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Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 15,01).
(Mancata applicazione da parte dell'Istat delle disposizioni normative che prevedono sanzioni pecuniarie a carico di cittadini ed imprese che non rispondono alle indagini statistiche - n. 2-00621)
PRESIDENTE. L'onorevole Carta ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00621 (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 5) concernente la mancata applicazione da parte dell'Istat delle disposizioni normative che prevedono sanzioni pecuniarie a carico di cittadini ed imprese che non rispondono alle indagini statistiche.
GIORGIO CARTA. Signor Presidente, intendo illustrare l'interpellanza urgente da me presentata e il mio intervento sarà anche abbastanza breve.
Il settimanale Panorama del 14 giugno ha pubblicato un articolo, a firma di Donatella Marino, dove si pone in evidenza che, nonostante le disposizioni contenute negli articoli 7 e 11 del decreto legislativo n. 322 del 1989, che prevedono sanzioni pecuniarie a carico di cittadini ed imprese che non rispondono alle indagini statistiche (da un minimo di 200 ad un massimo di 2 mila euro per i cittadini e da 500 a 5 mila per le imprese), per stessa ammissione dell'Istat, vi è un numero di questionari non compilati all'anno che ammonta a circa 350 mila.
Secondo il dato sindacale l'erario avrebbe perso, nell'arco di cinque anni (considerando solo i termini relativi alla prescrizione) da un minimo di 775 milioni di euro ad un massimo di 3 miliardi di euro.
Tali ingenti risorse, con un Governo che cerca di raschiare il barile per risolvere le mille richieste dei vari «tesori e tesoretti», se questi dati corrispondono al vero, costituiscono una quota enorme.
Pertanto, qualora tali dati risultassero esatti - e non v'è dubbio perché provengono non solo dall'indagine giornalistica, ma da un'ammissione dell'Istat - chiediamo al Governo quali provvedimenti intenda adottare per verificarne la fondatezza e, nel caso in cui trovasse conferma, cosa intenda fare per superare ciò che sarebbe da considerarsi una grave omissione da parte degli organismi dirigenti, tenuto conto che il sindacato ha anche presentato una denuncia alla Corte dei conti.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Paolo Naccarato, ha facoltà di rispondere.
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, ringrazio molto gli onorevoli interpellanti e l'onorevole Carta che ha illustrato la sua interpellanza urgente perché consente al Governo di chiarire tale circostanza.
In riferimento all'atto ispettivo presentato si fa presente che è del tutto priva di riscontro la stima del cosiddetto «tesoretto», termine con cui si definisce l'importo economico complessivo che l'erario non avrebbe riscosso a seguito della mancata applicazione delle sanzioni previste nei confronti dei soggetti che violano l'obbligo di risposta alle indagini statistiche (ce l'hanno comunicato formalmente gli uffici preposti).
Tale importo, valutato con una fantasiosa approssimazione tra i 775 milioni e i 7,5 miliardi di euro, scaturisce da un calcolo che assimila a rifiuti tutte le circa 350 mila mancate risposte di un anno alle rilevazioni statistiche.
In realtà, l'accertamento dell'effettiva intenzionalità di ogni singola risposta non fornita richiede una complessa e onerosa procedura di verifica che coinvolgerebbe le prefetture, comportando costi di attuazione rilevanti e di incerto esito in termini di individuazione dei comportamenti sanzionabili. Inoltre, avrebbe sicuramente l'effetto di aggravare ulteriormente le attività già congestionata delle prefetture.
Per quanto riguarda la responsabilità per la mancata applicazione delle sanzioni, essa riguarda tutti soggetti titolari di rilevazioni con obbligo di risposta inserite nel programma statistico nazionale (organismiPag. 58centrali e amministrazioni periferiche). Per il triennio 2006-2008 ci sono state 216 rilevazioni dell'Istat e ben 246 di altri soggetti del Sistan, cioè del Sistema statistico nazionale.
