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Si riprende lo svolgimento di interpellanze urgenti.
(Eventuali iniziative, anche ispettive, in relazione ai provvedimenti adottati dal procuratore della Repubblica di Padova, con riguardo all'ordinanza del sindaco di Cittadella (Padova) in materia di iscrizione all'anagrafe dei cittadini stranieri - n. 2-00877)
PRESIDENTE. L'onorevole Goisis ha facoltà di illustrare l'interpellanza Brigandì n. 2-00877 concernente eventuali iniziative, anche ispettive, in relazione ai provvedimenti adottati dal procuratore della Repubblica di Padova, con riguardo all'ordinanza del sindaco di Cittadella (Padova) in materia di iscrizione all'anagrafe dei cittadini stranieri (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 8), di cui è cofirmataria.
PAOLA GOISIS. Signor Presidente, abbiamo presentato questa interpellanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della giustizia e al Ministro dell'interno, in merito all'ordinanza del sindaco Bitonci di Cittadella, emanata il 16 novembre, per l'attuazione delle disposizioni legislative in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente. In tale ordinanza si fa riferimento al decreto legislativo n. 30 del 2007, che prevede che colui che chiede la residenza sia in possesso di un reddito minimo, equivalente a 5 mila euro l'anno, e di un'abitazione dignitosa e in buone condizioni igieniche, e che non abbia pendenze penali.
Infine, il sindaco Bitonci aveva previsto di costituire una commissione che vagliasse l'esistenza dei presupposti per conferire l'iscrizione al registro dei residenti.
Cosa è accaduto? Il procuratore della Repubblica Calogero del tribunale di Padova ha ritenuto che questi atti costituissero il reato previsto dall'articolo 347 del codice penale, ossia l'usurpazione di funzioni, con riferimento all'istituzione di questa commissione. Dobbiamo precisare che il sindaco, proprio in quanto ufficiale di Governo, ha tra i suoi compiti precipui la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, e in proposito deve informare il prefetto, il questore, e comunque gli organi competenti.
La commissione di cui si parla aveva queste funzioni: non intendeva prevaricare né usurpare alcuna funzione, ma semplicemente svolgere un'azione preventiva. Pertanto, il comportamento del sindaco per noi, e per la legge, se così stanno le cose, non era solo legittimo, ma addirittura dovuto.
Inoltre, il procuratore Calogero non si è accontentato di sequestrare la copia autenticata dell'ordinanza, bensì ha requisito proprio l'ordinanza originale. In questo modo, pertanto, è venuto a porsi nella condizione di esorbitare dai presupposti che condizionano l'esercizio dell'azione giurisdizionale; in pratica, ha impedito al sindaco di esercitare la sua funzione. La giurisprudenza, d'altra parte, ha affermato che, affinché sussista violazione dell'articolo 347 del codice penale, occorre che le funzioni vengano svolte senza legittima investitura e per fini esclusivamente propri o personali. Con questa azione, invece, il procuratore ha impedito l'esercizio di queste funzioni e ha inibito l'efficacia dell'atto amministrativo.
A questo punto, noi vogliamo chiedere quali iniziative il Ministro intenda assumere al riguardo e, soprattutto, se non intenda avviare iniziative ispettive nei confronti del magistrato interessato, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare, perché riteniamo che la sua azione sia stata abnorme ed esorbitante rispetto alle sue funzioni.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, Luigi Li Gotti, ha facoltà di rispondere.
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il capo dell'ufficio requirente citato nell'interpellanza ha comunicato di aver iscritto il 21 novembre 2007 nei confronti di Massimo Bitonci, sindaco di Cittadella, un procedimento penale per il reato di cui all'articolo 347, primo comma, ipotizzato con riferimento all'emissione dell'ordinanzaPag. 59n. 258 del 16 novembre 2007 avente ad oggetto l'attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente e disposizioni congiunte in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza.
All'indagato, Massimo Bitonci, nel corso della presentazione spontanea - avvenuta, ai sensi dell'articolo 374 del codice di procedura penale, il 29 novembre 2007 - sono state contestate le seguenti circostanze. In primo luogo, nel corpo dell'ordinanza si legge testualmente che il sindaco istituisce una commissione interna con il compito di esaminare le singole richieste di iscrizione anagrafica da parte di soggetti aventi diritto di soggiorno nel territorio nazionale e al fine di accertare, anche per acquisizione diretta di notizie ed informazioni, un presunto status di pericolosità sociale tale da porre a rischio il mantenimento e la salvaguardia dell'ordine e la sicurezza pubblica. In tal guisa, viene introdotto di fatto un sub-procedimento caratterizzato dall'esercizio di funzioni e attribuzioni di esclusiva spettanza degli organi di Governo centrale e periferici dello Stato (Ministro dell'interno, prefetto e questore). In secondo luogo, l'accertamento sopra descritto da parte della commissione comunale è stabilito nell'ordinanza come preventivo all'iscrizione anagrafica, così come preventiva è espressamente qualificata l'informazione che la stessa commissione deve darne al prefetto e al questore di Padova. Conseguentemente, il diritto soggettivo all'iscrizione anagrafica viene subordinato a due condizioni non previste ed anzi contrastanti con la legge (accertamento diretto di pericolosità e segnalazione preventiva al prefetto e al questore).
