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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
(Iniziative relative alla normativa a favore dei magistrati che optano per la permanenza presso sedi disagiate - n. 3-00872)
PRESIDENTE. Il deputato Costantini ha facoltà di illustrare la sua interrogazione Pag. 58n. 3-00872 (Vedi l'allegato A - interrogazioni a risposta immediata sezione 13).
CARLO COSTANTINI. Signor Presidente, signor Ministro, nel 1998 lo Stato ha assunto un impegno nei confronti di alcune centinaia di magistrati di nuova nomina ed ha detto loro: se accettate una delle sedi classificate come disagiate e se accettate di trattenervi in una di queste sedi per oltre cinque anni, avrete un titolo di preferenza assoluta allo scadere dei cinque anni nei confronti di qualunque altro magistrato. I cinque anni sono trascorsi, ma lo Stato sembra essersene dimenticato, tanto è vero che nel 2005 si è «rimangiato» detto impegno, essendo stato promotore di una legge che ha precisato che il diritto alla preferenza non è più opponibile al 100 per cento dei magistrati, ma soltanto ai magistrati nominati uditori successivamente al 9 maggio del 1998.
So che il disegno di legge concernente la riforma dell'ordinamento giudiziario è all'esame del Senato, e ritengo che potrebbe essere l'occasione giusta per ripristinare la norma originaria. Mi auguro che si faccia ciò, ma mi interessa molto conoscere l'opinione politica, sua e del Governo, conoscere, dalle sue parole e dalla sua posizione, se vi è la volontà precisa e puntuale del Governo di mantenere fede a quell'impegno assunto nei confronti di alcune centinaia di magistrati nel 1998.
PRESIDENTE. Il Ministro della giustizia, Clemente Mastella, ha facoltà di rispondere.
CLEMENTE MASTELLA, Ministro della giustizia. Signor Presidente, in risposta all'interrogazione dell'onorevole Costantini, faccio presente che la legge n. 133 del 1998 è stata introdotta allo scopo precipuo di risolvere l'annoso problema della copertura delle sedi giudiziarie particolarmente disagiate, dove nessuno voleva oggettivamente essere assegnato. La legge in questione ha prodotto una serie di benefici per coloro i quali hanno colto questa che sembrava anche, per alcuni aspetti, una opportunità per il sistema giudiziario in genere, ed ha attribuito, tra i benefici, non soltanto il trasferimento con preferenza assoluta in caso di permanenza nella sede per cinque anni, ma anche l'aumento dell'indennità integrativa speciale, il trasferimento del coniuge, un'indennità in caso di trasferimento d'ufficio, il calcolo dell'anzianità in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.
Tuttavia, la legge ha anche comportato oggettivamente effetti secondari non di poco conto. Si è potuto infatti constatare che i posti nelle sedi più ambite venivano praticamente monopolizzati dai magistrati che avevano prestato servizio per cinque anni nelle sedi disagiate, preferiti anche ai magistrati aventi molti più anni di anzianità. Con l'articolo 14-sexiesdecies del decreto-legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2005, si è cercato, in parte, di porre rimedio a questo stato di cose, trasformando il diritto assoluto in diritto relativo, ossia in un diritto esercitabile solo da parte dei magistrati nominati uditori dopo il 9 maggio 1998, cioè dopo l'entrata in vigore della legge. Il Consiglio superiore della magistratura - e quindi non il ministro - ha ritenuto di dare a tale norma una interpretazione restrittiva al fine di garantire il diritto di tutti coloro che all'epoca dell'entrata in vigore del citato decreto-legge erano stati già destinati ad una sede disagiata, ed ha affermato che nei confronti di questi ultimi non poteva essere applicata la limitazione introdotta dall'articolo 14-sexiesdecies citato. Il TAR del Lazio invece si è pronunciato - peraltro, la sentenza è stata appellata dal CSM - ribadendo che l'esercizio del diritto di preferenza può essere esercitato soltanto nei confronti dei soggetti entrati in magistratura dopo l'entrata in vigore della legge n. 133 del 1998.