Si precisa, inoltre, che la scarsa propensione a collaborare alla produzione di informazioni statistiche rappresenta un fenomeno di vasta portata e dalle molteplici cause, con cui la comunità nazionale e internazionale degli statistici ufficiali è sempre più chiamata a confrontarsi.
Una recente ricognizione effettuata dall'istituto nazionale di statistica in ambito europeo non ha rilevato casi di ricorso sistematico e generalizzato allo strumento sanzionatorio da parte degli istituti nazionali di statistica.
Alla radice di tale cauto atteggiamento vi è la comune consapevolezza che, ai fini della produzione di statistiche complete e affidabili, occorrono informazioni di base adeguate per quantità, ma soprattutto veritiere. Lo strumento repressivo, sebbene rappresenti un efficace deterrente, non esaurisce la molteplicità e la complessità degli interventi per assicurare ai titolari della funzione statistica la fiducia dei rispondenti e, di conseguenza, una partecipazione leale, consapevole e motivata alle rilevazioni.
Si tratta, in primo luogo, di far comprendere ai cittadini, alle famiglie, alle imprese ed alle istituzioni l'importanza dell'apporto che ciascuno può fornire alla statistica ufficiale attraverso la propria collaborazione. L'esperienza dimostra che un approccio persuasivo può rivelarsi risolutivo, anche in situazioni di iniziale inerzia o scetticismo.
In riferimento alla situazione italiana, gli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, istitutivo del Sistema statistico nazionale (Sistan), composto dall'insieme dei soggetti pubblici e privati, ai quali è affidato il compito di produrre e fornire al Paese e agli organismi internazionali l'informazione statistica ufficiale, riproducono la disciplina di cui all'articolo 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, avente ad oggetto l'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica, che prevedeva la comminazione di ammende (depenalizzate a partire del 1975) per violazione dell'obbligo di fornire le notizie richieste nell'ambito di rilevazioni statistiche ufficiali.
A ciò va aggiunto che la vigente disciplina normativa presenta lacune e carenze tali da rendere estremamente difficoltoso, non soltanto per l'Istat, ma anche per gli altri soggetti titolari di indagine comprese nel programma statistico nazionale che stabilisce, con riferimento ad un periodo di tre anni, le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistan e gli obiettivi dallo stesso perseguiti, la corretta instaurazione del procedimento sanzionatorio, anche alla luce del rapido cambiamento delle tecniche e delle metodologie di conduzione delle rilevazioni statistiche. In particolare, risulta problematica la definizione della condotta che integra la violazione dell'obbligo di risposta.
L'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 si limita a stabilire che chiunque non fornisca, o fornisca intenzionalmente errati, i dati e le notizie che gli vengono richiesti per la realizzazione di rilevazioni previste dal programma statistico nazionale o, soggetti privati, richiesti dall'apposito elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica, è soggetto all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.
Tale disposizione istituisce, dunque, un collegamento diretto ed automatico tra la mancata fornitura dei dati richiesti e l'attivazione del procedimento di accertamento. Di fatto, essa non consente agli enti e agli uffici di statistica competenti ad accertare la violazione di considerare gli elementi e le circostanze che possono, in concreto, aver determinato la mancata risposta, nonché di valutarne la rilevanza, anche in riferimento all'effettivo conseguimento degli obiettivi conoscitivi di volta in volta perseguiti dalla singola rilevazione.
Inoltre, la norma sembra presupporre che sia sempre in concreto possibile verificare, in maniera univoca, certa ed immediata, che il soggetto tenuto all'obbligoPag. 59di risposta vi abbia o meno adempiuto ed in quali circostanze di tempo e di luogo. Ciò può realizzarsi parzialmente con le rilevazioni che gli enti ed uffici del Sistan svolgono attraverso interviste dirette che implicano il contatto «faccia a faccia» tra rispondente e rilevatore.
Diversamente, la possibilità di verifica può non sussistere nelle rilevazioni svolte con altre tecniche di indagine come, ad esempio, nelle interviste effettuate mediante telefono o attraverso collegamento telematico o quando l'invio del questionario avviene per posta ordinaria.
