Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 15,36).
(Chiarimenti in merito alla decisione del Governo di impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge della regione Lombardia n. 19 del 2007 - n. 2-00772)
PRESIDENTE. L'onorevole Aprea ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00772, concernente chiarimenti in merito alla decisione del Governo di impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge della regione Lombardia n. 19 del 2007 (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 3).
VALENTINA APREA. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, su richiesta del Ministro della pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, nella seduta di venerdì 28 settembre 2007, il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge regionale della Lombardia del 6 agosto 2007, n. 19, davanti alla Corte costituzionale.
Con la legge n. 19 del 2007, la regione Lombardia ha costruito un sistema coordinato e unitario di istruzione e formazione professionale, delineandone l'architettura e le prospettive. La regione Lombardia muove dall'assunto - desunto dalla giurisprudenza costituzionale e suffragato dal quadro legislativo vigente (legge n. 53 del 2003 e relativi decreti attuativi) - che l'istruzione e la formazione professionale sia da intendersi come materia di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, che inserisce l'istruzione tra le materie concorrenti, con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale, e che, in ragione di ciò, tale competenza venga sottratta alle norme generali sull'istruzione, pur rimanendo assoggettata ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Inoltre, essa viene considerata come un unicum non distinguibile in istruzione professionale, da un lato, e formazione professionale, dall'altro.
D'altra parte, anche dopo le riforme introdotte in questa legislatura, l'istruzione e formazione professionale fanno parte, a pieno titolo, del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. Infatti, in base all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 226 del 2005, così come modificato dall'articolo 13, comma 8-bis, della legge n. 40 del 2007, il secondo ciclo del sistema educativo diPag. 51istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema di istruzione e formazione professionale.
L'articolo 13 della legge n. 40 del 2007, riportando gli istituti professionali nell'alveo dell'istruzione secondaria superiore, conferma che il sistema di istruzione e formazione professionale è componente di pari dignità del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. La legge regionale in questione, quindi, nulla dice sul sistema di istruzione secondaria superiore, in cui sono collocati gli istituti tecnici e gli istituti professionali, bensì disciplina la parte di sistema di istruzione e formazione professionale quale unicum di sua esclusiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali e, tra l'altro, in coerenza con il repertorio nazionale richiamato dall'articolo 23. Dunque, fermo restando che l'istruzione è, comunque, di competenza concorrente, all'interno della quale la regione ha ampie competenze, come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2004, la legge regionale non incide sull'ordinamento della materia concorrente, qual è appunto l'istruzione. Nonostante ciò, si apprende, da fonte giornalistica - perché non siamo ancora in grado di conoscere i termini del ricorso - che la più forte contestazione espressa dal Governo riguarderebbe il fatto che la regione Lombardia abbia legiferato in assenza della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che competono allo Stato.
Noi siamo fermamente convinti, al contrario, che l'assenza di tali atti da parte dello Stato non possa costituire un limite all'azione legislativa regionale, né che il ritardo nell'emanazione degli atti statali possa essere utilizzato per impedire alle regioni l'esercizio delle proprie competenze costituzionali ed, inoltre, che la legge regionale in questione sia, comunque, rispettosa dei livelli essenziali delle prestazioni poiché ne richiama esplicitamente il rispetto.
Credo, altresì, che non possa essere trascurato né sottovalutato il fatto che la legge regionale n. 19 del 2007 sia frutto di un lungo lavoro di confronto che ha coinvolto le parti sociali, datoriali, gli enti locali, le espressioni del mondo della scuola e della formazione (associazioni docenti, dirigenti scolastici, genitori, enti di formazione) e finanche gli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione, alla fine del quale si è registrato un ampio consenso.
