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Svolgimento di interpellanze urgenti.
(Conferimento di incarichi ministeriali ai magistrati amministrativi - n. 2-00019)
PRESIDENTE. Il deputato Gamba ha facoltà di illustrare l'interpellanza La Russa n. 2-00019 (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 6), di cui è cofirmatario.
PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Signor Presidente, signor sottosegretario, il gruppo di Alleanza Nazionale (il primo firmatario dell'atto di sindacato ispettivo è il presidente La Russa) ha presentato l'interpellanza urgente in esame a fronte delle molteplici emergenze politiche, amministrative, istituzionali che riguardano, in particolare, alcuni aspetti del nostro sistema ordinamentale.
Il gruppo è stato spinto da una situazione che, con l'avvento del Governo Prodi, sembra acuirsi nei suoi termini più negativi. Ci riferiamo, come recita lo stesso testo dell'interpellanza, alla questione relativa agli incarichi extragiudiziari conferiti, in particolare, ai magistrati della giustizia amministrativa che, come peraltro avviene in parte anche per i magistrati ordinari, stanno considerevolmente aumentando, presentando, per la delicatezza della situazione, aspetti di maggiore, a nostro avviso, inopportunità politica.
È chiaro che molti di questi magistrati - mi riferisco ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali, nonché a quelli del Consiglio di Stato - svolgono funzioni molto delicate di natura giurisdizionale.
Risulta agli interpellanti che, in occasione dell'avvento del nuovo Governo, siano stati conferiti diversi incarichi, consulenze a vario titolo ed a vario livello, nomine a tali magistrati in diversi ministeri, anche presso la Presidenza del Consiglio, dove risulterebbe che siano stati chiamati a svolgere funzioni diverse magistrati amministrativi in un numero superiore a 35.
È evidente che ci troviamo in una condizione molto particolare, perché, oltre tutto, molti dei magistrati amministrativi svolgerebbero e svolgono funzioni di consulenza giuridica a vario livello nei ministeri e, quindi, nell'esecutivo, senza neppure essere stati posti fuori ruolo, come accade per i magistrati ordinari, e senza che siano state adottate forme diversificate di consulenze part time; pertanto, questi incarichi si aggiungono e vengono svolti contemporaneamente allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di rispettiva competenza.
Da tempo, nell'ambito della giurisprudenza, ma in particolare della dottrina e Pag. 62del dibattito politico, si discute in ordine alla necessità di garantire, anche con riferimento a questi problemi, alla magistratura amministrativa le stesse caratteristiche di imparzialità che dovrebbero rappresentare un tratto distintivo di qualunque magistrato.
Ma una situazione del genere, con il conferimento così vasto di incarichi da parte dell'esecutivo, pone delle questioni pregnanti. Potrebbe, infatti, verificarsi il caso di chi, pur continuando a svolgere funzioni giurisdizionali, la mattina operi nei collegi giudicanti dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato per decidere su ricorsi presentati dai cittadini contro la pubblica amministrazione o su questioni attinenti la legittimità di provvedimenti di carattere generale, quali regolamenti, ordinanze, circolari e quant'altro, alla cui stesura gli stessi giudicanti abbiano magari contribuito il pomeriggio precedente in qualità di consulenti dei diversi ministeri.
È chiaro che i magistrati devono essere imparziali: ciò vale per tutti i magistrati e non soltanto per quelli ordinari. La stessa Costituzione ne fa riferimento all'articolo 108, anche in considerazione delle cosiddette giurisdizioni speciali. E questa imparzialità deve anche risultare ed apparire tale. Questo è un principio fondamentale proprio in ordine alle garanzie che debbono essere assicurate a tutti i cittadini.
