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Seguito della discussione del disegno di legge: Modernizzazione, efficienza delle Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese (A.C. 2161-A); e delle abbinate proposte di legge Pedica ed altri; Nicola Rossi ed altri; La Loggia e Ferrigno (A.C. 1505-1588-1688) (ore 15,25).
(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 2161-A)
PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1
(Vedi l'allegato A - A.C. 2161 - sezione 1). Passiamo al subemendamento Attili 0.1.103.2.
Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro del subemendamento, formulato dal relatore e dal Governo.
ANTONIO ATTILI. Signor Presidente, non accedo all'invito al ritiro.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Attili 0.1.103.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 435
Votanti 294
Astenuti 141
Maggioranza 148
Hanno votato sì 103
Hanno votato no 191).
Prendo atto che le deputate Pelino e Mistrello Destro hanno segnalato che non sono riuscite a votare. Prendo altresì atto che il deputato Porfidia ha segnalato che ha erroneamente espresso voto contrario mentre avrebbe voluto esprimere voto favorevole.
Passiamo alla votazione del subemendamento Costantini 0.1.103.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Costantini. Ne ha facoltà.
CARLO COSTANTINI. Signor Presidente, colgo l'occasione per spiegare anche le ragioni del voto favorevole sul precedente subemendamento. Sia con la presente proposta subemendativa che con la precedente, si vuole estendere...
PRESIDENTE. Onorevole Costantini, le chiedo scusa, ma sono costretta a toglierle la parola, perché lei ha già parlato sul complesso degli emendamenti. Quando si interviene sul complesso degli emendamenti, non è poi possibile intervenire sugli emendamenti dei quali si è firmatari.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Costantini 0.1.103.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 450
Votanti 445
Astenuti 5
Maggioranza 223
Hanno votato sì 218
Hanno votato no 227).
Prendo atto che il deputato Baldelli ha segnalato che non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.103 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 453
Votanti 438
Astenuti 15
Maggioranza 220
Hanno votato sì 438).
Prendo atto che il deputato Baldelli ha segnalato che non è riuscito a votare.
È conseguentemente precluso l'emendamento Costantini 1.75.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boscetto 1.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 457
Maggioranza 229
Hanno votato sì 215
Hanno votato no 242).
Prendo atto che il deputato Minardo ha segnalato che non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giudice 1.76, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 458
Votanti 431
Astenuti 27
Maggioranza 216
Hanno votato sì 187
Hanno votato no 244).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giudice 1.80, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 456
Votanti 409
Astenuti 47
Maggioranza 205
Hanno votato sì 166
Hanno votato no 243).
Prendo atto che la deputata Zanella ha segnalato che avrebbe voluto esprimere voto contrario.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Boscetto 1.27.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baldelli. Ne ha facoltà.
SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, vorrei sottolineare che tutte le proposte emendative presentate dall'opposizione in generale ed in particolare all'articolo 1 non sono state accolte dal Governo. L'articolo 1 apporta modifiche a vari articoli della legge n. 241 del 1990, recante norme generali che regolano l'attività amministrativa, finalizzate - secondo la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge - a conferire maggiore trasparenza e semplicità alle modalità di svolgimento del procedimento amministrativo. Mi preme rilevare come alcune norme che si applicano all'amministrazione centrale, a nostro avviso, debbano essere estese anche ai livelli locali ed alcune proposte emendative si muovono in questa direzione.
Credo che sia perlomeno opportuno segnalare che vi è un rischio relativo al risarcimento del danno ingiusto. Tale risarcimento, che il testo riconosce indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto, può ingenerare, pur essendo condivisibile nelle linee generali - mi rivolgo al sottosegretario Scanu che segue sempre i provvedimenti, tanto da lasciare quasi immaginare che quello che normalmente e volgarmente definiamo il disegno di legge Nicolais potremmo definirlo più propriamente il disegno di legge Scanu, visto che sin dalle prime battute della discussione generale sul provvedimento in esame il sottosegretario Scanu è stato presente in aula - un meccanismo di possibile «sponda» in termini negativi da parte di alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare, con riferimento a questo meccanismo - che, ripeto, negli obiettivi è condivisibile - il titolare di un diritto soggettivo ed un qualsiasi funzionario corrotto nella pubblica amministrazione si potrebbero accordare per mandare per le lunghe il procedimento e non adottare il provvedimento. Prevedere le misure previste nell'articolato indipendentemente, come recita il testo, dal beneficio derivante dal provvedimento richiesto, può, in qualche modo, destare il sospettoPag. 19che si alimentino fenomeni di corruzione interna. Pertanto, invito il Governo a svolgere una riflessione su tale aspetto.
Inoltre, come ho notato all'inizio del mio intervento, risulta curioso il fatto che nessuna delle proposte emendative presentate all'articolo 1 - le sue finalità nel complesso sono condivisibili, ma può comunque essere perfezionato e migliorato nei termini ed in alcuni ambiti di applicazione - sia stata accolta dal Governo.
