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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
(Iniziative in relazione alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della regione Puglia n. 4 del 2006 - n. 3-01377)
PRESIDENTE. Il deputato Napoletano ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-01377, concernente iniziative in relazione alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della regione Puglia n. 4 del 2006 (Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 14).
FRANCESCO NAPOLETANO. Signor Ministro, con la legge n. 4 del 2006 la regione Puglia aveva previsto la conservazione dello status di disoccupato per quei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento che avessero accettato un lavoro a tempo determinato (o, comunque, temporaneo) per un periodo diverso e più lungo - fino a dodici mesi, anziché fino ad otto mesi - rispetto a quello indicato dalla legge statale, e ciò indipendentemente dal reddito che ne potesse derivare.
Questa legge, su ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non ha superato il vaglio della Corte costituzionale che, con sentenza n. 268 del 2007, ne ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
La conseguenza è che moltissimi disoccupati pugliesi, per aver stipulato contratti di lavoro a tempo determinato superiore agli otto mesi ed entro i dodici mesi, sono stati cancellati dalle graduatorie presso i centri per l'impiego della Puglia, e quindi fortemente pregiudicati nei loro diritti.
PRESIDENTE. Deputato Napoletano, la invito a concludere.
FRANCESCO NAPOLETANO. Si chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda urgentemente adottare per salvaguardare quei diritti che i lavoratori pugliesi avevano prima della promulgazione della legge in parola e della successiva sentenza della Corte costituzionale.
PRESIDENTE. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Cesare Damiano, ha facoltà di rispondere per tre minuti.
CESARE DAMIANO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, l'onorevole Napoletano solleva l'attenzione sulla legge della regione Puglia che disciplina le condizioni per il mantenimento dello stato di disoccupazione, disponendo in particolare che lo stesso venga conservato anche per i soggetti che accettano un'offerta di lavoro a tempo determinato (o di lavoro temporaneo) di durata fino a dodici mesi, ovvero sei mesi se si tratta di giovani, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato.
Più precisamente, è previsto che in tali circostanze lo stato di disoccupazione non cessi, bensì venga semplicemente sospeso. La legge regionale in questione, come ricordato dall'onorevole Napoletano, è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 268 del 2007 per contrasto con le relative disposizioni statali recate dal decreto legislativo n. 181 del 2000, costituenti i principi fondamentali in materia di lavoro.
La Corte costituzionale ha ritenuto, infatti, che le norme regionali impugnate attengono anche alla tutela e sicurezza del lavoro e ledono le prerogative dello Stato, riguardo alla determinazione dei principi fondamentali in materia di competenza legislativa concorrente.
L'Alta Corte ha ribadito, in tal modo, un principio già più volte affermato ovvero che le disposizioni dirette a regolare, favorendolo, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attengono, appunto, alla tutela del lavoro. Lo stato di disoccupazione,Pag. 32con la fissazione delle evenienze che ne comportano la perdita, ha, in questo senso, un carattere polivalente, costituendo il presupposto anche di diverse ipotesi e modalità di regolamentazione tra domanda e offerta di lavoro. È evidente che, in un ambito siffatto, pur essendo comprensibili le istanze di quei lavoratori ricadenti nelle fattispecie descritte nella legge censurata non si può, allo stato attuale, che rispettare il primario ruolo che la Costituzione assegna alla Corte costituzionale. D'altro canto, pur nel rispetto delle prerogative regionali e delle statuizioni del supremo giudice costituzionale, posso assicurare che il Governo si farà carico di valutare la situazione venutasi a creare a seguito della succitata pronuncia.
PRESIDENTE. Il deputato Napoletano ha facoltà di replicare.
FRANCESCO NAPOLETANO. Signor Presidente, non ho elementi per esprimermi diversamente rispetto al giudizio costituzionale che, molto opportunamente, è stato reso dalla suprema Corte perché, a nostro avviso, è indubbio che la competenza in tema di tutela e sicurezza del lavoro appartenga alla legislazione statale. Tuttavia, la regione Puglia - devo ammettere con intenti anche lodevoli - ha provato ad estendere una tutela nei confronti di tali lavoratori, disoccupati iscritti nelle liste di collocamento che accettassero un lavoro a tempo determinato o comunque temporaneo, anche per un lasso superiore agli otto mesi e quindi conservando le prerogative e quanto altro potesse loro derivare. A conclusione di tale vicenda, purtroppo, è accaduto che invece di ricevere un beneficio viene addirittura corrisposto un danno. Ciò è avvenuto non per colpa loro, ma tale fatto non ci sembra assolutamente giusto.
Sono soddisfatto per la sensibilità che il Governo, attraverso di lei, signor Ministro, ha manifestato, cercando di individuare una soluzione in grado di ripristinare i diritti di tali lavoratori e delle loro famiglie; mi permetto di aggiungere che questi lavoratori, tornati disoccupati, rischiano di perdere altre occasioni di lavoro. Occorre, eventualmente, che sia riconosciuto lo status di disoccupato, perché in questi tempi di precariato non bisogna assolutamente perdere alcuna occasione di lavoro, tanto meno a causa di conflitti istituzionali.
PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.
Sospendo la seduta, che riprenderà alle 17.
La seduta, sospesa alle 16,35, è ripresa alle 17,05.