Il gruppo di Alleanza Nazionale, quindi, interpella il Governo per conoscere quali siano i nominativi di tutti i magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali chiamati, in qualunque posizione formale, a ricoprire incarichi di capo di gabinetto, capi uffici legislativi, consiglieri giuridici, capi dipartimento conferiti presso ogni ministero della Repubblica e presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Chiede, inoltre, quale sia l'esatto onere finanziario gravante complessivamente sul bilancio dello Stato di queste molteplici attività svolte extra funzione, quindi, con emolumenti aggiuntivi che si sommano al mancato utilizzo delle risorse interne dell'amministrazione (queste funzioni potrebbero essere svolte dall'alta dirigenza che opera in ciascun ministero). Infine, Alleanza Nazionale chiede quali urgenti iniziative si intendano adottare per evitare che i magistrati amministrativi di cui trattasi, invece di sottrarre tempo alla definizione dell'enorme mole di contenzioso arretrato (quello amministrativo è, com'è noto, particolarmente consistente), si dedichino all'assolvimento di incarichi governativi che potrebbero essere svolti da alti dirigenti di ruolo dello Stato, con conseguente minore aggravio per l'erario pubblico.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Paolo Naccarato, ha facoltà di rispondere.
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, l'atto di sindacato ispettivo in oggetto presentato dal presidente La Russa e da diversi deputati del gruppo di Alleanza Nazionale rileva che «sono stati conferiti numerosi incarichi di governo a magistrati del Consiglio di Stato e dei TAR i quali (...) ricoprono, a vario titolo, le funzioni di capo di gabinetto, capi uffici legislativi, consiglieri giuridici, capi dipartimento» e così via. Soggiunge che «per la maggior parte dei suddetti magistrati non è stato disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo da parte dei competenti uffici di presidenza delle rispettive magistrature» e che «molti di questi magistrati non risultano essere stati neppure autorizzati a svolgere part time tali incarichi».
La materia evocata è quella degli incarichi non extra istituzionali ma extra-giurisdizionali dei magistrati amministrativi. Gli incarichi citati, infatti, vanno correttamente compresi nell'ambito di quelle funzioni di alta consulenza giuridico-amministrativa che l'ordinamento attribuisce, favorisce e permette per ragioni di coerenza sistematica e funzionalità della pubblica amministrazione, nonché in una logica di ottimale ed economico utilizzo delle risorse umane dell'amministrazione seguita da molti anni e da ogni tipo di Governo.Pag. 63
L'organo di autogoverno dei magistrati amministrativi, sia dei tribunali amministrativi regionali sia del Consiglio di Stato, nei confronti dei quali è diretto l'atto parlamentare, è il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Tale organismo ha competenza a ricevere le richieste di autorizzazione all'accettazione di incarichi per le categorie amministrate, che i magistrati interessati sono tenuti a presentare, ed a decidere sia se autorizzare l'incarico offerto sia, in caso positivo, se disporre il collocamento in posizione di fuori ruolo del magistrato autorizzato, sulla base di precise disposizioni di legge integrate da ancor più dettagliate misure regolamentari adottate dallo stesso organo di autogoverno. In casi di estrema urgenza, sono previste autorizzazioni provvisorie, presidenziali, a firma del presidente del Consiglio di Stato, soggette, tuttavia, a ratifica del plenum dell'organo di autogoverno entro un termine non superiore a 15 giorni.
La richiesta all'organo di autogoverno è obbligatoria anche per l'amministrazione che conferisce l'incarico. Di converso, l'assunzione di un incarico da parte di un magistrato privo di autorizzazione integra una grave violazione disciplinare che, per quanto consta, non risulta essersi registrata. Non risultano fattispecie che rientrerebbero in tale situazione di irregolarità e la stessa interpellanza non fornisce alcun elemento indicativo in questa direzione. L'iter descritto riguarda anche la magistratura contabile, quella ordinaria e l'Avvocatura dello Stato, con riferimento ai rispettivi organi di autogoverno.
