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TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO RUGGERO RUGGERI IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 2910
RUGGERO RUGGERI, Relatore. Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante «Misure urgenti per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia».
La direttiva di riferimento, 2003/54/CE, prevede che gli Stati membri adottino misure adeguate per rendere, a partire dal lo luglio 2007, i clienti domestici del mercato elettrico liberi di scegliere il proprio fornitore.
Allo Stato italiano, che ha semplicemente introdotto, con la legge n. 239 del 23 agosto 2004, tale scadenza, spetta il compito di definire regole e regimi di tutela per i clienti finali; tuttavia, considerato che l'iter del disegno di legge governativo (approvato il 9 giugno 2006 ed ora all'esame del Senato - A.S. 691) finalizzato anche a disciplinare il nuovo regime, non consentiva di adottare in tempo utile il decreto delegato, il Governo ha ritenuto necessario adottare misure urgenti per tutelare l'utenza nella fase di passaggio, nonché per evitare sanzioni da parte della Commissione Europea che, con parere motivato del 12 dicembre 2006, ha rilevato un eccesso di «tutela regolatoria» accordato dallo Stato italiano alle forniture elettriche per i clienti liberi (piccole industrie, professionisti, artigiani) che, di fatto, sono rimasti nel mercato vincolato. Le disposizioni introdotte dal decreto-legge sono volte pertanto a prevenire una nuova procedura di infrazione che nascerebbe in caso di mancato tempestivo recepimento della suddetta direttiva sulla totale apertura del mercato a partire dal 1o luglio.
Il provvedimento in esame adotta quindi le prime misure di «tutela» in vista del completo recepimento della direttiva 2003/54/CE, volte a fare in modo che chiPag. 103vuole muoversi verso nuove offerte possa farlo subito senza incorrere nel rischio di aumenti ingiustificati dei prezzi e chi, invece, vuole rimanere con il proprio vecchio fornitore possa farlo continuando ad avere le garanzie attuali fino a quando il processo di liberalizzazione non sarà compiutamente realizzato; la compiuta definizione dell'impianto riformatore rimane invece quella contemplata nel citato disegno di legge governativo attualmente all'esame del Senato.
Il decreto-legge è composto di un unico articolo: il comma 1, nei primi due periodi, prevede l'obbligo di separazione societaria tra le imprese di distribuzione di energia elettrica e le imprese che svolgono attività di vendita.
L'obbligo di separazione non si applica tuttavia a tutte le imprese di distribuzione, ma solo a quelle le cui reti alimentano almeno 100 mila clienti finali.
L'obbligo ha efficacia a partire dal 1o luglio 2007; è tuttavia previsto un periodo transitorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (dunque fino al 15 dicembre 2007) entro il quale le imprese di distribuzione che al 30 giugno 2007 svolgono attività di vendita possono adeguarsi. In particolare, entro tale termine, le imprese suddette dovranno costituire una o più apposite società per azioni alle quali trasferire i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all'attività di vendita. La separazione societaria tra attività di distribuzione e attività di vendita di energia elettrica, come specificato nella relazione illustrativa, garantisce la neutralità nella gestione della rete che è utilizzata da tutti i venditori senza asimmetrie informative e, quindi, favorisce lo sviluppo di una piena concorrenza sul lato dell'offerta e consente inoltre di evitare che le società di distribuzione di energia elettrica trasferiscano alle società di vendita che a loro fanno capo il proprio portafoglio clienti, impedendo così un'offerta plurale in regime di concorrenza.
II terzo periodo del comma 1 demanda all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) due funzioni:
l'adozione di disposizioni per la separazione funzionale secondo quanto previsto dalle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. Tali disposizioni valgono anche per lo stoccaggio di gas;
la definizione delle modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura.
Nel corso dell'esame nell'altro ramo del Parlamento, la norma in oggetto è stata modificata al fine di specificare che tale diritto di accesso deve essere garantito «nel rispetto delle esigenze di privacy» e riferito ai dati «dell'ultimo anno» derivanti dai sistemi «informativi» e dall'attività di misura, relativi ai consumi. In questo modo si mira ad evitare che le società di vendita appartenenti a gruppi integrati con la distribuzione siano avvantaggiate rispetto a società non integrate nella formulazione di opzioni commerciali eliminando una distorsione di mercato derivante dall'asimmetria informativa. Al contrario, assicurando un accesso non discriminatorio ai dati di misura si garantiscono a tutti gli operatori le stesse informazioni consentendo a ciascun venditore in egual modo di costruire un'offerta commerciale vantaggiosa per l'utenza.
Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il diritto di recesso a decorrere dal 1o luglio 2007 per i clienti finali domestici dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scelta di un fornitore diverso dal proprio distributore. Si segnala, in proposito, che l'AEEG, in data 25 giugno 2007, ha deliberato le nuove norme sul recesso dei contratti di fornitura entrati in vigore a partire dal 1o luglio (Delibera n. 144/07).
Il comma in esame dispone poi che, in mancanza di tale scelta, l'erogazione delPag. 104servizio per i clienti finali domestici non riforniti sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa. Tali disposizioni valgono anche per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro. Con un emendamento approvato nel corso dell'esame presso il Senato, è stato specificato che il regime di tutela di cui al comma in esame si applica «automaticamente» alle suddette imprese connesse in bassa tensione. Il comma 2 costituisce applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2003/54/CE. Tale disposizione prevede che gli Stati provvedano affinché tutti i clienti civili usufruiscano del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti.
