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Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1448 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007 (A.C. 3062-A) (Approvato dal Senato) (ore 12,20).
(Esame degli articoli - A.C. 3062-A)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione.
Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (Vedi l'allegato A - A.C. 3062 e sezioni 1 e 2).
Avverto altresì che il Governo ha ritirato gli emendamenti originariamente presentati (che, per tale ragione, al pari di altri emendamenti ritirati, non sono riprodotti nel fascicolo) e che lo stesso ha presentato ulteriori proposte emendative volte, nel loro complesso, a ripristinare il testo già approvato dal Senato.
Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85-bis del Regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare. A tal fine il gruppoPag. 6Lega Nord Padania è stata invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento, non possono essere ripresentati in Assemblea e dunque sono irricevibili gli emendamenti dichiarati inammissibili presso le Commissioni.
Avverto che la Presidenza, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento ed in conformità ai criteri di ammissibilità delineati nel corso dell'esame dei precedenti disegni di legge comunitaria, non ritiene ammissibili, in quanto estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n.11, ovvero - comunque - non previamente presentate in Commissione, come richiesto dall'articolo 86, comma 1, del Regolamento, le seguenti proposte emendative: Pili 01.030, di carattere ordinamentale, volta a stabilire che la legge comunitaria individui la posizione italiana relativa alla predisposizione di atti dell'Unione europea; Pili 1.030, volta a prevedere le modalità con le quali deve essere definita la posizione italiana con riferimento a dati relativi ad alcune specifiche materie; Pili 6.31, volta a novellare la legge n. 11 del 2005 con riferimento alle funzioni del CIACE; Pini 7.030 (nuova formulazione), volta ad istituire una commissione di esperti per risolvere il problema del pagamento delle sanzioni applicabili ai produttori di latte; Marras 11.30, volta a sopprimere l'articolo 239 del codice della proprietà industriale in materia di uso di indicazioni geografiche e di denominazione di origine; Pini 25.030, in materia di servizi di vigilanza privata; Marras 27.030, volta ad estendere ai farmaci omeopatici disposizioni sulla tracciabilità dei farmaci per uso umano.
MAURO PILI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAURO PILI. Signor Presidente intervengo sulle questioni di ammissibilità che lei ha sottoposto poc'anzi all'Assemblea per segnalare che se questo dovesse essere un precedente sarebbe un precedente gravissimo. L'inammissibilità delle prime due e anche della terza proposta emendativa che ho presentato a nome del gruppo di Forza Italia rappresenta una questione sostanziale della legge comunitaria stessa.
Vorrei ricordare all'Assemblea - ma lo faccio alla Presidenza - che all'articolo 1 della legge comunitaria stessa - quella del febbraio 2005 - il primo punto previsto come adempimento dell'Assemblea è quello del processo di formazione della posizione italiana. Nel momento in cui si è dichiarato inammissibile un emendamento (e lo si è argomentato richiamando il fatto che la Commissione non avrebbe preventivamente esaminato questo tipo di emendamento) non si è proceduto a considerare i lavori dell'Aula stessa. La Commissione, proprio per accogliere questa istanza, questa richiesta forte avanzata dall'opposizione, ha anche convocato, nella Commissione stessa, il CIACE, ossia l'organismo preposto all'elaborazione e alla proposizione di questo tipo di formazione della posizione italiana. Tutto ciò, Presidente, è avvenuto ed il Governo è stato più volte sollecitato, nella stessa Commissione, ad attuare all'interno della legge comunitaria non soltanto il recepimento degli atti e dei procedimenti comunitari, ma anche ad esprimere una propria posizione su alcune questioni fondamentali, che fosse rafforzata da un voto parlamentare. Tutto ciò non è avvenuto e mi chiedo per quale ragione, dato che sul piano sostanziale sarebbe un precedente gravissimo il fatto che la legge comunitaria non tenesse conto della posizione del Parlamento, mentre sul piano formale la Commissione ha, di fatto, esaminato la fase ascendente relativa alla legge comunitaria e lo stesso Governo è intervenuto con l'audizione del CIACE. Pertanto, credo sia davvero importante - anche perché, come lei ben sa, sono intercorsi accordi nella Conferenza dei presidenti di gruppo - che ci sia un riesame che contempli la riammissione di questi emendamenti e che non vi sia un precedente, che sarebbe grave perché avremmo una legge comunitaria monca di unPag. 7aspetto fondamentale - anzi preminente - che le legge stessa ha imposto, ossia la posizione italiana nella fase ascendente a livello europeo.