Pertanto, invitiamo il Governo a compiere una riflessione ed esprimiamo l'auspicio che, per le successive proposte emendative, si instauri una discussione il più possibile serena, costruttiva e aperta: riteniamo, infatti, che sia interesse di tutti agevolare e regolare una pubblica amministrazione il più possibile efficiente, non creando strumenti attraverso i quali, seppur con condivisibili finalità di maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni, alcune deviazioni, invece, costino caro alle amministrazioni medesime, senza ottenere il beneficio che il legislatore si propone di raggiungere.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boscetto 1.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 454
Votanti 452
Astenuti 2
Maggioranza 227
Hanno votato sì 209
Hanno votato no 243).
Prendo atto che il deputato Minardo ha segnalato che non è riuscito a votare e che il deputato Tabacci ha segnalato che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Boscetto 1.11.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, non prenderemo puntigliosamente la parola su ogni proposta emendativa, ma svolgo il mio intervento a scopo esemplificativo.
Anche nelle norme che si propongono di stabilire, nell'interesse del cittadino che si confronta con la pubblica amministrazione, un elemento di possibile certezza (che non è l'unico) e di affidabilità (ossia la predeterminazione di termini entro i quali si debba ottenere un provvedimento ed esaurire un iter amministrativo), tale elemento di certezza è riassorbito, eliso e quasi annullato dalla previsione di una serie di criteri, come quello della sostenibilità dei termini in base all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi e alla particolarità del procedimento: aspetti logici e razionali al massimo livello, ma che contraddicono il rigore della predeterminazione dei termini, che invece sarebbe una delle finalità perseguite.
Per questo motivo i colleghi - dei quali credo di interpretare le intenzioni - hanno presentato l'emendamento in esame, che è corretto e cerca perlomeno di rendere stringenti i termini stessi. Votando contro tali proposte emendative - mi rivolgo soprattutto ai colleghi della maggioranza - si adotta un provvedimento largamente destinato alla «platonicità» e all'inefficacia. Preannunzio, pertanto, il nostro voto favorevole sull'emendamento Boscetto 1.11 e sulle altre proposte emendative di contenuto similare.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baldelli. Ne ha facoltà.
SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, torno rapidamente sulla questione dei termini, sollevata dal collega di Alleanza Nazionale. Gli emendamenti a prima firma dell'onorevole Boscetto, capogruppo di Forza Italia in Commissione affari costituzionali,Pag. 20rendono possibile un'applicazione della norma senza le «stringenze» che, considerata la ratio della stessa, metterebbero la pubblica amministrazione e le pubbliche amministrazioni - come noi auspichiamo, nell'ottica di un ampliamento delle norme di tal genere - in una condizione di sudditanza rispetto ai termini, che rischiano, forse, di apparire troppo stringenti.
Ampliamenti di termini di questo tipo servono a conferire un maggiore agio: considerato che, laddove il termine non sia previsto, questo è stabilito in trenta giorni, vi sono emendamenti che servono, appunto, ad accrescere l'agio per le pubbliche amministrazioni senza metterle nelle condizioni di dover pagare un danno ingiusto, derivante da una lesione di interessi - ritenuti legittimi - che sono mortificati, proprio perché la pubblica amministrazione non risponde con un atto e non adotta un provvedimento nell'arco di tempo fissato o, se non fissato, nei trenta giorni previsti.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boscetto 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 456
Maggioranza 229
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 244).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bafile 1.71, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 459
Astenuti 3
Maggioranza 230
Hanno votato sì 206
Hanno votato no 253).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buontempo 1.72, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 450
Votanti 324
Astenuti 126
Maggioranza 163
Hanno votato sì 84
Hanno votato no 240).
Prendo atto che il deputato Lovelli ha segnalato che non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Giudice 1.77.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giudice. Ne ha facoltà.
GASPARE GIUDICE. Signor Presidente, colleghi, vorrei ricordare che l'articolo 17, comma 1, lettera f), della legge Bassanini 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa», prevede, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento o di mancata o ritardata adozione del provvedimento, forme di indennizzo - ripeto indennizzo - automatico e forfetario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento.
Nello spirito dell'emendamento, vorrei aggiungere che sarebbe pericoloso parlare di risarcimento del danno, perché si aprirebbe certamente un contenzioso dovuto alle richieste dei cittadini utenti, che ricorrerebberoPag. 21all'applicazione di questa norma, con un aggravio considerevole a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche. L'emendamento è mirato solamente a mutare la dizione «risarcimento del danno» con quella di «indennizzo», così come, peraltro, prevede una legge.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giudice 1.77, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 455
Votanti 410
Astenuti 45
Maggioranza 206
Hanno votato sì 164
Hanno votato no 246).
Passiamo alla votazione dell'emendamento D'Alia 1.73.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, vorrei chiedere, anche a nome dei colleghi, un po' più di serenità nella fase delle votazioni. Considerato che siamo sottoposti a un fuoco di fila di emendamenti su una materia così complessa, credo che sia anche giusto che i colleghi deputati siano nelle condizioni di capire di cosa stiamo parlando.
Nel caso specifico, stiamo parlando di una proposta che riteniamo dannosa e che vorremmo sopprimere con un nostro emendamento. Essa riguarda l'introduzione della multa per le amministrazioni che non rispettino il termine di conclusione del procedimento.
