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Discussione della relazione della Giunta delle elezioni sulla elezione contestata del deputato Sebastiano Neri per la XXV Circoscrizione Sicilia 2 (Doc. III, n. 1) (ore 10,25).
(Discussione - Doc. III, n. 1)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare il Vicepresidente della Giunta delle elezioni, deputato Burchiellaro, in sostituzione del relatore, deputato Bruno, presidente della Giunta.
GIANFRANCO BURCHIELLARO, Vicepresidente della Giunta delle elezioni. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, costituito in seno alla Giunta delle elezioni, ha avviato, nella riunione del 25 luglio 2006, l'esame di un ricorso avverso l'eleggibilità del deputato Sebastiano Neri, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta del 19 luglio 2006, in subentro al dimissionario deputato Leanza.
Il ricorso in oggetto è stato presentato da Angelo Paffumi, candidato primo dei non eletti nella lista Lega Nord-Movimento per l'Autonomia nella XXV circoscrizione Sicilia 2, ed è volto a contestare l'eleggibilità del deputato Neri, in relazione all'asserita violazione dell'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, lamentando che lo stesso non si è dimesso dalla carica di sindaco del comune di Lentini (comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti) entro il termine previsto dal citato articolo 3-bis del decreto-legge n. 1 del 2006 (ossia, entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto-legge, che scadevano il 5 febbraio 2006).
Al ricorso il ricorrente ha allegato, tra l'altro, copia della sentenza n. 200/2006 del 24 febbraio 2006 con la quale il tribunale civile di Siracusa ha dichiarato la decadenza di Sebastiano Neri dalla carica di sindaco di Lentini per sopravvenuta incompatibilità con la carica di deputato regionale siciliano, nonché documentazione, rilasciata in copia conforme dal comune di Lentini, attestante che Sebastiano Neri ha continuato a compiere atti nell'esercizio delle sue funzioni di sindaco anche in epoca successiva alla data entro cui avrebbe dovuto cessare da tali funzioni per rimuovere la causa di ineleggibilità.
Il Comitato per le ineleggibilità ha svolto l'istruttoria in contraddittorio, acquisendo le controdeduzioni del deputato Neri ed ascoltandolo nella riunione del 12 ottobre 2006. Il principale argomento utilizzato dal deputato Neri per argomentare la non riconducibilità della propria posizione alla fattispecie di ineleggibilità che gli viene contestata è quello relativo alla decorrenza degli effetti di una sentenza del tribunale civile di Siracusa che, in data 24 febbraio 2006, ne ha dichiarato la decadenza dalla carica di sindaco di Lentini per incompatibilità con la carica di deputato all'Assemblea regionale siciliana. Ad avviso del deputato Neri, infatti, si sarebbe trattato di una sentenza di mero accertamento della sua decadenza che, pur emessa in data 24 febbraio 2006 (ossia in data posteriore alla data entro cui avrebbe dovuto dimettersi da sindaco ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 1 del 2006), avrebbe fatto retroagire i propri effetti a far data dal 25 novembre 2005, ossia alla scadenza del decimo giorno successivo alla notifica dell'azione popolare contro di lui intentata ai sensi degli articoli 69 e 70 del testo unico n. 267 del 2000, e, quindi, in tempo utile per considerare rimossa la situazione di ineleggibilità, restando gli atti da lui posti in essere medio tempore (e successivamente al 5 febbraio 2006) riconducibili alla figura del funzionario di fatto.
Conclusa l'istruttoria in Comitato, nella seduta della Giunta del 26 ottobre 2006 inPag. 3qualità di coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze ho svolto la relazione riferendo sugli esiti dell'istruttoria. In particolare, l'asserito carattere dichiarativo (e non costitutivo) della sentenza del tribunale civile di Siracusa non è stato considerato dal Comitato argomento sufficiente al fine di ritenere rimossa la situazione di ineleggibilità in cui il deputato Neri si è venuto a trovare.
In tal senso, il Comitato ha ritenuto problematica la possibilità di ammettere che una sentenza di mero accertamento produca una decadenza ex tunc da una carica elettiva ed ha inoltre ritenuto che, in ogni caso, pur ammettendo che la sentenza del tribunale di Siracusa abbia prodotto la decadenza ex tunc del deputato Neri dalla carica di sindaco di Lentini, rilievo decisivo assume, al fine di considerare non utilmente rimossa la situazione di ineleggibilità, la circostanza che lo stesso deputato Neri non si è comunque astenuto dall'esercizio delle funzioni di sindaco e non ha provveduto alla formale presentazione delle dimissioni, così come gli imponeva l'articolo 7, quarto comma, del testo unico n. 361 del 1957.
La rimozione della causa di ineleggibilità era, cioè, un onere che gravava interamente a carico dell'interessato, il quale avrebbe dovuto anche materialmente cessare dalle funzioni di sindaco e non passivamente attendere che la decadenza gli fosse imposta in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Nella citata seduta del 26 ottobre 2006, sulla base dei predetti motivi, il Comitato ha, quindi, proposto alla Giunta di accertare la ineleggibilità del deputato Sebastiano Neri e di deliberarne, pertanto, la contestazione dell'elezione.
