Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Seguito della discussione del disegno di legge: Modernizzazione, efficienza delle Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese (A.C. 2161-A); e delle abbinate proposte di legge Pedica ed altri; Nicola Rossi ed altri; La Loggia e Ferrigno (A.C. 1505-1588-1688) (ore 15,25).
(Esame dell'articolo 2 - A.C. 2161-A)
PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2161 sezione 2).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
ORIANO GIOVANELLI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 2.101 e 2.100, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Costantini 2.031 sul quale, lo ricordo, vi è il parere contrario anche della V Commissione (bilancio).
PRESIDENTE. Il Governo?
LUIGI NICOLAIS, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.101 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 467
Votanti 463
Astenuti 4
Maggioranza 232
Hanno votato sì 462
Hanno votato no 1).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.100 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 477
Votanti 472
Astenuti 5
Maggioranza 237
Hanno votato sì 472).
Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Costantini. Ne ha facoltà.
CARLO COSTANTINI. Rinuncio, Presidente. Mi riservo di intervenire sul successivo articolo aggiuntivo 2.031, a mia prima firma.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 479
Votanti 472
Astenuti 7
Maggioranza 237
Hanno votato sì 471
Hanno votato no 1).
Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Costantini 2.031.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Costantini. Ne ha facoltà.
CARLO COSTANTINI. Signor Presidente, il codice dell'amministrazione digitale ha introdotto delle disposizioni importantissime sul piano della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, della conoscenza e della conoscibilità dei dati, anche rispetto alla gestione telematica di queste informazioni e alla possibilità di scambio di tali informazioni tra pubbliche amministrazioni e tra pubblica amministrazione e privati.
Faccio riferimento ad alcuni articoli del codice dell'amministrazione digitale. In particolare, all'articolo 50 relativo alla disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni; all'articolo 52 che assicura l'accesso telematico ai dati e ai documenti delle pubbliche amministrazioni; all'articolo 53 che definisce le caratteristiche dei siti web e all'articolo 54 che definisce i contenuti dei siti delle pubbliche amministrazioni.
Con questo articolo aggiuntivo vorrei semplicemente estendere gli obblighi posti a carico delle pubbliche amministrazioni dal codice dell'amministrazione digitale ai soggetti di diritto privato che esercitino un'attività amministrativa. Parto dal presupposto che per le imprese e i cittadini che subiscono un'azione amministrativa, è del tutto indifferente il fatto che l'azione sia esercitata da una pubblica amministrazione o da un soggetto di diritto privato: essi sono colpiti, sono interessati dall'attività amministrativa in quanto tale, a prescindere dal fatto che ad esercitarla sia un soggetto di diritto pubblico o un soggetto di diritto privato. Ritengo, quindi, che laddove i soggetti di diritto privato esercitino un'attività amministrativa del tutto equivalente a quella esercitata dalle pubbliche amministrazioni, questi soggetti debbano essere obbligati al rispetto dellePag. 33norme del codice dell'amministrazione digitale, con particolare riferimento agli articoli che ho citato.
Sull'articolo aggiuntivo in esame la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Francamente non riesco a comprenderne le ragioni, anche perché faccio riferimento a società che, in larga parte, sia per le dotazioni in rapporto all'utenza, sia per esigenze di trasparenza delle tariffe, hanno già dei siti e, quindi, hanno già la possibilità di dialogare in forma telematica con i cittadini. Credo, quindi, sia doveroso estendere questi obblighi dalle pubbliche amministrazioni anche a questi soggetti di diritto privato, laddove esercitino un'attività amministrativa.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del mio gruppo sull'articolo aggiuntivo presentato dai colleghi del gruppo dell'Italia dei valori. Ne riteniamo, infatti, giusto tanto il principio quanto la formulazione tecnica.
Poco fa, abbiamo approvato una modifica all'articolo 2, che anch'esso interviene sul codice dell'amministrazione digitale, nel senso di ampliare i sistemi di accesso e di trasparenza della pubblica amministrazione. Com'è noto, però, oggi moltissime attività amministrative vengono svolte da soggetti privati o che, pur essendo a partecipazione pubblica, esercitano le loro funzioni attraverso un regime di diritto privato. Di tale strumento gli enti locali, le regioni e perfino lo Stato hanno fatto abuso, allo scopo di sfuggire alle regole di evidenza pubblica e ai principi di imparzialità e buon andamento in materia di pubblica amministrazione.
L'articolo aggiuntivo al nostro esame mira dunque ad introdurre un principio sacrosanto: e cioè che la privatizzazione di taluni settori dell'amministrazione pubblica deve essere rivolta al fine di rendere più efficiente l'amministrazione, non al fine di sfuggire alle regole ed al controllo da parte dei cittadini e della legge. In quest'ottica, credo che sia sacrosanto che le regole che valgono per l'accesso digitale da parte dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione valgano anche per i soggetti privati che esercitino una funzione pubblica. Altrimenti, approveremmo un provvedimento che prende in giro!