Capisco lo spirito, che forse sarebbe anche condivisibile, con cui è stata formulata questa proposta. Al di là dell'ipotesi del risarcimento del danno per ritardo doloso o colposo da parte del funzionario responsabile del procedimento, che è disciplinato dal comma 1 dell'articolo 2-bis della legge n. 241, introdotto dal provvedimento in esame con l'articolo 1, comma 1, lettera c), che intendiamo salvaguardare, il comma 2 del medesimo articolo introduce la figura della multa, che viene parametrata successivamente, se non ricordo male, a una sanzione che oscilla da 50 a 250 euro, per una responsabilità formale dell'amministrazione che, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, qualora adotti il provvedimento oltre il termine assegnato, è soggetta a questa sanzione.
In questo caso, la giurisdizione è di merito ed esclusiva del giudice amministrativo che, di fatto, viene trasformato in un vigile urbano. Capisco lo spirito della proposta, ma riteniamo che occorra andare oltre, ossia che il tema non sia l'applicazione della sanzione, perché così rischieremmo di intasare i tribunali amministrativi del nostro Paese anche di cause temerarie.
Siamo d'accordo, come ho già detto, su quanto stabilito dal comma 1, che dà corso al risarcimento del danno indipendentemente dalla valutazione dell'elemento soggettivo e dalla produzione di un danno.
Ma, laddove si introducesse la contemplata ipotesi di responsabilità formale dell'amministrazione, a pagare non sarebbe il funzionario, bensì l'amministrazione. È proprio così! È riportato, caro collega Giovanelli, nel testo al comma 2, in cui è scritto: «Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1», su cui poi potrà insistere l'azione di rivalsa nei confronti del funzionario. Ciò riguarda, però, l'ipotesi risarcitoria, collega Giovanelli, e quella qui prevista, in cui si afferma sostanzialmente che, a prescindere dall'elemento soggettivo (colpa o dolo) e a prescindere dal danno effettivamente arrecato al soggetto istante, qualora venga violato il termine previsto dalla norma, il giudice amministrativo accordaPag. 22una sanzione pari a 50 euro (nel minimo) o a 250 euro (nel massimo). Ciò ricadrà sull'amministrazione e non sul funzionario che ha determinato il ritardo.
Credo che si tratti di un modo di «scaricare» sull'amministrazione un ulteriore sistema di inefficienza. Al contrario, si dovrebbe ampliare la sfera del silenzio-assenso e si dovrebbero introdurre meccanismi che, invece, non vengono inseriti: infatti, al comma 3 - di cui chiediamo la soppressione - si prevede che tale norma possa valere per le amministrazioni dello Stato, ma non per quelle delle regioni e degli enti locali, per le quali vi è bisogno dell'emanazione di un regolamento, del parere della Conferenza unificata e via dicendo.
In altre parole, parliamo di norme-manifesto, che postulano il principio di un presunto miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione, ma in realtà creano un danno, senza alcun vantaggio per i cittadini.
Per queste ragioni, chiediamo la soppressione della multa che - lo ripeto - trasforma i giudici amministrativi in vigili urbani e non consente ai cittadini di ottenere un effettivo ristoro, in quanto al cittadino interessa l'adozione del provvedimento, non la sanzione. In caso contrario, ci potremmo trovare anche di fronte ad una serie di contenziosi e di liti temerarie disseminate presso tutti i giudici amministrativi d'Italia.
Noi chiediamo invece di semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente il profilo del procedimento, così come si è realizzato - e ne do atto al Governo - con l'abbreviazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e con la semplificazione ed il miglioramento delle procedure relative ai ricorsi straordinari al capo dello Stato: percorriamo questa strada, non inventiamoci espedienti che, alla fine, non agevolano i principi di buon andamento e di imparzialità, ma appesantiscono inutilmente l'attività amministrativa.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, la mia sensazione è che rischiamo di passare, come spesso accade, dal nulla al troppo. Nel caso specifico, con i commi 2 e 3 stiamo addirittura prevedendo una multa, che sarebbe da versare all'istante, nel senso di colui che insta, cioè colui che chiede.
Dunque, il cittadino che vede inosservati alcuni termini, oltre alla facoltà di poter attivare un'azione di indennizzo o di risarcimento - prima il collega ne ha distinto il significato - ha diritto anche ad esigere una multa dall'amministrazione o dall'amministratore che non abbia concluso il procedimento entro quella scadenza.
Di fronte a un passaggio di questo genere, annuncio che il mio gruppo parlamentare si astiene. Infatti, per un verso non vogliamo osteggiare alcun provvedimento che ponga il diritto del cittadino al centro delle nostre attenzioni e della nostra privilegiata attenzione, ma per altro verso vogliamo anche evitare che tutto ciò si risolva in una selva di «grida manzoniane», che non riesce a portare ad effetto alcuna delle sue sanzioni e paralizza addirittura la pubblica amministrazione, mettendo l'un contro l'altro i funzionari stessi, e finisce perfino per riverberarsi in un danno che la pubblica amministrazione come tale, anche a prescindere dalla responsabilità del singolo, finisce per patire in proprio; tant'è vero che - lo preannuncio - aderiremo ad alcune proposte emendative successive che, in qualche modo, tentano di recuperare il danno che deriverebbe per la pubblica amministrazione e per l'erario a causa della responsabilità di un singolo.