Il nuovo comma 2-bis, aggiunto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede l'adozione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di propri provvedimenti volti a promuovere la piena attuazione del citato articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE, allo scopo di rafforzare la posizione di mercato sia dei clienti civili che delle piccole e medie utenze attraverso l'associazione - su base volontaria - della rappresentanza dei suddetti utenti.
Il comma 3, al primo periodo, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas indichi condizioni standard di erogazione del servizio e definisca («transitoriamente», come specificato nel corso dell'esame presso il Senato), in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 (clienti domestici e piccole imprese) e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici.
Le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute a comprendere tali prezzi, di riferimento nelle proprie offerte commerciali, ivi «contemplando», come specificato nella riformulazione del comma approvata nel corso dell'esame al Senato, «anche la possibilità di scelta tra piani tariffari e fasce orarie differenziati».
Il secondo periodo, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, fa salva l'adozione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di misure volte a favorire utenti economicamente svantaggiati (o, come specificato dalla norma, in particolari condizioni di salute), già contemplate dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).
Il termine ultimo per l'emanazione del decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della solidarietà sociale, è fissato in sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Il terzo periodo del comma in esame fa salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.
II comma 4 stabilisce le modalità di regolazione del servizio di «fornitore di ultima istanza», ossia quello erogato transitoriamente ai clienti non domestici non rientranti nel regime di tutela di cui al comma 2, che non hanno scelto un fornitore o che transitoriamente abbiano perso il fornitore, allo scopo di garantire la continuità del servizio.
Il comma prevede la predisposizione di un servizio di salvaguardia da erogarsi transitoriamente ai clienti finali non rientranti nel regime di tutela di cui al comma 2 che sono senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio forniture; con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso il Senato è stata prevista la possibilità che i clienti finali cui deve essere assicurato il servizio di salvaguardia autocertifichino di non rientrare nelle categorie di cui al comma 2 (ossia di non essere né clienti domestici, né piccole imprese connesse in bassa tensionePag. 105e aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro).
Il suddetto servizio di salvaguardia è predisposto attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità.
A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta con proprio decreto le occorrenti disposizioni.
In via transitoria, fino all'operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi previamente resi pubblici e non discriminatori. Tali imprese, libere di approvvigionarsi sul mercato, sono pertanto tenute a praticare condizioni e prezzi predeterminati, in ragione della funzione pubblica ad esse temporaneamente affidata. La previsione di un servizio di salvaguardia sembrerebbe corrispondere a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 2003/54/CE, che impone agli Stati di adottare le misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurare in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione, comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture.
Il comma 5 prevede l'obbligo, a carico delle imprese di vendita di energia, di fornire, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni: sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nei due anni precedenti (il testo originario del decreto-legge prevedeva un periodo di un anno, esteso a due con una modifica introdotta dal Senato); sull'impatto ambientale della produzione, informazioni che devono risultare utili, come specificato nel corso dell'esame presso il Senato, ai fini del risparmio energetico.
L'indicazione di tali informazioni deve avvenire secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (il testo originario del decreto-legge prevedeva per l'emanazione del decreto un periodo di sessanta giorni, esteso a novanta con una modifica introdotta dal Senato).
Il comma 6, primo periodo, prevede che il Ministero dello sviluppo economico adotti iniziative per: la sicurezza del sistema elettrico; la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali, anche - come specificato con una integrazione disposta durante l'esame al Senato - attraverso la definizione di standard minimi di informazione cui si può accedere attraverso la bolletta e la pubblicazione sul sito web dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tavole di raffronto tra i prezzi praticati sul mercato libero e i prezzi di riferimento definiti dall'AEEG per le forniture di energia elettrica a clienti domestici e piccole imprese di cui al precedente comma 3.
Per quanto concerne le iniziative in tema di trasparenza e confrontabilità dei prezzi, si ricorda che anche in vista della completa liberalizzazione del mercato elettrico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato, ai fini una maggior tutela dei clienti finali: una nuova Direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, al fine di migliorare la leggibilità, la comprensibilità, la chiarezza e la completezza delle bollette (Delibera n. 152/06).
Più recentemente, per ridurre la possibilità di comportamenti poco trasparenti e agevolare le scelte, l'Autorità, con la Delibera n. 110/07, ha reso obbligatoria una scheda di confronto prezzi che i venditori devono presentare insieme alle nuove proposte commerciali per le forniture a partire dal 1o luglio.
Il secondo periodo del comma in esame prevede, inoltre, che il Ministero dello sviluppo economico attui le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle attività produttive dell'8 marzo 2006, rientrantiPag. 106tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive del 23 marzo 2006 per l'attuazione dei quali le attività sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.
Da ultimo, il nuovo comma 6-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede, ai fini della liberalizzazione del mercato energetico e dello sviluppo del mercato dei servizi energetici, l'adozione, da parte del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, di regolamenti volti alla semplificazione delle procedure per l'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni a finanziamenti tramite terzi, favorendone il ricorso a servizi volti all'efficienza energetica, senza nuovi o ulteriori aggravi per la finanza pubblica.