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Seguito della discussione del disegno di legge: Modernizzazione, efficienza delle Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese (A.C. 2161-A); e delle abbinate proposte di legge Pedica ed altri; Nicola Rossi ed altri; La Loggia e Ferrigno (A.C. 1505-1588-1688) (ore 19,15).
(Esame degli articoli - A.C. 2161-A)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione.
Avverto che la Commissione bilancio ha espresso il prescritto parere, distribuito in fotocopia (Vedi l'allegato A - A.C. 2161 sezione 2).
Prima di procedere alle dichiarazioni di inammissibilità, la Presidenza ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere preliminare. Osservo che per l'esame in Assemblea sono state presentate numerose proposte emendative ulteriori rispetto a quelle presentate in Commissione.
MARCO BOATO. Presidente, non si sente nulla!
PRESIDENTE. Non dipende dalla Presidenza. La Presidenza invita a ristabilire un clima di raccolto silenzio.
A tale riguardo ricordo che l'articolo 86, comma 1, del Regolamento - costantemente osservato dalla Presidenza nel corso delle legislature - prevede che gli emendamenti siano, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni e che possano comunque essere presentati in Assemblea nuovi emendamenti purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione.
Come è noto la ratio della norma - che essendo posta a garanzia del procedimento è rivolta alla tutela di tutti i deputati - è quella di evitare che attraverso singoli emendamenti vengano introdotti in Assemblea argomenti che non abbiano avuto un'adeguata istruttoria in Commissione.
Molti tra i nuovi emendamenti presentati per l'Assemblea non rispondono ai criteri di ammissibilità enunciati dal Regolamento, cui si è appena fatto cenno.
Alcuni attengono a materie che non sono di competenza della Commissione che ha proceduto in sede referente (si fa riferimento, per esempio, a quelli vertenti sul pubblico impiego). Altri (come è il caso degli emendamenti sui costi delle pubbliche amministrazioni e della politica) attengono a materie per le quali sono in corso approfondimenti, anche presso la Commissione Affari costituzionali, ma nell'ambito di procedimenti diversi.
Ove la Presidenza ne consentisse l'esame nell'ambito di questo procedimento, verrebbe evidentemente menomata la possibilità per gli altri deputati (che facendo affidamento sull'applicazione delle norme regolamentari si sono astenuti dalla presentazione di proprie proposte su materie non presenti nel testo) di presentare, a loro volta, specifiche proposte su tali questioni e di sottoporle all'esame dell'Assemblea.
Alla luce di tali osservazioni, la Presidenza ha ritenuto di attenersi alla costante interpretazione delle norme regolamentari sopra richiamate, non ammettendo alla votazione gli emendamenti che non rispondono ai principi da esse enunciati.
Ciò detto, rimane - ovviamente - ferma la possibilità per ciascun deputato di esercitare la propria iniziativa legislativa attraverso la presentazione di specifiche proposte di legge.
Avverto, dunque, che, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, e dell'articolo 89 del Regolamento, la Presidenza non ritiene ammissibile il seguente emendamento, già dichiarato inammissibile in Commissione: Boscetto 18.09, in quanto volto a modificare i criteri di scelta del presidente del Collegio dei revisori degli enti locali con l'inserimento di dirigenti di Ministeri o di autorità indipendenti.
Avverto, inoltre, che la Presidenza, ai sensi delle richiamate previsioni regolamentari, non ritiene ammissibili le seguenti ulteriori proposte emendative non previamente presentate in Commissione: l'emendamento Di Gioia 8.73, che consente ad alcuni dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni pubbliche, titolari della qualifica di dirigente superiore alla data dell'istituzione del ruolo unico dei dirigenti, di ottenere nuovamente tale qualifica; l'articolo aggiuntivo La Russa 8.035 (Nuova formulazione), in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Pag. 78Stato collocati fuori ruolo o comandati; gli articoli aggiuntivi Cota 8.020 e 8.021, volti a novellare gli articoli 97 e 98 del testo unico degli enti locali in materia di disciplina applicabile ai comuni con riferimento ai segretari comunali; l'articolo aggiuntivo Crisci 8.037, volto a novellare il comma 680 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2007, relativo alla disciplina del patto di stabilità interno; l'articolo aggiuntivo D'Alia 9.030, in materia di termini per l'impugnazione davanti al giudice amministrativo dei provvedimenti in materia di rapporto di pubblico impiego; l'articolo aggiuntivo Giovanardi 9.031, volto ad estendere a tutti i magistrati - a prescindere dalla circostanza del conferimento di incarichi direttivi, come previsto attualmente - le disposizioni che prevedono per i magistrati un allungamento della carriera pari alla durata della sospensione dal servizio ingiustamente subita; l'emendamento D'Alia 10.76, che prevede il trasferimento di magistrati ordinari e contabili e di avvocati dello Stato nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali per finalità connesse allo svolgimento di lavoro pregresso; l'emendamento D'Alia 10.77, volto ad autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio di enti locali e società a prevalente partecipazione pubblica; l'emendamento D'Alia 10.78, il quale prevede che le università possano procedere alla chiamata di magistrati e avvocati dello Stato per l'insegnamento di materie giuridiche; gli articoli aggiuntivi Mura 10.036 e 10.030, volti a conferire una delega legislativa al Governo per la redazione del codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti; l'articolo aggiuntivo Borghesi 10.031, che prevede in capo a tutti i soggetti pubblici l'obbligo di pubblicare negli atti ufficiali e sul sito Internet le retribuzioni complessive dei propri amministratori e dei consulenti; l'emendamento Bafile 16.020, volto a modificare l'articolo 16 della legge n. 91 del 1992, in materia di acquisto della cittadinanza italiana da parte dei figli; gli articoli aggiuntivi Costantini 18.038, 18.030, limitatamente ai capoversi 5-quinquies e 5-sexies, 18.034 e 18.035, che modificano l'articolo 113 del testo unico degli enti locali, con specifico riferimento alla costituzione da parte degli stessi di soggetti (consorzi, società per azioni, eccetera) cui affidare l'esercizio di servizi pubblici locali; l'articolo aggiuntivo Baldelli 18.078, in materia di assunzione degli idonei nei concorsi pubblici e di reclutamento di nuovo personale; Sanza 18.032 e Tassone 18.076 e 18.077, che prevedono la possibilità per il personale non dirigente comandato di essere immesso nel ruolo delle amministrazioni di destinazione; l'articolo aggiuntivo Borghesi 18.020, volto a ridurre i componenti degli organi di società a partecipazione pubblica e a individuare limiti per l'assunzione di partecipazioni azionarie da parte degli enti locali; a pagina 95, l'articolo aggiuntivo Bocchino 18.021, in materia di disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, con riferimento ai soggetti che possono ricoprire incarichi nell'ambito dei medesimi; gli articoli aggiuntivi Giudice 18.073 e 18.075, volti, rispettivamente, a consentire la stabilizzazione di personale precario in servizio presso le università e nelle regioni; l'articolo aggiuntivo Giudice 18.074, volto a disciplinare i trasferimenti economici connessi con i nuovi inquadramenti, nell'ambito del relativo piano organico di mobilità, dei docenti inidonei all'insegnamento, ai sensi del comma 608 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.
Avverto, inoltre, che la Presidenza non ritiene ammissibile, a pagina 76, l'articolo aggiuntivo Costantini 10.034, volto a modificare in modo frammentario e parziale disposizioni contenute in atti normativi non aventi forza di legge, in particolare nel regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 1998, in materia di danno erariale (Vedi l'allegato A - A.C. 2161
sezione 1).