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TESTO INTEGRALE DELLE RELAZIONI DEI DEPUTATI AUGUSTO ROCCHI E DONATO RENATO MOSELLA IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2849
AUGUSTO ROCCHI, Relatore per la XI Commissione. Signor Presidente, colleghi e colleghe, Luca Finardi, 40 anni, Andrea Graziano, 36 anni, Carmine Diano, 29 anni, Vincenzo Costanzo: purtroppo, sono tre morti e un ferito grave sul lavoro, gli ultimi nella giornata di ieri.
Quasi quotidianamente assistiamo ad uno stillicidio di lavoratori e lavoratrici che rischiano la vita, nell'adempiere il proprio lavoro. Ho ricordato questi nomi a titolo esemplificativo di un elenco, purtroppo troppo lungo, affinché anche in quest'aula, non ci dimentichiamo mai che, anche allorquando adoperiamo un linguaggio tecnico, burocratico o formale, stiamo parlando di persone in carne ed ossa e di vite spezzate per il lavoro e nel lavoro.
Probabilmente, i lavoratori e lavoratrici, che molte volte si alzano al mattino molto presto - tra costoro, uno è morto e l'altro si è ferito gravemente, alle cinque e mezzo, durante il proprio turno diPag. 124lavoro in una grande azienda chimica - lo fanno per recarsi a lavorare faticosamente per garantire un futuro a se stessi e alle proprie famiglie.
A mio avviso, nell'iniziare la discussione sulle linee generali di questo disegno di legge, tutti quanti dobbiamo ricordare e avere presenti tali dati e persone in carne ed ossa. Una società in cui continuano ad annoverarsi così tanti morti e infortuni sul lavoro, non può essere giudicata di grande progresso sociale e civile. In ciò risiede l'importanza del provvedimento in discussione, che stiamo per affrontare.
Ritengo che con il contributo di tutti, maggioranza e opposizione - anche in relazione ai punti sui cui possono prospettarsi opinioni e ipotesi di soluzioni diverse - possa esservi l'impegno comune affinché dalla discussione generale, che oggi si sta avviando, si arrivi in tempi brevissimi all'approvazione del provvedimento in discussione.
Pertanto il disegno di legge n. 2849, già approvato dal Senato, recante disposizioni relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, è un provvedimento di grande rilevanza, su cui le massime cariche dello Stato hanno più volte richiamato l'attenzione e sollecitato il Governo e il Parlamento ad intervenire.
A distanza di più di un decennio dall'emanazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, il processo di produzione legislativa in materia di tutela e sicurezza del lavoro in pratica non ha conosciuto soste. In particolare, il legislatore italiano si è trovato di fronte ad una notevole produzione normativa di fonte comunitaria ed ha continuato nel corso degli anni a trasporre quanto prodotto a livello europeo.
Tutto ciò non soltanto ha comportato una produzione normativa che ha aggiornato o integrato le norme già inserite nel decreto legislativo n. 626 del 1994, ma ha dato vita ad una serie di discipline settoriali che si sono aggiunte alla disciplina-quadro per garantire la protezione e la tutela, soprattutto su base preventiva, dei lavoratori esposti a rischi specifici, ad esempio ad agenti o lavorazioni pericolose. Il quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro è quindi caratterizzato da un'integrazione tra previgente diritto interno e disciplina di origine comunitaria in un nuovo assetto che, definito nelle sue linee essenziali nella prima parte degli anni novanta, ha conosciuto negli ultimi anni un progressivo ampliamento.
Sebbene la materia, per quanto sopra detto, non si caratterizzi certo per un vuoto normativo, vi è senz'altro l'esigenza di superare i limiti e le manchevolezze della disciplina vigente, che l'esperienza ha messo in luce, anche mediante la predisposizione di uno o più decreti legislativi che provvedano a razionalizzare e riformare la vigente normativa.
Per quanto riguarda l'andamento infortunistico, si richiama l'attenzione sull'aumento degli infortuni mortali registrato nel 2006, con una preoccupante inversione di tendenza rispetto all'evoluzione positiva degli anni precedenti. Più in generale, nel 2006 la tendenza alla diminuzione complessiva degli infortuni, in essere a partire dal 2002, ha subito un sostanziale rallentamento.