Il consiglio dell'Istat, nel 2006, ha invitato a porre la questione in sede di comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), organo collegiale rappresentativo delle diverse componenti del Sistan, avente il compito di adottare direttive e atti di indirizzo nei confronti dei soggetti del Sistema statistico nazionale e di deliberare il programma statistico nazionale e, nel corso del febbraio 2007, ha inviato al Ministro per l'innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione una proposta per apportare le necessarie modifiche ai predetti articoli 7 e 11 del decreto legislativo n. 322 del 1989, da inserire nei successivi provvedimenti legislativi.
L'obiettivo è quello di definire le attività che i soggetti del Sistan devono porre in essere per individuare in maniera certa, tra le mancate risposte, quelle che, per la volontarietà della condotta, configurano una effettiva violazione dell'obbligo di risposta.
Allo stesso tempo si mira a ridurre l'onerosità di dette attività e, più in generale, il forte impatto che esse determinano sul complessivo funzionamento del Sistema statistico nazionale, fino a mettere a rischio, paradossalmente, la stessa qualità delle statistiche.
PRESIDENTE. L'onorevole Carta ha facoltà di replicare.
GIORGIO CARTA. Signor Presidente, apprezzo molto l'impegno del sottosegretario e nutro il massimo rispetto per la persona e per l'istituzione che rappresenta. Tuttavia, mi pare che la risposta fornita dagli uffici, apparentemente articolata, sia non solo insoddisfacente, ma oserei dire stravagante. Ciò per due motivi.
Il primo quesito che viene posto attiene all'accertamento del numero delle infrazioni. Vale a dire, se arrivano 350 mila mancate risposte, 350 mila mancate risposte devono essere passibili di sanzioni. Se si attende l'analisi per capire quali di esse possano incidere o meno sul dato statistico, diventa un problema completamente diverso.
Capisco la complessità della rilevazione statistica, difficoltà dovuta anche ai diversi soggetti sottoposti alla rilevazione, tuttavia vorrei porre una domanda al Governo: è possibile che la difficoltà della rilevazione possa mettere in non cale norme che prevedono delle sanzioni? Non entro oggi nel merito dell'entità effettiva del tesoro o «tesoretto», mi fermo alla prima parte. Un Governo deve essere in condizione di far rispettare le norme, altrimenti, se esse non servono, si devono cambiare.
Signor sottosegretario, l'unica parte della risposta che può essere accettata è quella in cui si dice che il Governo sottopone al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione il problema di trovare un sistema di rilevazione efficiente. Ma ciò sta a significare che, essendoci queste inadempienze, per ammissione dello stesso Istat, neanche la validità delle statistiche è una cosa seria.
C'è un altro aspetto. Al di là della validità della statistica che, ripeto, in questo caso altera il problema, il dato statistico riferito a soggetti e a imprese costituisce l'elemento base (anche se i dati sono spesso riservati) per un sistema di controllo incrociato anche al fine di combattere l'evasione fiscale. Infatti, uno degli elementi fondamentali del contrasto all'evasione fiscale è la conoscenza. Non importa se anche altri soggetti, nazionali ed esteri, non applicano le sanzioni. Ciò costituisce una grave inadempienza della parte organizzativa dell'istituto, una grave inadempienza da parte degli organi diPag. 60controllo e una grave inadempienza del Governo che risponde in maniera evasiva. L'unica piccola parte di soddisfazione deriva dall'augurio, nel nuovo clima che si è creato da ieri, che avvengano delle soluzioni «per magia» e che l'istituto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione possa dare una risposta.
Noi seguiremo questa vicenda che apparentemente può sembrare banale, ma così non è, signor sottosegretario. Questi dati si pongono alla base di conoscenze utili al Parlamento e al Paese. Ecco perché, con molto dispiacere, non posso che considerarmi insoddisfatto; se l'insoddisfazione potesse misurarsi per gradi, direi che lo sono al più alto grado per la risposta.