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Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006 (A.C. 1042) (ore 10,47).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006.
Ricordo che nella seduta del 25 luglio 2006 si è conclusa la discussione sulle linee generali svolta congiuntamente a quella sulla relazione in ordine alla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario.
(Esame degli articoli - A.C. 1042)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione.
Le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (Vedi l'allegato A - A.C. 1042 sezione 1 e 2).
Avverto che il parere reso dalla Commissione bilancio reca talune condizioni per il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, tra le quali l'approvazione dell'emendamento 8.100 del Governo e 8-ter 201 delle Commissioni.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento, non possono essere ripresentati in Assemblea e dunque sono irricevibili gli emendamenti dichiarati inammissibili nelle Commissioni.
Avverto inoltre che la Presidenza, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento e in conformità ai criteri di ammissibilità delineati nel corso dell'esame dei precedenti disegni di legge comunitaria, non ritiene ammissibili, in quanto estranei all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le seguenti proposte emendative: Fundarò 14.040, volto ad integrare la disposizione di delega conferita dell'articolo 13 della legge n. 62 del 2005, per l'attuazione di un regolamento in materia di fertilizzanti, attribuendo al Governo anche una delega per l'adozione di ulteriori disposizioni integrative e correttive. La predetta delega, tuttavia, è già stata esercitata con l'emanazione del decreto legislativo n. 217 del 2006; D'Agrò 18-ter.040, volto a modificare la normativaPag. 5statale vigente (il decreto legislativo n. 151 del 2004, che dà attuazione alla direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana) per la quale non sono in corso procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee. Avverto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) e b) della citata legge n. 11 del 2005, la legge comunitaria può recare disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti solo se in contrasto con gli obblighi comunitari, ovvero se siano oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana. L'emendamento pertanto risulta estraneo al contenuto proprio della legge comunitaria.
Avverto, altresì, che la Presidenza non ritiene ammissibile l'articolo aggiuntivo Fundarò 11.040 che modifica il comma 2 dell'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992 (come introdotto dalla legge n. 221 del 2002) novellato dall'articolo 7 del decreto-legge n. 251 del 2006, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Camera. L'emendamento potrà pertanto essere presentato in occasione dell'esame di tale disegno di legge.
Avverto infine che l'articolo aggiuntivo Fundarò 11.041 è stato ritirato.