Il procuratore della Repubblica riferisce altresì che il procedimento è tuttora in fase di indagine preliminare e se ne prevede la definizione in data prossima.
La sicurezza dei cittadini e l'ordinata convivenza sono priorità nell'azione di questo Governo, come testimoniato anche dalle recenti iniziative legislative inserite nel cosiddetto pacchetto sicurezza. La materia è complessa e delicata e i buoni esiti dell'azione dei pubblici poteri dipendono anche dalle sinergie fra l'amministrazione centrale e quelle locali, ciascuna nella propria sfera di competenza.
Non è questa la sede, ovviamente, per operare definitive valutazioni di legittimità e opportunità delle iniziative assunte dal sindaco di Cittadella, le quali pongono complesse questioni anche di carattere giuridico - peraltro segnalate dagli stessi interpellanti - come il rapporto fra il diritto all'iscrizione all'anagrafe e i diritti di libera circolazione e stabilimento dei cittadini europei nel territorio dell'Unione. Non si può tuttavia non segnalare quanto, al riguardo, ha osservato il Ministero dell'interno, secondo il quale l'ordinanza in questione appare presentare possibili profili di illegittimità nella misura in cui subordina l'iscrizione anagrafica a controlli sul contenuto dell'autodichiarazione, che invece deve considerarsi di per sé sufficiente a dimostrare il possesso del requisito richiesto, fatta salva la possibilità di successiva verifica da parte dell'amministrazione.
Deve poi specificamente porsi attenzione al punto 5 dell'ordinanza, con riguardo all'iscrizione anagrafica di stranieri extracomunitari. Tale punto prevede invero che gli stessi debbano comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un sufficiente reddito annuo, proveniente da fonti lecite, anche nel caso in cui la carta di soggiorno sia scaduta e in corso di rinnovo. La disposizione non tiene peraltro conto della situazione evidentemente diversa in cui si trovano, da un lato, i soggetti che abbiano già ottenuto un permesso o addirittura la carta di soggiorno, pure scaduti ma rinnovabili e, dall'altro, coloro che invece siano in attesa di un primo atto autorizzativo.
Per quanto attiene poi all'attività di verifica dei requisiti igienico-sanitari dell'alloggio indicato per uso abitativo, si osserva che tali controlli - pur rientrando tra le competenze del sindaco sotto il profilo della salvaguardia dell'igiene pubblica e della salubrità ambientale - possono ostacolare la corretta applicazionePag. 60della legislazione anagrafica nella misura in cui il carattere preventivo degli accertamenti disposti sia inteso nel senso che gli stessi possano condizionare l'esito del procedimento di iscrizione pur in difetto di alcuna prescrizione normativa in tal senso.
Quanto all'attività della procura della Repubblica di Padova, va intanto affermato che in questa sede non può sindacarsi, nel merito, la valutazione operata dall'ufficio requirente che ha ritenuto di ravvisare nei fatti una possibile notizia di reato e di condurre, dunque, un'obbligatoria verifica degli stessi mediante gli strumenti di indagine ritenuti opportuni. Si tratta, come evidente, di una iniziativa che deve ricondursi all'esercizio delle autonome prerogative dell'organo inquirente che, peraltro, allo stato non ha ancora esplicitato con atti conclusivi delle indagini - che auspico rapide - le proprie definitive valutazioni.
PRESIDENTE. L'onorevole Brigandì ha facoltà di replicare.
MATTEO BRIGANDÌ. Signor Presidente, sono fortemente insoddisfatto della risposta, perché è una vergogna che ovviamente promana non dal comportamento del signor sottosegretario, che è stato cortesissimo nel rispondere, ma dall'impostazione politica che codesto Governo ha con riferimento agli affari della giustizia.
Vi sono dei magistrati che fanno di tutto e di più, un «pezzettino» come questo sul quale mi soffermerò, ma non succede nulla; vi sono dei magistrati che si permettono di nominare il nome di D'Alema invano e vengono trasferiti dal CSM (basta leggere i giornali di questi giorni). Siamo in una situazione veramente grave nella quale è evidente che un potere dello Stato è supportato organicamente da un altro potere dello Stato e che entrambi funzionano in sinergia in riferimento ad una certa maggioranza; questa è l'assoluta verità. L'unico aspetto che non riesco a capire è se una certa parte del Parlamento sia subordinata alla magistratura o se la magistratura sia subordinata ad una certa parte del Parlamento.
