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CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO ROSELLA OTTONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1042
ROSELLA OTTONE, Relatore sul disegno di legge n. 1042. È stato invece soppresso, durante l'esame in Commissione, accogliendo una proposta emendativa del Governo, l'articolo 18 riguardante la trasformazione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea (CIDE) in relazione alla scadenza del contratto istitutivo del Gruppo europeo di interesse economico, in cui esso rientra. La Commissione europea ha ritenuto, infatti, di non rinnovare le convenzioni relative ai centri nazionali di informazione sull'Europa, offrendo ai Governi nuove forme di collaborazione, che prevedono accordi pluriennali con gli Stati membri per assicurare un contributo finanziario agli organi scelti e proposti dagli stessi. Il Governo ha, pertanto, ritenuto opportuno sopprimere la disposizione in esame e compiere ulteriori valutazioni al fine di individuare la soluzione migliore per l'adempimento di tale funzione informativa.
Durante l'esame in Commissione, sono stati, infine, aggiunti due ulteriori articoli. L'articolo 18-bis modifica il comma 2 dell'articolo 29 della legge n. 428 del 1990, concernente il rimborso di diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione e di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali indebitamente riscossi. La modifica in esame, che si rende necessaria a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 9 dicembre 2003 e della successiva procedura di infrazione a carico dell'Italia, uniforma le modalità di rimborso, consentendolo nei casi in cui il tributo non è stato traslato su altri soggetti; prevede, inoltre, come richiesto dalla Corte di giustizia, che la prova di tale traslazione non possa essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni. Infine, il nuovo articolo 18-ter abroga l'articolo 4 della legge n. 183 del 1987, che istituisce un comitato consultivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio o dal ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, con compiti di studio e consulenza su questioni concernenti le attività comunitarie. L'abrogazione si rende opportuna in quanto le funzioni del comitato sono ora svolte dal Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei e dal Comitato tecnico permanente, istituiti dalla legge n. 11 del 2005. Sono inoltre soppressi i commi 2 e 3 dell'articolo 19 della medesima legge n. 183 che prevedono un compenso al personale chiamato a far parte della commissione per il recepimento delle normative comunitarie.
In conclusione, occorre sottolineare ancora una volta come la legge comunitaria per il 2006 abbia il merito di aver ridotto i tempi per l'adozione dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie, in particolare nei casi di direttive il cui termine sia già scaduto o sia in scadenza nei sei mesi successivi all'entrata in vigore
Pag. 141del provvedimento. Si tratta di importanti innovazioni, utili a velocizzare i tempi di attuazione della normativa europea e a ridurre il rischio, per il nostro paese, di incorrere in procedure di infrazione.
La legge comunitaria per il 2006 presenta come elemento di criticità il fatto di essere stata sottoposta all'attenzione del Parlamento con un certo ritardo dovuto all'ingorgo istituzionale che si è determi nato a causa delle elezioni per il rinnovo delle Camere e del Presidente della Repubblica, nonché per il referendum costituzionale. È importante che nel corso della legislatura si riesca ad approvare il provvedimento annuale in tempi più celeri.
ERRATA CORRIGE
Nel resoconto sommario e stenografico della seduta del 24 luglio 2006:
a pagina VIII, prima colonna, quinta riga, ed a pagina 57, prima colonna, ventinovesima riga, il nome «Santo Liotta» si intende sostituito dal seguente: «Raffaele Tecce».