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Svolgimento di interpellanze urgenti.
(Iniziative per una rapida liquidazione dei danni relativi al crollo di un edificio nel comune di Castellaneta (Taranto) avvenuto il 7 febbraio 1985 - n. 2-00085)
PRESIDENTE. L'onorevole Patarino ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00085 (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 4).
CARMINE SANTO PATARINO. Signor Presidente, oltre 21 anni fa, precisamente il 7 febbraio 1985, in provincia di Taranto, a Castellaneta, mio comune di nascita e di residenza, 34 persone trovarono la morte a seguito del crollo del palazzo in cui abitavano. Le ragioni di quel crollo non furono addebitate a movimenti tellurici o allo scoppio di una bombola di gas, ma semplicemente al cedimento delle strutture portanti dell'edificio.
La notizia di quel tragico evento, come si può ben immaginare, ebbe larghissima eco sulla stampa e nelle televisioni italiane e straniere per diversi giorni, suscitando ovunque sentimenti di dolore e di commozione. Né mancarono, come sempre accade in casi del genere, dichiarazioni di alti esponenti istituzionali, regionali e nazionali, che assicurarono il loro massimo impegno a favore dei superstiti e dei familiari delle vittime. Lo stesso Presidente della Repubblica dell'epoca, onorevole Pertini, che aveva partecipato alla cerimonia dei funerali di quelle 34 persone sfortunate, aveva garantito che avrebbe seguito personalmente la vicenda, per dare a tutti, e nei tempi più brevi, le più concrete soddisfazioni.
Invece, dopo le belle e commoventi parole pronunciate dai più alti pulpiti, dopo le dichiarazioni di solidarietà, i calorosi abbracci, le cordiali strette di mano e le rassicuranti espressioni del tipo: «State tranquilli, non vi abbandoneremo», spenti i riflettori, per i superstiti ed i familiari delle vittime, al dolore per la perdita dei propri cari, si è aggiunto il tormento di un interminabile iter processuale del quale non si prevede alcuna conclusione: udienze, rinvii, cavilli, scaricabarili, sentenze e appelli che non finiscono mai!
Con la prima sentenza, che risale al 4 maggio 1989 (n. 592), il tribunale di Taranto condannava i colpevoli alle pene di legge ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio. Successivamente, il 1o marzo 1991, con sentenza della Corte di appello di Lecce, veniva rigettato il ricorso presentato dagli imputati. Il 31 ottobre 1991, la Corte di cassazione pronunciava una sentenza (depositata il 19 maggio 1992) che confermava la sentenza della Corte d'appello.
Nel luglio del 1992 aveva inizio il giudizio di risarcimento danni dinanzi al tribunale di Taranto e, in data 23 novembrePag. 2491998, veniva nominato il GOA, che fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 1o giugno 2000. Le conclusioni venivano precisate all'udienza dell'8 giugno 2000, mentre la sentenza di accoglimento (n. 428 del 2003), con la quale veniva stabilito un risarcimento danni ammontante ad oltre 20 miliardi delle vecchie lire, veniva depositata in cancelleria soltanto il 1o maggio 2003, cioè a distanza di circa tre anni, togliendo, di fatto, al comune di Castellaneta la possibilità di contrarre mutuo con la Cassa depositi e prestiti.
Nel settembre del 2003 è cominciato il giudizio d'appello, definito con sentenza 13 luglio 2005, di accoglimento dell'appello con rimessione della causa al giudice di primo grado (tribunale di Taranto), al fine di evocare in giudizio il ministro dell'interno. L'udienza di trattazione è stata fissata per il 10 gennaio 2007.
Credo sia arrivato il momento che, da qualche parte, nei vari palazzi in cui si esercita il potere decisionale, qualcuno abbia la volontà di interessarsi seriamente della vicenda ed il coraggio di andare fino in fondo, per fare giustizia e per dare a chi attende da 21 anni una risposta giusta e definitiva. Per queste ragioni ho chiesto, speranzoso, l'autorevole intervento dell'onorevole ministro.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'interno, Alessandro Pajno, ha facoltà di rispondere.
ALESSANDRO PAJNO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli deputati, l'interpellanza solleva una questione verso la quale il Ministero dell'interno guarda con il massimo rispetto, non solo per il dolore dei familiari delle vittime del disastro, ma anche per il gravissimo disagio che essi hanno dovuto sopportare anche a causa dei tempi lunghi della giustizia, che non hanno ancora consentito il risarcimento dei danni a distanza di tanti anni dall'evento.
La vicende si inquadra, su un piano giuridico, in una questione di carattere generale: quella della legittimazione passiva dell'amministrazione dell'interno nei giudizi connessi con gli atti emessi dal sindaco in qualità di ufficiale di Governo. In particolare, viene ipotizzata l'imputabilità allo Stato della responsabilità patrimoniale per i danni derivanti dall'illegittimità delle ordinanze sindacali o, come nel caso in esame, della loro omessa adozione nelle ipotesi di provvedimenti a tutela della pubblica incolumità. D'altra parte, è frequente il caso di ordinanze sindacali non comunicate al prefetto al momento dell'adozione e delle quali, quindi, quest'ultimo acquisisce conoscenza soltanto al momento delle impugnazioni giurisdizionali, e comunque delle vicende eventualmente connesse con tali ordinanze, quando ormai il danno derivante dall'illegittimità eventualmente esistente non è più evitabile.
