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Discussione del disegno di legge: ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione n. 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno (A.C. 2783) (ore 17,23).
(Discussione sulle linee generali - A.C. 2783)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che le Commissioni II (Giustizia) e III (Affari esteri) si intendono autorizzate a riferire oralmente.
La relatrice per la II Commissione (Giustizia), deputata Suppa, ha facoltà di svolgere la relazione.
ROSA SUPPA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge è volto a ratificare e rendere esecutiva in Italia la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003, e detta, quindi, le conseguenti e necessarie norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Occorre premettere che il disegno di legge si limita, però, all'attuazione del solo contenuto obbligatorio della Convenzione, tralasciando pressoché del tutto le previsioni ad esecuzione facoltativa. Ciò sia perché si è preferito affidare l'attuazione delle previsioni facoltative ad altri e più organici provvedimenti, tra i quali anche la legge comunitaria, sia perché si avverte la necessità di procedere ad una ratifica quanto più rapida possibile della Convenzione internazionale con un testo snello e chiaro, evitando ulteriori ritardi nel ratificare una Convenzione che offre maggiori e più incisivi strumenti di contrasto alla corruzione, vista ed inquadrata come fenomeno transnazionale. Nello specifico, i primi due articoli sono diretti alla ratifica ed esecuzione della Convenzione, mentre gli altri, di particolare rilevanza per la Commissione giustizia, sono diretti all'adeguamento dell'ordinamento interno.
In particolare, l'articolo 3 del disegno di legge, adeguando l'ordinamento interno alle previsioni dell'articolo 6, novella l'articolo 322-bis del codice penale, relativo al delitto di peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri.
Si prevede, quindi, che la punibilità dei fatti di istigazione alla corruzione, o di corruzione per il soggetto attivo corruttore, sussista non soltanto qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, come è attualmente disposto, ma anche al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o un'attività finanziaria.
L'articolo 4, adeguando l'ordinamento italiano alle previsioni dell'articolo 26 della Convenzione, inserisce un nuovo articolo nel decreto legislativo n. 231 del 2001, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
A questo punto, mi preme ribadire che la normativa italiana in materia appare all'avanguardia e necessita solo di piccoli e residuali interventi normativi. L'inserimento nel decreto legislativo dell'articolo 25-septies è, infatti, volto a sanzionare la persona giuridica in relazione alla commissione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Laddove si ravvisi, in relazione alla commissione del delitto, una responsabilità della persona giuridica, dovrà applicarsi all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.
L'articolo 5 inserisce due ulteriori articoli all'interno del codice di procedura penale, più precisamente all'interno del libro XI, dedicato ai rapporti con le autorità straniere, nel capo relativo agli effetti delle sentenze penali straniere. Si tratta del capo che disciplina le limitazioni e i modi per rendere esecutive in Italia le sentenze penali straniere. Il meccanismo delineato dagli articoli da 730 a 741 del codice di procedura penale, in correlazione all'articolo 12 del codice penale,Pag. 53costituisce un'alternativa alla regola del rinnovamento del giudizio in ordine ai reati commessi all'estero ed ivi giudicati.
Escluso che la legge straniera possa essere usata ai fini della decisione, il giudice italiano in questo caso non accerta il dovere di punire alla stregua di un altro ordinamento, ma, in quanto ricorrano date condizioni, recepisce la sentenza pronunciata in un altro Stato a certi fini tassativamente determinati, fra i quali può rientrare l'applicazione di una pena principale. Si tratta, sostanzialmente, della previsione di un doppio binario.
Le nuove disposizioni introdotte dal disegno di legge attengono, in particolare, alla devoluzione allo Stato estero interessato dei beni confiscati sul territorio italiano in esecuzione di provvedimenti di confisca adottati all'estero.
Il nuovo articolo 740-bis prevede che, in presenza di appositi accordi internazionali, i beni confiscati con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile debbano essere devoluti allo Stato estero.
PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Suppa, ma deve concludere.
ROSA SUPPA, Relatore per la II Commissione. Concludo, signor Presidente. In realtà, si prevede un doppio binario per i beni confiscati.
PRESIDENTE. Il relatore per la III Commissione (Affari esteri), deputato Caldarola, ha facoltà di svolgere la relazione.
GIUSEPPE CALDAROLA, Relatore per la III Commissione. Signor Presidente, concordo con le valutazioni svolte dalla relatrice Suppa e rinuncio dunque ad intervenire.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
UGO INTINI, Viceministro degli affari esteri. Signor Presidente, abbiamo oggi da esaminare molte ratifiche: in proposito, anzi, vorrei ringraziare le Commissioni e la Presidenza della Camera per aver voluto metterle tutte all'ordine del giorno e per aver così consentito una loro rapida approvazione. Di conseguenza, non desidero far perdere tempo all'Assemblea: mi pare che le argomentazioni svolte dal relatore siano state largamente sufficienti e mi associo ad esse, chiedendo l'approvazione del testo al nostro esame.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche.