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Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (A.C. 2807) (ore 17,33).
(Discussione sulle linee generali - A.C. 2807)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che le Commissioni II (Giustizia) e III (Affari esteri) si intendono autorizzate a riferire oralmente.
Il presidente della Commissione giustizia, deputato Pisicchio, ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione del relatore per la II Commissione, deputato Contento.
PINO PISICCHIO, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, in una dimensione di grande sintesi e chiedendo alla Presidenza l'autorizzazione a consegnare il testo, vorrei permettermi soltanto qualche brevissima considerazione.
Questo disegno di legge di ratifica, che è stato fatto oggetto di un'analisi impegnativa ed attenta da parte delle Commissioni giustizia ed affari esteri, ha visto un'attività di approfondimento da parte dei commissari e dei relatori (gli onorevoli Contento e Zacchera, che voglio ringraziare), e non sono stati trascurati aspetti conoscitivi importanti offerti anche dalla polizia informatica. Convocati in audizioni presso le Commissioni, sono stati raccolti anche apporti di giovani studiosi ed analisti ascoltati in via informale.
Il Parlamento della prossima legislatura se ne potrà senz'altro giovare; oggi, impegnati in quest'Aula per un'approvazione che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha ritenuto giustamente di considerare prioritaria, ci limitiamo soltanto ad esprimere una brevissima valutazione.
Le Commissioni hanno manifestato un orientamento favorevole sulla proposta emendativa volta a dotare il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia su Internet di 2 milioni di euro all'anno, a partire da quest'anno. Si tratta di un gesto importante, perfettamente coerente con la natura del provvedimento, che, se approvato, riuscirà a dotare il Centro italiano, riconosciuto tra i più affermati e competenti del mondo, di tutti gli strumenti necessari a realizzare il più efficace contrasto della pedopornografia, reato particolarmente odioso che si giova di quella cortina di putrida omertà che avvolge spesso insospettabili delinquenti.
Avremmo voluto anche intervenire con norme dirette ad allungare i termini di carcerazione preventiva per i pedofili, ma l'emendamento presentato non avrebbe potuto avere i caratteri della pertinenza rispetto al provvedimento in esame. Ne prendiamo atto, considerando che stiamo discutendo di questioni che attengono ad importanti profili penalistici a Camere chiuse. Considerata, però, l'attenzione ed anche la disponibilità che da tutti i commissari è stata data all'accoglimento di quell'impostazione, vogliamo augurarci che il legislatore del sedicesimo Parlamento della Repubblica vorrà accogliere la volontà espressa dalle Commissioni II e III e proseguire tempestivamente su questaPag. 57strada, affinché episodi terribili come quello di Agrigento di qualche giorno fa non abbiano mai più a verificarsi.
Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia relazione.
PRESIDENTE. Deputato Pisicchio, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.
Il relatore per la III Commissione (affari esteri), deputato Zacchera, ha facoltà di svolgere la relazione.
MARCO ZACCHERA, Relatore per la III Commissione. Signor Presidente, vorrei fare pochissime battute solo per sottolineare, dal punto di vista della Commissione affari esteri, come questa Convenzione vada ad applicare una proposta, poi integrata, del Consiglio d'Europa, e come sia importante l'adesione dell'Italia perché così, celermente, si arriverà all'approvazione di un numero minimo di Stati che la possono far entrare in vigore.
Dal punto di vista della Commissione affari esteri, la cosa più interessante è che, per una delle prime volte, si cerca di coordinare in un unico testo diverse interpretazioni, o comunque diverse chiavi di lettura, nei codici dei diversi Paesi d'Europa e che, invece, nel caso di reato informatico, che evidentemente non tiene conto delle frontiere, devono essere in qualche maniera recepite.
Quindi, limitandomi ad una battuta, da questo punto di vista è positivo un intervento normativo che consenta di agire nei casi ai quali si riferiva il collega e anche su molti altri aspetti, legati soprattutto alla pirateria informatica (ossia alla copiatura abusiva), ma anche alla produzione di danni ai sistemi informatici, spesso anche seri e permanenti, che rovinano il sistema, e che consenta di attaccare chi interviene in modo improprio per rovinare i programmi altrui o si inserisce nei sistemi informatici a caccia di dati senza richiederli o comunque agendo in maniera scorretta. La volontà dell'Italia è di allinearsi agli altri Paesi europei in questa materia.
Signor Presidente, per guadagnare tempo preannuncio che, quando arriveremo all'esame dell'articolo 4, le chiederò un minuto di sospensione per riunire il Comitato dei diciotto al fine di proporre un emendamento comune poiché in una riga del testo vi è un errore e se tale articolo venisse applicato con questo testo si potrebbero creare dei danni. Considerato che il disegno di legge in discussione deve essere trasmesso al Senato, non facciamo perdere tempo a nessuno se sistemiamo in corso d'opera una piccola questione. Le chiederò, quindi, un minuto di sospensione per convocare il Comitato dei diciotto; intanto possiamo procedere all'esame degli altri articoli del provvedimento.
PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.
È iscritto a parlare l'onorevole Folena. Ne ha facoltà.