Ritengo che questo Governo non possa trascurare né sottovalutare il fatto che la legge regionale n. 19 sia stata approvata dal consiglio regionale con una maggioranza trasversale, che ha visto convergere, attraverso un voto di astensione, i partiti de L'Ulivo verso le posizioni di tutta la Casa delle libertà, che governa quella regione con il presidente Formigoni, che la volontà del Governo di impugnare tale legge regionale crei un pericoloso vulnus nel mondo della formazione, così ricco di esperienze di successo come in Lombardia, e che rischi di mettere a repentaglio la possibilità di rispondere più puntualmente ai bisogni urgenti di quel territorio, mortificando, per l'ennesima volta, le naturali esigenze del nord, a tutto vantaggio di politiche centralistiche. Tutto ciò è fin troppo evidente.
Signor sottosegretario, le chiediamo di conoscere la posizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, Lanzillotta, il quale è impegnato a battersi e a spendersi per realizzare una reale sussidiarietà, soprattutto quella orizzontale, così difficile da realizzare ma così urgente specialmente in alcune realtà che si trovano in prima linea in ordine allo sviluppo del Paese, come appunto la regione Lombardia.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali, Pietro Colonnella, ha facoltà di rispondere.
PIETRO COLONNELLA, Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali. Onorevole Presidente, onorevole Aprea, onorevoli colleghi, il Ministro degli affari regionali e le autonomie locali, Linda Lanzillotta, nella seduta delPag. 52Consiglio dei Ministri del 28 settembre, su istanza del Ministro della pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, ha proposto l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale della legge regionale della Lombardia n. 19 del 2007, deliberata appunto dal consiglio regionale medesimo.
La predetta legge regionale, concernente la disciplina del sistema educativo di istruzione e formazione professionale regionale, è stata ritenuta dal Governo invasiva della competenza riconosciuta al legislatore statale in materia di istruzione dall'articolo 117, commi 2 e 3, della Costituzione. I due richiamati commi riservano, rispettivamente, al legislatore statale l'individuazione delle norme generali sull'istruzione, attribuite alla sua competenza esclusiva, e l'individuazione dei principi fondamentali della materia. Residua pertanto alle regioni, nella materia, una competenza concorrente, nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'articolo 33 della Costituzione, nonché della disciplina generale di principio dettata dallo Stato.
Nel delineato contesto, rientra pertanto nel potere-dovere del legislatore statale garantire che siffatti principi costituzionali siano uniformemente applicati sull'intero territorio nazionale, a partire dalla stessa previsione dell'obbligo di istruzione, che è al contempo espressione di un livello essenziale delle prestazioni, che non possono non essere uniformemente garantite su tutto il territorio nazionale.
Il Governo, nel corso dell'esame della normativa regionale, ha rilevato, sulla base dei rilievi formulati dal competente Ministro della pubblica istruzione, il contrasto di alcune disposizioni emanate dal legislatore regionale lombardo con le disposizioni statali contenenti norme generali e di principio, ma anche con il canone della leale collaborazione, che impone alla regione di emanare una disciplina conforme agli accordi intercorsi in materia tra Stato e regioni, in considerazione dell'intreccio inevitabile che in tale materia si realizza, nella pratica, tra competenze statali e regionali e che la stessa Corte costituzionale ha rilevato nella sentenza n. 279 del 2005.
Quanto alle specifiche censure mosse dal Governo, deve rilevarsi come già l'articolo 1, comma 2, della legge regionale e l'applicazione di esso, disposta dagli articoli seguenti, risulti in contrasto con la normativa statale vigente e in particolare con la legge n. 296 del 2006 e la legge n. 40 del 2007, poiché descrive un ambito di applicazione contrastante con i principi fondamentali riservati allo Stato in materia di istruzione.
Ulteriori censure riguardano l'articolo 10, concernente il sistema di certificazione delle competenze acquisite, che non considera l'esigenza di definire standard e modalità uniformi su tutto il territorio nazionale, e gli articoli 11 e 14, comma 2, che permettono ai giovani che hanno concluso il primo ciclo di iscriversi ai percorsi di istruzione e formazione professionale al di fuori degli elenchi predisposti dal Ministro della pubblica istruzione con l'assenso della Conferenza Stato-regioni.