Per queste ragioni, credo che l'Assemblea dovrebbe approvare questa proposta emendativa e le altre che prevedono l'estensione della legge sul procedimento alle società miste e a tutti questi ricettacoli di malaffare e di spreco. Se non lo si fa, infatti, vengono fatti processi ai parlamentari, alla politica e ai suoi costi, ma non si incide su quelle realtà che determinano davvero una spesa e un carico sui cittadini! Cerchiamo dunque di prestare maggiore attenzione a questi temi, poiché questo è un provvedimento importante: cerchiamo di guardarlo con il rispetto che è dovuto al Governo che lo ha presentato, ma anche di dare il nostro contributo di parlamentari. Non siate inerti!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega D'Alia ha parlato con calore, ma si tratta di un calore giustificato. Anche se in questo momento ci stiamo occupando di un aspetto assai specifico, la questione ha una valenza molto più generale, che è formidabile ed attualissima.
Oggi è invalso l'uso di esternalizzare - se posso così esprimermi - una grande quantità di funzioni, servizi e risposte alle esigenze dei cittadini che per decenni eravamo stati abituati a vedere plasticamente in capo all'ente locale o comunque ad un organo della pubblica amministrazione. Ciò fa insorgere però un problema per il cittadino, che, per quanto prenda atto di tali esternalizzazioni, si aspetta di ricevere un trattamento (in termini di procedure, linguaggi, disponibilità, servizi ed accessibilità) perlomeno eguale, sia pure a fronte di mille problemi, a quelloPag. 34di cui poteva fruire nel precedente sistema.
Le privatizzazioni o l'esercizio di servizi pubblici in regime di tipo privatistico o para-privatistico si devono portare avanti non allo scopo di sottrarsi agli standard qualitativi e agli obblighi verso l'utente, ma allo scopo di raggiungere, a costi migliori e con una organizzazione interna migliore, obiettivi che restano di valenza prettamente pubblicistica.
Ciò detto in sintesi come concetto generale, se ne evince la giustezza della proposta emendativa presentata dai colleghi Costantini ed altri. Certo, ci si dice che vi è un parere contrario della V Commissione ed evidentemente non possiamo far finta che ciò non sia, ma è anche vero che noi dobbiamo predisporre quei provvedimenti che siamo in condizioni di applicare. Se regaliamo un uovo di Pasqua ma al suo interno non c'è una sorpresa, chi lo riceve si imbestialisce; e tanto più si imbestialisce se ha la cattiva sorpresa di non ricevere ciò che si aspettava di ottenere.
Vi sono dunque due opzioni che mi permetto di suggerire, onorevoli colleghi e caro relatore: o si accantona questo articolo aggiuntivo al fine di approfondire come si possa conciliarlo con l'esigenza sottolineata dalla V Commissione oppure respingiamo la norma in questione, ma allora (se mi permettete) compiremmo un atto che - sia ben chiaro ed abbiatelo ben presente! - eliminerebbe i due terzi dell'efficacia del provvedimento al nostro esame.
Se noi respingiamo, infatti, il principio che il collega Costantini ed altri tendono ad affermare attraverso l'articolo aggiuntivo 2.031 - con tutte le ricadute che coerentemente tale operazione avrebbe con riferimento a tutte le altre norme relative alle aziende ed ai servizi gestiti esternalmente rispetto alla pubblica amministrazione ed ai suoi organi - non so se avremmo probabilmente preso in giro i cittadini come diceva il collega ma certamente avremmo fatto qualcosa di molto simile.
Sarebbe una responsabilità molto grave che renderebbe il provvedimento in discussione addirittura censurabile.
Quindi, consiglierei di accantonare l'esame dell'articolo aggiuntivo Costantini 2.031 e di confrontarsi seriamente con la Commissione bilancio, perché non è possibile fare le nozze con i famosi «fichi secchi»!
Quindi, il provvedimento si trova ora in un passaggio nevralgico, sul quale noi ci permettiamo di porre una questione davvero pregiudiziale. Naturalmente, se si procederà al voto, con tutto il rispetto per la Commissione bilancio, esprimeremo un voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Costantini 2.031.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, credo che questo sia il secondo caso - verificatosi in questa prima parte dell'esame dell'importante provvedimento in discussione - in cui il dialogo ed il confronto parlamentare si stanno dimostrando utili e costruttivi.
Da questo punto di vista il collega D'Alia ha svolto un intervento condivisibile nel merito - anche se un po' stentoreo nella forma -, ma credo che noi possiamo affrontare la materia pacatamente e responsabilmente.