Per tali ragioni, che credo di avere espresso con sufficiente chiarezza e sintesi, non possiamo votare contro perché il principio generale è sano, ma l'applicazione pratica è decisamente velleitaria e la casistica che ne può derivare è paralizzante per la pubblica amministrazione, e non la renderebbe affatto più veloce e più ottemperante.Pag. 23
Quindi - ripeto - annuncio un voto di astensione sul pur apprezzabile emendamento in esame, proposto dal collega D'Alia.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baldelli. Ne ha facoltà.
SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, quanto affermato precedentemente vale a maggior ragione per la questione della multa perché, se nel caso del risarcimento del danno bisogna accertare il dolo o la colpa, nel caso della multa abbiamo una corresponsione quasi automatica che può ingenerare un meccanismo perverso grazie al quale - diciamo così - si farebbe il tifo affinché la pubblica amministrazione, a fronte di un'istanza presentata, non risponda entro il termine previsto per incassare la cosiddetta multa. Si deve affrontare con maggiore prudenza un tale argomento proprio per non trovarci di fronte ad una quantità impressionante di ricorsi.
Inoltre, se questa normativa possiede un valore intrinseco ed è finalizzata alla modernizzazione della macchina della pubblica amministrazione, si deve riflettere sulla necessità di ampliare questo genere di disciplina non solo alle amministrazioni pubbliche statali ma anche alle regioni, alle province e gli enti locali.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Alia 1.73, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 456
Votanti 407
Astenuti 49
Maggioranza 204
Hanno votato sì 125
Hanno votato no 282).
Prendo atto che l'onorevole Volontè ha segnalato che non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Costantini 1.74.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, è stato respinto la nostra proposta emendativa che evidenziava come la multa non fosse pagata dal funzionario inadempiente ma dall'amministrazione e quindi dai cittadini stessi. L'emendamento Costantini 1.74 presentato dai colleghi dell'Italia dei Valori - sul quale esprimeremo voto favorevole - consente almeno di accertare la responsabilità personale del funzionario che arreca questo ulteriore danno alla pubblica amministrazione e cerca di non «scaricare» sui cittadini un'inadempienza che, nel caso della multa e del vigile urbano di cui parlavo precedentemente, ricadrebbe solo ed esclusivamente sulla pubblica amministrazione e sul cittadino contribuente.
Per tale ragioni voteremo a favore dell'emendamento dei colleghi del gruppo dell'Italia dei Valori che prevede per l'accertamento della responsabilità del funzionario inadempiente la trasmissione degli atti alla procura regionale della Corte dei conti.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Belisario. Ne ha facoltà.
FELICE BELISARIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la ratio dell'emendamento Costantini 1.74 consente - come diceva il collega D'Alia - che il funzionario «maldestro» o negligente possa essere individuato senza «scaricare» sulla pubblica amministrazione i danni di uno scorretto comportamento. Inoltre, un tale esborso diverrebbe per la pubblica amministrazione un debito fuori bilancio e come tale mi sembra che una comunicazione alla procura regionale della Corte dei conti sarebbe il minimo che dobbiamoPag. 24prevedere, perché in questi casi ci troviamo di fronte ad una sanzione progressiva e, quindi, non necessariamente di importo minimo.
ORIANO GIOVANELLI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORIANO GIOVANELLI, Relatore. Signor Presidente, il parere contrario sull'emendamento Costantini 1.74 è motivato dal fatto che l'amministrazione possiede tutti gli strumenti per individuare il funzionario negligente, senza dovere necessariamente oberare la Corte di conti con una mole significativa di lavoro per cifre che vanno dai 50 ai 250 euro. Inoltre, le singole amministrazioni possono senz'altro individuare i funzionari responsabili per eventualmente rifarsi sulle parti accessorie dei loro stipendi.
Se si tratta di debiti oltre le previsioni di bilancio, i colleghi sanno che, di fatto, essi devono esser già segnalati alla Corte dei conti, quindi non vi è alcun bisogno di un'ulteriore previsione in merito. Non vi è una contrarietà sulla necessità del controllo. Tuttavia, riteniamo di evitare l'eccessivo ricorso alla Corte dei conti, che rischiamo di oberare di lavoro su questioni che le singole amministrazioni devono essere in grado di gestirsi autonomamente, fermo restando il controllo della stessa Corte dei conti sui debiti fuori bilancio, che già esiste.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Raiti. Ne ha facoltà.