È stato, quindi, oggetto di censura anche l'articolo 18 che concerne la formazione ai fini dell'abilitazione professionale, il cui esercizio compete allo Stato, come affermato dalla decisione n. 300 del 2007 della Corte costituzionale. Risultano, infine, impugnati l'articolo 24 che individua unilateralmente le istituzioni formative e l'articolo 28 che prevede un meccanismo automatico di determinazione delle risorse in base al criterio della quota capitaria in contrasto con l'articolo 137 del decreto legislativo n. 112, del 1998, che rimette allo Stato le funzioni relative alla determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato.
Occorre tuttavia rilevare come il Governo, prima di sottoporre la legge regionale al giudizio della Corte costituzionale, in coerenza con l'indirizzo intrapreso con la direttiva del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali del 26 giugno 2006, nello spirito di una leale collaborazione che deve permeare il rapporto tra Stato e regioni, abbia ricercato un'intesa con la regione Lombardia aprendo un tavolo di negoziazione al fine di comprendere le ragioni che stavano allaPag. 53base della scelta del legislatore regionale lombardo e individuare soluzioni atte ad armonizzare quelle scelte politiche con la disciplina generale e di principio dello Stato.
Sono, pertanto, intercorsi con la regione diversi incontri nell'intento di superare i contrasti e di trovare una soluzione condivisa che potesse evitare l'impugnativa. In questo contesto si inserisce l'incontro presso il Dipartimento per gli affari regionali tra qualificati rappresentanti della regione Lombardia e dei Dicasteri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca in data 26 settembre 2007, dunque in epoca antecedente alla riunione del Consiglio dei ministri nella quale è stata deliberata l'impugnazione della legge regionale in oggetto.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARLO LEONI (ore 16,35)
PIETRO COLONNELLA, Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali. Tali iniziative, che in numerose altre circostanze hanno comportato un esito positivo anche con la stessa il regione Lombardia tanto da determinare in linea generale una sensibile riduzione del contenzioso di iniziativa statale dall'inizio dell'attuale legislatura ad oggi, non hanno purtroppo, nel caso in esame, condotto ai risultati sperati.
Preso atto dell'impossibilità obiettiva di addivenire ad una bonaria composizione il ricorso alla Corte si è, pertanto, reso inevitabile, anche in via cautelativa, attesa l'imminenza della scadenza del termine perentorio previsto dall'articolo 127 della Costituzione.
La scelta effettuata dal Governo, in ogni caso, non preclude la possibilità di addivenire in un futuro prossimo ad una composizione della vertenza prima che la Corte costituzionale si pronunci. La disponibilità da parte statale è rimasta inalterata; occorre tuttavia che ad essa si accompagni una analoga manifestazione di disponibilità da parte della regione Lombardia. Il confronto tra gli uffici può pertanto proseguire nel rispetto delle prerogative che la Costituzione riconosce allo Stato e alle regioni, ai fini della ricerca congiunta di soluzioni condivise il cui raggiungimento indurrebbe certamente il Governo a deliberare, eventualmente, la rinuncia all'impugnativa promossa dinanzi alla Corte costituzionale. Ciò è quello che noi auspichiamo, con reciproco impegno e comune volontà positiva, nello spirito di un nuovo federalismo sussidiario, cooperative e solidale.
PRESIDENTE. La deputata Aprea ha facoltà di replicare.
VALENTINA APREA. Signor Presidente, naturalmente, rimanendo la posizione del Governo quella di impugnare innanzi alla Corte Costituzionale il provvedimento indicato nell'interpellanza, la mia soddisfazione (Commenti)...
PRESIDENTE. Onorevole Baldelli, la prego, so che è il suo compleanno e le faccio gli auguri, però non disturbi la collega che sta parlando.
VALENTINA APREA. Chiedo scusa. Mi sono trovata improvvisamente in una festa senza saperlo, ebbene auguri di buon compleanno!