Il numero ancora troppo elevato di infortuni sul lavoro, la crescita del numero degli infortuni mortali nel 2006 rispetto all'anno precedente e i più recenti fatti di cronaca, con il ripetersi di infortuni mortali con una frequenza inammissibile, richiamano l'attenzione delle istituzioni e, in particolare, del Governo e del Parlamento, sulla necessità di fare il massimo per porre un argine a questo stillicidio di eventi invalidanti o addirittura mortali per i lavoratori.
Si rende quindi particolarmente urgente un intervento che investa il tema della sicurezza sul lavoro in senso stretto, ma anche i rischi connessi alla crescente precarietà, nonché la disciplina degli appalti e dei contratti pubblici.
La drammaticità del fenomeno degli infortuni sul lavoro che, oltre a compromettere la salute o addirittura la vita dei lavoratori, determina costi sociali altissimi, richiede una comune assunzione di responsabilità da parte della maggioranza ePag. 125dell'opposizione, al fine di consentire una rapida approvazione del provvedimento al nostro esame.
Auspico quindi un iter del provvedimento il più rapido possibile, con la collaborazione costruttiva anche dell'opposizione, in modo tale da approvare il testo prima dell'interruzione estiva dei lavori.
Si evidenzia che, per una scelta di metodo, le Commissioni riunite XI e XII, su proposta dei relatori condivisa dal rappresentante del Governo, si sono orientate per confermare il testo approvato dal Senato senza alcuna modifica. Ciò non perché il testo in esame non sia migliorabile né per una contrarietà preconcetta alle proposte emendative dell'opposizione, ma appunto per non allungare i tempi di approvazione del provvedimento in considerazione della sua urgenza.
Alcune delle questioni affrontate nelle proposte emendative presentate nel corso dell'esame presso le Commissioni sono ragionevoli e anche condivisibili.
L'accoglimento di tali questioni tramite modifica del testo, tuttavia, comporterebbe la necessità di trasmettere nuovamente il provvedimento al Senato, determinando un notevole ritardo nell'approvazione definitiva dello stesso, anche a causa della sessione di bilancio che impegnerà il Parlamento dopo l'interruzione estiva dei lavori. Nell'auspicare quindi che l'Assemblea confermi la scelta delle Commissioni di non modificare il testo approvato dal Senato, si ritiene invece che alcune delle questioni su cui si registra una convergenza tra maggioranza e opposizione e che sono condivisibili nel merito possano essere affrontate con idonei strumenti parlamentari che impegnino il Governo ad attuare le misure proposte, quali gli ordini del giorno. Mi riferisco, per esempio, alle questioni relative all'opportunità di un'impostazione non soltanto sanzionatoria, ma anche premiale e incentivante, specie verso gli artigiani e le piccole imprese, al ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e agli altri istituti attuativi del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché all'esigenza di un soggetto di coordinamento territoriale per consentire un salto di qualità nella prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Per quanto riguarda il parere espresso dalle Commissioni competenti in sede consultiva, si rileva che le Commissioni I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X e XIV e la Commissione per le questioni regionali hanno espresso un parere favorevole senza alcuna condizione. Pertanto, anche da un punto di vista del merito del provvedimento, non sono state rilevati dalle medesime Commissioni aspetti critici che rendessero necessaria una modifica del testo.
Passando ad illustrare l'articolato, pongo in evidenza che il disegno di legge in esame, in primo luogo, contiene all'articolo 1 la delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione dei lavoratori immigrati.
Ai fini dell'esercizio della delega il disegno di legge prevede, all'articolo 1, comma 2, una serie di principi e criteri direttivi, tra cui si segnalano, per la loro rilevanza, i seguenti.
In primo luogo, si dispone l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e le lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati (comma 2, lettera c)). In tal modo si estende la platea dei lavoratori a cui si applicano le tutele in questione rispetto alla normativa vigente.
Si evidenzia il principio che prevede la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, senza però compromettere il rispettoPag. 126dei livelli di tutela, nonché la previsione di forme di unificazione documentale (comma 2, lettera d)). Con le norme emanate in attuazione di tale principio le imprese piccole e medie potranno essere sgravate da adempimenti meramente formali e burocratici, concentrandosi invece sugli aspetti sostanziali della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Di notevole importanza anche il principio che dispone la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, tenendo conto delle funzioni svolte da ciascun soggetto, con particolare riguardo alla responsabilità del preposto, e della natura formale o invece sostanziale della violazione (comma 2, lettera f)). In particolare, i decreti delegati dovranno provvedere alla modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema della disciplina sanzionatoria in materia di lavoro di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e alla determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità e della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi.
