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Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 9,10).
(Istituzione di articolazioni operative della polizia penitenziaria preposte alla trattazione di attività informative - n. 2-00055)
PRESIDENTE. La deputata Mascia ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00055 (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 3).
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, la presentazione dell'interpellanza scaturisce dal fatto che siamo venuti a conoscenza che in tutti i provveditorati regionali sono state istituite articolazioni operative della polizia penitenziaria. Naturalmente la responsabilità di tale operazione ricade sul capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dell'ufficio ispettivo. La finalità di tali articolazioni, anche sulla base di ordini di servizio istituiti dallo stesso ufficio ispettivo, sarebbe una non meglio definita attività informativa, sulla base della quale è stata richiesta riservatezza relativamente agli atti compiuti. Ora, per quanto mi è dato di sapere, non credo si possa trattare di una struttura predefinita, ossia istituita sulla base di discussioni, di un tavolo istituzionale, secondo le normative vigenti. Inoltre, tali articolazioni - sempre sulla base di ciò che ho potuto verificare - sono sottratte alle responsabilità gerarchiche delineate nei regolamenti di servizio e negli ordinamenti professionali della polizia penitenziaria.
Sembra siano numerose - circa 250 - le persone sottratte all'attività normale della polizia penitenziaria per svolgere tale funzione. Si tratta, dunque, di un problema, ove si considerino anche gli organici sottodimensionati o, comunque, la situazione complessiva (gli organici della polizia penitenziaria sono distribuiti secondo le possibilità; a volte, i criteri vanno al di là delle concrete possibilità: in alcune situazioni si registrano carenze).
In ogni caso, con riferimento all'interpellanza in oggetto, il punto principale è quello di chiarire le finalità di tale iniziativa. Comprendo benissimo che, rispetto a queste specifiche attività, vi possa essere un mandato istituzionale (nel caso di specie, sarebbe stata richiamata la finalità del procuratore dell'antimafia). Tuttavia, mi sembra che, rispetto a tale vicenda, si possa parlare di una attività paragiudiziaria senza alcuna rete di garanzia posta direttamente alle dipendenze del capo dipartimento dell'Ufficio ispettivo.
Non mi sembrano per nulla chiare le finalità di questa iniziativa, la garanzia e il controllo di queste supposte attività informative.
Naturalmente, chiedo al sottosegretario di conoscere soprattutto queste finalità.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, Luigi Manconi, ha facoltà di rispondere.
LUIGI MANCONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, l'interpellanza dei deputati Mascia e Migliore fa riferimento alla costituzione, all'interno del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di una rete di articolazioni operative dell'Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo dello stesso DAP; articolazioni operative preposte, secondo i due interpellanti, a «non meglio indicate attività informative» e presenti all'interno di ciascun provveditorato regionale.
In particolare, l'interpellanza rileva che le attività di quelle articolazioni sarebberoPag. 5state regolate unilateralmente dal direttore dell'Ufficio ispettivo del DAP, in quanto non corrisponderebbero ad «una struttura organizzativa predefinita, ovvero istituita secondo normativa vigente, ovvero ascrivibile alle normali attività istituzionali affidate al Corpo di polizia penitenziaria».
Infine, i deputati Mascia e Migliore lamentano che quelle articolazioni sarebbero sottratte alla catena di responsabilità delineate nei regolamenti di servizio e negli ordinamenti professionali della polizia penitenziaria e che in esse sarebbero impegnate almeno 250 persone, sottratte agli organici, già gravemente sottodimensionati, degli istituti penitenziari.
In premessa, occorre ricostruire puntualmente la vicenda per come si è andata sviluppando. Effettivamente, su proposta del direttore dell'Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo dell'amministrazione penitenziaria, fatta propria dalla Direzione nazionale antimafia, il capo del dipartimento ha affidato a quello stesso direttore l'incarico di «assumere tutte le iniziative di tipo organizzativo ed operativo» necessarie per la realizzazione di una struttura centralizzata, nell'ambito del DAP, alla quale affidare il compimento di specifiche attività conoscitive da svolgere anche mediante l'utilizzo di mezzi di elaborazione informatica, finalizzate non soltanto a garantire la sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziari, ma anche a consentire agli uffici di procura di disporre tempestivamente di notizie ed informazioni utili per il prosieguo e lo sviluppo di indagini.
A tal fine l'Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo è stato incaricato, anche attraverso la collaborazione di articolazioni periferiche, di provvedere: all'acquisizione, all'analisi ed al monitoraggio degli elementi documentali e dei dati informativi di natura fiduciaria riguardanti ciascuna delle persone detenute, sottoposte al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario; all'esame comparato di tutti gli elementi e dei dati acquisiti; all'acquisizione, all'analisi ed al monitoraggio di tutti i possibili canali di collegamento, intramurario ed extramurario, «di natura personale e reale»; all'approfondimento informativo degli eventuali canali di collegamento, anche extramurario, e, infine, all'eventuale sviluppo di indagini preliminari all'esito dell'approfondimento informativo, qualora questo evidenzi ipotesi di reato.
A seguito di queste disposizioni del capo del dipartimento, il direttore dell'Ufficio dell'attività ispettiva e del controllo individuava nella stessa sezione IV del proprio ufficio, competente all'espletamento degli atti di indagini preliminari delegati dall'autorità giudiziaria, la «struttura centralizzata» di cui si ravvisava la necessità; e, quindi, provvedeva a costituire quella rete di «articolazioni» periferiche, di cui tratta l'interpellanza, disciplinandone le modalità operative.
Si ricorda, in proposito, che l'attività di polizia giudiziaria all'interno degli istituti di pena rientra nelle specifiche attribuzioni della polizia penitenziaria, sulla base dell'articolo 14 della legge n. 395 del 1990, istitutiva del Corpo. Non è in discussione, quindi, tale competenza, quanto la concreta organizzazione, la puntuale articolazione e le precise modalità operative dell'ufficio in questione.
A tale proposito va detto che se, per un verso, non risultano atti formali di costituzione di quelle articolazioni operative (sebbene non manchi di fare riferimento a dei «coordinatori» di essi), la loro attività, sulla base delle motivazioni che ne sono all'origine, dovrebbe essere limitata alla raccolta di informazioni riguardanti la popolazione detenuta sottoposta al regime di cui all'articolo 41-bis, anche se, invero, non sembra siano stati coinvolti tutti gli uffici competenti della medesima amministrazione penitenziaria.
A quanto riferisce il direttore dell'Ufficio dell'attività ispettiva e del controllo, il personale attualmente impegnato in tali articolazioni sull'intero territorio nazionale consta di 71 unità, a disposizione dei «coordinatori» regionali e, quindi, non esentate dagli ordinari incarichi di ufficio spettanti a ciascuno di loro.
Quanto all'attività effettivamente svolta e alle sue modalità, il direttore dell'UfficioPag. 6ha precisato quanto segue. In primo luogo, non sono mai state condotte, dalla sezione IV o dalle sue articolazioni periferiche, attività di polizia giudiziaria di iniziativa propria, né altre attività non riconducibili alle attribuzioni dell'Ufficio. In secondo luogo, l'Ufficio ha condotto attività meramente amministrative di «ricognizione centralizzata, di dati relativi allo status detentivo», già documentalmente e legittimamente in possesso dell'amministrazione penitenziaria e, quindi, dovremmo escludere che vi sia stata qualsiasi altra forma di acquisizione di informazioni. In terzo luogo, gli esiti di tali attività amministrative sono stati comunicati per conoscenza e per quanto di eventuale interesse alle autorità giudiziarie. Infine, in quarto luogo, gli atti relativi all'attività della sezione IV sono custoditi nell'ufficio con le cautele idonee a garantirne la corretta e riservata conservazione.
Ciò detto, vanno rilevate alcune questioni su cui l'autorità politica competente si riserva di condurre ulteriori approfondimenti.
La stessa definizione ed autodefinizione dei compiti istituzionali della rete di articolazioni periferiche che fa capo alla sezione IV dell'Ufficio dell'attività ispettiva e del controllo appaiono così ampie e, nello stesso tempo, così generiche da rischiare di configurare compiti non propri di un ufficio amministrativo e da richiedere, pertanto, una definizione assai più tassativa e vincolante, una definizione innanzitutto capace di assicurare che l'attività sia limitata al trattamento dei dati già in possesso dell'amministrazione.
Più specificamente, va rimarcato che l'attribuzione di compiti relativi all'acquisizione e all'approfondimento di informazioni riferite a realtà «extra-murarie» (canali, collegamenti e quant'altro) è legittima solo in quanto si fermi sulla soglia delle informazioni acquisibili d'ufficio nell'ordinaria attività interna all'istituto (colloqui, corrispondenza, eccetera), giammai se dovesse esplicarsi in attività di indagine e di acquisizione di informazioni al di fuori degli istituti.
