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Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 9,35).
(Dati relativi all'applicazione della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza - n. 2-00742)
PRESIDENTE. Il deputato Volontè ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00742, concernente dati relativi all'applicazione della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 7).
LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Antonio Montagnino, ha facoltà di rispondere.
ANTONIO MONTAGNINO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, con riferimento a quanto richiesto dagli onorevoli interpellanti in merito agli specifici quesiti, si precisa quanto segue. In ordine al primo quesito sollevato nell'interpellanza, relativo ai colloqui e alle certificazioni dei consultori, la relazione ministeriale contiene il numero e la percentuale di documentazioni e certificazioni per l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) rilasciate dai medici dei consultori familiari per ogni singola regione.
Per quanto riguarda il numero dei colloqui svolti nei consultori, a tutt'oggi non rilevabile dal modello D12 Istat, si precisa che solo una donna su tre si rivolge ai consultori, mentre le altre si rivolgono a medici di fiducia, e che la maggioranza di coloro che si rivolgono al consultorio per la certificazione di IVG è di cittadinanza straniera. Pertanto, un'eventuale rilevazione statistica del numero dei colloqui risulterebbe in ogni caso parziale, quindi non significativa rispetto alle finalità auspicate. Si ritiene, tuttavia, di accogliere il suggerimento rappresentato nell'atto parlamentare, e il Ministero della salute verificherà la possibilità di effettuare un'indagine campionaria coordinata dall'Istituto superiore di sanità.
In ordine al secondo quesito, relativo alla presenza del padre, si sottolinea che la legge n. 194 del 1978 richiama esplicitamente la libera scelta della donna circa la presenza del padre del concepito. Attualmente tale presenza non è un dato rilevabile dal sistema di sorveglianza delle IVG, il cui obiettivo è la raccolta e l'elaborazione dei dati ai fini di un'analisi epidemiologica del fenomeno abortivo. Anche in questo caso, sempre in considerazione dei dati relativi al ricorso ai consultori che renderebbe parziale la rilevazione statistica, si accoglie il suggerimento e si richiederà all'Istituto superiore di sanità un'ulteriore e specifica indagine campionaria.
In merito al terzo quesito, relativo ai bambini nati vivi dopo novanta giorni, si precisa che non sembra corretto ipotizzare, come erroneamente esplicitato nell'atto parlamentare, che esistano «bambini nati vivi» in seguito «ad aborti tardivi dopo i novanta giorni». Vogliamo ricordare che gli articoli 6 e 7 della legge n. 194 del 1978 prevedono ambiti precisi entro i quali si possono effettuare le IVG dopo i novanta giorni. In particolare, essa può essere praticata dopo tale termine: quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinano un pericolo grave per laPag. 27salute fisica o psichica della donna. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto l'IVG può essere praticata solo nel caso di grave pericolo per la vita della donna e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
In ordine al quarto quesito, concernente la settimana di gestazione, la relazione ministeriale prevede una specifica tabella relativa al numero di IVG per settimane di gestazione così suddivise: minori di 8, 9-10, 11-12, 13-15, 16-20, maggiori di 21, non rilevato.
In ordine al quinto ed al sesto quesito relativi all'accertamento diagnostico dopo l'aborto e patologie fetali, non sono rilevabili i dati sulle patologie fetali in caso di IVG, in quanto lo spirito e l'obiettivo della legge n. 194 del 1978 e, in particolare, dell'articolo 6 non sono quelli di perseguire finalità eugenetiche, ma la salvaguardia della salute e del benessere psicofisico della donna. Qualora si cercasse di determinare attraverso una rilevazione mediante i modelli D12 Istat quale rilevante patologia fetale è più frequentemente presente nell'anamnesi delle donne che ricorrono ad una interruzione della gravidanza per un grave rischio per la salute psichica (articolo 6, lettera b), della legge n. 194 del 1978), si attribuirebbe di fatto la motivazione dell'interruzione di gravidanza all'anomalia del prodotto del concepimento e non alla condizione psichica materna.
Tale atteggiamento sarebbe contro lo spirito della legge n. 194 del 1978, che appunto non prevede finalità eugenetica. Si sottolinea, comunque, che il riscontro autoptico sul prodotto del concepimento dopo l'aborto è possibile solo nei casi in cui l'aborto sia stato espletato tramite induzione farmacologica di un travaglio abortivo, in quanto il feto è intatto. Allo stato attuale prima della quattordicesima-quindicesima settimana di gestazione (e in alcuni centri dove operano specialisti ginecologi più esperti anche fino alla diciassettesima settimana) si privilegia la tecnica chirurgica, che non consente l'autopsia. Si precisa che non è prassi abituale il riscontro citogenetico post mortem, per l'alta probabilità di fallimento della coltura.
D'altra parte è indiscutibile che vi sia un interesse della donna a conoscere il riscontro della diagnosi prenatale mediante accertamenti sul feto. Tale dato, infatti, non solo consente l'analisi della corrispondenza della diagnosi prenatale e post-natale, ma soprattutto permette di fornire informazioni più precise riguardo la causa e il rischio di ripetizione dell'evento malformativo nelle gravidanze successive. In questo senso gli accertamenti sul feto dopo l'interruzione di gravidanza non si discostano da quanto previsto per il feto nato morto con malformazioni congenite (decreto ministeriale 28 luglio 1999). In ogni caso, il registro epidemiologico delle malformazioni congenite è attualmente attivato solo in alcune regioni italiane: è strutturato su base obbligatoria solo in Veneto ed Emilia-Romagna, mentre è su base volontaria in Lombardia e Lazio, ed è attivato in modo più discontinuo in altre regioni. I registri prevedono anche la rilevazione delle malformazioni in epoca prenatale e raccomandano la verifica del quadro fetale mediante l'autopsia.
