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Discussione del disegno di legge: S. 1682 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 (Approvato dal Senato) (A.C. 3082) (ore 16,41).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta del 9 novembre 2007.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 3082)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.Pag. 20
Il relatore, onorevole Giancarlo Giorgetti, ha facoltà di svolgere la relazione.
GIANCARLO GIORGETTI, Relatore. Signor Presidente, la pratica del doping e i rischi che ne derivano sono conosciuti da decenni (la morte del ciclista inglese Tom Simpson durante il Tour de France del 1967 ne è la prima testimonianza). L'ampia eco suscitata nella stampa da diversi casi di doping concernenti soprattutto il ciclismo e l'atletica ha sensibilizzato anche il grande pubblico a questo grave problema. Inoltre, in molti casi di doping sono venute alla luce le strette relazioni tra gli sportivi e i membri del loro personale di supporto.
La Convenzione internazionale contro il doping nello sport è stata adottata dalla XXXIII Conferenza generale dell'UNESCO il 19 ottobre 2005 ed è già in vigore a livello internazionale dal 1o febbraio 2007, dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica (oggi sono sessantuno gli Stati che l'hanno ratificata). Non si è riusciti, come inizialmente si intendeva, a rendere efficace la Convenzione in tempo utile per le Olimpiadi invernali di Torino 2006. L'UNESCO ha lavorato alla Convenzione anche sullo stimolo della risoluzione 58/5 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 3 novembre 2003, che riconosce allo sport un ruolo di strumento di promozione dell'educazione, della salute, dello sviluppo e della pace. Proprio per la natura dell'organismo che lo propone, la Convenzione della cui autorizzazione alla ratifica stiamo discutendo si caratterizza quale strumento giuridico riconosciuto su vastissima scala mondiale, che armonizza le diverse legislazioni nazionali ed offre strumenti di cooperazione tra Stati nel contrasto al fenomeno del doping. Tale documento supera, pertanto, in efficacia sia la Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 novembre 1989 - che sconta il limite della sua caratterizzazione regionale - sia il Codice mondiale antidoping istituito dall'Agenzia mondiale antidoping (AMA) nel 2003 che - seppure firmato da ottanta Governi e dalle più importanti federazioni sportive - non ha forza coercitiva, data la natura sostanzialmente privatistica dell'Agenzia che lo ha emanato.
Il Codice mondiale antidoping è attualmente sottoposto a revisione e nel novembre 2007 dovrebbe essere presentato per l'adozione alla Conferenza mondiale. Il nuovo testo prevede che gli Stati che non ratificano la Convenzione dell'UNESCO entro il 31 dicembre 2009 non potranno più partecipare a competizioni di grandi dimensioni (come i giochi olimpici o i campionati del mondo). La Convenzione UNESCO, tuttavia, non vanifica e non pregiudica l'efficacia degli strumenti normativi preesistenti conformi ad essa per oggetto o per scopo. Anzi, all'articolo 4 essa impone alle parti di stabilire le misure nazionali ed internazionali di lotta al doping attenendosi ai principi contenuti nel Codice dell'Agenzia mondiale antidoping, lasciando, ai sensi dell'articolo 5, le stesse parti libere di adottare misure in forma legislativa, regolamentare o amministrativa complementari al Codice dell'Agenzia mondiale antidoping. Per altro verso, l'articolo 6 precisa che la Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi che gli Stati membri hanno assunto sulla base degli strumenti internazionali preesistenti, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa.
Complessivamente, la Convenzione si compone di 43 articoli e di due Allegati, il primo dei quali contiene l'elenco delle sostanze e delle metodologie proibite e si articola in più livelli, passando dalle proibizioni totali (sia in gara sia fuori gara) ai divieti nelle sole gare, alle proibizioni limitate soltanto ad alcuni sport e, infine, alle sostanze specifiche diffusamente presenti nella farmacopea e suscettibili, pertanto, di determinare una violazione accidentale dei regolamenti antidoping. Il secondo Allegato riguarda gli standard per l'autorizzazione all'uso di determinate sostanze a fini terapeutici. Circa le attività antidoping, si prevede l'adozione a livello nazionale di misure volte a controllare la produzione, lo spostamento, l'importazione, la distribuzione e la vendita di tali sostanze, al fine di diminuire il loro uso nello sport da parte degli atleti, nonché diPag. 21misure concernenti sanzioni e multe dirette al personale di supporto degli atleti stessi (gli articoli da 7 a 12).
Dal combinato disposto degli articoli 8 e 9 emerge che la Convenzione, pur prevedendo la possibilità di norme penali per il solo personale di supporto, non obbliga gli Stati che abbiano un regime penale più severo con sanzioni penali anche nei confronti degli atleti, come nel caso dell'Italia, ad abrogare tale regime.
