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Svolgimento di interpellanze urgenti.
(Esclusione delle pubbliche amministrazioni e dei lavoratori da queste dipendenti dal beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile - nn. 2-00535 e 2-00547)
PRESIDENTE. Avverto che le interpellanze Astore n. 2-00535, che è stata altresì sottoscritta dall'onorevole Raiti, e Sereni n. 2-00547, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 8).
Per una intesa intervenuta tra i presentatori, l'onorevole Astore ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00535 e l'interpellanza Sereni n. 2-00547.
GIUSEPPE ASTORE. Signor Presidente, mi dispiace di scomodare di nuovo il Governo su un argomento del quale abbiamo discusso diverse volte in aula, ma la problematica...
PRESIDENTE. È un piacere, perché le dispiace? È dovere. Perché deve dispiacersi?
SALVATORE RAITI. Ci dispiace perché il problema non è risolto.
GIUSEPPE ASTORE. In premessa, ricordo che si tratta di calamità naturali avvenute dopo il 1992; in particolare, oggetto della nostra interpellanza sono soprattutto i territori della Puglia e del Molise, il cui terremoto risale al 2002, il terremoto di Catania dello stesso anno, l'Umbria e le Marche del 1997, e le alluvioni del Piemonte e di qualche altra parte d'Italia.
È a tutti noto che nel 1992 ci fu la legge quadro sulla protezione civile, che innovò profondamente istituendo il Servizio della protezione civile, sul quale oggi dobbiamo esprimere un giudizio assolutamente positivo. Quando avviene una disgrazia del genere, credo che immediatamente si dichiari lo stato di emergenza, come è avvenuto nei territori in questione, in quello di Catania, in quelli delle Marche e in altri.
Successivamente, un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri (tali ordinanze possono essere emanate anche in deroga) ha stabilito la sospensione dei tributi e dei contributi.
In questi anni si sono succedute tante ordinanze (conosco meglio il caso del Molise, ma quelli delle Marche e della provincia di Catania sono tali e quali), talvolta anche contraddittorie fra loro. I cittadini di tali territori hanno patito la contraddittorietà e il ritardo dell'emanazione di queste ordinanze, che venivano ripresentate ogni anno. Ad esempio, per citare l'ultimo caso che ha riguardato il Governo di centrodestra, un'ordinanza fu emanata nel marzo 2006, a tre mesi di distanza dalla precedente.Pag. 56
Occorre sottolineare che non siamo qui per mendicare per le disgrazie, ma per chiedere un diritto, poiché, quando si verificano simili disgrazie, credo che debbano scattare - come in molti territori sono scattati - meccanismi di solidarietà nazionale. Debbo, però, anche sottolineare - a qualcuno dispiacerà - che si è spesso fatta differenza fra terremoti e calamità di serie A e di serie B: ciò in modo particolare da parte del Governo di centrodestra. Non è accettabile, ad esempio, il fatto che alcune proroghe dei tributi e dei contributi siano state adottate con legge per certi territori ed altre con ordinanza.
La situazione attuale di Marche ed Umbria è dunque la seguente (a Catania credo che il problema si sia riproposto a causa della norma di interpretazione autentica di cui dirò fra breve): tributi e contributi sono stati sospesi per circa 18 mesi e l'avvio della restituzione è stato rinviato alla fine del 2007. Nel caso della mia regione, i tributi e i contributi sono stati sospesi fino alla fine del 2005 per l'intera provincia di Campobasso, mentre per l'area del «cratere», in cui abito, vi è stata una proroga sino al 2007. Pertanto, signor sottosegretario, tenga conto che parte del territorio molisano e della provincia di Catania si trovano in fase di restituzione in base alla normativa contenuta nelle ordinanze emanate sia dal Governo di centrodestra, sia da quello di centrosinistra.
A seguito di tali ordinanze, si è assistito ad interpretazioni assurde nei vari territori: gli organi periferici dello Stato (la Direzione provinciale del tesoro, l'INPS, l'INPDAP) hanno interpretato la normativa in maniera diversa nelle varie zone, da Vibo Valentia a Campobasso e altrove. È un problema che abbiamo dovuto affrontare varie volte anche in quest'aula: ad esempio, vi era chi riteneva che la sospensione si applicasse agli autonomi e chi, invece, riteneva il contrario. In proposito, vi sono state iniziative giudiziarie che hanno avuto anche esito positivo.