Infine, va rilevata la peculiarità di una struttura organizzativa non adeguatamente definita e delimitata, addetta alle attività di polizia giudiziaria e però inserita all'interno di una struttura gerarchica amministrativa. Come è noto, infatti, Costituzione e codice di procedura penale prevedono una stretta ed esclusiva dipendenza della polizia giudiziaria dal pubblico ministero.
Non a caso, la legge istitutiva del Corpo attribuisce alla generalità dagli assistenti, degli agenti, dei sovrintendenti e degli ispettori di polizia penitenziaria la qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, perché ciascuno di essi può essere investito di tali funzioni dall'autorità giudiziaria stessa, da cui non possono che essere funzionalmente dipendenti.
Nel quadro che, viceversa, si va delineando nell'amministrazione penitenziaria, prima attraverso l'istituzione di un'apposita sezione centrale e, poi, attraverso le citate articolazioni territoriali, quella dipendenza funzionale sembra venir meno a vantaggio della più rilevante e cogente dipendenza gerarchica, tipica degli uffici amministrativi.
In conclusione, ritengo che su tali delicate questioni si debba tornare ed ulteriormente approfondire, per valutare il se e il come l'iniziativa intrapresa dall'Ufficio dell'attività ispettiva e del controllo dovrà proseguire.
PRESIDENTE. La deputata Mascia ha facoltà di replicare.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario e mi dichiaro soddisfatta per più di una ragione. La prima è l'ultima considerazione in base alla quale si ritiene di dover tornare ad approfondire la problematica. Anch'io ritengo che le notizie fornite richiedano un ulteriore approfondimento da parte nostra. Soprattutto, sono soddisfatta per le tre considerazioni che, alla luce delle notizie fornite e raccolte dal sottosegretario, portano a sottolineare la necessità di definire compiti più tassativi e vincolanti.Pag. 7
Anche nella nostra interpellanza, naturalmente, non si mettevano in dubbio i compiti della polizia penitenziaria, alle dipendenze di un procuratore, nello svolgimento delle attività giudiziarie. La preoccupazione era invece legata alle modalità con cui sarebbe stata istituita questa rete ed alla dipendenza di questa stessa rete dal punto di vista gerarchico. Da ciò conseguiva anche una preoccupazione relativa ai dati che, come confermato stamane, dovevano essere raccolti e trattati attraverso la suddetta rete.
Le considerazioni che il sottosegretario ha svolto, la scelta e la decisione di rendere comunque tassativi e vincolanti questi compiti, di limitarli all'interno degli istituti penitenziari - rispetto alle informazioni fornite, le mie preoccupazioni sono andate oltre e le peculiarità di un'attività di questo tipo, strettamente alle dipendenze del pubblico ministero, mi tranquillizzano rispetto ad un'attenzione e ad un approfondimento che, naturalmente, il ministero e il sottosegretario stesso avranno cura di accertare e di approfondire - mi confortano e mi fanno dire di essere soddisfatta. Ritengo, infatti, che in tutte queste attività così delicate - anche alla luce di un contesto generale in cui attività informative e intercettazioni sono effettuate in nome di una sicurezza che, comunque, a mio avviso, non può uscire dai ruoli e dalle regole e che, soprattutto, non può giustificare la deroga delle garanzie individuali e generali che sono dovute alla collettività - il rigore sia indispensabile e necessario da parte di tutti, soprattutto in un settore così delicato della nostra società, come sono gli istituti penitenziari e quanto connesso.
Quindi, ringrazio il sottosegretario. Credo che anche le organizzazioni sindacali e tutte le figure istituzionali siano interessate a questioni così importanti e delicate per quanto riguarda l'attività propria degli agenti di polizia penitenziaria. Si dice che si tratta di 71 persone e che le stesse non sono sottratte ai compiti propri, ma quello che conta è proprio la nuova istituzione di funzioni; nuova nel senso che, seppure si tratta di compiti propri, sarebbero inquadrati in un'attività organicamente un po' particolare.
Ringrazio nuovamente il sottosegretario ed anch'io, naturalmente, mi preoccuperò di tornare sull'argomento da qui a qualche tempo.