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CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DEL DEPUTATO RICCARDO MILANA, RELATORE PER LA V COMMISSIONE, SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 1475.
RICCARDO MILANA, Relatore per la V Commissione. Il titolo III contiene norme per il contrasto all'evasione fiscale. In particolare per l'IVA sugli immobili, il nuovo testo riorganizza la disciplina dell'imponibilità IVA sulle locazioni di terreni e fabbricati e sulle cessioni di fabbricati.
Per quanto riguarda le cessioni, sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati. Fanno eccezione le cessioni: di fabbricati effettuate dai costruttori entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o del recupero; di fabbricati strumentali effettuate nei confronti a favore di soggetti la cui percentuale di detraibilità, nell'anno di imposta precedente, non risulta superiore al 25 per cento, oppure verso soggetti non titolari di partita IVA; di fabbricati strumentali se l'opzione IVA è stata espressamente richiesta nel contratto.
Quanto alle locazioni, sono esenti da IVA le locazioni e gli affitti di terreni a destinazione non edificatoria, nonché di fabbricati. Fanno eccezione le locazioni: di fabbricati strumentali effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA la cui percentuale di detraibilità, nell'anno di imposta precedente, non risulta superiore al 25 per cento, oppure verso soggetti non titolari di partita IVA; quelle per le quali il locatore abbia optato nell'atto per l'imposizione mediante IVA.
Un'aliquota pari all'1 per cento viene assunta per l'applicazione del registro sui contratti non assoggettati ad IVA. Per quanto riguarda le locazioni finanziarie relative agli immobili residenziali, il registro viene applicato nella misura delle locazioni (2 per cento), così come avviene anche per le locazioni poste in essere dai costruttori.
Viene esclusa la rettifica delle detrazioni IVA (e quindi la restituzione al fisco delle somme già detratte o rimborsate dalle immobiliari sugli acquisti di fabbricati avvenuti dal 1998 al 2005): per i fabbricati diversi da quelli strumentali se posseduti alla data del 4 luglio 2006; per i fabbricati strettamente strumentali se nel primo atto (affitto o vendita), stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il soggetto esercita l'opzione IVA; per le imprese costruttrici che abbiano ultimato l'immobile entro il 4 luglio 2002. Il trasferimento di proprietà degli immobili strumentali è soggetto all'imposta ipotecaria, nella misura del 3 per cento, e all'imposta catastale, nella misura dell'1 per cento, aliquote ridotte della metà qualora della cessione sia parte un fondo immobiliare chiuso o un'impresa di leasing o banche o intermediari finanziari limitatamente all'acquisto e al riscatto dei beni concessi o da concedere in locazione finanziaria.
L'imposta di registro sui canoni di locazione finanziaria costituisce un accontoPag. 121e può essere scontata dalle ipocatastali dovute al momento del riscatto.
Per i compensi ai professionisti tramite bonifici, la modifica diluisce i tempi di applicazione dell'obbligo del versamento tramite bonifico, assegno o moneta elettronica oltre una certa soglia, prevedendo una graduazione della soglia stessa, che viene fissata a 1.000 euro per il 2006, a 500 euro nel 2007, per arrivare solo nel 2008 ai 100 euro previsti dalla norma originaria.
Per la detraibilità Irpef sulle spese immobiliari, si introduce una ulteriore detrazione IRE relativa ai compensi per gli intermediari immobiliari nel caso di acquisto di abitazione principale per un importo non superiore a 1.000 euro annui a partire da lo gennaio 2007. La misura, oltre a favorire l'acquirente della prima casa, rafforza l'obiettivo di contrasto dell'evasione fiscale nel settore immobiliare.
Per quanto riguarda la sanatoria concessionari, i versamenti della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta dai concessionari della riscossione sono efficaci se versati, con gli interessi legali, entro il 10 luglio 2006. Inoltre, la sanatoria della responsabilità amministrativa non si applica ai provvedimenti che al 30 giugno 2005 non erano definitivi (perché gravati di un ricorso) e alle irregolarità consistenti in atti dichiarati falsi con pronuncia penale passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della sanatoria.
Quanto alla tutela della privacy dei contribuenti, gli agenti della riscossione che potranno accedere alle banche dati contenenti informazioni riservate sui contribuenti dovranno essere previamente selezionati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Viene così introdotto un ulteriore elemento di cautela finalizzato a tutelare la privacy dei cittadini.
In materia di comunicazioni delle imprese assicurative all'anagrafe tributaria, viene esclusa la causale del versamento dai dati che le imprese di assicurazione debbono comunicare all'anagrafe tributaria, dati che vanno utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che hanno partecipato alla quantificazione della somma liquidata (ad esempio, consulenti e periti). La trasmissione delle informazioni all'anagrafe tributaria per via telematica deve essere eseguita mediante posta elettronica certificata.
