentisse l'esigenza di non avere una DIA per l'edilizia, una DIA per i rifiuti o una DIA per il commercio, e anche quella di sistemare l'articolo 19 della legge n. 240, eliminandone alcune incongruenze: ad esempio sfido a comprendere, con un parere contrario dato così velocemente, che cosa sia una concessione non costitutiva. Tale disposizione è contenuta nell'articolo 19 della legge n. 240 e fa soffrire molto i cittadini e gli operatori legati a questo procedimento. Occorrerebbe, quindi, perfezionare l'articolo 19 e introdurre una modifica importante, ovverosia che la DIA non debba essere obbligatoria affinchè qualunque cittadino possa fruire di una procedura semplificata o di una proceduraPag. 104autorizzativa normale in cui chiami la pubblica amministrazione ad esercitare il suo diritto di controllo e di verifica.
Molte volte la DIA è più costosa dell'autorizzazione normale. Anche se ci scriviamo sette giorni, al sesto si può trovare un solerte amministratore della pubblica amministrazione che dice «no» e chiede ripetutamente un altro foglio (sempre una produzione di fogli!). Quindi, è chiaro che l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 va riformato, e non va fatta la DIA di questo o di quell'altro. È un procedimento amministrativo semplificato, non liberalizza le attività e, quando ci sono dei numeri chiusi per esercitare un'attività, si fa la gara pubblica per dare quell'attività. Questo è il meccanismo di legge, questo è la situazione che vi illustra un ex sindaco che non fa scioperi della fame e, quindi, non conta niente! Quindi, mi aspetto un voto contrario, ma insisterò per portare nei procedimenti legislativi ciò che succede nel paese reale: la rabbia reale degli imprenditori e dei cittadini che attendono una risposta, non con i sette giorni o le 24 ore, ma con procedimenti che diano delle risposte corrette. Quindi, votate contro; sono felice del voto contrario e mi asterrò su questo provvedimento, di cui non condivido né lo spirito né l'iniziativa. (Applausi di deputati dei gruppi L'Ulivo e Italia dei Valori).
ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, di fronte alle argomentazioni ulteriori che il collega Nannicini poneva all'attenzione dell'Assemblea, chiederei al presidente Capezzone di valutare se non sia il caso di prendere in considerazione un diverso orientamento da parte della Commissione relativamente a questo emendamento, il quale non stravolge assolutamente il senso ed il complesso dell'iniziativa al nostro esame, ma che, al contrario, la illustra meglio e la rende più agibile anche rispetto ai diritti dei cittadini. Quindi, di fronte alla posizione della Commissione, chiedo anche al Governo di esprimere una sua valutazione.
DANIELE CAPEZZONE, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DANIELE CAPEZZONE, Relatore. Ringrazio i colleghi Nannicini e Quartiani, però abbiamo davvero raggiunto un equilibrio delicato ed importante. Ho l'impressione che con questo emendamento si introduca un criterio diverso e, per questo - lo dico con dispiacere rispetto al clima molto positivo che si è creato -, credo che dobbiamo confermare il parere contrario.
FILIPPO BUBBICO, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FILIPPO BUBBICO, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Questo emendamento pone questioni molto serie, che meritano di essere trattate ed introdotte nel nostro ordinamento. Tuttavia, in presenza di un percorso già definito con il cosiddetto disegno di legge Bersani, ci parrebbe più opportuno che questa materia, concernente aspetti piuttosto complessi dei procedimenti amministrativi, venisse inserita in una logica organica, in modo da evitare effetti che in questa fase non possono essere sufficientemente ponderati.
Il nostro «no», quindi, riguarda non tanto le questioni poste, quanto l'opportunità di affrontarle in questo momento, considerato che altri provvedimenti ci offrono la possibilità di trattare con la dovuta attenzione la problematica posta con questo emendamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
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PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, francamente anch'io credo che occorrerebbe una riflessione aggiuntiva su questo emendamento e sulle questioni - che io condivido - sollevate dal collega Nannicini.