Nella seduta del 31 gennaio 2007 la Giunta ha approvato la proposta di accertamento della ineleggibilità del deputato Sebastiano Neri e di conseguente contestazione della sua elezione, comunicando alle parti la fissazione dell'udienza pubblica, che ha avuto luogo il 7 marzo 2007.
Il ricorrente Paffumi si è avvalso della facoltà di prendere visione dei documenti presentati dalla controparte e ha presentato, in data 2 marzo 2007 e, dunque, entro i termini prescritti, nuovi documenti e deduzioni.
La Giunta delle elezioni ha proceduto quindi, in data 7 marzo 2007, alla seduta pubblica. Dopo la relazione introduttiva del relatore Nespoli, aveva luogo l'intervento del rappresentante del ricorrente Paffumi, avvocato Mario Foti, il quale, nel riepilogare le argomentazioni a sostegno dell'ineleggibilità del deputato Sebastiano Neri già riportate nel ricorso del 24 luglio 2006 e nelle successive deduzioni presentate, confutava in particolare la tesi - sostenuta dalla parte resistente - secondo cui la sentenza del 24 febbraio 2006, con cui il tribunale civile di Siracusa aveva dichiarato la decadenza del resistente dalla carica di sindaco del comune di Lentini, avrebbe avuto effetti retroattivi, producendo una serie di atti deliberativi volti a mostrare l'attività svolta dal deputato Neri nella veste di sindaco in carica del comune di Lentini per il periodo considerato.
Seguiva, quindi, l'intervento del rappresentante della parte resistente, professor avvocato Agatino Cariola, il quale, sottolineando come in base alla vigente legislazione possa ritenersi che il cittadino che propone l'azione popolare concede un certo intervallo temporale all'eletto per poter decidere se rimanere in carica e accettare il rischio del giudizio oppure dimettersi, ne deduceva che tutte le attività poste in essere dall'amministratore locale successivamente alla scadenza dello spatium deliberandi di dieci giorni, di cui all'articolo 69 del testo unico n. 267 del 2000, non avrebbero alcuna particolare efficacia, come conseguenza del principio giuridico secondo cui le sentenze in materia di ineleggibilità ed incompatibilità, in quanto dichiarative, non farebbero altro che «fotografare» quanto già avvenuto e prendere atto di status e di modificazioni dello stesso già prodottesi in passato.
La Giunta si riuniva, quindi, in Camera di consiglio, a conclusione della quale assumeva, ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del proprio regolamento, la deliberazionePag. 4non definitiva di affidare al Comitato per le ineleggibilità lo svolgimento di un supplemento di attività istruttoria, al fine di accertare l'effettiva data di decorrenza della decadenza del deputato Neri dalla carica di sindaco di Lentini.
Il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha proceduto allo svolgimento del supplemento istruttorio nella riunione del 28 marzo 2007, convenendo che il momento temporale in cui si è prodotta la decadenza del deputato Neri dalla carica di sindaco di Lentini sia - in conformità alle conclusioni cui lo stesso Comitato era già pervenuto in precedenza - da individuarsi nella data di emissione della sentenza con cui il tribunale civile di Siracusa ha dichiarato tale decadenza, ossia nella data del 24 febbraio 2006.
Come sottolineato dal Comitato - delle cui conclusioni la Giunta ha preso atto nella seduta svoltasi in pari data - alla scadenza del termine di dieci giorni di cui all'articolo 69 del testo unico n. 267 del 2000 non si è prodotto - a differenza di quanto sostenuto dal deputato Neri - alcun effetto di decadenza automatica, posto che la legge affida al consiglio comunale il potere di dichiarare la decadenza dell'amministratore locale che non abbia spontaneamente rimosso la situazione di incompatibilità.
Nel caso di specie, non avendo il consiglio comunale di Lentini adottato alcuna pronuncia di decadenza a carico del sindaco Neri, si è resa necessaria, sulla base dell'azione popolare, la dichiarazione di decadenza da parte del tribunale di Siracusa.
Il Comitato per le ineleggibilità ha ritenuto che, diversamente da quanto argomentato nell'udienza pubblica del 7 marzo dal rappresentante del deputato Neri, nessun elemento possa trarsi, nel senso della asserita retroattività della decadenza, dalla giurisprudenza, citata dalla difesa della parte resistente, relativa alla immodificabilità ad opera degli attori del processo dello spatium deliberandi di dieci giorni previsto dal testo unico sugli enti locali per la spontanea rimozione della situazione di incompatibilità da parte dell'interessato, poiché quella giurisprudenza si limita ad affermare il principio della perentorietà del predetto termine e non anche a sostenere la necessità che l'effetto della decadenza debba considerarsi comunque verificatosi entro lo spirare del medesimo termine.
Alla nuova udienza pubblica del 4 maggio 2007 ho in apertura riferito, in sostituzione del relatore Nespoli impossibilitato ad intervenire, sugli esiti del supplemento di istruttoria svoltosi nel Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze.