Infine, il settimo quesito è relativo all'aborto farmacologico. Anche per quest'ultima richiesta possiamo confermare che nella prossima relazione sarà riportato il numero di casi suddivisi per singola regione.
PRESIDENTE. Il deputato Volontè ha facoltà di replicare.
LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, signor sottosegretario, la ringrazio per essere stato disponibile a venire a riportare, in questa sede, una risposta relativa ad attività di un Ministero che non è, direttamente, di sua competenza, e pertanto non ne voglia a male in quanto criticando la sua risposta non intendo muoverle degli appunti, ma rivolgermi al Ministero della salute. Sono soddisfatto per le risposte, seppure molto parziali, relative ai primi due quesiti, vale a dire che vi saranno verifiche e comunque si attiveranno indaginiPag. 28campionarie per verificare quale sia la presenza del padre e il numero dei colloqui nei consultori.
Invece, non mi resta che allargare le braccia dinanzi alla mancanza assoluta di risposta al quesito di cui alla lettera c), relativo al numero dei bambini nati vivi in seguito ad aborti più o meno tardivi, prima o dopo i novanta giorni. Nella premessa della nostra interpellanza citiamo infatti casi che sono diventati, purtroppo, noti all'opinione pubblica. Si tratta della vicenda dell'ospedale San Camillo di Roma, dove addirittura la dottoressa che ha attivato la procedura di aborto ha pubblicizzato il fatto che si possa, in qualche modo, almeno in quell'ospedale e secondo la sua opinione, far sottoscrivere alla madre la disponibilità a decidere o meno della vita del figlio, anche dopo il novantesimo giorno, come se si trattasse di un atto di proprietà.
Cito inoltre i casi dell'ospedale Careggi di Firenze e dell'ospedale San Paolo di Milano. Quindi, eludere la risposta su questo tema fondamentale, che ha interessato l'opinione pubblica e che può mettere discussione già nei fatti la legge n. 194 del 1978, non è possibile, da parte di chi dice di voler difendere la legge stessa.
Come osservato nella risposta, è vero che la legge n. 194 del 1978 non ha alcuna finalità eugenetica, ma se non ci sono controlli sull'applicazione e verifiche rispetto alle domande che abbiamo posto (in particolare, si finge da parte del Ministero della salute, non volendo mandare le ispezioni, di non voler sapere il numero dei bambini nati vivi) si consente di fatto che la legge venga applicata in maniera distorta rispetto alla lettera e allo spirito della stessa, cioè per finalità apertamente eugenetiche.
La legge, infatti, ed è stato ripetuto in quest'aula, prevede che il bambino malformato o che abbia qualche handicap non è che di per sé debba essere «eliminato»: può essere eliminato se tale gravissimo handicap procura un danno talmente grave per la madre sul piano psicofisico, che si decide - attraverso tale legge - di dare priorità alla salute della donna, piuttosto che a quella del bambino. Se, invece, come in questi tre casi (la magistratura sta indagando e sta verificando se la legge sia stata osservata), il medico decide addirittura di eliminare un bambino fuori dal dettato e dallo spirito della legge e il Ministero non ha nemmeno il coraggio di inviare degli ispettori né di verificare, dopo mesi, e comunicare a questa Assemblea il numero dei casi e le modalità con cui si è proceduto, evidentemente non possiamo che prenderne atto. Alla luce di tutto ciò, ci impegniamo a riformulare in maniera sostanzialmente identica la stessa interpellanza nelle prossime settimane.
Su questo caso, infatti, come sulla questione dell'aborto chimico, ci sono evidentemente troppi interessi da parte di troppe personalità note del mondo di una certa sinistra libertaria e da parte di un certo approccio radicaleggiante anche nel campo della medicina e della biomedica. Noi vorremmo, invece, che nel nostro Paese si applicassero le leggi e che il Ministero della salute si slegasse da queste lobby e cominciasse a far applicare le leggi vigenti in Italia. Una di queste è la legge n. 194 del 1978, e deve essere applicata: chiediamo esclusivamente un raffronto di dati per verificarne l'applicazione.
Prendiamo atto che nelle risposte che ci vengono dal Ministero della salute ci sono degli aspetti positivi, dal punto di vista dell'intenzione e della volontà di accogliere alcuni suggerimenti contenuti nella nostra interpellanza, ma assolutamente negativi e censurabili rispetto ad altre questioni. Su queste ultime torneremo al più presto, e chiediamo fin da subito, per il tramite del sottosegretario Montagnino, che il Ministero della salute nelle prossime settimane abbia la pazienza di tornare in quest'aula e portare i dati che oggi purtroppo ha voluto, tramite il cortesissimo sottosegretario, negare all'attenzione del sindacato ispettivo e dell'opinione pubblica, censurandoli dalla risposta.
PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno.
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