L'articolo 12 riguarda le misure da adottare per facilitare i controlli antidoping; in particolare, si tratta di controlli anche a sorpresa tra gli atleti, sia durante le gare, sia al di fuori di esse, e di incoraggiare accordi tra organizzazioni sportive e organizzazioni antidoping finalizzati a permettere che i loro membri siano sottoposti a controlli da parte dei gruppi di esperti autorizzati di altri Paesi.
Le misure di cooperazione internazionale sono oggetto degli articoli da 13 a 18. In base a tali articoli gli Stati parte favoriscono la cooperazione tra le organizzazioni sportive antidoping dei rispettivi Paesi. Viene inoltre riconosciuta l'importanza del ruolo dell'Agenzia mondiale antidoping che gli Stati parte si impegnano a sostenere. A tale proposito è previsto che il bilancio annuale dell'agenzia venga finanziato paritariamente dai poteri pubblici, da un lato, e dal movimento olimpico, dall'altro.
In conformità al regolamento finanziario dell'Unesco è istituito un fondo per l'eliminazione del doping sportivo, aperto a contributi di carattere estremamente volontario. Al fondo affluiscono contributi degli Stati parte nonché versamenti, donazioni e lasciti effettuati da altri Stati, da organizzazioni facenti parte del sistema ONU, da altre organizzazioni internazionali, da organismi pubblici e privati e da privati cittadini.
Il fondo sarà, altresì, alimentato a valere sugli interessi dovuti a titolo di deposito dalle risorse del fondo, nonché sulle entrate delle raccolte di fondi e dalle manifestazioni a tale scopo organizzate.
La quarta parte della Convenzione riguarda l'istituzione e lo sviluppo, da parte degli Stati membri, di programmi di educazione e di formazione in materia antidoping, mentre la ricerca è dedicata alla quinta parte, invitando gli Stati parte a promuovere la ricerca antidoping anche in collaborazione con organizzazioni sportive, nel rispetto delle norme deontologiche riconosciute a livello internazionale.
È istituita una conferenza delle parti che si riunisce in seduta ordinaria ogni due anni. Essa è competente ad effettuare il monitoraggio della Convenzione attraverso la promozione degli obiettivi dell'accordo medesimo. Rientrano tra le sue competenze l'esame dei rapporti che gli Stati membri forniscono ogni due anni (articolo 31) sulle misure adottate per conformarsi ai provvedimenti della Convenzione, nonché la valutazione delle proposte di modifica alla lista delle sostanze proibite adottate dall'Agenzia mondiale antidoping.
La Convenzione è, infine, accompagnata da tre appendici. Quanto al controllo dei due allegati, non ne integrano il testo e dunque non creano alcun obbligo vincolante di diritto internazionale per gli Stati parte. Si tratta, rispettivamente, del codice mondiale antidoping, degli standard internazionali per i laboratori e per i controlli. Infine, signor Presidente, ricordo che il disegno di legge di ratifica dispone la spesa di 5.755 euro annue, da erogarsi ad anni alterni, con decorrenza dal 2007. Tale spesa, alquanto esigua, costituisce un ulteriore incentivo ad una rapida approvazione del provvedimento, ricordando che il nostro Paese è in ritardo rispetto a numerosi altri Paesi che hanno già approvato tale Convenzione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Di Santo.
DONATO DI SANTO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, il mio intervento sarà molto rapido. La ringrazio e al contempo ringrazio il relatore, onorevole Giancarlo Giorgetti. Intendo solo riaffermare l'opportunità di una pronta ratifica da parte dell'ItaliaPag. 22della Convenzione Unesco. Essa è motivata da diverse ragioni. Tra di esse intendo sottolineare la coerenza dell'impegno che il nostro Paese ha profuso durante tutti i negoziati intergovernativi affinché fosse redatto uno strumento giuridico internazionale con cui armonizzare le legislazioni nazionali in materia di contrasto al doping e rafforzare la cooperazione tra Stati, movimenti e organizzazioni sportive internazionali e nazionali nella realizzazione di controlli antidoping e di programmi di educazione, informazione e ricerca. In tale ottica, ci siamo opposti a quei Paesi che avrebbero voluto una Convenzione dai contenuti meramente esortativi in nome di una asserita esigenza di flessibilità.
In secondo luogo, vi è la consapevolezza che la maggior parte dei Paesi europei, con particolare riferimento a quelli membri dell'Unione Europea, risulta già parte dell'accordo internazionale.