In ogni caso, l'argomento cruciale che dobbiamo affrontare oggi è il problema della norma di interpretazione autentica che è stata introdotta dal Parlamento, in particolare dal Senato, all'interno del decreto-legge sull'emergenza rifiuti in Campania. All'articolo 6 di tale decreto è stata aggiunta una norma di interpretazione autentica della legge n. 225 del 1992, che sostanzialmente esclude gli statali, datori di lavoro e dipendenti, dal beneficio della sospensione.
Inoltre, tale norma presenta un aspetto che è ancora più grave per il Molise (un aspetto che, peraltro, contraddice l'ordinanza del Presidente del Consiglio emanata due mesi dopo): vengono esclusi dal beneficio coloro che si recano a lavorare fuori dall'area del «cratere». In altri termini, un abitante della zona disastrata, se va a lavorare all'esterno dell'area, viene totalmente escluso dal beneficio.
Credo che tale norma di interpretazione autentica presenti aspetti dubbi di incostituzionalità. Del resto, diversi cittadini li hanno già prospettati al TAR e il TAR di Campobasso ha già rinviato la normativa alla Corte costituzionale per il giudizio di costituzionalità. Sinceramente, sono convinto dell'incostituzionalità di questa norma, poiché non è possibile interpretare una norma che non c'è: come tutti sappiamo, infatti, si può interpretare ed attribuire valore retroattivo (in questo caso addirittura dal 1992) ad una norma che è espressa o che è mal detta, non ad una norma che non c'è. Ma la legge n. 225 del 1992 è una norma di ordine generale, non di carattere operativo.
Vi è contrasto anche rispetto ad ordinanze successive, in base alle quali, per esempio, dopo tante discussioni e confronti con il Governo, per il Molise tale regime era stato prorogato fino al 31 dicembre 2007, sia per i lavoratori autonomi, sia per quelli dipendenti, statali e non statali.
Signor sottosegretario, sul piano sostanziale, mi sa dire lei la differenza tra un professore o un insegnante di scuole private che gode di questo beneficio e un docente di scuole pubbliche che non risulta esserne destinatario? Mi sa dire la differenza tra un portantino che non ha tale beneficio ed un operaio dello stessoPag. 57livello che ne ha diritto? Il beneficio di cui stiamo parlando è previsto in favore delle zone colpite da calamità naturali, per una ripresa dei fabbisogni e dell'economia. Non si tratta certo di un regalo da parte dello Stato.
Ma questa tegola che è caduta, caro signor sottosegretario, è ancora più grave, perché l'INPDAP ha richiesto entro il 15 giugno sia alle amministrazioni pubbliche, sia ai privati - pur concedendo a questi ultimi due anni di tempo - la restituzione immediata delle somme.
Si tratta di somme rilevanti e non da poco: a titolo di esempio, il comune di Campomarino, che conta 4.900 abitanti, deve restituire un milione euro. Qualche comune - ma si tratta di una decima parte - ha messo da parte la somma; molti altri, invece, essendo sorretti dalla certezza di un'ordinanza che ha valore di legge a norma della legge n. 225 del 1992, hanno già utilizzato quelle somme per altre finalità.
Credo che bisogna assolutamente riflettere su questo punto. Permettetemi di dire che il fatto che in Molise coloro che risiedono fuori e vengono a lavorare nelle zone terremotate hanno diritto al beneficio, mentre coloro che abitano nelle capanne in uno stato di disagio incredibile e vanno a lavorare fuori, tra mille difficoltà, non ne hanno diritto, mi sembra che costituisca veramente una contraddizione lampante sotto ogni aspetto.
L'INPDAP, con il quale ci siamo incontrati, insiste per riavere assolutamente le somme in questione (essendo, peraltro, cambiata anche la natura giuridica, in questi anni, di tali enti previdenziali). Invito davvero il Governo a rivedere un po' tutta la materia, perché lo Stato non può essere patrigno nei riguardi di chi ha subito delle disgrazie; certamente non può permettere che si arricchiscano i furbi, ma non può essere patrigno, soprattutto nei riguardi della povera gente.