Quanto alla responsabilità solidale appaltatore/subappaltatore, dalle norme sulla responsabilità solidale a carico dell'appaltatore per le ritenute e i contributi dovuti dal subappaltatore, sono esclusi i committenti non esercenti attività commerciale. A un decreto ministeriale spetterà determinare la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti. Si estende all'effettuazione e al versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore.
In ordine alla questione dell'evasione squadre di calcio, per contrastare l'evasione e l'elusione, le società di calcio professionistiche saranno obbligate a inviare all'agenzia delle entrate copia dei contratti di ingaggio dei calciatori con le indicazioni dei relativi compensi.
Per quanto concerne IVA e Irpef su ristrutturazioni edilizie, dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 tornerà l'agevolazione IVA (10 per cento) sulle ristrutturazioni edilizie. Per lo stesso periodo la detrazione Irpef sarà pari al 36 per cento, fino a un massimo di 48 mila euro per abitazione. Queste misure, considerate nella globalità dei loro effetti, oltre a contribuire al rafforzamento delle politiche di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio, hanno determinato negli anni un maggiore gettito ai fini IVA, con recupero di aree di evasione o di elusione fiscale, maggiori introiti per il sistema previdenziale e per gli oneri sociali collegati, incremento di fatturato nel settore delle costruzioni. Nonostante il bilancio di queste misure sia stato indiscutibilmente positivo, nella legge finanziaria per il 2006 si è previsto di prorogare solo - anche se maggiorata al 41 per cento - l'agevolazione ai fini Irpef , mantenendo per l'IVA l'aliquota ordinariaPag. 122del 20 per cento senza considerare che la detrazione delle spese sostenute per le ristrutturazioni ai fini IRPEF, non accompagnata alla riduzione dell'IVA, risulta inidonea a garantire l'emersione del lavoro e del reddito sommerso e un incremento dei lavori di ristrutturazione edilizia medesima.
L'IVA sulla cioccolata e le altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio (nonché sui francobolli da collezione) viene mantenuta al 10 per cento, allo scopo di non compromettere la competitività di un settore di punta dell'industria alimentare, caratterizzato da una alta presenza di artigiani e da una forte esportazione. Inoltre, si riammettono anche le fonti «assimilate» e non solo quelle rinnovabili a beneficiare dell'aliquota del 10 per cento ai fini IVA nel contratto di servizio energia, garantendo così le fasce più deboli della popolazione che avrebbero dovuto sopportare un maggior onere per la fornitura e distribuzione di calore-energia.
Quanto ai dividendi black list, sono esclusi dal reddito imponibile delle società e degli enti commerciali tutti i redditi provenienti anche indirettamente da società residenti in Paesi esteri (ad eccezione dei territori a regime fiscale privilegiato) e non solo gli utili corrisposti da tali società in relazione alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e ad altri strumenti finanziari.
Deducibilità canoni leasing. Per i mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di impresa, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria (stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge) è ammessa a condizione che la durata del contratto sia almeno pari al periodo di ammortamento.
Nel settore dell'edilizia convenzionata pubblica, i trasferimenti di terreni edificabili all'interno di piani particolareggiati destinati all'edilizia residenziale convenzionata pubblica mantengono l'agevolazione (imposta di registro 1 per cento e ipocatastale euro 168) prevista dalla legge finanziaria per il 2001 (e precedentemente abrogata dal decreto-legge).
E mantenuta l'incentivazione (aliquota ridotta del 50 per cento rispetto a quella utilizzata per il TFR) per i rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del decreto e per quelli la cui cessazione sia prevista da atti o accordi conclusi prima di tale data, purché aventi data certa.
