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Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni (ore 10,07).
(Proposta di testamento biologico avanzata dall'Ordine dei medici di Udine - n. 3-00900)
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la salute, Antonio Gaglione, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Volontè n. 3-00900, concernente la proposta di testamento biologico avanzata dall'ordine dei medici di Udine (Vedi l'allegato A - Interpellanza e interrogazioni sezione 5).
ANTONIO GAGLIONE, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, onorevoli Volontè e Compagnon, si risponde all'atto parlamentare sulla base degli esclusivi elementi di competenza del Ministero della salute.
Non può non essere sottolineato, anche in questo caso, che la pubblicazione, nella loro interezza, delle dichiarazioni e dei comunicati stampa dell'Ordine suddetto e del suo presidente avrebbe chiarito con maggiore precisione l'effettivo intendimento dei dichiaranti. In considerazione dell'estrema delicatezza della problematica, il citato Ordine ha ritenuto opportuno intervenire con alcune iniziative, che hanno interessato le modalità di manifestazione della volontà del malato relativamente al proprio mantenimento in vita, nel caso in cui lo stesso non sia più in grado di intendere e di volere e si trovi nella condizione di malattia incurabile, in fase terminale o di coma irreversibile.
Certamente, la problematica è fra le più dibattute fra quelle correlate alla cosiddetta «etica della morte»; per quanto riguarda il caso in esame - e in considerazione della mancanza di un quadro normativo che disciplini espressamente la materia - è opportuno anzitutto individuare la normativa di riferimento. L'articolo 32 della Costituzione, secondo il quale «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge», deve essere inquadrato in un'ottica di stretta connessione con gli articoli 16, 17, 38 e 39 del codice deontologico dei medici italiani, predisposto nel 2006.
I primi due articoli obbligano il medico, da un lato, ad astenersi dall'ostinazione nei trattamenti diagnostici e terapeutici, dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita - anche tenendo conto dellePag. 13volontà del paziente, qualora esse siano state espresse - dall'altro a non effettuare né favorire trattamenti finalizzati ad agevolare la morte del paziente, anche qualora sia lo stesso a chiederlo.
Detti articoli mirano, dunque, a scongiurare ipotesi sia di accanimento terapeutico sia di eutanasia.
L'articolo 38 vincola i sanitari a rispettare la volontà di curarsi liberamente espressa dal malato, stabilendo inoltre che il medico, se il paziente non è in grado di esprimere detto intendimento, deve tenere conto, nelle proprie scelte terapeutiche, di quanto precedentemente manifestato dallo stesso paziente in modo certo e documentato. Inoltre, l'articolo 39 definisce quale debba essere il comportamento che il medico deve tenere in caso di diagnosi infausta, precisando che egli deve risparmiare al malato inutili sofferenze psicofisiche e, in caso di compromissione dello stato di coscienza, proseguire nella terapia di sostegno vitale fino a quando la stessa possa ritenersi ragionevolmente utile, evitando ogni forma di accanimento terapeutico. È opportuno tener presente che la Convenzione di Oviedo del 1997 sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (ratificata in Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145) stabilisce che la volontà, precedentemente espressa relativamente ad un intervento medico da parte di un paziente, che al momento dell'intervento non è più in grado di esprimere i propri desideri, deve essere rispettata.
Pertanto, deve essere valutato alla luce di quanto sopra l'operato dell'Ordine dei medici di Udine, il quale ha peraltro ha elaborato il modello di testamento biologico, oggetto dell'interrogazione parlamentare, proprio nell'ambito di una serie di iniziative finalizzate all'esatta conoscenza dei contenuti del nuovo codice deontologico. In detto contesto, il modello di testamento biologico consente che il cittadino, affetto da malattia incurabile in fase terminale o in coma irreversibile (ipotesi rientrante della cosiddetta diagnosi infausta), possa scegliere di rifiutare taluni trattamenti insufficienti per un possibile recupero (ipotesi di accanimento terapeutico).
Il testamento di cui trattasi può configurarsi come uno strumento giuridicamente non vincolante, ma dalla sicura valenza deontologica, mirato a fornire agli operatori certezza documentale delle volontà del malato, espresse prima della limitazione e/o eliminazione della capacità di intendere e volere. Va inoltre considerato che il documento in questione attribuisce la possibilità al dichiarante di revocarlo in ogni momento e che è prevista l'automatica decadenza se il contenuto dello stesso non viene confermato ogni due anni.
Con riferimento ai profili di propria competenza, il Ministero della salute non ritiene, pertanto, che si possano rinvenire elementi di possibile censura dell'operato dell'Ordine dei medici di Udine.
PRESIDENTE. Prima di dare la parola al presidente Volontè, vorrei salutare a nome dell'Assemblea il gruppo di ragazzi israeliani e palestinesi presenti in tribuna, partecipanti al progetto «Giochiamo alla pace per prevenire la guerra» (Applausi).
L'onorevole Volontè ha facoltà di replicare.
LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, non so cosa dire. Capisco che il Ministro della salute sia appena stato ospite del presidente dell'Ordine dei medici di Udine, quindi, a prescindere dai contenuti delle interrogazioni, si debba partire dal presupposto scontato, considerato - conosciamo da tempo il sottosegretario presente in quest'aula - che i deputati hanno bisogno di sentirsi ripetere alcuni concetti e che l'oggetto dell'interrogazione è sostanzialmente nullo, perché il presidente dell'Ordine dei medici, in questo caso di Udine, è una santa persona. Egli ha predisposto un testo di testamento biologico, che include la sospensione di trattamenti come l'alimentazione e l'idratazione il che non trova riscontro in nessuna altra parte d'Italia nemmeno nell'iniziativa adottata liberamente dalla Fondazione Veronesi ePag. 14dall'Ordine dei notai. Eppure, anche a fronte di tutto ciò, quel testo è perfettamente in linea con le disposizioni, gli intendimenti e ciò che ritiene opportuno dover fare in questa materia il Ministero della salute. Ne prendiamo atto con grande piacere, perché finalmente anche su questa materia abbiamo, grazie alla risposta del sottosegretario Gaglione, preso atto di quale sia il pensiero reale, certificato, del Ministero della salute.
Finalmente non sarà più possibile, da parte del Ministro Turco, fornire interpretazioni diverse e sappiamo che l'intenzione e l'appoggio che il Ministero offre all'ordine dei medici di Udine - che prevede, appunto, anche la sospensione dei trattamenti di idratazione e di alimentazione - costituiscono la linea ufficiale del Governo. Ne abbiamo finalmente preso atto, sottosegretario Gaglione, e ci ritroveremo nelle prossime settimane a discutere anche su altre questioni, come abbiamo fatto - lei lo ricorderà benissimo - con molte interrogazioni, che riguardano la medicina e la salute dei cittadini italiani.
Pertanto mi ritengo assolutamente insoddisfatto per la completa mancanza di censura o di richiamo da parte del Ministero nei confronti dell'ordine dei medici di Udine, ma anche soddisfatto perché finalmente abbiamo tolto un velo, che da troppo tempo copriva le posizioni ufficiali del Governo su tale materia.
PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno. Sospendo la seduta, che riprenderà alle 15, con votazioni.
La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 15.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAUSTO BERTINOTTI