PIETRO FOLENA. Signor Presidente, il collega Zacchera, che ringrazio, ha già anticipato la necessità di un breve intervento sull'articolo 4.
Stiamo discutendo su una Convenzione importantissima e condivido pienamente le considerazioni che sono state svolte; tuttavia, la formulazione dell'articolo 4 rischia, senza che ve ne fosse minimamente la volontà da parte di chi ha scritto questa modifica al codice penale, di colpire anche le aziende e le altre realtà che producono software per la sicurezza. Infatti, quando ci si riferisce al termine «profitto», si va oltre il mandato della Convenzione, che indica la necessità di colpire chi voglia arrecare un danno, ossia assaltare o aggredire un sistema.
Invece, le aziende che vendono prodotti informatici sviluppano software che, proprio per proteggere i sistemi informatici, devono saper assaltare i sistemi stessi e conoscere quali sono i punti di vulnerabilità. Ciò riguarda anche le università, i centri di ricerca e gli studiosi che dedicano la loro attività scientifica e di ricerca proprio al tema dei sistemi di sicurezza.Pag. 58
Quindi, appare completamente ultroneo rispetto al testo, il riferimento al termine «profitto», basta riprendere testualmente quanto è previsto dalla Convenzione, ossia «recare danno ad altri»: questo è il reato che si vuole sanzionare. Pertanto, suggerisco di recepire questa modifica che, del resto, proviene unanimemente dalla Commissione cultura, scienza e istruzione che questa mattina ha espresso un parere in tale direzione.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.
ENRICO COSTA. Signor Presidente, sicuramente l'Italia è una nazione dotata già di una disciplina organica in materia di delitti informatici: infatti, la legge 23 dicembre 2003, n. 547, disciplinava già organicamente la materia. Successivamente sono state approvate altre modifiche normative, tese proprio, ad esempio, a reprimere comportamenti illeciti in materia di pirateria informatica, a contrastare la detenzione, lo scambio e il commercio di materiale pedopornografico in rete, a estendere ai fenomeni di pedopornografia virtuale l'ambito di applicazione delle norme incriminatrici introdotte dalla legge n. 269 del 1998.
Tutto ciò per evidenziare come certamente sia importante la ratifica di questa Convenzione internazionale, ma il nostro Paese era già in una situazione di adeguamento normativo alle esigenze cui si vuole far fronte attraverso queste norme.
La Commissione giustizia ha operato in modo molto serio, in quanto ha posto in essere un'istruttoria completa - anzi, ha tentato di porre in essere un'istruttoria completa - attraverso le audizioni effettuate con la polizia postale ed altre che erano state programmate ma che, purtroppo, non è stato possibile svolgere.
La ratifica segna, comunque, un passo importante. Tuttavia, sarebbe stato sicuramente meglio evitare di affrettare i tempi e agire con una certa puntualità su alcune norme, ad esempio, in tema di definizioni normative, di pene, di aspetti di procedura penale, di sanzioni accessorie e di perquisizioni ed ispezioni (tema molto importante). L'articolo 7, infatti, si riferisce alle perquisizioni ed alle ispezioni, tuttavia teniamo conto che così come concepiti nel nostro ordinamento gli istituti della perquisizione e dell'ispezione non appaiono idonei a regolare l'accesso ai sistemi informatici e telematici, che sono chiaramente connotati da una matrice tecnologica, potenzialmente modificatrice di dati ed estranea ai due istituti. Pertanto, sarebbe stato sicuramente meglio introdurre una dizione che tenesse conto della conservazione dei dati originari e puntasse ad impedirne l'alterazione.
Del resto è chiaro che se si consentisse agli organi inquirenti di procedere a perquisizioni ed ispezioni del contenuto dei computer senza dei limiti, con una modificazione irreversibile dei dati contenuti nell'elaboratore - infatti, è sufficiente accedere al computer per modificarne irrimediabilmente i dati - perderebbero senso molte norme inserite con il presente disegno di legge. Ciò rappresenta semplicemente un esempio in ordine ad una materia che dovrà certamente essere ripresa in futuro e che dovrà essere analizzata con attenzione. Sicuramente le norme penaliste e processual-penaliste appaiono generalmente idonee - così come poste in essere in questa normativa - a far fronte alle esigenze, evitando determinati comportamenti. Tuttavia, è chiara la necessità di temperare le parole e fare in modo che i termini siano adeguati proprio alla matrice tecnologica del settore che stiamo affrontando.
Un ultimo esempio: questa forse poteva essere l'occasione per affrontare in modo compiuto un comportamento truffaldino che si evidenza molto spesso in materia informatica, ovvero il cosiddetto fishing. Il disegno di legge in esame poteva rappresentare l'occasione per affrontarlo in modo compiuto e soprattutto per disancorarlo dal reato di truffa, che in molte circostanze non pare coprire compiutamente il comportamento.
Comunque il voto sarà favorevole, tenendo conto che il provvedimento rappresenta un passo in avanti significativo dellaPag. 59nostra normativa a fronte di un settore in continua evoluzione dal punto di vista tecnologico.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.