SALVATORE RAITI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, intervengo solo per comunicare la mia volontà di sottoscrivere l'emendamento in esame, perché, pur comprendendo le ragioni sollevate dal relatore, ritengo che l'emendamento in esame possa costituire una sorta di deterrente reale, e, considerato che sono stati eliminati gli istituti di controllo di una volta, come i Coreco provinciali e regionali, credo che sia assolutamente importante instaurare un controllo esterno sugli enti locali che consenta di applicare sanzioni certe efficaci ed efficienti. In tale ipotesi si possono certamente verificare (si tratta dell'altro lato della medaglia cui facevo riferimento) gli inconvenienti testé enunciati, però è anche vero che l'emendamento in esame ha l'efficacia, dal punto di vista simbolico, di deterrente e potrebbe riportare un po' più di efficienza all'interno della pubblica amministrazione, e Dio solo sa quanto ve ne sia bisogno!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, il principio che intendo esporre è il seguente: quando il cittadino sbaglia - e spesso anche se non sbaglia - tecnicamente è sempre tenuto a pagare, quindi paga, paga e paga mentre l'amministrazione non paga mai! Ciò significa che la bilancia è assolutamente squilibrata e pende sempre dalla parte dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. Riteniamo pertanto opportune tutte le misure che, in qualche modo, servono a riequilibrare la bilancia e a responsabilizzare la pubblica amministrazione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte un altro passaggio abbastanza paradossale del nostro contraddittorio. Comprendo la buona fede, sicuramente indiscutibile, dell'onorevole Giovanelli, ma la norma in esame è l'unica che, in qualche modo, potrebbe imprimere un tasso di serietà alla sanzione che si è prevista nel passaggio precedente. Si tratta dunque di un principio di responsabilizzazione. Tuttavia, siamo in Italia, onorevoli colleghi, ed immagino soltanto cosa accadrà in ogni caso specifico nel quale si porrà la responsabilità di un funzionario,Pag. 25il quale certamente individuerà altri tre corresponsabili nell'ambito della pubblica amministrazione di cui fa parte (una provincia, un comune o un'altra pubblica amministrazione), e forse con qualche fondamento perché quasi mai le responsabilità in un procedimento complesso finiscono per essere semplicemente riassunte in capo ad una persona. Quindi, si verificherà un contraddittorio interno all'ente per capire chi sia stato corresponsabile di un certo ritardo o di una certa inadempienza. Tutto ciò certamente comporta delle conseguenze, perché se si deve segnalare alla procura della Repubblica presso la magistratura amministrativa e contabile una responsabilità non v'è dubbio che vi sarà - forse, ma mi auguro di no - un affollamento di procedimenti presso tale magistratura, tuttavia non possiamo evitare le suddette conseguenze. Come abbiamo voluto allungare il passo in una direzione, così non possiamo non accettare le possibili conseguenze di tale passo.
Non v'è dubbio - come hanno detto egregi colleghi - che non possono essere il cittadino e le casse pubbliche a sopportare il costo economico e sanzionatorio delle inadempienze o degli errori o, ancora, delle «indiligenze» del singolo funzionario, altrimenti sarebbe il cittadino, a sua volta, a pagarle e tutto ciò sarebbe assolutamente allucinante.
Quindi l'emendamento Costantini 1.74 è correttissimo. Come gruppo di Alleanza Nazionale, vogliamo dire che abbiamo sempre avuto il massimo rispetto delle autorità amministrative e delle loro altissime funzioni che, in un Paese moderno, sono il cuore del rapporto con il cittadino. Non vogliamo fare i Savonarola dal pergamo, infierendo contro l'amministrazione genericamente, quasi seguendo un'ondata assolutamente demagogica, che sta anche suscitando qualche richiamo nel Paese. Non c'è dubbio, però, che se ci poniamo su un piano di rigore non possiamo non trarne le debite conseguenze: è quindi coerente che noi, in tale visione di insieme, voteremo a favore dell'emendamento Costantini 1.74.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. A nome del gruppo La Destra, annuncio voto favorevole sull'emendamento Costantini 1.74, perché il problema della pubblica amministrazione, in realtà, risiede nel fatto che vi sono mille rivoli in cui si perdono le responsabilità. Il cittadino, anche quando intende tutelare non il suo diritto, ma il diritto ad una corretta amministrazione pubblica, alla fine resta privo di strumenti. Come diceva in precedenza un collega, scellerate leggi di modifica delle regole nella pubblica amministrazione hanno eliminato tutti gli elementi di controllo. Non vi è più il segretario comunale che era un'autorità terza, ossia rappresentava lo Stato all'interno dei comuni. Ora i segretari generali dei comuni sono dipendenti dei sindaci, quindi sono persone che tendono a compiacere i sindaci stessi, non a esprimere un giudizio nel merito e in base a determinate regole, avendo di mira non la difesa del bene comune, ma solo il bene che piace ad una certa amministrazione.
Oltre alla eliminazione della figura del segretario generale dei comuni, si è avuta l'eliminazione dei Coreco, che non erano perfetti e che dovevano essere modificati e migliorati. In realtà, eliminati anche i Coreco, vi sono comuni che fanno ciò che vogliono anche in rapporto alle spese ed alle consulenze. Addirittura, vi sono comuni che incassano entrate pubblicitarie e che non le inseriscono all'interno del bilancio perché le ritengono quasi donazioni che possono utilizzare come meglio ritengono. A Roma vi è un esempio di tale pratica, che denuncerò nei prossimi giorni.