Non credo che questa schizofrenia di norme faccia bene ad un rapporto corretto con uno Stato che deve regolare tali materie, ma anche essere solidale, assolutamente, con la povera gente e con chi viene colpito da simili disgrazie. In un momento in cui si parla di crisi della politica e delle istituzioni, credo che sia un elemento fondamentale recuperare questo rapporto nella certezza della norma, che può assolutamente essere definita insieme. Vi chiedo pertanto, insieme all'onorevole Sereni, all'onorevole Raiti e ad altri deputati nati in quelle aree - ma calamità di questo genere possono accadere ovunque - di dare certezza di diritto sul territorio nazionale.
Vi chiediamo una soluzione definitiva, pur con il tempo che può richiedere, riconfermando la solidarietà che dobbiamo dare a queste comunità, in particolare a quelle veramente colpite da tali disgrazie. Questa deve essere la novità del Governo che noi appoggiamo. Vi sono in giro anche leggi che mirano ad estendere i territori beneficianti, ma noi dobbiamo ripristinare correttamente la verità sui territori colpiti da queste disgrazie.
La sospensione dei contributi non è stata che un aiuto ai consumi in quelle aree che necessitano di una ripresa e che hanno certo diritto alla ricostruzione, ma anche al rilancio della loro piccola e povera economia.
Non possiamo permettere - lo ripeto - che domani mattina i comuni si trovino in dissesto totale.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAUSTO BERTINOTTI (ore 19,25)
GIUSEPPE ASTORE. Le ripeto, nessun comune ha una sufficiente capacità finanziaria né a Catania né nelle Marche, perché si tratta, nella maggior parte dei casi, di piccole realtà; nella mia regione vi sono 136 comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti e nelle altre regioni la situazione è la stessa. Pertanto, esse non hanno una capacità finanziaria tale da permettere la restituzione delle somme entro il 15 giugno. Signor sottosegretario, questa è la data che è stata stabilita! Vi è questo capestro e credo che anche questo singolare atteggiamento dell'INPDAP nei riguardi dei comuni sia assolutamente incredibile!Pag. 58
Fate attenzione, perché vi sono ricorsi già vinti ed altri sono stati presentati; vi è, inoltre, anche qualcuno che specula su tale faccenda e lo abbiamo sostenuto già in tante occasioni in quest'aula. Proprio ieri qualcuno ha riunito i sindaci e ha proposto ricorso al TAR.
Dovevamo arrivare a tanto? Al fatto che qualcuno vincesse le elezioni, avvantaggiandosi delle disgrazie altrui? Uno Stato attento a tali problematiche deve assolutamente anticipare la soluzione.
Chiediamo, pertanto, un rimedio di buonsenso e dei diritti uguali per tutti. Non intendo mendicare né chiedere l'elemosina per le nostre popolazioni!
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rosa Rinaldi, ha facoltà di rispondere.
ROSA RINALDI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, rispondo congiuntamente, in quanto l'interpellanza Astore n. 2-00535 e l'interpellanza Sereni n. 2-00547 attengono allo stesso argomento.
In particolare, gli atti ispettivi sollevano l'attenzione sull'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 263 del 2006, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza del settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2006.
A questo riguardo, faccio presente preliminarmente che, prima dell'entrata in vigore della disposizione di cui stiamo trattando, in applicazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate con riferimento a taluni eventi calamitosi, è stata prevista, per diversi periodi, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi per i soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei territori delle province interessate agli eventi stessi. Tale sospensione, inizialmente, è stata riconosciuta anche ai datori di lavoro ed ai dipendenti pubblici. Successivamente, invece, l'applicazione del beneficio al settore pubblico non è stata reiterata, in relazione alle problematiche insorte in ordine all'esatta individuazione dell'ambito soggettivo e territoriale di operatività delle disposizioni concessorie.
