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TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI SUL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA N. 2631
PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, Relatore. Passando ad esaminare i contenuti specifici del provvedimento, segnalo che l'Accordo si compone di 15 articoli. L'articolo I, recante le definizioni, provvede ad individuare l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo dell'Accordo. Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, ciascuna delle Parti si impegna, aiPag. 130sensi dell'articolo 2, ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un diritto di accesso alle attività di investimento non meno favorevole di quello concesso agli investitori della propria Parte. L'articolo III reca la clausola della nazione più favorita, in base alla quale le Parti garantiscono agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di Paesi terzi. La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di perdite o danni agli investimenti derivanti da guerre, rivoluzioni, conflitti civili, stati di emergenza o altri avvenimenti similari, prevedendosi in tali casi la corresponsione di un adeguato indennizzo (articolo IV). La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre, ai sensi dell'articolo V, dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione immediata, totale ed effettiva di una adeguata indennità. Secondo quanto previsto dall'articolo VI ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati. È riprodotto un elenco non esaustivo dei trasferimenti tutelati dall'Accordo. In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti, o da una delle sue Istituzioni, contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (articolo VII). Ai sensi dell'articolo VIII, i trasferimenti previsti dagli articoli IV, V, VI e VII sono effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese. Viene poi stabilita una procedura arbitrale affidata ad organi imparziali per la composizione delle controversie in materia di interpretazione e applicazione dell'Accordo che dovessero insorgere fra le Parti e che non siano risolvibili tramite negoziato (articolo IX). L'articolo X prevede procedure giurisdizionali con competenza dei tribunali locali e arbitrali di differente tipologia per la composizione delle controversie fra gli investitori e le Parti contraenti, attribuendo agli investitori la scelta tra le diverse procedure. In base all'articolo XI l'applicazione dell'Accordo sarà indipendente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti, e l'Accordo potrà applicarsi anche a investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore di esso (articolo XII). L'articolo XIII consente alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio. Viene, inoltre, salvaguardato l'investimento rispetto a possibili successive modifiche nella legislazione di una delle due Parti contraenti, facendo tuttavia salve le disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. La durata dell'Accordo (articolo XV) è prevista in dieci anni, con rinnovo tacito per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell'eventuale cessazione dell'Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli I-XIII dello stesso per un ulteriore periodo di cinque anni.
Il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta, inPag. 131base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si segnala altresì che l'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge sottolinea come l'Accordo, una volta entrato in vigore, non implichi la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né, d'altra parte, presenti profili di incompatibilità con le competenze delle autonomie locali e con l'ordinamento comunitario. La relazione recante l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), sottolinea invece che l'Accordo, assicurando libertà nel trasferimento di capitali e prevedendo sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite dovute ad eventi eccezionali, avrà un impatto positivo sugli investitori, persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni eccetera), delle due Parti contraenti, favorendo un maggior volume di investimenti e l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi sono costituiti, in particolare, dal trasferimento dall'Italia alla Repubblica democratica del Congo di know how tecnico e manageriale, e da una conseguente maggiore efficienza del sistema produttivo congolese.
Alla luce di quanto fin qui esposto, auspica una considerazione positiva da parte della Commissione sul disegno di legge in titolo.