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Discussione del disegno di legge: S. 1598 - Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (A.C. 2937) (ore 10,35).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato: Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al resoconto della seduta del 1o agosto 2007.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 2937)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
Avverto, altresì, che la XII Commissione (Affari sociali) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, deputato Grassi, ha facoltà di svolgere la relazione.
GERO GRASSI, Relatore. Signor Presidente, vorrei anzitutto ringraziare (Commenti)...
PRESIDENTE. Mi scusi. Siccome siamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, invito per favore l'Assemblea a consentire di svolgere ordinatamente questa fase conclusiva.
GERO GRASSI, Relatore. Vorrei ringraziare la Presidenza della Camera e la Conferenza dei presidenti di gruppo per aver voluto, seppure in coda alla giornata odierna, inserire all'ordine del giorno questo argomento, la cui attesa sociale è notevole.
Ricordo che il disegno di legge in discussione andava approvato entro il 31 luglio, ma seppure oggi sia il 2 agosto, invito l'Assemblea, così come già avvenuto in Commissione alla Camera e al Senato, ad approvare all'unanimità questo provvedimento, che consente un notevole passo avanti sulla strada del riformismo. Il provvedimento in questione, infatti, regolamenta un settore molto delicato dell'attività sanitaria.
Passo, quindi, alla relazione. Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione igiene e sanità del Senato in sede deliberante (Commenti). ..
PRESIDENTE. Mi scusi. Così non si può lavorare. Per favore, prego le deputate e i deputati di prendere posto e consentire l'intervento del relatore, al fine di evitare di dilatare i tempi dei nostri lavori.
GERO GRASSI, Relatore. Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione igiene e sanità del Senato in sede deliberante nella seduta del 19 luglio 2007. IlPag. 18testo originario del disegno di legge riportava specifiche norme, successivamente stralciate nel corso dell'iter legislativo presso l'altro ramo del Parlamento, in materia di sicurezza delle cure, di responsabilità civile delle strutture e del personale sanitario e di definizione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto danni derivanti da operatori del Servizio sanitario nazionale.
Sottolineo che il provvedimento è stato approvato all'unanimità.
L'articolo 1, costituito da quattordici commi, detta disposizioni concernenti l'attività libero-professionale intramuraria. Secondo la relazione di accompagnamento al disegno di legge, il provvedimento è diretto ad intervenire sul sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale in vista dell'imminente scadenza del 31 luglio - termine, come detto prima, già superato - entro il quale è consentita la possibilità di utilizzare gli studi professionali privati in attesa del completamento degli interventi strutturali da parte delle aziende sanitarie di appartenenza.
Il comma 1 statuisce che, al fine di garantire lo svolgimento dell'attività professionale intramuraria, le regioni e le province autonome assumono le iniziative idonee ad assicurare che presso le strutture del Servizio sanitario nazionale siano realizzati gli interventi di ristrutturazione edilizia necessari a rendere disponibili i locali destinati alle predette attività.
Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che l'adozione delle citate iniziative debba essere portata a termine entro diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio. Diciotto mesi ci sembrano un tempo giusto affinché tutte le aziende sanitarie nazionali possano e debbano intervenire per il reperimento di tali spazi. In tale periodo le regioni e le province autonome individuano ed attuano le misure finalizzate a garantire, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, il definitivo passaggio al regime ordinario dell'attività libero-professionale intramuraria.
Il comma 3 stabilisce che la risoluzione degli accordi di programma prevista dall'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 si applica anche agli accordi di programma che concernono gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati a garantire l'attività libero-professionale intramuraria, per i quali non sia stato effettuato il collaudo entro il termine del 31 gennaio del 2009.
Ai sensi del comma 4, le misure per il definitivo passaggio al regime ordinario dell'attività libero-professionale intramuraria possono contemplare l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni aziendali e pluridisciplinari per l'esercizio sia di attività istituzionali, sia di attività in regime di libera professione intramuraria. Tali spazi, che devono corrispondere a criteri di congruità e di idoneità per l'esercizio delle citate attività, possono essere acquisiti mediante l'acquisto, la locazione o la stipula di convenzioni, previo parere vincolante da parte del collegio di direzione o, dove non costituito, di una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria istituita a livello aziendale.