Allo stato - l'onorevole interrogante mi chiede l'indicazione politica per quanto riguarda ciò e, quindi, rispondo in merito -, tentiamo di contemperare tale esigenza di passaggio dall'assoluto al relativo. Mi Pag. 59riferisco all'articolo 6 del recente disegno di legge per la riforma dell'ordinamento giudiziario che appunto, come l'onorevole Costantini ha rilevato, è in discussione al Senato della Repubblica. Nel citato disegno di legge, in linea generale viene eliminato il sistema della preferenza dei trasferimenti in favore dei magistrati da assegnare a sedi disagiate, stabilendo che tale preferenza continui ad essere riconosciuta soltanto in favore dei magistrati assegnati a sedi disagiate prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Tale disegno di legge vuole abrogare la disposizione sul beneficio della preferenza, ma riconosce comunque il raddoppio del punteggio di anzianità per il primo trasferimento successivo alla destinazione a ufficio, per ogni anno di effettivo servizio in sede disagiata dopo il primo biennio di permanenza.
Sono inoltre allo studio da parte mia interventi utili a perfezionare il sistema, nell'intento di contemperare le aspettative di quei magistrati che, facendo affidamento sull'originaria consistenza del diritto di prescelta, decisero di esercitare le funzioni nelle sedi disagiate e quelle dei magistrati entrati in servizio prima dell'entrata in vigore della legge n. 133 del 1998, sempre naturalmente nell'ottica dell'assoluta preminenza dell'interesse generale alla copertura delle sedi disagiate che, come è noto, si trovano nelle regioni a più alto tasso di criminalità organizzata.
PRESIDENTE. L'onorevole Costantini ha facoltà di replicare.
CARLO COSTANTINI. Signor ministro, purtroppo non posso dichiararmi completamente soddisfatto. Comprendo la sua esigenza di contemperare aspettative diverse, però in questo caso il diritto o viene negato o viene affermato. Infatti, se si fa riferimento al quadro normativo del 1998, che ha generato un'aspettativa e un affidamento nei confronti di queste persone e di queste famiglie, il diritto di prescelta si pone nei confronti del 100 per cento dei magistrati.
Se si fa riferimento, invece, al quadro normativo intervenuto sette anni più tardi, e dunque dopo il quinquennio di permanenza nelle sedi disagiate, l'opponibilità di tale diritto di prescelta è circoscritta al 2 o al 3 per cento dei magistrati, poiché gli uditori entrati in servizio successivamente al maggio del 1998 costituiscono tale frazione del complesso di magistrati in servizio.
Il problema è dunque fondamentale, poiché si tratta di tutelare il principio dell'affidamento di persone che hanno fatto riferimento ad una legge dello Stato, nonché il principio dell'irretroattività della norma. È infatti gravissimo che nel 2005 il legislatore sia intervenuto per negare un diritto che era stato riconosciuto sette anni prima, un diritto che aveva comportato in molti casi scelte difficili sul piano familiare e scelte coraggiose sul piano personale (si trattava infatti di ricoprire posti ed assicurare la presenza delle istituzioni in zone dove nessuno voleva recarsi). La invito pertanto, signor ministro, a fare qualcosa in più: a rifiutare un approccio quantitativo e privilegiarne uno qualitativo, perché questa deve essere la posizione espressa da un Governo come il nostro.
PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.
ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Presidente, intervengo solo per chiedere se sia possibile riprendere la seduta alle 17, anziché alle 16,45, come si fa di norma. Talune Commissioni, infatti, stanno terminando l'esame di provvedimenti i cui iter, per queste giornate di lavoro piuttosto faticose, si sono un poco complicati (la seduta della VII Commissione è ancora in corso, e credo che ve ne siano altre in corso). Se riprendessimo i lavori dell'Assemblea alle 17 si darebbe alle suddette Commissioni il tempo necessario per valutare l'esame di alcune questioni.
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PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Giachetti.
Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle 17.
La seduta, sospesa alle 16,30, è ripresa alle 17.