Mi spiego, signor sottosegretario. Potrei rispondere lungamente (ma evito di farlo) alle osservazioni da lei svolte, tra le quali la questione della subordinazione della concessione della residenza all'esaurimento di un certo atto. Nell'ordinanza vi è scritto che si accerta, si invia e si dà, non che si accerta, si invia e si nega; si accertano i fatti, anche quelli di pubblico interesse e, come è doveroso, nel momento in cui emergono determinati fatti la relativa informativa viene inoltrata al prefetto e al questore. Quindi, non si usurpa alcun potere e nemmeno lo si affianca; lo si coadiuva perché è giusto che vi sia collaborazione tra le istituzioni e automaticamente si concede la residenza se vi sono gli altri requisiti. Non vi è alcuna subordinazione, se l'è inventata il giudice!
Questa però, signor sottosegretario, sarebbe una discussione nel merito, ma io non ci casco, perché la stessa, se il giudice archivierà (ma nutro dei dubbi al riguardo), interverrà subito, oppure in primo grado, in appello e in Cassazione; questa non è la sede nella quale discutere di tali questioni.
Signor sottosegretario, lei ha sicuramente letto l'interpellanza, ma forse non ha posto attenzione alla frase riportata nella medesima: «(...) questo è il motivo più pregnante della presente interpellanza», concernente un aspetto sul quale attendevo una risposta, ma che evidentemente ha reso difficile venire a rispondere.
Nell'interpellanza ho spiegato i motivi per i quali ritengo che il giudice abbia commesso degli errori - su questo non vi è dubbio - ma la domanda che abbiamo posto al Governo attiene al fatto che un giudice sequestra il corpo del reato per avere la prova del reato; se un soggetto commette un omicidio, il giudice prende possesso del cadavere, dispone l'autopsia e tutti gli altri accertamenti che devono essere compiuti al fine di accertare l'omicidio. In questo caso, signor sottosegretario, è stato sequestrato l'originale dell'atto; se lei naviga su Internet lo trova! Se avessero voluto avere delle prove più pregnanti una copia autentica era già in possesso della procura. Signor sottosegretario,Pag. 61mi deve spiegare per quale motivo è stato sequestrato l'originale dell'atto. Lei sa perfettamente che qualsiasi atto amministrativo può essere posto nel nulla solo dal Tar, sia se l'atto viene impugnato dal prefetto che ne ha un autonomo diritto, sia se viene impugnato dal cittadino che veda leso un suo interesse legittimo.
Si tratta, quindi, di un interesse legittimo, non di un diritto soggettivo. Se fosse leso - come lei ritiene - un diritto soggettivo, le strade sarebbero diverse e anche più grandi. Se ciò è vero, perché il pubblico ministero ha sequestrato l'originale? È evidente che l'amministrazione, quando non è più in possesso dell'originale, o approva un'altra delibera, predisponendo un altro originale, altrimenti non può applicare quella già emanata.
Lei sa bene, signor sottosegretario, che, per annullare un atto, occorre una sentenza del TAR passata in giudicato: il TAR, infatti, giudica dal punto di vista del diritto amministrativo le situazioni che il PM ha ritenuto di giudicare. Ma il PM non può giudicare tali aspetti! Non entro nel merito dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, il quale, come lei giustamente afferma, ha svolto e ritiene di svolgere il suo dovere. Affermo semplicemente - lei lo sa - che, anche all'interno di un processo penale e civile, il giudice non può mai dichiarare la nullità di un atto amministrativo, ma, incidenter tantum, può non applicare l'atto amministrativo, in quanto atto proprio di una giurisdizione diversa.
La domanda era questa. Lei mi poteva rispondere: «Bene ha fatto il pubblico ministero a sequestrare l'originale», oppure: «Male ha fatto il pubblico ministero a sequestrare l'originale». Signor sottosegretario, lei è un pubblico ufficiale. Se afferma che ha fatto male a sequestrare l'originale, sostiene che il pubblico ministero ha agito esattamente come gli imputati, ossia ha abusato dei suoi poteri per un motivo estremamente semplice: si è sostituito al TAR.
Signor sottosegretario, come faccio a dichiararmi soddisfatto della sua risposta, quando - sostenendo una serie di concetti opinabili - lei ha semplicemente avallato l'operato di un pubblico ministero che ha «pazziato» e ha fatto strage delle elementari norme civili ed amministrative: i meccanismi giuridici sono ben spiegati nell'ordinanza.
Lei ha risposto alle domande alle quali le è convenuto rispondere e non a quelle alle quali non le è convenuto. Qui, però, non discutiamo il merito. Le chiedo se il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, possa porre nel nulla un atto amministrativo. Se lo ha fatto, lei ha il dovere specifico - essendo un pubblico ufficiale - di presentare un esposto presso la procura della Repubblica.
PRESIDENTE. Saluto gli studenti dell'Istituto comprensivo Salvo D'Acquisto di Lonate Ceppino (Varese), che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).