Da ciò deriva la necessità di essere più rigidi, non meno rigidi, non al fine di tenere in condizioni di minore libertà i funzionari e i dirigenti dei comuni: infatti, i dirigenti dei comuni, come i bravi consiglieri comunali, vogliono più controlli e più regole, non meno controlli e meno regole, perché minori controlli aiutano i farabutti e non le persone perbene. Le persone perbene sanno che con più controlliPag. 26c'è anche un giudizio di merito sulla loro attività.
Per tali motivi, preannuncio il voto favorevole - mio e della componente la Destra del gruppo Misto - sull'emendamento Costantini 1.74.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lucchese. Ne ha facoltà.
FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che l'emendamento in esame preveda l'obbligo minimo che si possa chiedere per responsabilizzare il funzionario. Se non approveremo l'emendamento Costantini 1.74 concederemo l'impunità al funzionario, che potrà fare ciò che vuole. Sappiamo tutti che nella pubblica amministrazione l'arroganza del potere non è espressa dall'amministratore, ma è esercitata dai pubblici dipendenti. Se concederemo a questi ultimi l'impunità, non ci sarà più la sicurezza della responsabilità del funzionario e i cittadini saranno nelle mani di chi esercita tale potere e, quindi, in balìa dell'arroganza del potere da parte del dipendente e da parte del funzionario di turno. Mi pare ovvio dover responsabilizzare il funzionario. Mi sembra pertanto opportuno che l'emendamento Costantini 1.74 sia approvato, così come ha spiegato, poco fa, anche il collega D'Alia.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Turci. Ne ha facoltà.
LANFRANCO TURCI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento Costantini 1.74, non comprendo francamente perché il relatore abbia espresso parere contrario. Stiamo cercando di inserire nella pubblica amministrazione meccanismi più chiari di responsabilità e trasparenza. Questa norma chiude il cerchio della responsabilità e della trasparenza; senza tale previsione normativa, si dà quasi l'idea che, in qualche modo, si voglia fare una riforma a metà. Credo, quindi, sia giusto accettare questo emendamento e pregherei il relatore di riconsiderare il parere espresso.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, brevemente, credo che il collega relatore, nel suo primo intervento, avesse fatto comunque capire che non vi era - l'ha detto esplicitamente - una ostilità sul merito dell'emendamento Costantini 1.74, ma avesse fornito una valutazione di opportunità, ossia che non fosse necessario appesantire la procura regionale della Corte dei conti in una materia certamente rilevante per le finalità di questo provvedimento, ma non tanto da arrivare al punto di recepire quanto proposto dall'emendamento in esame. Infatti, avendo la possibilità di individuare il responsabile del procedimento, la definizione di tempi certi e l'emissione di una multa, si è perfettamente in grado di individuare la responsabilità di chi abbia operato in modo negligente.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI CASTAGNETTI (ore 16,05)
MARCO BOATO. Mi permetto di farmi carico, da una parte delle preoccupazioni e delle chiarificazioni del relatore, che ha già parlato, dall'altra parte devo rilevare che diversi colleghi - sia della maggioranza sia dell'opposizione - hanno posto la questione in modo più stringente.
Chiedo, quindi, al relatore ed alla Presidenza, se quest'ultima mi autorizza a farlo, di accantonare l'esame dell'emendamento Costantini 1.74, in modo che domani alle 9, prima della seduta, si possa rivalutarlo in sede di Comitato dei nove, eventualmente in uno spirito consensuale. Non so se il relatore sia disposto ad accettare la mia proposta e se la Presidenza lo consenta.
PRESIDENTE. Chiedo al relatore di esprimersi sulla proposta di accantonamento formulata dall'onorevole Boato.
Pag. 27ORIANO GIOVANELLI, Relatore. Sì, signor Presidente, sono d'accordo con la proposta di accantonamento dell'emendamento Costantini 1.74.
PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Giovanelli.
Avverto pertanto che, non essendovi obiezioni, deve intendersi accantonato l'esame dell'emendamento Costantini 1.74.
Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.100 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, preannunzio che il nostro gruppo voterà contro l'emendamento 1.100 della Commissione, salvo che il relatore non ci fornisca un chiarimento. Infatti, il testo del comma 2 prevede che l'Amministrazione adotti il provvedimento anche nel caso in cui gli organi chiamati ad esprimere un parere obbligatorio nell'ambito del procedimento amministrativo non si siano espressi nei termini e fa salva la responsabilità dell'organo che adotta il provvedimento finale. Ritengo che sia un'impostazione corretta, che tuttavia lascia libera la possibilità di accertamento di eventuali responsabilità di natura dolosa o colposa del funzionario responsabile che abbia, in qualche modo, anche in concorso, prodotto l'omissione dell'organo chiamato ad esprimere il parere ed altro.