In terzo luogo, l'Agenzia mondiale antidoping, negli ultimi emendamenti che stanno per essere apportati al codice antidoping, emanato dalla stessa, avrebbe previsto che la ratifica della Convenzione Unesco da parte dei Paesi membri rappresenterà condizione necessaria per presentare la candidatura ai giochi olimpici, ai campionati mondiali ed alle organizzazioni dei maggiori eventi sportivi. Tali aspetti rafforzano l'opportunità di una pronta ratifica da parte del nostro Paese.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Garagnani. Ne ha facoltà.
FABIO GARAGNANI. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare l'adesione del gruppo di Forza Italia alla ratifica della Convenzione internazionale contro il doping nello sport. Già in Commissione abbiamo dibattuto lungamente sull'argomento e quindi mi limiterò ad esprimere alcune linee essenziali di consenso sul provvedimento che interviene su un deterioramento che, progressivamente, aveva accompagnato il mondo dello sport (non tutto ovviamente, ma alcuni settori dello stesso).
Vi sono diverse cause sulle quali non intendo soffermarmi. Mi limito a rilevare che di fronte ad una panoramica così preoccupante il movimento politico e le autorità politiche a livello nazionale ed internazionale hanno cercato da tempo di circoscrivere la diffusione a macchia d'olio della piaga del doping, anche se occorre riconoscere che vi è un colpevole ritardo dovuto a varie motivazioni soprattutto nell'adottare provvedimenti incisivi.
Non a caso la Convenzione internazionale Unesco entra in vigore 19 anni dopo il primo clamoroso caso di doping verificatosi durante le Olimpiadi di Seul nel 1988. Si sono susseguite in questi anni una serie di iniziative che hanno avuto l'obiettivo di frenare l'utilizzo delle sostanze dopanti anche per riportare lo sport il più possibile in linea con la concezione atletica del medesimo, ma non hanno raggiunto il risultato che si auspicava.
Nonostante vi fossero stati diversi strumenti internazionali, come la Convenzione adottata a Strasburgo dal Consiglio d'Europa, quella di Varsavia del 2002, la costituzione dell'Agenzia mondiale antidoping che si è rivelato un utile strumento, di fatto tali misure presentavano consistenti limiti. La Convenzione del Consiglio d'Europa non aveva la possibilità di incidere oltre il territorio comunitario e il codice mondiale antidoping non aveva forza coercitiva, indispensabile in una materia come questa. Pertanto, ritengo che il ricorso alla Convenzione in esame sia stato opportuno e doveroso. Non a caso, la svolta politica in questo senso è avvenuta durante il turno di presidenza italiana dell'UE nel 2003.
È bene ricordare che, nella riunione dei Ministri dello sport ad Artimino, il Governo italiano propose ai Paesi membri di sollecitare l'intervento dell'Unesco al fine di approvare una Convenzione mondiale antidoping che sarebbe stata vincolante (questa è la novità) per tutti gli Stati membri e quindi, estesa ai cinque continenti. Prima facevo riferimento (mi pare che si deducesse anche dagli interventi del relatore e del rappresentante del Governo) alla non coercitività delle precedenti convenzioni e degli strumenti adottati.Pag. 23
Credo che l'approvazione della Convenzione in esame, con misure idonee a controllare la detenzione, la commercializzazione e l'uso di agenti e metodi di doping, anche in ossequio ai principi etici ed ai valori educativi sanciti dalla Carta olimpica, sia stato quanto di più opportuno si sia potuto concepire. La convenzione Unesco, come è già stato detto, mi pare faccia riferimento ad una richiesta molto diffusa del mondo dello sport, al fine di ristabilire il giusto equilibrio e la dimensione agonistica che ha sempre caratterizzato e deve caratterizzare lo sport in ogni momento, in ogni Paese e in ogni circostanza. Per tali motivi la nostra è una convinta adesione.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.
ROBERTO RUTA. Signor Presidente, al disegno di legge per la ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport adottata a Parigi nella Conferenza generale dell'Unesco il gruppo del Partito Democratico assicura il pieno sostegno, affinché anche l'Italia adotti lo strumento giuridico internazionale riconosciuto come quello utile sia per armonizzare le legislazioni nazionali in materia di contrasto al doping, sia per favorire la cooperazione tra Stati, movimenti, organizzazioni sportive internazionali e nazionali nella realizzazione di controlli antidoping efficaci e di programmi di educazione, informazione e ricerca.
La normativa contenuta nell'accordo impone alle parti contraenti di stabilire le misure nazionali e internazionali di lotta al doping, attenendosi ai principi contenuti nel codice mondiale dell'AMA, che in tal modo ottiene il riconoscimento internazionale giuridico atteso da tempo, lasciando le stesse parti libere di adottare misure in forma legislativa, regolamentare o amministrativa complementari al codice AMA.