Viene inoltre prevista la revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, in particolare rafforzando il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, nonché l'introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo (comma 2, lettera g)), la rivisitazione ed il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche in qualità di strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni volte a migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (comma 2, lettera h)), la realizzazione del coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comma 2, lettera i)).
Costituiscono anche principi innovativi rispetto alla vigente normativa, meritevoli di menzione, oltre alla previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (comma 2, lettera m)), alla promozione della cultura e delle azioni di prevenzione (comma 2, lettera p)), alla razionalizzazione e al coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza (comma 2, lettera q)), la revisione della normativa in materia di appalti, prevedendo, tra le altre, misure dirette a migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore, a modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché a modificare la disciplina contenuta nel codice degli appalti pubblici prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui (comma 2, lettera s)).
Infine, si segnalano i principi relativi alla rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro e alle particolarità delle lavorazioni (comma 2, lettera t)) e all'introduzione dello strumento dell'interpello relativamente ai quesiti sull'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (comma 2, lettera v)).
I successivi articoli del provvedimento, aggiunti nel corso dell'esame presso il Senato, recano misure precettive volte a rafforzare immediatamente gli strumenti per la sicurezza sul lavoro. Tali articoli sono stati aggiunti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento proprio per rendere operative quanto prima possibile le misure e gli interventi che nonPag. 127possono attendere, in considerazione della loro urgenza, i tempi connessi all'emanazione dei decreti legislativi.
In particolare, l'articolo 2 prevede che, nei casi di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesione personale colposa commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, il pubblico ministero ne dà notizia immediatamente all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di
regresso.
L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 626 del 1994, che intervengono sostanzialmente sulle specifiche tutele da adottare nel caso di contratto d'appalto e sulla disciplina relativa alle modalità di elezione nonché alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. Tra l'altro, si prevede che, ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla normativa vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, sussiste l'obbligo di indicare specificamente i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, previa richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
L'articolo 4 dispone, in primo luogo, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sia disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro affidato ai comitati regionali di coordinamento, individuando i settori prioritari di intervento e i piani di attività da attuare a livello territoriale (comma 1). Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui sopra, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza è esercitato dal presidente della provincia o da un assessore da lui delegato, nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti nell'ambito provinciale di competenza (comma 2).
Per una migliore e più efficiente integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si dispone che entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro, le regioni, le province autonome, l'INAIL, l'IPSEMA, l'ISPESL e le altre amministrazioni competenti in materia pongono in essere gli adempimenti necessari per l'integrazione dei rispettivi archivi informatici, anche attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori produttivi, e per il coordinamento delle attività ispettive in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (comma 3).
Al fine di rafforzare l'azione ispettiva e di vigilanza, si dispone che, dando attuazione a quanto già previsto dal comma 544 della legge finanziaria per il 2007, si provveda ad assumere fino a 300 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per ispettori del lavoro e che le risorse non utilizzate a tal fine nel primo semestre del 2007 (4,25 milioni di euro) siano destinate al funzionamento e al potenziamento dell'attività ispettiva, alla costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e all'incremento delle dotazioni strumentali (comma 4).
Inoltre, si prevede l'obbligo, per il personale degli istituti previdenziali che accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale, di applicare la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004 (comma 6), nonché l'avvio di progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (comma 7).
L'articolo 5, al fine di contrastare il lavoro sommerso e promuovere la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, è volto ad estendere, a tutti i settori produttivi, i poteri di sospensione dei lavori e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni (compresaPag. 128la partecipazione a gare pubbliche) previsti dall'articolo 36-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 223 del 2006 nei casi di violazioni di una certa gravità della disciplina relativa alla regolarità delle assunzioni e all'orario di lavoro che avvengano nel settore dell'edilizia. Inoltre, viene aggiunta un'ulteriore fattispecie in cui possono essere adottati tali provvedimenti di sospensione ed interdizione, relativa a gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'articolo in esame estende quindi a tutti i settori produttivi uno strumento molto utile per indurre le imprese a osservare la disciplina relativa alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, dal momento che la revoca della sospensione dei lavori è condizionata al ripristino della situazione di rispetto sostanziale della disciplina da parte del datore di lavoro oltre che al pagamento di una sanzione.
