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Seguito della discussione della proposta di legge: Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali (A.C. 1318-A) (ore 17,18).
(Esame degli articoli - A.C. 1318-A)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge, nel testo della Commissione.
Ricordo che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere
(Vedi l'allegato A - A.C. 1318 sezione 1).
Avverto che la Presidenza, ai sensi dell'articolo 86 del Regolamento, non ritiene ammissibile l'emendamento Cota 1.52 che, nel sostituire integralmente la disciplina recata dal provvedimento, ricomprende l'intero testo in un unico articolo.
La Presidenza si riserva di comunicare all'Assemblea ulteriori inammissibilità nel corso dell'esame.
ROBERTO COTA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare sulla dichiarazione di inammissibilità del mio emendamento 1.52. Non condividiamo assolutamente la valutazione della Presidenza perché essa non dovrebbe sindacare nel merito la struttura dell'emendamento e non dovrebbe assolutamente sindacare il numero dei commi dell'emendamento.
Evidentemente tale emendamento è stato presentato perché racchiude la nostra proposta, che ha una portata complessiva. Pertanto è sì da intendersi come un unico articolo, ma ad esso si deve ovviamente riconoscere un intento soppressivo nei confronti degli altri articoli.
Denunciamo questa prassi, che a nostro avviso mette il parlamentare in una situazione di inferiorità rispetto al Governo. Vorremmo capire, infatti, la ragione per la quale il Governo può presentare dei maxiemendamenti, anche corposi, contenenti numerosi commi che sostituiscono integralmente molti articoli, mentre i parlamentari non possono farlo, soprattutto in relazione ad un provvedimento di tale importanza.
Dunque, non condividiamo la sua valutazione e svilupperemo il contenuto dell'emendamento complessivo sull'articolo 1 negli altri emendamenti, che abbiamo presentato ai singoli articoli.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Boscetto. Ne ha facoltà
GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, intervengo per supportare la posizione del collega Cota. Capisco che ci siano delle consuetudini, però non è detto che esse debbano andare avanti per sempre.
Non ha nessuna logica la negazione della possibilità di un parlamentare di sostituire integralmente un testo - in questo caso, fra l'altro, si sostituiscono gli articoli da 2 a 29, lasciando fermo l'articolo 1 - mentre il Governo lo può fare. Credo che se la proposta di un parlamentare fosse così bella e buona che tutta l'Assemblea la voterebbe, evitandoci di lavorare per qualche mese e concludendoPag. 78la discussione e il voto questa sera, sarebbe il migliore dei mondi possibili secondo la logica del «Candide» di Voltaire.
La pregherei, quindi, a nome del gruppo di Forza Italia, di rivedere questa posizione di consuetudine o di prassi e di ammettere almeno questo emendamento alla votazione.
PRESIDENTE. Onorevole Boscetto, come lei sa l'opinione di Candide non era condivisa da Voltaire.
Sono state sollevate obiezioni circa la decisione del Presidente di dichiarare inammissibile l'emendamento Cota 1.52, che, nel sostituire integralmente la disciplina recata dal provvedimento, ricomprende l'intero testo in un unico articolo.
Ricordo che la distribuzione del testo nelle singole partizioni normative è un'attività rimessa alla Commissione, che, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, è chiamata a formulare per l'Assemblea un testo redatto in articoli. È ben vero che nel caso dei maxiemendamenti del Governo sono ammesse, per prassi consolidata, proposte emendative che procedono all'accorpamento anche dell'intero testo in un unico articolo, come è stato qui ricordato.
Tuttavia, queste riarticolazioni sono ammesse solo ed esclusivamente in considerazione del fatto che sugli emendamenti in questione il Governo pone la questione di fiducia, tanto è vero che il Governo, nella prassi, proprio ai fini del vaglio dell'ammissibilità, è chiamato a preannunziare alla Presidenza l'intenzione di porre la questione di fiducia all'atto della presentazione del maxiemendamento. Come si vede, maxiemendamento e questione di fiducia sono unite.
L'emendamento Cota 1.52 potrebbe, tuttavia, essere posto in votazione ove il suo contenuto fosse suddiviso in più emendamenti, ciascuno riferito alle partizioni contenute nel testo. Rilevo, tuttavia, che sono già presenti nel fascicolo proposte emendative in tal senso e pertanto la riformulazione nei termini sopra prospettati non è necessaria.
ROBERTO COTA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, mi permetto di dissentire...
PRESIDENTE. Ormai ho preso la decisione.
ROBERTO COTA. ...le chiedo di ripensarci.
PRESIDENTE. La decisione non è appellabile.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, non è vero quello che lei dice, perché quando il Governo presenta un maxiemendamento, prima lei dichiara l'ammissibilità dell'emendamento e poi il Governo pone la questione di fiducia.
PRESIDENTE. La prego, è esattamente come ho detto.
ROBERTO COTA. Non è così e lei lo sa!
PRESIDENTE. È esattamente come ho detto.