Per altro verso, l'articolo 6 della Convenzione fa in modo che non vengano pregiudicati i diritti e gli obblighi che gli Stati membri hanno assunti sulla base di strumenti internazionali preesistenti, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa. Nella Convenzione di cui si autorizza la ratifica, per quanto riguarda le attività di doping, è prevista a livello nazionale l'adozione di misure volte a controllare la produzione, lo spostamento, l'importazione, la distribuzione e la vendita di tali sostanze, a meno che non ci siano chiare prescrizioni terapeutiche, al fine di diminuire il loro uso nello sport da parte degli atleti. Sono, inoltre, previste misure concernenti sanzioni e multe, vale a dire misure penali e non solo sportive dirette al personale di supporto degli atleti.
La Convenzione, pur prevedendo la possibilità di norme penali per il solo personale di supporto, non obbliga gli Stati che abbiano un regime penale più severo - come nel caso dell'Italia che prevede sanzioni penali anche nei confronti degli atleti - ad abrogare tale regime. Vengono autorizzate misure per facilitare i controlli antidoping, come l'imposizione dei controlli a campione sugli atleti non preannunciati fuori dalle competizioni oltre che durante le stesse. Sono, inoltre, incoraggiati accordi tra organizzazioni sportive e organizzazioni antidoping finalizzati a permettere che i loro membri siano sottoposti a controlli antidoping da parte di gruppi di esperti autorizzati di altri Paesi.
La Convenzione impone anche l'istituzione o lo sviluppo da parte degli Stati membri di programmi di educazione e formazione in materia di antidoping, dunque programmi educativi, campagne di informazione che pongano in rilievo i rischi per la salute inerenti al doping, nonché il pregiudizio che ne deriva per i valori etici dello sport.
Le parti, ovvero gli Stati contraenti, dovranno incoraggiare altresì le organizzazioni sportive: ad adottare regolamenti che rechino elenchi di agenti e metodi di doping vietati, sistemi di controllo e di analisi, procedimenti disciplinari efficaci e ispirati a criteri garantisti, nonché sanzioni effettive a carico dei responsabili; ad istituire controlli antidoping seri durantePag. 24le gare e anche al di fuori di esse senza preavviso; a cooperare con le organizzazioni sportive internazionali di altri Paesi per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla Convenzione stessa.
Concludo, sottolineando che il dato culturale è lo strumento di prevenzione più utile e sul quale bisogna far leva per estirpare un fenomeno vasto, che distrugge il senso nobile di tutte le attività sportive, quelle amatoriali e quelle agonistiche. Quindi, è necessario far leva sulle famiglie, sulle scuole, sulle organizzazioni sportive, che sono i luoghi dove produrre gli antidoti ad una patologia che vuole il successo facile, la scorciatoia, la vittoria ad ogni costo, come valore assoluto fonte di ricchezza per gli atleti stessi, di notorietà, di ricchezza per le società sportive, per gli sponsor, per le aziende farmaceutiche.
A ciò, è necessario contrapporre il valore dello sport come partecipazione, ma anche come competizione, per raggiungere la vittoria, per ottenere il primato, ma frutto del sacrificio, dello spirito di abnegazione e di squadra, concependo lo sport non come un fine, ma come uno strumento per garantire innanzitutto benessere alle persone, per aumentare la qualità della vita, ma anche come strumento per garantire la diffusione di valori come la lealtà e la sana competizione.
Per questo motivo la ratifica della Convenzione assicura uno strumento utile, ma non sufficiente se non ci sarà da parte di ciascuno Stato - e quindi, per quanto ci concerne, da parte dell'Italia - un investimento significativo nella direzione della diffusione della cultura che ha animato la nascita dei giochi olimpici e che pervade ogni giorno l'attività di milioni di sportivi, di ieri e di oggi; una cultura infangata da poche migliaia di atleti che hanno scelto di uccidere lo spirito nobile di tutte le discipline sportive.
In tal senso, l'accordo stipulato lo scorso 16 ottobre dal Ministero della sanità con altri dicasteri con cui si prevede lo stanziamento di 900 mila euro per l'informazione nelle scuole è un primo passo che va nella direzione auspicata. Bisogna insistere e continuare in maniera significativa in questa direzione, proprio affinché la diffusione di quella cultura sia lo strumento migliore per eliminare il fenomeno del doping e per far risplendere lo sport così come merita, da millenni ad oggi.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 3082)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Giorgetti.
GIANCARLO GIORGETTI, Relatore. Signor Presidente, mi sembra che ci sia una comunanza di vedute tra tutte le forze politiche e il Governo. Auspico, pertanto, una rapidissima approvazione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
DONATO DI SANTO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, mi associo all'auspicio del relatore.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.