Tornando all'argomento sul quale ci stiamo confrontando, signor sottosegretario, ho sicuramente avvertito una certa disponibilità nella decisione del Consiglio dei Ministri da lei comunicata. Naturalmente, prendo atto di questa apertura e ne sono lieta, e tutto ciò mi servirà anche per rassicurare la regione Lombardia e il presidente della giunta di tale regione, onorevole Formigoni, nonché il consiglio stesso, sul futuro della legge regionale n. 19 del 2007, ma soprattutto mi servirà per rassicurare le migliaia di studenti e di docenti che hanno visto in tale legge un'opportunità di formazione, di qualificazione professionale, e vi hanno riscontrato altresì la possibilità di raggiungere quel successo formativo che poi molte volte è anche indice di successo nella vita lavorativa che, oggi ai suddetti ragazzi, aiPag. 54suddetti giovani, è negato considerato il percorso classico tradizionale, che individua solo la scuola come luogo di formazione e solo lo studio come attività di preparazione.
Quindi, ho colto la predetta sfumatura e la ringrazio per questa apertura, signor sottosegretario, ma naturalmente la deliberazione d'impugnazione indicata resta come un macigno per tutti noi lombardi e anche per i molti deputati firmatari dell'interpellanza in esame, i quali avrebbero voluto un ridimensionamento del citato conflitto istituzionale. Quando il Governo centrale ricorre avverso una regione, nell'attuazione degli articoli della Costituzione, ciò non rappresenta mai un dato positivo. Come lei sa, nella scorsa legislatura ho ricoperto incarichi di Governo e anche a noi è capitato di presentare ricorsi della natura di cui si è parlato avverso altre regioni, chiamando quindi in causa la Corte costituzionale per un giudizio sulle leggi regionali. Tuttavia in tali casi eravamo di fronte ad una situazione completamente diversa, perché di fatto, stranamente, alcune regioni sembravano interpretare un ruolo opposto, in altre parole negavano le competenze che la nuova Costituzione prefigura per le regioni. Tutto ciò naturalmente metteva in difficoltà il Governo, ma dal versante opposto. Credo allora che i suddetti conflitti istituzionali non facciano bene e soprattutto non facciano progredire i sistemi educativi e formativi, soprattutto se tali conflitti colpiscono le regioni più avanzate - in questo caso, la Lombardia - che già hanno una responsabilità precisa, ovverosia promuovere lo sviluppo, e che quindi non possono permettersi il lusso di stare ferme ed aspettare tempi biblici per una regolamentazione nazionale di materie che peraltro riguardano competenze attribuite dalla Costituzione alle ragioni stesse. Per essere più precisa, risponderò almeno a due o tre punti, tra i molti da lei richiamati, signor sottosegretario, che saranno oggetto di studio e di considerazione da parte del gruppo Forza Italia, che ha voluto interrogare il Governo sul citato ricorso.
Lei ha richiamo l'istruzione obbligatoria per almeno dieci anni: l'articolo 1, comma 622, della legge finanziaria per l'anno 2007, non precisa nulla al riguardo - se tale obbligo debba essere assunto nel sistema di istruzione secondaria superiore o in quello di istruzione e formazione professionale - limitandosi a prevedere che l'assolvimento dell'obbligo debba consentire l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore. Ne deriva che l'obbligo di istruzione si attesta nel biennio successivo al primo ciclo; in ragione del principio di pari dignità, può essere assolto anche nel sistema di istruzione e formazione professionale e ha come unico requisito il rispetto dei curricula come individuati nel regolamento attuativo dell'obbligo. Si tratta di quelli che sono diventati gli assi culturali nel documento che il Ministero della pubblica istruzione ha poi varato con riferimento al primo biennio dell'istruzione secondaria superiore.