Passando all'esame di possibili situazioni di incompatibilità, altrimenti definite di conflitto di interesse, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ha adottato una serie di misure, applicate tanto ai consiglieri di Stato quanto ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali, che hanno lo scopo di prevenire lesioni alla terzietà del giudicante e all'imparzialità tecnica dell'esercizio della funzione consultiva. In particolare, al Consiglio di Stato, ormai da molti anni, è esclusa ogni commistione tra attività giurisdizionale e attività consultiva, con rigidi meccanismi di assegnazione all'una o all'altra area. Conseguentemente, nessun magistrato assegnato ad una sezione giurisdizionale può essere altresì assegnato alla sezione consultiva per gli atti normativi, competente a rendere il parere preventivo sugli atti normativi regolamentari, e nessun magistrato della sezione consultiva normativa può assumere incarico presso gli uffici legislativi di qualunque amministrazione. Nessun magistrato amministrativo può essere utilizzato per l'assunzione di incarichi conferiti da amministrazioni su cui ha, o ha avuto nell'ultimo anno, competenza in sede giurisdizionale ed è prassi consolidata di tutti gli organi di autogoverno verificare in concreto tale incompatibilità. Al termine dell'incarico, ai fini dell'assegnazione del magistrato ad una sezione, si tiene conto ancora per un anno dell'incompatibilità con l'esercizio della funzione giurisdizionale nei confronti dell'amministrazione che ha conferito l'incarico. Nessun magistrato che assuma l'incarico di capo di gabinetto è assegnato o mantenuto in una sezione giurisdizionale anche se non collocato in posizione di fuori ruolo. Nessun magistrato di TAR può assumere incarichi conferiti dalla regione del luogo dove presta servizio o dove lo ha prestato nell'ultimo anno. Tali criteri assolvono funzione di garanzia, a un tempo, dell'autonomia operativa e culturale del magistrato presso l'ente di destinazione nonché della compatibilità dell'incarico autorizzato con lo svolgimento delle funzioni presso l'istituto di appartenenza, ove non vi sia stato collocamento in posizione di fuori ruolo.
Il magistrato (amministrativo, ordinario o contabile), anche nell'ambito dell'incarico che gli sia stato conferito, conserva le sue caratteristiche di oggettiva garanzia della legalità istituzionale nella traduzione tecnica degli indirizzi, politici o istituzionali, dell'organo al vertice della struttura (ministro, Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente della Repubblica, del Senato o della Camera dei deputati). D'altra parte, lo svolgimento degli incarichi permette un significativo completamento Pag. 64della formazione professionale del magistrato, consentendogli di conoscere meglio il funzionamento della struttura amministrativa su cui (ovviamente, in altri ambiti o momenti) è istituzionalmente chiamato a giudicare.
L'assetto fin qui delineato trova un significativo riscontro nelle norme vigenti. Infatti, l'articolo 100 della Costituzione recita che il Consiglio di Stato è «organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione». Il substrato storico-culturale in cui la disposizione costituzionale del citato articolo 100 è nato, e tuttora vive, è tipico della tradizione non solo italiana, ma anche europea-continentale (vale a dire di tutti gli Stati cosiddetti a diritto amministrativo).
Il consigliere di Stato e, più in generale, il magistrato amministrativo vive in forte sinapsi con la più alta cultura dell'amministrazione: si richiamano il Conseil d'Etat e l'ENA della tradizione francese (da cui è storicamente derivata quella italiana), nonché i ruoli di grand commis d'Etat svolti dai consiglieri francesi in incarichi di vertice presso l'amministrazione.
I principi costituzionali espressi dall'articolo 100 trovano puntuale conferma nella vigente legislazione ordinaria, la quale, in moltissime ipotesi, riserva ai magistrati amministrativi (spesso insieme a quelli ordinari, a quelli contabili, agli avvocati dello Stato e, meno frequentemente, alle altre categorie ad alta qualificazione giuridico-professionale) lo svolgimento di specifiche funzioni innegabilmente e perfettamente istituzionali, anche se non giudiziarie, all'interno della macchina della pubblica amministrazione.