L'articolo 6 quindi, per agevolare l'azione di accertamento degli organi ispettivi, prevede che, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1o settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Nei confronti del datore di lavoro che non adempie regolarmente agli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore). Vengono così estese a tutte le attività espletate in regime di appalto o subappalto gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento per il personale, già previsti dall'articolo 36-bis, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 223 del 2006, con riferimento ai cantieri edili.
L'articolo 7 attribuisce agli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 la possibilità di effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nel proprio ambito di competenza sopralluoghi per valutare l'applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
L'articolo 8, intervenendo sul decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto codice dei contratti pubblici), include tra i criteri da adottare nella predisposizione delle gare e nella valutazione delle offerte anomale anche quello dei costi relativi alla sicurezza. Più in dettaglio, si prevede che gli enti aggiudicatori valutino, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, non solo che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro, ma anche rispetto al costo per la sicurezza. Il costo relativo alla sicurezza deve, inoltre, anche essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Viene inoltre precisato che il costo della sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.
L'articolo 9, inserendo l'articolo 25-septies nel decreto legislativo n. 231 del 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, è volto ad introdurre apposite sanzioni pecuniarie e interdittive per le persone giuridiche i cui dirigenti siano responsabili dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In relazione al compimento di tali reati la persona giuridica è soggetta alla sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote, per cui, considerato che il valore della quota (comunque nel concreto determinata dal giudice) non può avere un valore inferiore a 258 euro, ne deriva che la sanzione pecuniaria non potrà essere inferiore a 258.000 euro.
Inoltre, all'ente si applicano anche le sanzioni interdittive previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblicaPag. 129amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Tale disposizione potrà costituire un valido ed efficace strumento dissuasivo relativamente alla violazione delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori, andando a colpire sul piano patrimoniale le società che si dovessero rendere responsabili di gravi inosservanze delle medesime norme o addirittura impedendo alle medesime società di continuare ad operare per un certo periodo di tempo.
L'articolo 10 concede un credito di imposta per le spese sostenute dai datori di lavoro per la partecipazione dei lavoratori a programmi di formazione in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Il credito di imposta è concesso in via sperimentale per il biennio 2008-2009, entro un limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro annui, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute dai datori di lavoro. Peraltro, il credito di imposta dovrà essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dalla disciplina del de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.
L'articolo 11, con riferimento alle misure volte a favorire l'emersione del lavoro irregolare sulla base di accordi aziendali o territoriali (commi 1192-1201 della legge finanziaria per il 2007), è volto a modificare la previsione secondo cui nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione sono sospese ispezioni o verifiche, per un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, nelle materie oggetto della regolarizzazione (relative agli obblighi in materia di condizioni di lavoro e di previdenza sociale) anche con riferimento alle ispezioni ed alle verifiche concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Con la modifica introdotta, invece, si dispone che dalla prevista sospensione delle ispezioni o delle verifiche sono escluse quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tale modifica appare necessaria per evitare che, a seguito della presentazione dell'istanza di regolarizzazione, le imprese che non rispettano la disciplina relativa alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori siano messe al riparo da qualsiasi controllo da parte dei competenti organi ispettivi, i quali quindi sarebbero impossibilitati ad intervenire e a prendere i necessari provvedimenti anche nei casi di violazioni più gravi e pericolose per l'incolumità dei lavoratori. Si consideri al riguardo che il vigente testo del comma 1198 della legge finanziaria del 2007 può produrre l'effetto paradossale di «neutralizzare» le misure di sospensione dei lavori e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni (compresa la partecipazione a gare pubbliche) previsti dall'articolo 36-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, per il settore dell'edilizia, peraltro estese a tutti i settori produttivi, come su detto, dall'articolo 5 del provvedimento in esame.
Infine l'articolo 12, al fine di rafforzare l'organico degli ispettori del lavoro, autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dal mese di gennaio 2008, ad assumere, per un numero massimo complessivo di 300 unità, gli idonei non vincitori dei concorsi pubblici regionali per esami banditi dal medesimo Ministero nell'anno 2004, rispettivamente per 795 posti di ispettore del lavoro e per 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del medesimo Ministero. Rispetto al testo originario del disegno di legge n. 1507, che prevedeva esclusivamente l'assunzione degli idonei del concorso per ispettori del lavoro, opportunamente il Senato ha esteso la norma anche agli idonei del concorso per ispettori tecnici.