Nell'esigenza di dirimere queste problematiche applicative, è intervenuto il richiamato articolo 6, che detta disposizioni di interpretazione autentica della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che ha istituito il Servizio nazionale di protezione civile e ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, al responsabile della Protezione civile, il potere di ordinanza per l'attuazione, nei territori colpiti da calamità naturali, degli interventi necessari conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.
Il citato articolo prevede che la legge n. 225 del 1992 si interpreti nel senso che le ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi, si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati dalle stesse ordinanze.
L'efficacia delle disposizioni di protezione civile emanate ai sensi della citata legge n. 225 del 1992 restano quindi, ad oggi, confermate nei confronti dei datori di lavoro privati, per i quali il recupero della contribuzione sospesa deve essere effettuato secondo i termini e le modalità fissati nelle richiamate ordinanze, mentre non trovano applicazione retroattivamente, stante la natura interpretativa del predetto articolo 6, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, così come elencate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.
In questo senso gli istituti previdenziali interessati hanno provveduto a diramare le relative circolari applicative.
Per quanto concerne, in particolare, la circolare dell'INPDAP n. 1463 del 16 aprile scorso, citata negli atti ispettivi, l'istituto, in realtà, ha tenuto ferma la possibilità per gli enti interessati, in relazione alle amministrazioni pubbliche ed agli enti esclusi dal beneficio della sospensionePag. 59dei contributi, di richiedere, in alternativa al pagamento in un'unica soluzione, entro un mese, sia per la quota a carico del datore che del lavoratore, una rateizzazione che, in relazione allo specifico importo, può essere autorizzata fino ad un massimo di sessanta mesi.
Il legislatore, con la disposizione all'attenzione, ha rimarcato il principio che il beneficio della sospensione contributiva vada concesso esclusivamente ai soggetti che subiscono danni economici, soggetti identificati, per la peculiarità del settore, che è il solo a subire riduzione di reddito a causa delle calamità, con i datori di lavoro privati.
La ratio della sospensione dei contributi è, infatti, quella di agevolare la ripresa economica dei territori colpiti da calamità attraverso la provvisoria riduzione del costo del lavoro, di tal che la misura risulta giustificata solo per i titolari di attività produttive che hanno subìto danni in dipendenza di eventi calamitosi.
Il settore pubblico, che può fruire di altre forme di sostegno, resta fuori in quanto non si ravvedono crisi economiche per le amministrazioni dello Stato ed anche perché si registra, nel caso di specie, una coincidenza tra soggetto attivo e soggetto passivo.
La norma in argomento, come ricordato dagli onorevoli interpellanti, ha creato un vasto contenzioso in sede amministrativa ed è tuttora pendente un ricorso innanzi alla Corte Costituzionale della questione di legittimità per suo presunto contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento tra dipendenti privati e pubblici.
Si resta, quindi, in attesa del pronunciamento della Suprema Corte, evidenziando, in ogni caso, che l'eventuale riconoscimento del beneficio al settore pubblico, secondo le stime del Ministero dell'economia, avrebbe un pesante impatto sulla finanza pubblica, quantificandosi, in via di prima approssimazione, in non meno di 200 milioni di euro.
Mi sembra opportuno, a fini di maggior chiarezza, precisare che la legge n. 286 del 2002, alla quale, secondo le indicazioni dell'onorevole Astore, andrebbe più conformemente riferita l'interpretazione autentica di cui all'articolo 6 più volte citato, non dispone la sospensione dei contributi, bensì dei termini di prescrizione, decadenza e processuali e, dunque, non può essere riferita alla più volte richiamata legge n. 290 del 2006.
Nel merito può quindi ritenersi che tale disposizione non sia stata introdotta tanto per garantire un ristoro di danni generici legati agli eventi calamitosi, quanto piuttosto per arginare il margine di rischio di fallimento delle imprese che operano in determinati territori con le conseguenti ricadute occupazionali.
Per quanto concerne la provincia di Catania, l'INPDAP, nella già richiamata circolare n. 1463, ha ribadito l'inapplicabilità, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e del relativo personale, del disposto, di cui all'articolo 1, comma 1011 della legge finanziaria per il 2007, che ha come destinatari i datori di lavoro privati interessati dalla proroga dello stato di emergenza, disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442 del 2005. Conformemente l'Inps ha dato attuazione al predetto comma 1011 con circolare n. 25 del 26 gennaio scorso.
Ciò nonostante, preso atto che la restituzione degli adempimenti dei contributi sospesi entro i termini richiesti dagli enti creditori produrrebbe inevitabilmente sulle lavoratrici e sui lavoratori e sugli stessi enti debitori una pesante esposizione economica tale da determinare una drastica riduzione degli stipendi e da trascinare alcuni enti locali verso il dissesto economico e tenuto conto che è pendente, presso la Corte costituzionale, un giudizio di costituzionalità sull'articolo 6 comma 1-bis della legge 6 dicembre 2006, n. 290, ritengo di dover prendere in tempi rapidi contatti con gli enti creditori delle altre amministrazioni dello Stato interessate - questo è ciò che propongo - per valutare la possibilità di sospendere le richieste di restituzione in attesa del giudizio di costituzionalità.Pag. 60
Si inviteranno comunque gli enti a verificare la possibilità che, qualora la Corte confermasse la compatibilità costituzionale della norma, rispetto alla quale non avremmo alcun rimedio, le restituzioni avvengano comunque in un periodo più lungo di quello oggi previsto, pari a 60 mesi.
Questo è l'impegno che il Governo può assumere rispetto alle pendenze esistenti; anche per quanto ricordato dall'onorevole Astore, essendo tali enti sorvegliati, ma dotati di una loro autonomia, per il Governo non vi è possibilità di intervento diretto. Siamo, tuttavia, a disposizione per verificare ulteriori proposte che possiamo studiare insieme.
PRESIDENTE. Come già concordato, la deputata Sereni ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00547 e per l'interpellanza Astore n. 2-00535.
MARINA SERENI. Signor Presidente, ringrazio lei e la sottosegretaria Rinaldi per la precisione della risposta. Ci dichiariamo parzialmente soddisfatti per la risposta che il Governo ci ha fornito. In particolar modo, non vi è dubbio che l'ultimo periodo della risposta del sottosegretario Rinaldi apre uno spiraglio di speranza. Da tale risposta emerge, infatti, la possibilità - pur con l'utilizzo di molti condizionali, quindi spero che quella possibilità si traduca in una concreta realtà - che il Governo concordi con gli enti previdenziali interessati la sospensione dell'attuazione della circolare di cui alle nostre interpellanze, al fine di verificare perlomeno la costituzionalità della norma da cui quella circolare prende origine.
Tuttavia, siamo parzialmente soddisfatti, in quanto restano poco comprensibili l'origine e la ratio della norma introdotta dal Senato nel decreto-legge relativo ai rifiuti in Campania. Infatti, quando all'indomani delle calamità naturali interessate si decise, attraverso le ordinanze relative, la sospensione del pagamento di tributi e contributi per le imprese e per le famiglie, lo si fece sulla base di un generale riconoscimento di uno stato di disagio sociale ed economico generalizzato. Tale disagio interessava aree piuttosto delimitate e pesantemente colpite dalle calamità in questione: nel caso della mia regione si trattava del terremoto del 1997. In quell'occasione, il Governo di allora - mi pare di ricordare che il Ministro del tesoro fosse Carlo Azeglio Ciampi - ritenne che si fosse di fronte ad un evidente rallentamento delle attività produttive e ad un evidente disagio molto diffuso delle famiglie (stiamo parlando di migliaia di famiglie che furono costrette a lasciare le loro case per trasferirsi nelle roulotte e nei container o in affitto). Pertanto, si stabilì che fosse giusto sollevare le famiglie e le imprese dal pagamento di tributi e contributi, aiutandole ad affrontare l'effetto complessivo del sisma. Si è però prodotto un effetto indiretto: nella mia regione d'origine questa norma è stata tradotta nella vulgata nella cosiddetta «busta pesante», che ha consentito così a famiglie ed imprese di usufruire di un sostegno nei consumi.
È vero, come si ricorda nella risposta del sottosegretario Rinaldi, che le imprese private possono fallire di fronte a crisi produttive e ad un rallentamento dell'attività economica più generale conseguente alla calamità naturale. Tutto ciò non vale per un ente pubblico, ma questo era vero dieci anni fa (nel nostro caso stiamo infatti parlando di una calamità che è accaduta dieci anni fa). È assolutamente non sostenibile che il disagio economico e sociale sia differente tra lavoratori pubblici e di aziende private. In quella fase, si ritenne di dover fornire un sostegno alle famiglie che non furono giustamente distinte a seconda che venissero sostenute da un reddito da lavoro dipendente privato o pubblico.
L'impatto finanziario dell'attuazione della circolare INPDAP è insostenibile. Stiamo parlando di un numero sostanzialmente abbastanza limitato di enti ai quali, come è stato ricordato nella risposta del Governo, viene richiesta una restituzione di 200 milioni di euro.
Stiamo parlando di aziende, di enti pubblici e di dipendenti pubblici, quindiPag. 61con un impatto finanziario molto gravoso per le pubbliche amministrazioni che, come giustamente ricordava l'onorevole Astore, non prevedevano questa restituzione, e con una discriminazione dei lavoratori dipendenti pubblici rispetto a quelli privati in molti casi insostenibile, dal punto di vista dello stipendio.
È chiaro che tutti gli enti hanno fatto ricorso. È chiaro che se la ratio della norma era limitare i contenziosi (sono andata a riguardare il testo della relazione tecnica con la quale il Governo presentò la materia nell'altro ramo del Parlamento), se l'obiettivo era limitare il contenzioso, certamente questa norma moltiplica i casi di contenzioso. Prendo atto favorevolmente che il Governo, in questa sede, si impegna a verificare la possibilità di sospensione dell'efficacia della circolare INPDAP a cui facciamo riferimento, ma i tempi sono strettissimi. La risposta del sottosegretario Rinaldi parla di «tempi rapidi»: chiederei che i tempi siano «rapidissimi», perché stiamo parlando di oneri che dovrebbero essere restituiti in tempi molto rapidi.
Chiediamo che questo tempo - mi avvio alla conclusione - sia usato non soltanto per attendere il pronunciamento della Corte costituzionale, che, come ha detto il TAR del Molise, dovrebbe esprimersi su una questione di incostituzionalità non manifestamente infondata; chiediamo al Governo che questo tempo sia utilizzato per un confronto più diretto tra la Presidenza del Consiglio, la Protezione civile, le regioni e gli enti locali interessati. Abbiamo un'esigenza immediata e, se l'impegno preso dal sottosegretario Rinaldi si concretizza, lo consideriamo importante: disinnescare la tensione e i contenziosi che sono stati avviati dopo la circolare; ma abbiamo un'esigenza maggiore nel medio periodo.
Negli anni passati abbiamo visto che, di fronte a calamità naturali che avevano avuto lo stesso trattamento - la sospensione di tributi e contributi - si è intervenuti con una riduzione della restituzione delle somme per i cittadini, per le imprese e per le famiglie. Noi abbiamo sempre chiesto, per quanto riguarda l'Umbria e le Marche, ma anche il Molise, che lo stesso trattamento fosse riservato ai cittadini di tutte le aree colpite da calamità. Torneremo ad avanzare questa richiesta. Ci sembra, per quanto riguarda l'Umbria e le Marche certamente, che dopo dieci anni la ricostruzione sia in uno stato tanto avanzato da poter chiudere la fase dell'emergenza.
Per chiudere la fase dell'emergenza, per giungere alla risoluzione di questo nodo, ossia la riduzione della restituzione della «busta pesante» al 10 per cento, così come è stato fatto per altre calamità naturali nel nostro Paese, ci sembra che occorra coinvolgere quelle comunità. A questo fine, pochi mesi fa, in occasione della precedente finanziaria, si istituì un tavolo presso Palazzo Chigi con le regioni interessate. Chiediamo che sia quella la sede per fare il punto generale sull'andamento di queste calamità, sulla ricostruzione e anche sulla conclusione, per quanto riguarda l'Umbria e le Marche, della situazione dello stato di emergenza.