A mero titolo esemplificativo, tra i casi più significativi e tra quelli più recenti, si ricordano: gli incarichi di capo e di vicecapo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli altri di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; gli incarichi presso la commissione tributaria centrale e presso le commissioni regionali e provinciali; l'incarico di commissario per la lotta alle contraffazioni ex articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2; gli incarichi concernenti la commissione per il riassetto degli uffici ONU di cui all'articolo 10-bis, commi 6 e 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203; l'incarico di consigliere dell'ufficio per il federalismo, di cui all'articolo 2-septies, primo comma, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63; gli incarichi presso la commissione istituita al Dipartimento per la funzione pubblica di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, e 1, commi 1 e 4, lettera e), della legge 16 gennaio 2003, n. 3; gli incarichi all'ufficio dell'Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e di altre forme di illecito nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.
Non sembra, dunque, rispondere né all'assetto costituzionale, né a quello ordinamentale, anche più recente, escludere i magistrati, gli avvocati dello Stato e gli altri soggetti previsti dall'esercizio di funzioni non giudiziarie nella pubblica amministrazione.
Si deve far presente che l'articolo 29 della legge n. 186 del 1982 ha fissato un limite numerico ai collocamenti fuori ruolo dei magistrati amministrativi (vale a dire 20 unità su un organico complessivo di circa 500). Tale limite, dice la norma, è derogabile «fino al 30 per cento» per gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli ministri, ai sensi del decreto-legge n. 217 del 2001, come sostituito dalla legge di conversione n. 317 del 2001. Gli oneri economici derivanti dalla loro attività si limitano al solo riconoscimento di indennità di importo inferiore a quello che graverebbe sulla pubblica amministrazione, ove le posizioni fossero coperte con appositi contratti della dirigenza pubblica.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presso i ministeri prestano servizio, allo stato, in posizione di fuori ruolo, 6 consiglieri di Stato e 2 consiglieri di TAR.Pag. 65
Si fa, inoltre, presente che 18 consiglieri di Stato e 12 magistrati di TAR hanno incarichi pur continuando ad esercitare le funzioni istituzionali, a pieno carico, presso le sezioni del Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali di rispettiva appartenenza e, quindi, non sono nella suddetta posizione di fuori ruolo. Alcuni consiglieri di Stato sono collocati, peraltro, in posizione di fuori ruolo o in aspettativa per l'espletamento di incarichi di alta rilevanza istituzionale: il consigliere Donato Marra - Segretario generale della Presidenza della Repubblica -, il presidente di sezione Corrado Calabrò - presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni -, il consigliere Antonio Catricalà - presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato -, il consigliere Franco Frattini - vicepresidente della Commissione dell'Unione europea -, il consigliere Francesco d'Ottavi - docente stabile presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione -, il consigliere Alessandro Botto - componente dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici -, il consigliere di TAR Elena Statizzi - esperto presso l'Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione ed altre forme di illecito nella pubblica amministrazione -. È, inoltre, imminente la pubblicazione dell'opuscolo riguardante il secondo Governo dell'onorevole Romano Prodi, nel quale sono indicati i magistrati amministrativi che ricoprono incarichi istituzionali nel Governo. Tale pubblicazione sarà quindi a disposizione in tempi brevissimi anche per tutti i parlamentari.
Infine, occorre accennare all'eventualità, paventata dagli interpellanti, che i magistrati amministrativi, dedicandosi all'assolvimento di incarichi governativi, finiscano con il «sottrarre tempo alla definizione dell'enorme mole di contenzioso arretrata». Si è già chiarito che l'attività istituzionale dei magistrati non è limitata a quella giurisdizionale.
L'organo di autogoverno ha da tempo fissato un rigoroso limite numerico alla quota riservata ai collocamenti in posizione di fuori ruolo dei magistrati amministrativi, tanto da determinare il rigetto di richieste pervenute anche in tempi recentissimi, determinate dall'esaurimento di tale quota.