In conclusione, si auspica che l'Assemblea proceda alla rapida approvazione del disegno di legge trasmesso dal Senato, dalPag. 130momento che l'attuazione della delega prevista dal medesimo disegno di legge, tramite la razionalizzazione e l'aggiornamento della vigente normativa, contribuirà a realizzare un quadro normativo che sia in grado di garantire una tutela più adeguata della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tra l'altro la delega, prevedendo che la disciplina in questione debba essere applicata a tutti i lavoratori e le lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati, sostanzialmente dispone un'estensione del campo di applicazione della disciplina in questione a tutti i lavoratori, anche a quelli «parasubordinati» e autonomi.
Inoltre, le disposizioni direttamente precettive volte ad adeguare immediatamente la disciplina vigente, in maniera da rendere operative quanto prima possibile le misure più urgenti per la salute e sicurezza sul lavoro, potranno garantire, già con l'entrata in vigore del provvedimento in esame e in attesa dell'emanazione dei decreti legislativi che attueranno la delega, una maggiore tutela dei lavoratori sul piano della prevenzione e dei controlli.
Sicuramente contribuiranno a tale obiettivo le misure tramite cui si provvede al rafforzamento delle specifiche tutele da adottare nel caso di contratto d'appalto, si adeguano le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, si introducono strumenti per un più efficiente coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si creano i presupposti per rafforzare l'attività ispettiva tramite l'assunzione di ispettori del lavoro, la destinazione di ulteriori risorse al funzionamento e al potenziamento dell'attività ispettiva e l'attribuzione agli organi ispettivi dei poteri di sospensione dell'attività e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni nei casi di violazioni di una certa gravità della disciplina relativa alla regolarità delle assunzioni, all'orario di lavoro nonché alla salute e sicurezza sul lavoro, si prevedono sanzioni pecuniarie e interdittive per le persone giuridiche nel caso di gravi violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro da parte dei loro dirigenti e si introducono strumenti per favorire la formazione e l'informazione nella materia in questione.
DONATO RENATO MOSELLA, Relatore per la XII Commissione. Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea cade in un momento significativo del dibattito in materia di sicurezza sul lavoro, come testimoniato anche dai recenti episodi di cronaca.
È di ieri la notizia dell'ultima tragica morte bianca, vittima di una esplosione in un'azienda farmaceutica del milanese.
Ma è il complesso dei numeri che parla chiaro: nel 2006 ci sono stati 935 mila incidenti sul lavoro, con 1.250 vittime, oltre 350 le morti bianche nei primi 4 mesi del 2007.
Una elaborazione dell'Eurispes, «Infortuni sul lavoro: peggio di una guerra», ha messo in risalto come la piaga degli incidenti sul lavoro in Italia abbia causato più morti della seconda Guerra del Golfo: dall'aprile 2003 all'aprile 2007 i militari della coalizione che hanno perso la vita sono stati 3.520, mentre, dal 2003 al 2006, nel nostro Paese i morti sul lavoro sono stati ben 5.252.
Questi sono alcuni numeri significativi, forti, per dire che gli incidenti sul lavoro e le morti bianche rappresentano una ferita impressionante che tocca la sensibilità dei cittadini, che rischia di colpire chiunque e che ha sollevato il grido delle più alte cariche istituzionali, nella consapevolezza che il fenomeno ha raggiunto limiti intollerabili.
La richiesta di condizioni di lavoro umane e rispettose dei bisogni e della dignità dei lavoratori è un imperativo di civiltà. Lo dobbiamo ai lavoratori morti ed alle loro famiglie.
Arginare i numeri di questo annuale bollettino di guerra è un dovere civico al quale nessuno si può e si deve sottrarre.
Il Governo si è fatto carico di questo fenomeno con l'adozione di un disegno di legge delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Per la specificità deiPag. 131principi informatori che il collega Rocchi ha illustrato, l'iniziativa intende apprestare un quadro di riferimento complessivo ed organico della materia in un settore assai delicato che vede coinvolti i diritti fondamentali degli individui.