Se si esamina la legge regionale alla luce di tali principi, nulla in essa contraddice la necessità che il primo biennio dei percorsi di formazione professionale risponda a tali criteri, anzi la legge regionale li richiama esplicitamente, all'articolo 14, comma 2, laddove prevede che l'obbligo di istruzione sia assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni di percorsi di istruzione e formazione professionale e precisa altresì che proprio al fine di assolvere l'obbligo, tali primi due anni devono rispondere alle finalità di crescita delle competenze culturali fondamentali ai curricula definiti dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi del comma 622 dell'articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2007. Quindi, la legge regionale si è gia posta nell'ottica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione con le finalità e gli assi culturali individuati per tutti gli altri due ordini di scuole. L'osservazione ministeriale è inficiata da una lettura errata del combinato disposto dei commi 622 e 624 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, laddove il Ministero della pubblicaPag. 55istruzione intende che l'obbligo si assolve, a regime, solo nelle istituzioni scolastiche o nei percorsi o progetti per la prevenzione e il contrasto della dispersione, mentre nei percorsi triennali di formazione professionale si assolve esclusivamente fino alla messa in regime dell'obbligo. Ma quest'ultima, di fatto, già esiste. A maggior ragione, se tali percorsi sono potuti sopravvivere anche con questo Governo, far uscire dalla precarietà istituzionale nelle regioni come la Lombardia o il Veneto - ma potrei fare l'elenco di molte regioni, tra cui anche la stessa regione Lazio - tali percorsi triennali, dove le regioni si sono fatte parte diligente e dove essi non solo vengono attivati, ma risultano efficaci ai fini del contenimento della dispersione dell'obbligo e ai fini della formazione professionale, credo sia non solo un diritto, ma anche un dovere delle regioni che finora hanno investito in tal senso.
Rispetto alla contestazione più forte, l'assenza dei livelli essenziali delle prestazioni, che impedisce l'esercizio della disciplina legislativa regionale: premesso che i livelli essenziali della prestazioni per il sistema di formazione professionale sono stati individuati sia in sede di Conferenza Stato-regioni sia nello stesso decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, l'eventuale assenza di livelli essenziali delle prestazioni non può costituire limite all'azione legislativa regionale, bensì impedimento all'avvio delle attività formative. Perciò tale assenza non preclude l'esercizio dell'attività legislativa; eventualmente, potrebbe costituire un limite alla sua piena attuazione: la legge regionale, infatti, in più disposizioni richiama il rispetto dei livelli essenziali quale condizione per l'esercizio dell'offerta formativa. Ciò significa che si costruisce il contenitore man mano che lo Stato produrrà questi limiti ulteriori e la regione sarà già pronta a prendere atto di tali limiti e ad adeguarvisi. Quindi la casa, il contenitore, la legge è stata costruita prevedendo esattamente ciò che lei chiamava il rispetto della leale collaborazione tra i livelli e soprattutto il rispetto delle competenze, così come prevede il riformato Titolo V della Costituzione.
Per quanto concerne la certificazione e la sua spendibilità, non vi è dubbio che la disciplina dell'accesso all'università sia di competenza statale, tanto che la legge regionale è strettamente osservante delle disposizioni contenute nelle leggi: previsione di un quinto anno integrativo, di concerto con l'università, per l'accesso all'esame di Stato.
PRESIDENTE. La invito a concludere.
VALENTINA APREA. Ciò vale anche per quanto riguarda le istituzioni formative trasferite e, soprattutto, la formazione regolamentata sulla materia delle professioni; per non parlare, poi, della quota capitaria, perché si tratta di finanziamenti che vengono, comunque, trasferiti alle regioni. Anzi, ritengo che porre in una legge in modo trasparente, definitivo ed univoco le modalità di redistribuzione di tali finanziamenti ai fini del rimborso delle agenzie che offrono tale servizio sia, ancora una volta, non solo...
PRESIDENTE. La prego di concludere.
VALENTINA APREA. ...un esempio di buon Governo - concludo signor Presidente - ma anche una rassicurazione rispetto alla trasparenza che questi settori pubblici devono avere. Pertanto, mentre prendo atto dell'apertura fatta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali, riferita solennemente in questa sede dal sottosegretario, la prego davvero di lavorare perché tale conflitto possa rientrare e si possa ridare serenità a chi lavora nei percorsi ricordati, agli studenti...
PRESIDENTE. Deve concludere.
VALENTINA APREA. ...che si sono iscritti e che, credo, abbiano il diritto di avere risposte dalla politica, sia nazionale sia regionale, che li possano aiutare e non farli fermare.
Pag. 56