Per lo svolgimento di incarichi in part time, sussiste una limitazione temporale solo per lo svolgimento dell'incarico extragiudiziario, e non per l'attività giurisdizionale, per la quale è richiesta verifica che non subisca rallentamenti o disfunzioni. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla previa verifica di regolarità e tempestività nel deposito delle sentenze assegnate e, d'altro lato, la rilasciata autorizzazione non comporta alcuna riduzione del lavoro giurisdizionale, che prosegue per tutta la durata dell'incarico con la stessa mole di lavoro fissata dal Consiglio di presidenza in via generale anche per i magistrati amministrativi privi di ogni incarico: può, dunque, arguirsi che l'autorizzazione di un incarico in part time è sempre subordinata alla verifica che il magistrato si dimostri in grado di aggiungere la nuova funzione a quella giurisdizionale, senza decremento nella produttività di quest'ultima, che coincide con i carichi massimi di lavoro fissati dall'organo di autogoverno per tutti i magistrati, a garanzia della loro indipendenza.
PRESIDENTE. L'onorevole Gamba ha facoltà di replicare.
PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Signor Presidente, il grado di soddisfazione per la risposta fornita dal sottosegretario è quasi pari allo zero, nel senso che egli si è in qualche modo limitato ad un intervento di tipo burocratico, enucleando una serie di dati che francamente nulla hanno a che fare con quanto era stato chiesto. Si è, invece, ben guardato dal portare i dati richiesti nell'interpellanza, ovvero: quali e quanti incarichi, come consulenti giuridici dell'organo esecutivo, nelle varie vesti formali, siano stati attribuiti ai consiglieri di Stato e del TAR - quindi, incarichi assunti nell'ambito del Governo e non di altre istituzioni, che non rilevano in questo contesto e che, peraltro, sono anch'essi a Pag. 66conoscenza degli interpellanti così come, praticamente, di tutti quanti si occupino di tali vicende istituzionali - e quali siano le autorizzazioni date per l'assunzione di tali incarichi.
Francamente, risulta alquanto comico che si faccia riferimento ad un opuscolo di prossima pubblicazione, dal quale tali dati dovrebbero essere attinti da parte di tutti i parlamentari. Quasi che, evidentemente, i dati contenuti in detto opuscolo, sempre in corso di pubblicazione, non siano già a disposizione del Governo: una misteriosa vicenda, questa che sembra interessare l'esecutivo.
Ma, considerando molte delle informazioni rese dall'onorevole sottosegretario con la sua risposta, esse riguardano, ad esempio, i giudici amministrativi in aspettativa, i quali non hanno a che fare con l'oggetto della nostra discussione in quanto, essendo in aspettativa, non hanno più ragione di destare la preoccupazione che muoveva e muove l'interpellanza in esame. Quando poi ci si riferisce al limite posto dal Consiglio di Stato al collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi dello stesso organo, ebbene, anche in tal caso, ovviamente, non siamo nell'ambito del tema oggetto dell'interpellanza; infatti, per l'appunto, le preoccupazioni sono riferite a situazioni diverse dall'ipotesi di collocamento fuori ruolo perché, in quel caso, si attenuano i possibili sospetti riguardo al mantenimento dell'imparzialità del giudice.
Conosciamo bene, peraltro, le disposizioni interne del Consiglio di Stato ed il fatto che da tempo i componenti delle sezioni giurisdizionali non possono transitare in quelle consultive e viceversa; disposizioni che, invece, non riguardano i tribunali amministrativi regionali, per i quali lo stesso sottosegretario ha dovuto fare riferimento unicamente all'incompatibilità con incarichi assunti presso le regioni, nulla potendo dire, invece, circa ipotesi di incompatibilità con incarichi presso l'esecutivo nazionale, e dunque presso il Governo, aspetto che, invece, costituiva il tema principale sul quale noi intendevamo attirare l'attenzione.