Le regioni e le province autonome devono comunque garantire che le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici a gestione diretta e gli istituti di ricovero a carattere scientifico di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria assicurandone il corretto esercizio nel rispetto delle seguenti modalità: affidamento, senza oneri aggiuntivi, a personale aziendale del servizio di prenotazione delle prestazioni da eseguire in sede e con tempi diversi - per ovvi motivi - rispetto a quelli istituzionali, al fine di consentire il controllo dei volumi complessivi delle medesime prestazioni, che non devono superare quelli eseguiti nell'orario di lavoro (per tali ragioni, giustamente quello che andiamo a disciplinare è un servizio aggiuntivo, e non sostitutivo, di quello preesistente); riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate non sotto la responsabilità delPag. 19medico ma sotto quella delle aziende, dei policlinici e degli istituti interessati; determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale e totale copertura dei costi correlati alla gestione dell'attività libero-professionale, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e riscossione degli onorari, al fine di non fare incidere sulla ASL il costo dell'operazione; monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati dalla normativa vigente, nonché attivazione di meccanismi di riduzione di tali tempi ed erogazione, entro 72 ore dalla richiesta, delle prestazioni dichiarate urgenti e non differibili; prevenzione delle situazioni che possono determinare conflitto di interesse o forme di concorrenza sleale e determinazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi per le violazioni, anche con riferimento alla responsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza; adeguamento dei provvedimenti adottati al fine di assicurare che l'attività libero-professionale intramuraria sia esercitata nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate relative alla prenotazione delle prestazioni, alla riscossione degli onorari e alla definizione del tariffario, anche nel periodo di operatività transitoria delle convenzioni finalizzate all'acquisizione degli spazi e fermo restando il termine del 31 luglio 2009; allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria (tale previsione è finalizzata a garantire che il ricorso alle prestazioni intra moenia sia determinato dalla libera scelta dell'utenza e non dalle carenze organizzative dell'attività istituzionale: a tale riguardo il Ministero della salute è tenuto annualmente a presentare una relazione al Parlamento).
Le disposizioni di cui al comma 4 esplicitano anche alcune modalità, ricavabili dal complesso della disciplina vigente in materia.
La relazione, inoltre, precisa che tali disposizioni sono neutrali dal punto di vista finanziario, anche in considerazione dell'espressa previsione secondo cui il relativo tariffario, da determinare in accordo e in concertazione con i professionisti, deve essere idoneo a superare e a coprire l'intero costo dell'operazione.
Il comma 5 stabilisce che le aziende sanitarie ed ospedaliere, i policlinici e gli altri istituti interessati predispongono un piano aziendale relativo ai volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria. Le stesse strutture ed istituti assicurano adeguata pubblicità e informazione relativamente ai suddetti piani, provvedendo, in particolare, alla loro esposizione nelle strutture ospedaliere e all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito il parere del collegio di direzione o, ove non costituito, della commissione paritetica.
L'informazione al pubblico deve riguardare, tra l'altro, le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.
Il comma 6 disciplina gli adempimenti procedurali per l'approvazione dei citati piani aziendali.
Il comma 7 prevede, invece, che le regioni assicurino il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, dei policlinici e degli istituti interessati. Intendo sottolineare l'ultimo punto, perché deve essere chiaro che l'omissione da parte dei direttori generali non può comportare un ulteriore slittamento dei termini.
Il comma 8 stabilisce l'obbligo, a carico di ciascuna regione, di trasmettere al Ministro della salute una relazione sull'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7.
Il comma 9 reca una peculiare previsione per le attività clinica e diagnostica ambulatoriale: esclusivamente per tali prestazioni gli spazi e le attrezzature dedicate all'attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l'attività libero-professionalePag. 20intramuraria nel rispetto del principio di separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.
Il comma 10 precisa che le convenzioni per l'acquisizione degli spazi destinati all'attività libero-professionale sono autorizzate dalla regione per il periodo necessario al completamento da parte delle aziende degli interventi strutturali necessari e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2009.
L'articolo 2, composto di due commi, detta norme in materia di dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari. Il comma 1 prevede l'inquadramento in distinta sezione del ruolo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, per i dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari individuati dall'articolo 2. L'inquadramento in questione avrà effetto a decorrere dalla data in cui sarà istituito presso il Ministero della salute il suddetto ruolo dirigenziale.
Sottolineo la valenza del comma 2, che reca la clausola di invarianza degli oneri, prevedendo che, dall'attuazione delle disposizioni sopra riportate, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Grassi.
GERO GRASSI, Relatore. L'articolo 3 si compone di tre commi e reca disposizioni in materia di applicazione dell'istituto del tempo parziale alla dirigenza sanitaria. In particolare, si prevede una deroga alla disciplina del lavoro a tempo parziale per i dirigenti sanitari. Il comma 2 stabilisce limiti per il ricorso all'istituto del rapporto a tempo parziale e il comma 3 parla di contrattazione collettiva e individua i motivi familiari o sociali che consentono il ricorso all'istituto del lavoro a tempo parziale.
L'articolo 4 concerne il differimento del termine per le prestazioni aggiuntive da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica. Il comma 1 è diretto a consentire la continuità delle prestazioni aggiuntive rese dagli infermieri e dai tecnici sanitari nel rispetto dei provvedimenti in materia di contenimento delle spese per il personale. L'articolo in esame prevede inoltre che la definizione da parte del contratto collettivo nazionale di comparto delle prestazioni aggiuntive non debba comportare maggiori oneri sul livello di finanziamento del contratto collettivo nazionale del comparto medesimo. La norma dispone, infine, che sono fatti salvi i contratti per le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1, eventualmente conclusi per il periodo dal 1o giugno 2007 alla data di entrata in vigore del disegno di legge.
Signor Presidente, nel terminare la relazione, ribadisco l'invito all'Assemblea ad approvare all'unanimità - così come avvenuto al Senato in Commissione - il provvedimento, che avrà un impatto sociale importantissimo al fine di ricollocare la persona umana al centro della sanità.