Su questa problematica, il Ministero dell'interno ha sensibilizzato i sindaci circa la necessità di dare immediata comunicazione ai prefetti delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate nella qualità di ufficiale di Governo.
Nel caso in questione, come ricordato dall'onorevole interpellante, a seguito dell'esito del giudizio penale dell'ottobre del 1993, è stata corrisposta alle parti civili una provvisionale complessivamente pari a circa 700 milioni di lire, e ciò nelle more della definizione del giudizio risarcitorio incardinato sin dal 1992 dinanzi al tribunale di Taranto nei confronti delle persone civilmente responsabili e del comune di Castellaneta, obbligato in solido.
Ricordo che, nel primo grado del giudizio già celebrato, l'amministrazione statale non è stata presente e che, con la sentenza di primo grado in sede risarcitoria, non si è ravvisata responsabilità dello Stato per la mancata adozione da parte del sindaco, quale ufficiale di Governo, dell'ordinanza contingibile e urgente. A tale decisione giurisdizionale si è opposto il comune, che ha invece insistito sulla tesi che l'omessa adozione dei provvedimenti del sindaco quale ufficiale del Governo non può dar luogo a responsabilità dell'amministrazione locale, ma a quella dello Stato.Pag. 250
In secondo grado, la Corte d'appello, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 248 del 2005, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'interno e ha rimesso le parti in primo grado davanti al tribunale per la riassunzione della causa, ai sensi dell'articolo 353, secondo comma, del codice di procedura civile.
In ultimo, a seguito dell'udienza del 7 giugno scorso, il giudice competente ha rinviato la causa al 10 gennaio 2007 per consentire le necessarie notificazioni e comunicazioni nei confronti delle parti contumaci. Fino alla sentenza della corte d'appello, quindi, l'amministrazione dell'interno è rimasta totalmente estranea alla controversia. Solo nel giudizio riassunto dinanzi al tribunale, si avrà ora modo di valutare compiutamente i vari profili della vicenda, anche riguardo alla corretta qualificazione della natura giuridica del provvedimento sindacale omesso, che potrebbe ricondursi alle funzioni non già di ufficiale del Governo, bensì a quelle di sindaco quale capo dell'amministrazione comunale. Infatti, l'articolo 32 della legge urbanistica del 1942, vigente all'epoca dei fatti, prevedeva l'obbligo di vigilanza del sindaco sulle costruzioni che si eseguono in territorio comunale.
L'onorevole interpellante pone, dunque, un problema di ordine morale e sociale che tutti riconosciamo. Il Ministero dell'interno si rende conto della gravità dei ritardi che si sono accumulati su questa vicenda, ma che finora non ha visto acclarato in sede giurisdizionale le eventuali responsabilità civili e, in attesa di un procedimento giurisdizionale sulle responsabilità civili, certamente imprescindibile, si dichiara disponibile a collaborare alla ricerca di una soluzione che venga incontro alle esigenze delle famiglie. Una ipotesi potrebbe essere quella di un intervento legislativo mirato, che, viste le ristrettezze di natura economica, consenta allo Stato di adottare misure finanziarie che rendano possibili, anche eventualmente, il conseguimento del ristoro da parte degli interessati.
PRESIDENTE. Il deputato Patarino ha facoltà di replicare.
CARMINE SANTO PATARINO. Signor Presidente, signor sottosegretario, l'ultima parte del suo intervento lascia qualche spiraglio. Ma è un timido e pallido spiraglio in una vicenda che, come lei stesso ha detto e come ha riferito anche per quanto attiene allo stesso ministro, si guarda con particolare attenzione non soltanto per quello che accadde 21 anni fa, ma per quello che continua ad accadere alle famiglie delle vittime ed ai superstiti.
A parte questa ipotesi da lei prospettata alla fine del suo intervento e che andrebbe valutata nelle sue possibilità concrete per evitare un processo, che pure si deve svolgere nel prossimo mese di gennaio, è opportuno intervenire in fretta, perché diversamente i familiari attendono, l'amministrazione comunale di Castellaneta non è, né sarebbe mai in grado di tirare fuori una cifra come quella di oltre 10 milioni di euro, i cittadini che aspettano continueranno ad aspettare e c'è il fondato rischio, come è successo qualche anno fa, che il comune addirittura dichiari lo stato di dissesto perché non avrebbe le possibilità.
Pertanto, pur aderendo alla sua richiesta, devo dichiararmi parzialmente soddisfatto della sua risposta. A questo punto, parlando fuori dal microfono, se lei mi consente, signor sottosegretario, possiamo incontrarci, subito dopo le feste estive, al fine di valutare, anche con i tecnici ed, eventualmente, con i legali, la possibilità concreta di aderire alla sua richiesta.