L'emendamento 1.100 della Commissione sostituisce, all'esenzione di responsabilità dell'organo, l'esenzione di responsabilità dei soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento finale. Ciò significa - salvo che non vi sia un'interpretazione diversa da parte del relatore - che qualora il soggetto (ossia la persona fisica che disimpegna in quel momento la funzione di responsabile del procedimento, di soggetto titolare o dirigente che adotta il provvedimento) avesse, in qualche modo, preordinato il silenzio dell'organo chiamato a formulare un parere obbligatorio su un determinato procedimento o atto, verrebbe dichiarato esente da responsabilità ex lege. Poiché ritengo che questa sia una soluzione aberrante, sarebbe opportuno ripensare l'emendamento 1.100 della Commissione e lasciare inalterata la formulazione originaria perché, altrimenti, con questo tipo di norma, renderemmo immuni coloro i quali adottano gli atti anche qualora vi sia una loro responsabilità nella mancata espressione di un parere ed altro.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, come componente la Destra del gruppo Misto, riteniamo che nell'ambito della pubblica amministrazione occorra unicamente una responsabilità individuale, anche in linea con i poteri che le sono stati conferiti. Chi viene eletto è soggetto a mille controlli: dell'opinione pubblica, delle assemblee, dei dibattiti, dell'ente comunale o di altro ente locale ove svolge la propria attività.
Invece, alla burocrazia viene attribuito un potere enorme, che viene esercitato in stanze chiuse, dove l'occhio del cittadino non può entrare. Pertanto, occorre una responsabilità individuale se vogliamo una pubblica amministrazione corretta, che dia anche forza ai funzionari, in quanto occorre tutelare il funzionario onesto (ve ne sono moltissimi). Invece, nel sistema della deresponsabilizzazione personale si incentiva la superficialità nel compimento degli atti o, quanto meno, una relazione che non sempre risponde a criteri di pulizia morale e onestà personale.
Pertanto, la responsabilità individuale è essenziale se non vogliamo colpi di spugna, se non vogliamo coprire i molti amministratori che, all'interno della pubblica amministrazione, non pensano al bene comune. Quindi, l'emendamento in discussione rappresenta una cortina fumogena che si vuole alzare per eliminare le responsabilità individuali che, invece, occorre individuare e rafforzare per responsabilizzare gli amministratori suddetti al compimento del proprio dovere.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, naturalmente, rischiamo di tediare i colleghi, specialmente coloro che sono meno appassionati di disquisizioni giuridiche. Tuttavia, stiamo maneggiando questioni di straordinaria delicatezza, nelle loro implicazioni. In parole semplici, supponiamo che un soggetto venga a contatto con la pubblica amministrazione la quale deve emanare, su istanza dello stesso soggetto, un provvedimento di carattere autorizzatorio (ad esempio, una concessione per la realizzazione di un'opera o, comunque, un provvedimento importante che coinvolge interessi di grande rilievo). Supponiamo, altresì, che l'amministrazione o l'organo che deve emanare la concessione, autorizzazione o deve rendere la risposta debba attingere un parere, che supponiamo di carattere tecnico, per l'esecuzione, in condizioni di sicurezza, di un'opera pubblica, anche di grandi dimensioni e portata. Supponiamo che, per incuria o per inadempienza dell'organo che deve rendere il parere tecnico o procedere ad una consistente e sostanziosa istruttoria, l'organo che deve rilasciare il provvedimento finale debba comunque provvedere al rilascio del provvedimento a causa della scadenza dei termini, senza avere acquisito il menzionato parere. Con la norma in discussione - che la Commissione recepisce in un proprio emendamento - si sta stabilendo che l'organo che emette il provvedimento finale non può essere responsabile, se la responsabilità appartiene all'organo che avrebbe dovuto rendere il parere.
Pertanto, il soggetto terzo ed esterno - lo ripeto, non stiamo parlando di quisquilie, bensì di interessi spesso miliardari o che, comunque, possono riguardare la sicurezza delle opere pubbliche, delle acque, del lavoro o qualsiasi altra materia si possa immaginare - deve farsi carico di comprendere chi sia stato il soggetto responsabile: colui che ha emesso il provvedimento oppure il segmento istruttorio che non ha funzionato? Tutto ciò è concepibile? Mi appello alla sensibilità dei giuristi, degli amministrativisti e forse anche dei giuscivilisti per chiedere, in particolare, se ciò sia accettabile. Sono preoccupato in maniera molto seria, in quanto non si tratta di una formuletta insignificante da approvare o no.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORGIA MELONI (ore 16,15)
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Ritengo pertanto di condividere le serie perplessità espresse dal collega D'Alia e vorrei far presente - non per partito preso - che se l'emendamento in discussione mantiene questa formulazione il gruppo Alleanza Nazionale, considerata la propria debita prudenza e chiarezza, esprimerà voto contrario, non assumendosi la corresponsabilità di tale formulazione.
ORIANO GIOVANELLI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORIANO GIOVANELLI, Relatore. Signor Presidente la questione è abbastanza semplice in quanto il provvedimento al nostro esame cerca di definire tempi certi di risposta della pubblica amministrazione e di superare alcune delle pieghe opache dell'attuale stesura della legge 7 agosto 1990, n. 241 che ne hanno impedito l'effettività.