Sono, quindi, intervenuti il ricorrente Paffumi, il quale - nel sottolineare come la legge non prevedeva in alcun modo la riferibilità alla figura del sindaco della teoria del cosiddetto funzionario di fatto, sostenuta invece dalla parte resistente - ha richiamato il numero di delibere firmate, in qualità di sindaco, dal deputato Neri nel periodo dal 15 novembre 2005 al 24 febbraio 2006, e il suo rappresentante, avvocato Mario Foti, il quale, a supporto del principio della validità ed efficacia giuridica degli atti prodotti a firma di un sindaco dichiarato decaduto, ha richiamato il contenuto delle sentenze n. 97 e n. 98 del 2007 del TAR della Sardegna nella parte in cui viene affermato il principio della validità degli atti adottati da un sindaco successivamente dichiarato ineleggibile.
Sono, poi, intervenuti il deputato Neri e il suo rappresentante, professor avvocato Agatino Cariola, il quale, in particolare, ha sottolineato come la natura retroattiva di una sentenza dichiarativa trovi un suo fondamento anche nella necessità che, mediante la retroattività della decadenza da una carica di amministratore locale, siano garantite l'indipendenza della magistratura e una corretta interpretazione del principio di divisione dei poteri: principi che, viceversa, a giudizio della difesa dell'onorevole Neri, risulterebbero violati qualora ad un giudice fosse data facoltà di gestire i tempi del processo avviato a seguito di azione popolare, allungando oPag. 5restringendo a sua discrezione la permanenza in carica di un amministratore locale ineleggibile o incompatibile.
Dopo le repliche dei rappresentanti delle parti, la Giunta si è quindi riunita in Camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del proprio regolamento, alla presenza dei deputati presenti per tutta la durata dell'udienza pubblica, al termine della quale ha adottato il seguente dispositivo: «La Giunta delle elezioni, in udienza pubblica, udita l'esposizione del relatore e gli interventi delle parti, riunitasi in camera di consiglio; visti l'articolo 7, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, e l'articolo 3-bis del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22; considerato anche il supplemento di attività istruttoria svolto dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze nella riunione del 28 marzo 2007, a seguito di quanto deliberato dalla Giunta riunita in Camera di consiglio nella precedente seduta pubblica del 7 marzo 2007; accoglie il ricorso presentato dal candidato Angelo Paffumi e, respinto ogni contrario avviso in procedendo e nel merito, delibera di proporre all'Assemblea l'annullamento per motivi di ineleggibilità dell'elezione per la XXV Circoscrizione Sicilia 2 del deputato Sebastiano Neri e la proclamazione in suo luogo del candidato Angelo Paffumi, per la lista Lega nord-MPA».
La Giunta delle elezioni con la presente relazione propone, quindi, l'accoglimento della parte propositiva del dispositivo adottato nella seduta pubblica del 4 maggio 2007.
Sottolineo, infine - anche in riferimento alla proposta di annullamento dell'elezione del deputato Lorenzo Bodega, anch'essa all'esame dell'Assemblea nella seduta odierna -, che l'eventuale reiezione della proposta di annullamento dell'elezione non potrà comportare una immediata convalida della stessa elezione. Per le ragioni già evidenziate durante la fase di svolgimento delle relazioni circoscrizionali presso la Giunta delle elezioni - in occasione delle quali i singoli relatori circoscrizionali non hanno potuto formulare alcuna proposta di convalida ed hanno dovuto sospendere le proprie conclusioni in attesa dell'esito della verifica su base nazionale - l'Assemblea, in caso di reiezione della proposta della Giunta, non potrà ancora procedere alla convalida delle elezioni dei deputati interessati, potendo tali elezioni essere convalidate solo quando sarà terminata la verifica dei risultati elettorali su base nazionale, tuttora in corso di svolgimento da parte del Comitato di verifica nazionale istituito dalla Giunta con delibera adottata nella seduta del 14 dicembre 2006.
Poiché, infatti, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico n. 361 del 1957, come modificato dalla legge n. 270 del 2005, la ripartizione dei seggi attribuiti alle circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, la convalida delle elezioni di tutti i deputati proclamati nelle circoscrizioni sul territorio nazionale - con l'esclusione della XXVII circoscrizione Valle d'Aosta - rimane subordinata all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti...
MARIA CRISTINA PERUGIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Però, lei non si era iscritta nella discussione; il suo, pertanto, sarebbe un intervento per dichiarazione di voto.
MARIA CRISTINA PERUGIA. Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo del mio intervento.
PRESIDENTE. Ma non siamo ancora passati alle dichiarazioni di voto.
MARIA CRISTINA PERUGIA. La mia non è una dichiarazione di voto, è la richiesta di consegnare un intervento conPag. 6alcune considerazioni, in merito all'incongruità di questa legge, che il lavoro istruttorio fatto in questo caso ci ha suggerito.
PRESIDENTE. Poiché nessuno si era iscritto a parlare, la richiesta non può essere accolta in questa sede. Potrà formulare tale richiesta con riferimento ad un suo eventuale intervento in fase di dichiarazioni di voto e in tale evenienza potrà restare agli atti.
Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.