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Svolgimento di interpellanze urgenti.
(Iniziative in relazione al procedimento di estradizione nei confronti del signor Sergeij Gromovs - n. 2-00823)
PRESIDENTE. L'onorevole Balducci ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00823, concernente iniziative in relazione al procedimento di estradizione nei confronti del signor Sergeij Gromovs (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 9).
PAOLA BALDUCCI. Signor Presidente, il caso oggetto dell'interpellanza riguarda Sergeij Gromovs, maestro e campione di scacchi, originario della Repubblica di Lettonia, dove in passato è stato oggetto di discriminazioni a causa della sua origine russa e della partecipazione a manifestazioni antidiscriminatorie. Sergeij Gromovs, nel 1994, avrebbe commesso un furto di modesta gravità nel suo Paese d'origine. Ricercato dalle locali autorità, temendo che il processo per tale reato potesse costituire un pretesto per il ripetersi di ulteriori trattamenti discriminatori, il Gromovs, si rifugiava in Italia abbandonando, suo malgrado, la famiglia. Nel nostro Paese, il Gromovs utilizzava un passaporto falso e una falsa identità, comportamento che dava origine a un procedimento penale presso la procura della Repubblica di Forlì. Nel dicembre 2001, la Repubblica di Lettonia presentava all'Italia richiesta di estradizione del Gromovs finalizzata a sottoporlo a processo per furto. Il 22 novembre 2002 il Ministero della giustizia accoglieva la richiesta e il Gromovs veniva quindi incarcerato nella casa circondariale di Forlì, in esecuzione del decreto di estradizione. A questo punto, il Resto del Carlino promuoveva una battaglia in favore di Sergeij Gromovs cui aderivano un numero altissimo di persone, soprattutto tra gli scacchisti che avevano avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne le doti umane e il comportamento esemplare tenuto nel nostro Paese.
Si otteneva così dall'allora Ministro Castelli la sospensione della consegna del Gromovs alle autorità lettoni, in considerazione della pendenza, presso la procura di Forlì, del procedimento penale a carico del medesimo. Peraltro, qualche tempo dopo, l'interessato richiedeva la concessione dello status di rifugiato politico che non veniva accordata a causa dell'imminente entrata della Lettonia nell'ambito comunitario. La commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato raccomandava, comunque, la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che veniva rilasciato fino al 2009. Successivamente, il GIP di Forlì disponeva l'archiviazione del procedimento penale riguardante il Gromovs, la cui pendenza giustificava la sospensione dell'esecutività del decreto di estradizione; pertanto, l'Interpol nel maggio di quest'anno tornava a richiedere al Ministero della giustizia l'esecuzione dell'estradizione. Il 26 giugno 2007 dalla Corte di appello di Bologna veniva disposta la custodia cautelare in carcere, eseguita il 9 settembre.
Nel frattempo, la procura della Repubblica di Forlì ha riaperto il procedimento penale a carico del Gromovs per uso di documenti falsi e di false generalità, nonché per ricettazione di documenti falsi. Il pubblico ministero procedente ha manifestato l'intenzione, portata a conoscenza anche agli uffici del Ministero della giustizia, di esercitare l'azione penale nei confronti del Gromovs. Nei prossimi giorni Pag. 64verranno completate le formalità previste dall'articolo 415 del codice di procedura penale e, eventualmente, per procedere alla citazione a giudizio. È evidente che questa nuova circostanza consenta al Ministro della giustizia - è l'aspetto centrale della nostra interpellanza - di disporre, come già avvenuto nel 2002, la misura sospensiva della consegna, ai sensi dell'articolo 709 del codice di procedura penale e dell'articolo 19 della Convenzione europea sull'estradizione del 13 dicembre 1957.
Vorrei fissare l'attenzione su altri due argomenti, a mio avviso, ancora prevalenti. Infatti, sotto un diverso e ancor più dirimente profilo, si deve osservare che il reato di furto, per il quale Sergeij Gromovs dovrebbe essere processato in Lettonia, sarebbe stato commesso il 5 agosto 1994, di talché i termini di prescrizione del reato in questione debbono ritenersi abbondantemente decorsi secondo la nostra legislazione. È noto, infatti, che ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione europea sull'estradizione «L'estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta». Essendo l'estradizione stata richiesta esclusivamente per celebrare il processo - e non già per eseguire una eventuale condanna, della quale, comunque, non vi è alcuna traccia negli atti processuali - è evidente che in base alla suddetta norma della Convenzione l'estradizione non può essere concessa per un reato ormai prescritto.