Accade, infatti, che l'istante formuli una richiesta alla pubblica amministrazione la quale, per rispondere, è tenuta a chiedere un parere obbligatorio ad un altro ente. In precedenza, prima di tale formulazione, «lì cadeva l'asino» in quanto i tempi non erano più certi e si prolungavano all'infinito lasciando il cittadino, che dovrebbe essere il fulcro delle nostre preoccupazioni, in balia dei rimpalli della burocrazia. Con tale previsione affermiamo che l'amministrazione competente per l'istanza del cittadino, qualora abbia richiesto il parere obbligatorio ad unPag. 29altro ente che non lo fornisce nei tempi previsti, ha la facoltà - qualora il parere sia obbligatorio - di procedere anche in assenza del parere. Qualora il parere sia facoltativo, invece, l'amministrazione ha l'obbligo di procedere anche in assenza di tale parere. Il tutto è previsto a tutela del cittadino istante, al fine di non fargli pagare il prezzo delle nostre inefficienze.
La proposta emendativa della Commissione prevede, infatti, una forma di tutela. In tal modo si prevede l'obbligo del responsabile a concludere il procedimento oppure a valutare, facoltativamente, di chiuderlo. Così facendo tuteleremo il funzionario, il dirigente responsabile che vorrà applicare i buoni contenuti di questa parte del provvedimento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Costantini. Ne ha facoltà.
CARLO COSTANTINI. Signor Presidente, desidero ricordare ai colleghi che mi hanno preceduto che siamo di fronte ad una situazione completamente diversa da quella che abbiamo esaminato prima. Qui non parliamo dell'ipotesi della sanzione, ma della responsabilità e dell'azione di risarcimento del danno che evidentemente non può colpire l'organo, ma colpisce potenzialmente il soggetto interessato.
Del resto questa stessa formulazione è stata utilizzata anche alla successiva lettera g) - da qui anche l'esigenza di approvare l'emendamento per coordinare complessivamente il testo - laddove è previsto che «i soggetti - piuttosto che l'organo - responsabili dell'adozione del provvedimento non possano essere chiamati», e ciò perché l'azione di risarcimento del danno evidentemente va esercitata nei confronti della persona, del soggetto, piuttosto che dell'organo.
Devo, poi, sottolineare che, rispetto all'esigenza condivisa e rappresentata prima, di introdurre dei meccanismi di responsabilizzazione del dirigente e del dipendente pubblico, tale norma non ha alcun riflesso e alcuna rilevanza. Parliamo, infatti, dei casi in cui l'espressione del parere è facoltativa e la pubblica amministrazione ha comunque la possibilità di concludere il procedimento prescindendo dall'espressione dello stesso. È evidente che in tali casi debba essere esclusa una qualsivoglia responsabilità nei confronti del soggetto che non si è pronunciato per la semplice considerazione che l'amministrazione aveva e conserva il potere e il dovere di concludere nei termini il procedimento.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.100 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 454
Astenuti 8
Maggioranza 228
Hanno votato sì 263
Hanno votato no 191).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Giudice 1.78.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Jannone. Ne ha facoltà.
GIORGIO JANNONE. Signor Presidente, l'emendamento Giudice 1.78 ha una ratio abbastanza evidente. In questo caso stiamo esaminando il classico federalismo alla rovescia portato avanti da questo Governo. Agli enti locali si dice di tenere, in linea di massima, un dato comportamento e di offrire dati servizi, senza però fornire loro i mezzi necessari per realizzare ciò che viene richiesto dallo Stato.
L'emendamento in esame mira proprio a stabilire un criterio: va bene la modernizzazione e l'informatizzazione dei servizi, certamente doverose e in linea con le richieste degli utenti e dei cittadini, ma vaPag. 30anche fissato un criterio da seguire per consentire agli enti locali di provvedere materialmente a soddisfare queste esigenze (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giudice 1.78, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 460
Votanti 458
Astenuti 2
Maggioranza 230
Hanno votato sì 205
Hanno votato no 253).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.101 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 464
Votanti 284
Astenuti 180
Maggioranza 143
Hanno votato sì 266
Hanno votato no 18).
Ricordo che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'emendamento 1.102 della Commissione, a condizione che fossero approvati i subemendamenti 0.1.102.100 e 0.1.102.101 della Commissione.
Passiamo, dunque, ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento della 0.1.102.100 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 467
Votanti 263
Astenuti 204
Maggioranza 132
Hanno votato sì 262
Hanno votato no 1).
Prendo atto che il deputato Mellano ha segnalato che non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.1.102.101 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 474
Votanti 262
Astenuti 212
Maggioranza 132
Hanno votato sì 260
Hanno votato no 2).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.102 della Commissione, nel testo risultante dall'approvazione dei subemendamenti 0.1.102.100 e 0.1.102.101 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 475
Votanti 265
Astenuti 210
Maggioranza 133
Hanno votato sì 262
Hanno votato no 3).
Avverto che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.102 della Commissione nel testo subemendato risulta precluso l'emendamento Boscetto 1.24.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boscetto 1.28, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 470
Votanti 463
Astenuti 7
Maggioranza 232
Hanno votato sì 217
Hanno votato no 246).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boscetto 1.23, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 474
Votanti 470
Astenuti 4
Maggioranza 236
Hanno votato sì 221
Hanno votato no 249).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giudice 1.79, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 473
Votanti 470
Astenuti 3
Maggioranza 236
Hanno votato sì 218
Hanno votato no 252).
Avendo accantonato l'emendamento Costantini 1.74, non possiamo passare alla votazione dell'articolo 1.