Il testo al nostro esame, come approvato e trasmesso dal Senato, rappresenta il frutto di un lavoro articolato perché ai contenuti della originaria delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto del sistema, si sono aggiunte, con scelta condivisa da parte dei diversi gruppi politici, una serie di prescrizioni nella direzione di apprestare misure di immediata applicazione e destinate a garantire subito adeguati livelli di tutela.
Dal passaggio parlamentare al Senato è derivato un provvedimento idealmente scomponibile in due parti: la prima, prevista dall'articolo 1, avente ad oggetto la delega al Governo e la declinazione dei criteri da seguire nella emanazione dei relativi decreti delegati; la seconda, comprendente gli articoli dal 2 al 12, caratterizzata da norme cogenti elaborate per costituire da subito un quadro di tutele chiaro a beneficio della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici.
Mi piace sottolineare l'atteggiamento di condivisione tra i gruppi al Senato che ha consentito all'altro ramo del Parlamento di ricevere una proposta importante, articolata, perché costituita dai principi generali che devono regolare la materia, ma anche da norme applicabili non appena la legge in discussione entrerà in vigore, rispondendo in tal modo con provvedimenti di immediata percezione alle preoccupazioni e alla criticità esistenti.
Il collega Rocchi ha illustrato in maniera puntuale i contenuti del progetto all'esame di questa Assemblea.
Da parte mia, quale relatore del provvedimento per la XII Commissione, desidero fare alcune notazioni di ordine generale che danno il segno del tenore del testo che è in linea con la necessità di apprestare una disciplina organica e complessiva della materia, superando una normazione che si è succeduta nel corso degli anni.
È di tutta evidenza l'intento del Governo di trattare il tema con tempestività e con misure sostanziali: lo dimostra l'impegno di adottare entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per la riforma della materia. Un termine inferiore di quello originariamente previsto dal Governo, che era di dodici mesi, a testimonianza del fatto che sulla tutela dei diritti fondamentali l'impegno dell'Esecutivo costituisce una priorità. Quanto ai contenuti, è significativa la garanzia di assicurare nei decreti legislativi la uniformità della tutela dei lavoratori su tutto il territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Un principio di portata fondamentale in quanto - ferma restando la competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», secondo quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione - viene cristallizzato il carattere universale che deve assumere ogni misura di tutela, principio che non ammette deroga alcuna.
La espressa previsione, tra i pilastri della delega al Governo, del principio in base al quale la tutela dei lavoratori deve avere «riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati» costituisce una vera conquista di civiltà che il testo porta con sé.
Quest'anno ricorrono le celebrazioni dell'anno europeo per le pari opportunità per tutti; il momento è quanto mai significativo per ragionare sul fatto che l'affermazione della pari dignità tra i generi implica, al tempo stesso, la presa in carico delle diversità che sono insite e naturali nei generi.
Se lo scopo del riordino della materia è quello di garantire la sostanziale uniformità di trattamento in tema di sicurezza, tale uniformità non può prescindere dalla particolare condizione, per esempio, delle lavoratrici che in alcuni momenti particolari della loro vita (perché gestanti, puerpere o in periodo di allattamento) spiegano comunque le loro attività lavorative. Come pure attenzioni e tutelePag. 132vanno dedicate al lavoro dei migranti e delle migranti, vera risorsa per il nostro Paese, perché spesso, molto spesso, si caricano di mansioni umili e faticose.
Farsi carico delle diversità, nell'ottica di realizzare l'uguaglianza sostanziale delle forme di tutela, è un esercizio di bilanciamento che la proposta al nostro esame compie in maniera mirabile nella direzione di assicurare sicurezza e certezza di regole al mercato del lavoro. Equilibrato bilanciamento di interessi che il testo presenta anche in un altro ambito di contenuti, la cui impronta è fortemente caratterizzante.
Mi riferisco al rapporto tra gli aspetti sanzionatori e le disposizioni destinate a promuovere la cultura della sicurezza, norme destinate a maturare la consapevolezza del valore aggiunto che deriva dal lavorare in ambienti sani; valore aggiunto portatore di benefici non solo per i lavoratori, ma anche per le imprese.
La riformulazione dell'impianto sanzionatorio (prevista tra i criteri informatori della delega), lungi dall'avere un carattere meramente repressivo, è ispirata all'esigenza di dare certezza al sistema di regole in materia di sicurezza dei lavoratori.