Il regime fiscale di favore per le stock option non è più abrogato ma limitato ad alcune fattispecie. Pertanto, è consentita l'applicazione del vecchio regime di tassazione nei casi in cui il consiglio di amministrazione della società abbia deliberato il piano azionario prima della data di entrata in vigore del decreto. Resta inoltre la vecchia tassazione se il dipendente mantiene i titoli per almeno 5 anni e se il valore delle azioni assegnate non supera la retribuzione lorda dell'anno precedente. Il reddito derivante dall'applicazione delle suddette disposizioni rileva anche a fini contributivi, limitatamente ai piani di assegnazioni deliberati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge e con esclusivo riferimento alle anzianità maturate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
L'articolo relativo al contrasto del lavoro nero e promozione della sicurezza nei cantieri introduce disposizioni per contrastare il lavoro nero nel settore dell'edilizia. Il contrasto dell'evasione contributiva si intreccia, in questo caso, con il tema della insicurezza sui luoghi di lavoro, che il regime di precarietà accentua e favorisce. La norma, che anticipa alcune disposizioni in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, rende possibili provvedimenti di sospensione dei lavori nei cantieri edili qualora il personale addetto non risulti registrato in misura pari o superiore al 20 per cento oppure nei casi in cui siano state registrate ripetute violazioni della disciplina sui tempi di lavoro e di riposo. Le imprese che incorrono in questa sanzione vengono anche inibite dal partecipare a gare pubbliche. Per la revoca del provvedimento è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori e il ripristino delle regolari condizioni di lavoro. Si prevede inoltre che il personale occupato vengaPag. 123dotato a decorrere dal 1o ottobre 2006 di apposita tessera di riconoscimento. Sono previsti adempimenti a carico dei lavoratori e sanzioni in caso di inadempienza. A fronte dei più stringenti adempimenti cui sono chiamate le imprese edili viene aumentata da 63 a 87 milioni di euro la quota delle risorse del fondo per l'occupazione destinate alla cassa integrazione speciale in caso di cessazione dell'attività. Viene prorogato inoltre al 31 dicembre 2007 il termine di prescrizione per la contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i lavoratori autonomi relative all'anno 1996. La soppressione dell'indennità di trasferta prevista dalla finanziaria 2006 non si applica al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL.
Relativamente all'obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco dei soggetti con cui operano, si limita la retroattività al solo anno 2005, rispetto alla originaria previsione del 1 gennaio 2001, limitando così la quantità di dati che le banche e le poste sono tenute ad inviare all'amministrazione finanziaria.
In materia di apertura partite IVA, la riformulazione dell'articolo stabilisce che i riscontri e i controlli determinati dall'attribuzione del numero di partita IVA non pregiudichino l'attribuzione stessa. È inoltre limitata alle operazioni di acquisti intracomunitari di beni l'obbligo di presentare fidejussione bancaria o polizza fidejussoria che deve avere una durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo comunque non inferiore a 50 mila euro. Viene infine abolita la possibilità, introdotta dal decreto, di ottenere una partita IVA provvisoria utilizzabile per gli acquisti di beni e servizi.
La disposizione relativa ai bilanci in formato elettronico prevede l'apertura di un canale telematico per i bilanci di esercizio e per gli altri atti del registro delle imprese che, entro il 31 marzo 2007, dovranno essere trasmessi in formato elettronico.
Con riferimento al credito registratori di cassa, per agevolare gli operatori, in particolare i titolari di piccoli esercizi, rispetto all'invio telematico degli importi all'agenzia delle entrate (al fine della certificazione dei corrispettivi), l'obbligo è stato prorogato di sei mesi (luglio 2007 anziché gennaio 2007) ed è stato previsto un contributo pubblico di 100 euro per ogni registratore che verrà abilitato all'invio telematico per incentivare l'adeguamento.
L'obbligo della presentazione della dichiarazione ai fini ICI e delle comunicazioni sostitutive permane fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali. Si conferma la possibilità di liquidare l'ICI con modalità diverse dal versamento con il modello F24.
Con un nuovo articolo (39-bis) sono state inserite disposizioni in materia di rimborsi elettorali ai movimenti o partiti politici. Le norme novellano la legge n. 157 del 1999 e dispongono un regime ad hoc per i rimborsi elettorali in relazione alle spese sostenute dai soggetti suddetti per le campagne elettorali nella Circoscrizione Estero. Nello specifico si dispone un incremento dei due fondi esistenti per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pari all' 1,5 per cento del loro ammontare a partire dalle elezioni politiche 2006.
Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni sono valutati in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Per il 2006 si provvede alla loro copertura a valere sul «Fondo per interventi strutturali di politica economica», finalizzato ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed alla cui costituzione hanno concorso le maggiori entrate, derivanti dalla proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi per il 2005, valutate in 2.215,5 milioni di euro dalla norma che ha disposto la proroga. Per gli anni successivi la copertura degli oneri sarà a carico del Ministero degli affari esteri.
Si stabilisce inoltre che in caso di referendum (sia ex articolo 75 della Costituzione che articolo 138 della Costituzione) il rimborso ai comitati promotori sia di 1 euro per ogni firma valida e nonPag. 124più mille lire e che il limite massimo del rimborso non sia più 5 miliardi di lire bensì 2.582.285 euro da corrispondere in un'unica soluzione entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria. Con quest'ultima modifica si sgancia la corresponsione dei rimborsi elettorali (da effettuarsi con cadenza annuale entro il 31 luglio di ciascun anno) da quella per i referendum (un'unica soluzione). L'unica condizione per avere i fondi, valida solo per i referendum abrogativi, è il raggiungimento del quorum. (già nella legge n. 157 del 1999)
Al maggior onere pari a 2.582.285 annui a decorrere dal 2006 si provvede mediante le maggiori entrate recate dal decreto-legge.