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Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 15,07).
(Iniziative per evitare l'istituzione del profilo professionale dell'odontotecnico - n. 2-00653)
PRESIDENTE. L'onorevole Marinello ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00653 concernente iniziative per evitare l'istituzione del profilo professionale dell'odontotecnico (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 2).
GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Signor Presidente, le motivazioni sono ampiamente espresse nell'interpellanza: mi riservo, pertanto, di intervenire in sede di replica.
Pag. 29PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la salute, Gian Paolo Patta, ha facoltà di rispondere.
GIAN PAOLO PATTA, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, in merito a quanto rappresentato dagli onorevoli interpellanti, ritengo opportuno fornire alcune notizie sull'iter finora svolto circa la possibile individuazione dell'odontotecnico come professione sanitaria.
L'entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 ha prodotto profondi cambiamenti nel settore delle professioni sanitarie, in un'ottica di armonizzazione con la normativa europea. L'obiettivo del legislatore è stato quello di disciplinare compiutamente le singole professioni e di accrescere il livello della formazione professionale, prevedendo non più corsi regionali, ma piuttosto corsi universitari, secondo una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale ed un modello formativo che comprende l'insegnamento teorico e un apprendistato pratico, da svolgersi presso le strutture del Servizio sanitario nazionale. Sono stati definiti, inoltre, ulteriori livelli di specializzazione: lauree specialistiche e master di primo e di secondo livello. Il Ministero della salute, pertanto, aveva individuato con propri decreti ventidue professioni sanitarie, per le quali, di concerto con i competenti soggetti istituzionali, venivano attivati i relativi corsi di laurea.
Nell'ambito di tale riordino, questa Amministrazione aveva previsto di ricomprendere tra le professioni sanitarie anche l'ottico e l'odontotecnico - già arti ausiliarie delle professioni sanitarie - predisponendo, nel 2001, gli schemi di regolamento miranti a disciplinare le suddette nuove figure. Nel corso dell'attività istruttoria è stata più volte interpellata, al riguardo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, la quale, relativamente allo schema di regolamento dell'odontotecnico, ha formulato alcune osservazioni, recepite in buona parte nel testo successivamente trasmesso al Consiglio di Stato, per l'acquisizione del necessario parere.
Al riguardo, voglio precisare che il testo approvato dal Consiglio superiore di sanità è sostanzialmente analogo a quello inviato a suo tempo all'organo di giustizia amministrativa. L'iter procedurale avviato è stato interrotto non per questioni di merito, concernenti le mansioni e il ruolo che l'odontotecnico avrebbe dovuto svolgere, ma in seguito all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato il riparto delle competenze normative tra Stato e regioni. Per tali sopravvenute modifiche, infatti, l'individuazione di nuove professioni sanitarie non può più essere effettuata da parte dello Stato con atto avente natura regolamentare, come il decreto ministeriale, ma necessita di una norma di grado primario, che, avendo individuato i principi fondamentali della materia, consenta alle regioni l'emanazione della disciplina precettiva e di dettaglio. Conseguentemente, il Ministero ha dato avvio alla predisposizione di una normativa mirata a disciplinare il settore, conformemente alle nuove norme costituzionali.
L'entrata in vigore della legge 1 febbraio 2006, n. 43, che fissa i principi fondamentali in materia di professioni sanitarie e, in particolare, l'articolo 5, che disciplina la procedura per l'individuazione e la normazione di nuove professione in ambito sanitario, ha posto fine a una situazione di incertezza normativa.
Desidero ribadire che la determinazione di avviare il procedimento per l'individuazione della professione sanitaria di odontotecnico non è, come sostenuto nell'atto parlamentare, un automatismo legato alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, ma costituisce una scelta di questa amministrazione, che ha tenuto conto delle caratteristiche specifiche di una professione la cui attività operativa si inserisce certamente nel contesto salute.
Risulta inesatto, inoltre, quanto affermato nell'interpellanza in merito ad una possibile individuazione della professione sanitaria di odontotecnico con decreto ministeriale. Nel rispetto dell'articolo 5 della legge n. 43 del 2006, tale individuazione avverrà al termine di un prescritto iter,Pag. 30mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni, recepito con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri. Come già precisato, questa procedura è stata introdotta dal legislatore allo scopo di rispettare il riparto di competenze tra Stato e regioni ed è conforme ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato nella pronuncia alla quale fanno riferimento gli onorevoli interpellanti.
Va segnalato, inoltre, che le attività attualmente svolte dall'odontotecnico, pur afferenti all'area della tutela della salute, non corrispondono a quelle svolte da altre professioni sanitarie. Gli stessi operano nel campo delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie con metodiche operative, che li pongono in stretto contatto con gli odontoiatri, senza tuttavia indebita invasione di campo, che, peraltro, laddove si verificasse, sarebbe comunque perseguibile per legge, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell'odontotecnico. Pertanto, poiché le suddette metodiche non vengono modificate dall'iter normativo avviato, non è ipotizzabile alcuna parcellizzazione o invasione di competenze proprie di altre professioni sanitarie.
Quanto al rilievo secondo cui l'individuazione di questa professione sarebbe in contrasto con l'articolo 5 della legge n. 43 del 2006, laddove lo stesso prescrive che le nuove professioni sanitarie debbono essere individuate in considerazione di fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti dal piano sanitario nazionale o dai piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute, si rappresenta che l'iter avviato prevede il coinvolgimento di una commissione istituita presso il Consiglio superiore di sanità per un esame scientifico delle funzioni delle nuove professioni sanitarie, allo scopo anche di evitare eventuali frazionamenti e sovrapposizioni con le professioni sanitarie già esistenti.
Inoltre, va ricordato che fino al 2001 il Consiglio superiore di sanità si era espresso positivamente sullo schema di decreto ministeriale, che riconosceva quella di odontotecnico come professione sanitaria, ravvisando pertanto la relativa rispondenza a un effettivo fabbisogno del sistema sanitario nazionale.
In merito alle perplessità espresse circa la possibilità che, dopo l'individuazione delle nuove figure sanitarie, i soggetti in possesso dei vecchi titoli professionali verrebbero equiparati ex lege ai laureati, si segnala che gli schemi di accordo all'esame del Consiglio superiore di sanità stabiliscono che i suddetti soggetti potranno svolgere attività professionale, secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore degli accordi stessi.
Del resto, secondo quanto previsto dalla normativa del 2006, l'equipollenza paventata non potrebbe realizzarsi se non con legge, mentre l'iter normativo avviato si concluderà con un decreto del Presidente della Repubblica. Va precisato anche che la formazione universitaria, che gli odontotecnici dovranno avere qualora venissero riconosciuti come professione sanitaria, corrisponde non ad una scelta discrezionale del Ministero della salute, ma alle disposizioni del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502. In ogni caso, la formazione universitaria non può, di per sé, essere considerata come fonte di indebite interferenze funzionali tra l'odontoiatra e l'odontotecnico, in considerazione delle diversità fra le due figure professionali, degli insegnamenti svolti, delle mansioni e del tipo di formazione.
Non va sottovalutato, peraltro, che una formazione di livello universitario garantisce maggiori conoscenze professionali, a vantaggio certamente della sicurezza dei cittadini. Inoltre, una disciplina del settore delle professioni sanitarie che possa definire con precisione le caratteristiche e i contesti operativi degli operatori, risponde tra l'altro alla necessità di reprimere efficacemente il fenomeno dell'abusivismo. È peraltro ragionevole supporre che la regolamentazione della figura dell'odontotecnico avrà positivi riscontri in tal senso.
Da ultimo, si rappresenta che la direttiva n. 93/42/CE - citata nell'atto parlamentare - si riferisce non alle professioni dell'area sanitaria, ma ai dispositivi medici, stabilendo le caratteristiche e i requisitiPag. 31necessari per l'immissione in commercio. Va evidenziato che, poiché gli odontotecnici già adesso realizzano e mettono in commercio dispositivi medici conformi alla normativa comunitaria - analogamente a quanto avviene per il tecnico ortopedico, che è un professionista sanitario - nell'ipotesi in cui anche l'odontotecnico diventi una professione sanitaria non vi sarebbe alcuna violazione della direttiva citata.
PRESIDENTE. L'onorevole Marinello ha facoltà di replicare.
GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Signor Presidente, non mi reputo soddisfatto, addirittura potrei aggiungere che mi sento assolutamente inquieto a causa della risposta testé data dal rappresentante del Ministero della salute. Essa parte da un assunto a nostro avviso assolutamente sbagliato, vale a dire quello dell'automatica assimilazione di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie ad una professione sanitaria propriamente detta. Si tratta di un assunto, lo ripeto, completamente sbagliato e da parte nostra non condivisibile.
Siamo fermamente convinti che l'iter procedurale previsto all'articolo 5 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, debba essere rigorosamente seguito. Siamo, inoltre, preoccupati perché, allo stato attuale, presso il Consiglio superiore della sanità, ma soprattutto da parte dell'attuale responsabile del Dicastero della salute, non vi è stato adeguato ascolto delle ragioni addotte dai rappresentanti delle professioni sanitarie interessate. In particolare, non sono state ascoltate appieno le ragioni della federazione dell'ordine dei medici, cioè la FNOMCeO, che - lo ricordo - non è soltanto l'unico soggetto ad avere titolarità giuridica nella rappresentanza dei medici e degli odontoiatri, ma è anche ente ausiliario dello Stato.
Non c'è stata assolutamente la volontà di ascoltare le più importanti società scientifiche; non è stato dato il necessario ascolto, ad esempio, al comitato intersocietario di coordinamento delle associazioni odontostomatologiche, che raccoglie tutte le società scientifiche oggi operanti in Italia ed accreditate a livello europeo e internazionale. Non c'è stata alcuna volontà di ascoltare - neanche sotto forma di audizioni in forma epistolare - i rappresentanti dell'Accademia italiana di odontoiatria protesica, che tra l'altro è quell'organo scientifico che riunisce in un unico consesso sia laureati, sia cultori della materia, sia odontotecnici.
Siamo fondamentalmente convinti che la direttiva n. 93/42/CE, sebbene non riguardi specificatamente la figura degli odontotecnici, nel definire in modo assolutamente esplicito l'odontotecnico come fabbricante addetto alla produzione di manufatti individuali, appartenente quindi alle attività riconosciute dall'artigianato, indichi la strada maestra da seguire la quale, però, fino ad oggi non è stata mai assolutamente seguita!
La volontà dell'attuale guida politica del Ministero della salute è quella di andare avanti su questa strada ignorando le ragioni portate da decine di migliaia di professionisti - ricordo che attualmente l'assistenza odontoiatrica è garantita da 52 mila medici e odontoiatri regolarmente esercenti la professione e iscritti all'ordine dei medici - e trascurando l'esigenza prioritaria della tutela della salute dei cittadini.
Siamo fermamente convinti che i profili e le figure del medico, del professionista che ha una formazione universitaria medica o biologica, siano una realtà ben diversa dalla figura professionale dell'odontotecnico, che assolutamente rispettiamo e intendiamo rispettare. Si tratta di competenze assolutamente diverse e, come tali, tra loro non possono e non debbono esistere alcune commistioni.
Siamo persuasi che ci debba essere collaborazione tra le diverse figure nella progettazione e nella individuazione dell'insieme delle metodiche, ma siamo anche convinti che la materiale individuazione del migliore presidio odontotecnico che si dovrà inserire sull'essere umano debba rimanere di competenza dei medici e degli odontoiatri. Allo stesso modo, siamo convintiPag. 32che la verifica di funzionalità dell'esecuzione debba continuare a rimanere unicamente nella sfera di competenza del medico e dell'odontoiatra. Noi paventiamo un rischio non aleatorio ma reale, che trae origine anche dalla risposta data dal sottosegretario Patta, che vi sia la possibilità che si possa e si voglia arrivare ad una commistione fra figure professionali. Una deriva di questo genere rappresenterebbe un serio e reale pericolo in un Paese, in cui la piaga dell'esercizio abusivo della professione, della confusione e delle cattive pratiche in materia di sanità è sotto gli occhi di tutti (è sufficiente considerare in questo campo i dati statistici legati a fatti giudiziari penalmente rilevanti).
Siamo altresì convinti che l'università abbia un compito ben preciso, che è quello di dedicarsi prevalentemente all'alta formazione universitaria; da alcuni anni, però, assistiamo ad una sorta di tentativo di amplificare a dismisura il numero dei corsi di laurea triennale.
Tali corsi, spesso, non trovano alcuna rispondenza con le reali necessità del mondo del lavoro, dell'utenza e, nello specifico, dato che parliamo di sanità, con l'unico vero interesse: quello della tutela della salute pubblica! Probabilmente, tali esigenze dell'università italiana nascono da altri interessi, come quello della proliferazione delle cattedre universitarie, ma questo, evidentemente, è un aspetto che non deve minimamente preoccupare la politica, in quanto si tratta, semmai, di un fenomeno del tutto patologico!
Siamo convinti che il Ministero della salute debba ascoltare le voci della federazione dell'ordine dei medici e degli odontoiatri, nonché delle società scientifiche, le quali, da decenni, si occupano della tutela della salute pubblica in un settore così delicato che è stato, di fatto, trascurato dalla sanità pubblica e, molto spesso, relegato e demandato all'attività solo ed esclusivamente privata.
Siamo persuasi che tali voci debbano essere ascoltate, perché la tutela della salute pubblica deve essere, sicuramente, al centro dell'attenzione, non soltanto del Ministero della salute, ma anche del Parlamento italiano. In ogni caso, prendiamo atto della risposta del sottosegretario, che non ci convince, che non condividiamo affatto e che, tra l'altro, non troviamo assolutamente rispondente ai quesiti da noi posti, alcuni dei quali sono stati, francamente, elusi. In particolare, siamo convinti che alcune delle questioni già poste, nel passato, dal Consiglio di Stato, torneranno oggi ad essere argomento di contendere.
Da parte nostra, continueremo la nostra azione, attenta e vigile, nel seguire l'intero iter; proporremo tutti quegli atti parlamentari e metteremo in campo tutte quelle azioni consentite dal nostro ordinamento, al fine di avviare una netta inversione di tendenza.
Non vorremmo che la decisione assunta recentemente - credo di ieri - del Consiglio superiore della sanità sia da ascrivere a quella sorta di «impazzimento» generale del Paese, molto spesso denunciato da tanti arguti pensatori, anche della parte politica che sostiene questo Governo, nonché da esponenti del Governo stesso, al punto che addirittura - come sappiamo tutti - ieri un «dottor Sottile» ha dovuto ricorrere a grossolane scemenze!