GIANLUCA PINI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANLUCA PINI. Signor Presidente anch'io mi ricollego alle parole del collega Pili perché onestamente, anche a seguito degli accordi che si sono raggiunti nella Conferenza dei presidenti di gruppo, ritengo inaccettabile e inconcepibile che in particolare due proposte emendative molto delicate, relative a due problemi annosi e pesanti soprattutto per l'economia del nord - quello delle quote latte e quello dei servizi di sicurezza privati - vengano dichiarate inammissibili senza che lei, Presidente, abbia fornito alcuna motivazione, se sia dovuto, cioè, a motivi ordinamentali, di copertura o ad altri motivi. Non ho sentito le motivazioni di ciò e onestamente vorrei in qualche modo avere una spiegazione. Ciò su cui, però, si può sicuramente dibattere in qualche modo è la posizione sull'articolo aggiuntivo 7.030 a mia firma riguardo alle quote latte perché c'è stata un'amplissima discussione in Commissione.
Ma l'aspetto veramente inconcepibile è quello che riguarda il mio articolo aggiuntivo Pini 25.030, perché lo stesso - mi rivolgo anche a lei signor Ministro - costituisce un'attuazione di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 dicembre 2007. Lei per due anni, in Commissione, ci ha sempre spronato, giustamente, affinché il Parlamento si adeguasse nel più breve tempo possibile alle decisioni che in qualsiasi materia fossero giunte dall'Europa, in generale. Ora, vi è la possibilità di dare un segnale, anche perché sappiamo che gli accordi presi nella Conferenza dei presidenti di gruppo supereranno, in qualche modo, la possibilità di voto e di esame degli emendamenti. Vi è la possibilità di dare comunque un segnale e di lasciare una traccia nei lavori parlamentari del fatto che il Parlamento è in grado, in maniera rapidissima, di ricevere e di sanare posizioni condannate dalla Corte di giustizia delle comunità europee.
Non capisco sulla base di quale articolo del Regolamento sia possibile dichiarare inammissibile tale tipo di emendamento. Le faccio presente che così sarebbe sanata, signor Presidente, non solo una possibile procedura di infrazione, ma anche una posizione veramente assurda. Infatti, decine di migliaia di lavoratori soprattutto nel nord Italia lavorano sostanzialmente senza alcun riconoscimento formale della loro professione, mentre in tutti gli altri Stati membri, o comunque nella maggior parte di essi, tale posizione è riconosciuta ufficialmente da leggi degli stessi Stati. Pertanto, chiedo un doveroso chiarimento sui motivi che hanno portato alla inammissibilità dei miei articoli aggiuntivi 7.030 e 25.030.
PRESIDENTE. Ai colleghi, onorevoli Pili e Pini, devo precisare che prima di esprimere la dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative avevo testualmente detto: «(...) non ritiene ammissibili questi emendamenti in quanto estranei all'oggetto proprio della legge comunitaria come definito dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, ovvero comunque non previamente presentati in Commissione come richiesto dall'articolo 86, comma 1, del Regolamento».
Per quanto riguarda le questioni sollevate dall'onorevole Pili debbo ribadire che le ricordate proposte emendative non rientrano nel contenuto tipico della legge, ma soprattutto non sono state previamente (lo ribadisco ancora una volta) presentate in Commissione come richiesto dal Regolamento e come ho appena richiamato.
Circa le considerazioni svolte dall'onorevole Pini in ordine alle dichiarazioni di ammissibilità delle proposte emendative, la Presidenza non può che prendere atto del valore politico delle dichiarazioni medesime ribadendo, tuttavia, la decisione già comunicata all'Assemblea. In primo luogo, ricordo che con riferimento al disegno di legge comunitaria - lo richiamo ancoraPag. 8una volta - la legge 4 febbraio 2005, n. 11, (in particolare l'articolo 9) ha stabilito in via generale il contenuto tipico della legge annuale e che nel corso dell'esame dei precedenti disegni di legge comunitaria, sulla base di tale disciplina, sono stati definiti dalla Presidenza criteri di ammissibilità che oggi sono stati applicati.
Ricordo, inoltre, che ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del Regolamento nella fase di esame in Assemblea possono essere presentati emendamenti purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Nel caso di specie, invece, le proposte emendative non possono essere ricondotte al contenuto proprio della legge comunitaria, né sono state previamente presentate in Commissione. Queste sono le ragioni per cui sono state dichiarate inammissibili le loro proposte emendative.