Il carattere innovativo del testo risiede nel fatto che, a fianco delle sanzioni per coloro che violano la normativa, vi è un articolato piano di norme, incentrato sul trinomio prevenzione-informazione-premialiltà, che intende contribuire alla maturazione della cultura della prevenzione, vera conquista di civiltà nella tutela dei lavoratori.
Il tema della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre che essere oggetto di prescrizioni chiare e di sanzioni vere, deve essere sentito, avvertito dai datori di lavoro e dai lavoratori. In questo passaggio culturale, di mentalità risiede la chiave di volta nella direzione del benessere complessivo dei lavoratori.
Bene ha fatto il disegno di legge a prevedere l'inserimento, tra i criteri della delega al Governo, del principio della «promozione della cultura e delle azioni di prevenzione». Il richiamo non è casuale, ma responsabilmente viene dalla nostra appartenenza al contesto comunitario.
Il 21 febbraio 2007 la Commissione europea ha presentato la comunicazione «Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro. Strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul lavoro», il cui scopo è di contribuire alla riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Per raggiungere tali obiettivi la Commissione ha previsto, tra le altre misure, «la promozione di un mutamento dei comportamenti dei lavoratori, nonché approcci orientati alla salute presso i datori di lavoro» e «la promozione della salute e la sicurezza a livello internazionale».
Tale comunicazione sottolinea la necessità di mettere a punto una cultura della prevenzione dei rischi nell'ambito dei programmi di formazione in tutti i livelli del ciclo di istruzione e in tutti i settori, ivi compresa la formazione professionale e l'università. In particolare, ritiene che un ruolo importante spetti all'insegnamento nella scuola primaria dal momento che i riflessi condizionati in materia di prevenzione si acquisiscono già durante l'infanzia.
Il testo al nostro esame recepisce appieno questa esigenza. Lo fa (articolo 1, comma 2, lettera p)) prevedendo, tra i principi informatori della delega, la «promozione e la divulgazione della cultura della salute della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione» .
Lo fa anche in materia di sistema sanzionatorio (articolo 1, comma 2, lettera f)) laddove si prevede, sempre tra i criteri informatori della delega, di destinare gli introiti delle sanzioni pecuniarie per «interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti della aziende sanitarie locali».
Lo fa - questa volta con una norma immediatamente applicabile all'entrata in vigore della legge - prevedendo che i Ministri del lavoro e della pubblica istruzione avviino, a partire dall'anno scolasticoPag. 1332007-2008, progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza sul lavoro (articolo 4, comma 7).
Lo fa - con una norma di natura premiale ed immediatamente applicabile - concedendo in via sperimentale, a decorrere dal 2008, ai datori di lavoro un credito di imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori «a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di sicurezza sul lavoro» (articolo 10, comma 1).
È di tutta evidenza come sia ben presente nel testo il tema della prevenzione e delle misure volte a promuoverla ad ogni livello, tra i lavoratori come tra i datori di lavoro, e per tutte le categorie di imprese.
Vengo all'ultima notazione interessante che emerge dal testo. Non si tratta, come pure alcuni hanno affermato, di un provvedimento elaborato sulle e per le imprese di grandi dimensioni. Al contrario, questo provvedimento mette al centro il lavoro in sé, come bene assoluto da tutelare. Ne deriva che le forme di tutela sono previste per tutti i soggetti interessati, le grandi imprese, come le piccole e le medie.
Anzi, poiché è proprio nella piccola impresa che spesso si annida il virus della elusione delle norme antinfortustica - perché minori sono i controlli o perché vi è scarsa sensibilità al tema da parte di chi pure sarebbe tenuto ad adottare certe precauzioni - bene si è fatto con la delega al Governo a prevedere che l'attuazione della normativa sulla sicurezza deve avere riguardo «a tutti i settori di attività, a tutte le tipologie di rischio».
Non solo: «le piccole, medie e micro imprese», per usare le parole del testo, sono oggetto di più specifiche norme, come, ad esempio, quelle in materia di semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute o in tema di azioni da intraprendere per la promozione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro.
In definitiva il testo al nostro esame costituisce un provvedimento innovativo per gli obiettivi chiari che si pone e per aver introdotto una sorta di salto culturale nella promozione delle azioni di prevenzione.
Una rapida approvazione dello stesso è il segnale migliore che il Parlamento possa dare ai cittadini e alle aspettative di sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici.