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Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (ore 13,07).
PRESIDENTE. Con ordinanza n. 73 del 20 febbraio 2006 la Corte costituzionale haPag. 48dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, in relazione al diniego opposto dalla Commissione di inchiesta con nota del 21 settembre 2005 alla richiesta formulata dalla procura della Repubblica suddetta per lo svolgimento congiunto di alcuni accertamenti peritali sull'autoveicolo - acquisito dalla Commissione stessa - sul quale presumibilmente viaggiavano i due giornalisti al momento dell'agguato.
La Camera dei deputati, nella seduta del 15 marzo 2006, preso atto della cessazione dell'attività della Commissione intervenuta in data 28 febbraio 2006, ha deliberato la costituzione in giudizio della Camera medesima innanzi alla Corte costituzionale per resistere al conflitto di attribuzione in questione al fine di far constatare l'avvenuta cessazione della Commissione e di fare emergere le circostanze in virtù delle quali sembrano essere ormai venute meno le ragioni stesse del conflitto.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 241 del 18 giugno 2007, non definitivamente pronunciando e riservata ogni decisione sul merito del conflitto di attribuzione, ha dichiarato non fondate le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del conflitto per nullità assoluta della notificazione, nonché di improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse sollevate dalla Camera dei deputati e ha assegnato alle parti il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della medesima sentenza, per l'eventuale presentazione di memorie difensive.
Al riguardo, l'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 17 luglio 2007 - ritenuta la validità, anche nella fattispecie in esame, del consolidato principio della piena utilizzabilità, da parte dell'autorità giudiziaria, degli atti posti in essere dalle Commissioni parlamentari di inchiesta, nell'esercizio dei poteri ex articolo 82 della Costituzione, ciò in coerenza col principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, e ribadita la disponibilità a tenere a disposizione dell'autorità giudiziaria, nelle forme e nei modi che la magistratura riterrà più opportuni, l'autovettura a suo tempo acquisita dalla Commissione di inchiesta, nonché le relazioni conclusive degli accertamenti tecnico-peritali già trasmessi alla predetta Commissione - ha deliberato di proporre all'Assemblea di dare seguito alla sentenza n. 241 del 2007 della Corte costituzionale attraverso la presentazione di memorie difensive, nel rito e nel merito, nell'ambito del giudizio per conflitto di attribuzione.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).