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TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO GIACOMO MANCINI SUL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA N. 2706
GIACOMO MANCINI, Relatore. Onorevoli colleghi, l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra la Repubblica italiana e il Regno del Bahrain assicura libertà nel trasferimento di capitali e prevede sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimento per perdite dovute ad eventi eccezionali.
Primo obiettivo dell'Accordo, destinato ad avere un impatto positivo sugli investitori - persone fisiche o giuridiche - delle due parti contraenti, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori che sono stati o saranno oggetto in futuro di investimenti italiani nel Regno del Bahrain e viceversa. Tale tipo di accordo è avallato dalle istituzioniPag. 50internazionali finanziarie (Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale) e rientra a pieno titolo nella tipologia degli Accordi sull'argomento, firmati negli ultimi anni, dall'Italia e da altri Paesi dell'Unione europea, con vari Paesi dell'area mediorientale.
L'accordo si compone di 14 articoli.
L'articolo 1 fornisce una definizione «allargata» del termine «investimento». Esso comprende anche i diritti di proprietà su beni mobili e immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale e, più in generale, diritti attribuiti per legge, per contratto, o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche.
L'articolo 2 stabilisce che ciascuna parte contraente promuoverà nel suo territorio gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra parte contraente, garantendo un trattamento giusto ed equo a tali investimenti, in conformità con i principi del diritto internazionale. Inoltre, nessuna parte contraente pregiudicherà in alcun modo, attraverso misure arbitrarie o discriminatorie, la gestione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra parte contraente.
L'articolo 3 introduce la clausola della nazione più favorita (in base alla quale nessuna delle parti contraenti riserverà agli investitori dell'altra parte un trattamento meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di Stati terzi).
L'articolo 4 prevede meccanismi d'indennizzo per risarcire le perdite dovute a conflitti armati o stati di emergenza e meccanismi di tutela per il libero trasferimento dei proventi degli investimenti.
L'articolo 5 prevede che in caso di provvedimenti di confisca o di esproprio per fini di pubblica utilità debba essere corrisposto, senza indebito ritardo, un appropriato risarcimento comprensivo degli interessi calcolati sulla base dei parametri EURIBOR.
L'Accordo inoltre concerne: il libero rimpatrio di capitali, profitti ed utili (articolo 6); i casi in cui ciascuna parte può far valere il diritto di surroga relativo ad un investimento realizzato nel territorio dell'altra parte contraente (articolo 7); i tempi entro cui i trasferimenti previsti dai precedenti articoli debbano essere effettuati.
Si prevede inoltre che, qualora obblighi previsti dal diritto internazionale o introdotti successivamente al presente Accordo nella legislazione di una delle parti contraenti, contengano disposizioni più favorevoli per la tutela degli investimenti effettuati dall'altra parte contraente, tali norme prevarranno sul presente Accordo. Gli articoli 10 e 11 disciplinano il ricorso all'arbitrato per controversie legate agli investimenti e il ricorso a tribunali arbitrali ad hoc su richiesta di una delle parti. In sede di composizione dei meccanismi arbitrali potranno essere applicate le norme della Commissione delle Nazioni unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). L'articolo 12 precisa, tra l'altro, che le disposizioni del presente Accordo non limiteranno l'applicazione di disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale e che queste si applicheranno indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche tra le parti contraenti (articolo 13). Infine l'articolo 14 stabilisce durata e scadenza dell'Accordo (che avrà validità per un periodo iniziale di 10 anni e resterà in vigore ulteriori 10 anni, a meno che non venga denunciato per iscritto, un anno prima della sua scadenza da una delle parti contraenti).
Insieme all'Accordo è stato firmato il Protocollo (di cinque articoli) per esplicitare e meglio palesare la portata delle disposizioni contenute nell'Accordo. Senza scendere nel dettaglio, è bene evidenziare che l'articolo 1 prevede che gli utili reinvestiti godranno della stessa protezione accordata all'investimento; l'articolo 2 stabilisce che nessuna delle parti contraenti porrà condizioni per il proseguimento dell'investimento con il fine di porre limiti alla vendita della produzione sui mercati interni e internazionali. Inoltre è permesso agli investitori di assumere personale direttivo, indipendentemente dalla cittadinanzaPag. 51posseduta. L'articolo 3 specifica la nozione di «attività connesse ad un investimento» contenuta nell'articolo 3 dell'Accordo. Con tale locuzione si intende fare riferimento, tra l'altro alla ricezione di registrazioni, licenze e permessi necessari per l'attività commerciale, nonché l'accesso al mercato finanziario.
L'Accordo consente la realizzazione di un quadro di maggiore certezza giuridica che potrebbe agevolare ulteriori iniziative italiane nel Regno del Bahrain, come pure iniziative bahrainite in Italia, in numerosi settori economici. La promozione di un maggiore volume di investimenti è in grado di favorire il potenziamento delle relazioni economiche e lo sviluppo dell'interscambio commerciale. Le imprese bahrainite beneficeranno del trasferimento dall'Italia di know-how tecnico e manageriale; d'altra parte il quadro di maggiore certezza giuridica favorirà, come accennato, i nostri investimenti in uno Stato, quale il Bahrain, coinvolto nel processo di integrazione economica in atto tra gli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar). Quindi alle imprese italiane, insediatesi nel Bahrain, sarà fornita la possibilità di raggiungere anche il mercato subregionale della Penisola Arabica.