Tutto ciò premesso, si chiede al Ministro se egli non ritenga, considerate anche le esigenze insopprimibili connesse alla libertà dei diritti dei perseguitati politici, di disporre in tempi brevissimi la misura della sospensione della consegna di Sergeij Gromovs ex articolo 709 del codice di procedura penale, in considerazione della pendenza del suddetto procedimento penale, nell'ambito del quale l'interessato ha manifestato l'intenzione di difendersi; ovvero di disporre la revoca del decreto di estradizione sopra richiamato, ritenuta, ai sensi dell'articolo 698 del codice di procedura penale, la ricorrenza delle ragioni che inducono a prevedere che il condannato, in caso di estradizione, verrebbe sottoposto nel Paese richiedente ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza. Infine, si chiede di disporre la revoca del medesimo provvedimento ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione europea sull'estradizione del 13 dicembre 1957, in considerazione del fatto che l'estradizione è stata richiesta in ragione della necessità di sottoporre il Gromovs a processo, senza che, si ribadisce, agli atti risulti alcuna condanna pronunciata nei suoi confronti, per un reato ormai prescritto nella legislazione italiana.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, Luigi Li Gotti, ha facoltà di rispondere.
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, è necessario rispondere all'interpellanza e ai problemi sollevati dagli interpellanti a partire da alcuni punti fermi. Primo tra tutti, il decreto di estradizione emesso nei confronti di Sergeij Gromovs il 20 novembre 2002 e, in secondo luogo, le pronunce con cui sia la corte di appello, sia la Corte di cassazione, hanno dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica di Lettonia in data 13 dicembre 2001. Le questioni di diritto rappresentate dagli interpellanti, di sicuro rilievo normativo, hanno in parte trovato risposta - o avrebbero potuto trovarla - nelle appropriate sedi giurisdizionali ove le competenti autorità giudiziarie sono state più volte chiamate a pronunciarsi.
In ragione di questa premessa, ritengo che in questa sede sia opportuno rappresentare che per il decreto di estradizione del 22 novembre 2002, il Ministro della giustizia ha già adottato, in data 18 giugno 2007, il provvedimento che ne dispone l'esecuzione.
Faccio presente che, nel caso di specie, non ricorre la possibilità di applicazione dell'articolo 709 del codice di rito, in quanto lo status del Sergeij Gromovs non Pag. 65è quello di imputato, bensì ancora di indagato, e pertanto lo stesso non è giudicabile.
PAOLA BALDUCCI. Ma è indagato!
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Sì, ma l'articolo 709 del codice di procedura penale non si può applicare. È indagato, ma non imputato e, quindi, non ancora giudicabile. Se verrà rinviato a giudizio, all'esito della procedura di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, acquisterà un altro status giuridico.
Ad ogni buon conto, la situazione riguardante l'estradizione di Sergeij Gromovs è sostanzialmente mutata dal 15 ottobre ultimo scorso, poiché il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato dal Gromovs ed ha, allo stato, sospeso il decreto di estradizione.
PRESIDENTE. L'onorevole Balducci ha facoltà di replicare.
PAOLA BALDUCCI. Signor Presidente, signor sottosegretario, mi ritengo parzialmente soddisfatta: l'ultima spiegazione - secondo la quale, paradossalmente, lo status di indagato, in un procedimento penale che può terminare anche con un decreto di archiviazione, sia peggiorativo rispetto a quello di imputato - mi lascia lievemente perplessa.
Al di là di tali considerazioni, lei ha fornito una risposta riguardante il provvedimento che dovrebbe essere o è stato emesso dal TAR Lazio. Signor sottosegretario, lei sa molto bene che questo, comunque, non è un provvedimento risolutivo, ma un provvedimento «provvisorio»: ritengo, pertanto - anche con riferimento all'attenzione che lei ha sempre riposto su tematiche così delicate - che il caso in questione (che è abbastanza di scuola), al di là dell'esito di eventuali ricorsi amministrativi, richieda la massima attenzione da parte del Ministero della giustizia.
Bisogna evitare in ogni modo che venga data esecuzione alla consegna di Sergeij Gromovs, che sarebbe del tutto ingiusta ed illegittima, per i motivi che abbiamo già abbondantemente esposto nell'interpellanza.
In conclusione, si concederebbe l'estradizione per la celebrazione di un processo per un reato prescritto (in violazione dell'articolo 10 della Convenzione europea sull'estradizione); la consegna, inoltre, sarebbe eseguita privando l'interessato della possibilità di difendersi in un processo che lo vede coinvolto nel nostro Paese (in violazione dell'articolo 709 del codice di procedura penale) e, come ho già sostenuto abbondantemente nella mia interpellanza, si estraderebbe un soggetto che verosimilmente, una volta consegnato, riceverebbe trattamenti discriminatori a causa della sua origine etnica.
In conclusione, confido che gli uffici del Ministero facciano tutto quanto in loro potere per evitare che venga consumata un'ingiustizia e per consentire al Sergeij Gromovs di tornare prima possibile a vivere in piena libertà nel nostro Paese.