Siamo ben consapevoli delle lacune esistenti a livello ordinamentale e legislativo; infatti, nel tempo, la stessa situazione della magistratura amministrativa si è andata evolvendo sicché, dal Conseil d'Etat cui faceva riferimento il sottosegretario - che è all'origine del ruolo e delle funzioni, per così dire, ereditate dalla magistratura amministrativa italiana -, ebbene, da quella tradizione, per così esprimermi, molta acqua è passata sotto i ponti: il contenzioso amministrativo si è enormemente ampliato, le posizioni giuridiche soggettive dei cittadini la cui tutela è affidata agli organi di giustizia amministrativa si sono enormemente espanse. Di qui, evidentemente, anche la necessità di quell'imparzialità non soltanto sostanziale ma anche «apparente» che, a tal punto, deve contraddistinguere non tanto o soltanto i singoli magistrati interessati da siffatte vicende, ma, nel suo complesso, il corpo della magistratura amministrativa. Ciò dovrebbe costituire a nostro avviso una preoccupazione dell'esecutivo ed una preoccupazione del Parlamento, di qualunque esecutivo e di qualunque Parlamento. Ciò proprio perché, evidentemente, si tratta di situazioni che incidono sulla necessaria garanzia dei diritti e delle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini che non possono essere affrontate esclusivamente sulla base delle disposizioni vigenti.
Per tale motivo, il gruppo di Alleanza Nazionale ha già predisposto alcune proposte di legge in ordine alle modifiche relative alle norme riferite alle incompatibilità delle funzioni dei magistrati amministrativi e ciò, ovviamente, formerà oggetto di discussioni de iure condendo.
Tuttavia, l'insoddisfazione dal punto di vista politico è anche riferita alla assoluta insensibilità che il Governo appena insediato dimostra nei confronti del problema. Infatti, l'esecutivo, oltre a fornire una risposta burocratica e lacunosa, non affronta il tema dell'inopportunità del gran numero di incarichi attribuiti sotto forma di part time - come si evince dalle parole dello stesso sottosegretario - e, quindi, al di fuori di quei limiti e di quelle necessità delle quali si è parlato con riferimento ai Pag. 67magistrati del Consiglio di Stato. Il fatto poi che siano gli stessi organi di autogoverno della magistratura ad autorizzare in alcuni casi questi incarichi extragiudiziari non costituisce una garanzia sufficiente, e ritengo che su tale punto si debba intervenire in modo più ampio, certamente con riferimento alle questioni relative alla magistratura amministrativa, ma anche a quella ordinaria.
Il problema degli incarichi extragiudiziari agita da tempo le cronache politiche ed istituzionali. Per tale motivo, ritengo si debbano ribadire anche per i giudici amministrativi le parole che un illustre costituzionalista recentemente scomparso, il professor Paolo Panunzio, ha pronunciato relativamente a tale situazione. Il professor Panunzio affermava: «Senza voler arrivare a chiedersi se la prassi degli incarichi ricorrenti non possa talvolta assumere anche il carattere delle misure premiali, va detto che il pericolo che questa prassi possa minare l'indipendenza e l'imparzialità dei magistrati è bilanciato in genere dalla probità dei magistrati, ma la moglie di Cesare non deve neppure essere sospettata e una coerente e puntuale applicazione dei principi costituzionali esigerebbe che i giudici dell'amministrazione non vengano neppure utilizzati come ausiliari del potere o della pubblica amministrazione». Cosa che evidentemente non è - come ci ha riferito il sottosegretario - e che non ha neppure costituito un indirizzo riguardo ai correttivi che, perlomeno per il futuro, il Governo intenderebbe assumere in questo ordine.
Insomma, ad avviso del rappresentante dell'esecutivo, in tale ambito tutto va bene, le norme sono rispettate; l'opportunità politica e l'immagine e la tutela dei diritti dei cittadini molto meno, ma non vi è nessuna iniziativa da assumere. Pertanto, a questo punto, l'iniziativa sarà assunta dal gruppo di Alleanza Nazionale.