Il collega relatore - valuterà poi lui se intervenire, ma io mi rivolgo anche a lui, e quindi sarà opportuno che si pronunci - non ha motivato il parere contrario espresso sulla proposta emendativa in esame con argomenti della nostra Commissione, vale a dire la Commissione affari costituzionali, bensì ha dato parere contrario esclusivamente sulla base del parere contrario reso della Commissione bilancio.
Vorrei aggiungere - non so se il collega relatore sia d'accordo - che nel merito l'articolo aggiuntivo Costantini 2.031 è assolutamente condivisibile: siamo di fronte ad una modifica all'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005, Codice dell'amministrazione digitale, nel senso di aggiungerePag. 35all'articolo 50, in fine, un comma 3-bis, del seguente tenore: «Tutte le disposizioni previste dal presente decreto per le pubbliche amministrazioni si applicano anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative».
Osserverei con assoluta pacatezza e tranquillità che, a prescindere dai toni diversi usati, mi pare stia maturando un'ampia convergenza (non saprei se addirittura unanime), al di là degli schieramenti politici.
Del resto, moltissime votazioni avvenute oggi pomeriggio hanno registrato un consenso sostanzialmente unanime, il che fa capire che tale aspetto della pubblica amministrazione sta a cuore a tutte le forze politiche presenti in Assemblea (qualunque sia lo schieramento di appartenenza).
Pertanto, poiché un voto contrario al parere della Commissione bilancio non è bene esprimerlo senza un approfondimento (ma potrebbe anche prefigurarsi una tale ipotesi, perché comunque alla fine l'Assemblea è sovrana), suggerirei al Presidente ed al relatore - avendo anche acquisito informalmente, non so se posso dirlo, un orientamento non contrario da parte del Governo (e vedo un assenso da parte del Ministro Nicolais, che ringrazio) - di accantonare l'articolo aggiuntivo Costantini 2.031, come anche il collega Benedetti Valentini ha poc'anzi suggerito, e di riprenderne l'esame domani mattina in sede di Comitato dei nove per poterlo votare subito dopo in Assemblea.
Suggerirei, inoltre, formalmente alla Commissione bilancio anche una revisione del proprio parere, visto che vi sarebbe il tempo da qui a domani mattina.
In ogni caso, prendiamo atto che si sta profilando un orientamento favorevole largamente maggioritario; è assolutamente importante che il tema al nostro esame venga risolto positivamente.
Pertanto, mi rivolgo al Presidente della Camera, ma anche al relatore - poco fa ho acquisito informalmente, come avete visto tutti, l'assenso del Governo -, affinché, procedendo all'accantonamento, si pongano le condizioni perché maturi un parere favorevole domani mattina. Chiederei, inoltre, alla Commissione bilancio di rivedere il proprio stesso parere.
ORIANO GIOVANELLI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà
ORIANO GIOVANELLI, Relatore. Sono senz'altro d'accordo sulla proposta di accantonare l'esame dell'articolo aggiuntivo Costantini 2.031, ma volevo anche fornire una spiegazione, altrimenti potrebbe sembrare alquanto lunare il parere della Commissione bilancio.
Intanto, ritengo che dobbiamo sempre diffidare degli eccessi e delle posizioni estreme, quando si riferiscono ad aspetti diversi. A noi piacerebbe - e a volte in quest'aula si sostiene tale argomento - che quanto stabiliamo venisse applicato dappertutto nello stesso modo, ma vi sono le differenze e una di queste consiste nel fatto che qualche soggetto è pubblico e qualche altro è privato: se sono diversi, qualche motivo vi sarà.
L'altra considerazione che non condivido è che tutti i soggetti privati gestori di servizi amministrativi, di attività amministrativa o di servizi siano un ricettacolo di corruzione e malaffare. Credo che prima abbandoniamo tali atteggiamenti e prima rendiamo un po' più concreto il nostro lavoro.
Detto questo, il parere della Commissione bilancio si basa sulla seguente considerazione. Nel momento in cui obblighiamo per legge un soggetto privato gestore di attività amministrativa ad applicare il codice dell'amministrazione digitale, si ritiene da parte della Commissione bilancio che il soggetto privato avrà un aggravio di costi e, siccome siamo noi a porre siffatto obbligo, tale soggetto si rivarrà sull'ente che gli ha affidato la gestione amministrativa. Quindi, il servizio che il soggetto privato si troverà a gestire sarà più caro e più costoso per la pubblica amministrazione.
Questa è la ragione per cui la V Commissione bilancio ha espresso un parerePag. 36contrario e sono d'accordo a chiedere che essa lo riveda.
PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'esame dell'articolo aggiuntivo 2.031 si intende dunque accantonato.