Come ci insegnano gli americani che da tempo hanno praticato la deregulation, un eccesso di deregolamentazione si traduce esattamente in un eccesso di regolamentazione e di conflittualità. È vera l'osservazione del collega Nannicini, in base alla quale i procedimenti di DIA devono comunque essere facoltativi per concedere sempre una possibilità al soggetto privato che - in una logica pur semplificata di accertamento privato delle compatibilità normative - preferisca comunque l'atto della pubblica amministrazione. Ciò in quanto lo stesso predilige il procedimento aggravato nel tempo rispetto a quello semplificato e preferisce attendere uno o due mesi in più pur di avere maggiori certezze. Inoltre, è vero anche che nei meccanismi semplificati delle denunce di inizio di attività - che naturalmente guardiamo con favore tutte le volte che si possono utilizzare - sussiste il rischio che quel che viene preventivamente «autocertificato» venga poi accertato come illegittimo in sede di controllo, con gravi danni per i privati che si trovano a subire il controllo sanzionatorio della pubblica amministrazione ad attività avviata. D'altra parte, ho sentito l'autorevole esponente del Governo richiamare in questa sede altri provvedimenti legislativi, per cui non vorrei che finissimo in un gioco di scatole cinesi. Vorrei ricordare in particolare al sottosegretario Bubbico, che ben conosce la materia, che in altro provvedimento da poco approvato, sempre riferito alle semplificazioni del ministro Bersani, abbiamo introdotto un meccanismo di revoca (all'articolo 12, comma 4, di quel provvedimento) che dà facoltà alle pubbliche amministrazioni di effettuare la revoca per motivi di interesse pubblico, corrispondendo al privato soltanto l'indennizzo per il danno emergente, ogni volta che le amministrazioni lo vogliano. Non vorrei quindi che corressimo il rischio di una forte schizofrenia istituzionale e legislativa, per cui da una parte consentiamo alle pubbliche amministrazioni di revocare ciò che vogliono risarcendo solo il danno emergente - cosa che abbiamo approvato poche settimane fa - e dall'altra liberalizziamo (non semplifichiamo, ma liberalizziamo), esponendo poi i soggetti privati a controlli ex post. Insomma, poiché siamo tutti convinti che l'amministrazione vada semplificata, ma non è tanto facile mettere sotto la sabbia né sotto il tappeto gli interessi pubblici, chiederei anch'io una pausa di riflessione su questo emendamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Ventura. Ne ha facoltà.
MICHELE VENTURA. Signor Presidente, ho ascoltato la replica del relatore presidente Capezzone e del sottosegretario Bubbico. In realtà, con l'articolo 2 si modifica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241: non ho notato opposizione alla proposta emendativa del collega Nannicini, ma si è detto che sembrava più opportuno esaminare la questione del disegno di legge Bersani. In sede di modifica di questa legge, vorrei sentire delle argomentazioni di merito relativamente a quanto proposto dal collega Nannicini. Non è un fatto puramente di metodo, perché una questione di merito potrebbe convincermi. Se rimaniamo al metodo, questo non è convincente, per cui, signor Presidente, vorrei invitare il relatore ad acconsentire ad un accantonamento di questo emendamento ai fini di una riflessione da parte della Commissione, per poi tornare a svolgere una discussione e ad esprimere un giudizio un po' più meditato (Applausi di deputati dei gruppi L'Ulivo, La Rosa nel Pugno e Comunisti Italiani).
DANIELE CAPEZZONE, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DANIELE CAPEZZONE. Relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevolePag. 106sulla proposta di accantonamento dell'emendamento Nannicini 2.51, che esamineremo successivamente.
PRESIDENTE. La Presidenza, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento, precisando che devono intendersi accantonati anche i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 nonché la votazione dello stesso articolo.