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TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEI DEPUTATI FINCATO E DI GIOIA IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 1750
Il decreto-legge n. 262 del 2006 costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica per il 2007. Le maggiori entrate da esso derivanti concorrono infatti per oltre 9 miliardi di euro al conseguimento degli obiettivi di bilancio previsti per il prossimo anno. Nell'esaminare questo decreto-legge, le Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze) hanno pertanto proceduto nell'osservanza delle disposizioni che regolano l'esame parlamentare dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria, con l'applicazione di vincoli più stringenti quanto al regime di ammissibilità degli emendamenti, per i quali valeva infatti, oltre all'ordinario criterio del rispetto della materia propria del provvedimento, anche il vincolo della compensatività degli effetti finanziari.
Le Commissioni hanno comunque esaminato numerose proposte emendative. APag. 84tal fine è stato anche costituito un Comitato ristretto, che ha svolto un utile lavoro istruttorio. In conseguenza di tale lavoro, le Commissioni hanno potuto apportare numerose modifiche al testo, in alcuni casi, condivise dai gruppi di maggioranza e di opposizione.
Il lavoro svolto è stato molto proficuo: in virtù di esso, i relatori possono rassegnare oggi all'attenzione dell'Assemblea della Camera un testo che supera alcune perplessità suscitate dalla formulazione originaria del decreto-legge.
Veniamo quindi a illustrarne partitamente il contenuto.
L'articolo 1 del decreto-legge, al comma 1, dispone che alcuni dati, documenti e dichiarazioni, previsti dalla legislazione in materia di imposte di fabbricazione, siano presentati esclusivamente in forma telematica.
Il comma 2 integra la disciplina relativa ai depositi IVA, subordinando l'avvio dell'operatività di tali depositi da parte di determinati soggetti alla presentazione di comunicazione ai competenti uffici delle dogane e delle entrate, anche per la valutazione della congruità della garanzia, ove prescritta.
Il comma 3 introduce una procedura semplificata per la distruzione, sotto controllo doganale, delle merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale; il comma 4 rimette a decreto interministeriale la definizione dei termini e delle modalità d'attuazione.
Dopo il comma 4, nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, è stato inserito un comma 4-bis, il quale prevede che i tabacchi lavorati sottoposti a sequestro, decorso un anno, siano distrutti previo prelievo dei campioni necessari.
Il comma 5 integra la disciplina relativa al controllo degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, presentati agli uffici doganali dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, estendendo i poteri esercitabili a questo fine dagli uffici medesimi e prevedendo che le necessarie autorizzazioni siano rilasciate dal direttore regionale dell'Agenzia delle dogane. Con un emendamento di carattere tecnico, approvato nel corso dell'esame presso le Commissioni, si è provveduto a meglio specificare quest'ultimo aspetto, in relazione a una fattispecie che non era stata disciplinata nel testo originario del decreto-legge.
Il comma 6 esclude la deducibilità delle spese per prestazioni di servizi resi da professionisti domiciliati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, agli effetti dell'imposta sui redditi delle società (IRES). Con emendamento dei relatori si è chiarito - conformemente a quanto era presupposto dalla relazione tecnica governativa - che la società può fornire la prova dell'effettivo interesse economico dell'operazione.
Il comma 7 integra le disposizioni che prescrivono l'invio telematico delle copie dei contratti dei calciatori professionisti all'Agenzia delle entrate, estendendone l'applicazione anche ai contratti di sponsorizzazione stipulati dai medesimi atleti, ove la società calcistica percepisca somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine. Viene inoltre rimessa a provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione del contenuto, delle modalità e dei termini della trasmissione.
Il comma 8, modificato nel corso dell'esame presso le Commissioni, stabilisce che la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, o comunque dell'attività medesima, sia disposta, in caso di violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, reiterata per tre volte nel quinquennio, sulla base della semplice contestazione, per un periodo da tre giorni a un mese. II testo originario del decreto-legge richiedeva invece l'accertamento definitivo della violazione e manteneva la più lunga durata della sospensione (da quindici giorni a due mesi), previste nella norma già vigente, ma riduceva da tre a una sola violazione il presupposto per l'applicazione della sanzione.
Con lo stesso emendamento sono state introdotte, nei commi 8-bis e 8-ter, disposizioniPag. 85ulteriori di natura procedurale per l'applicazione e l'accertamento dell'osservanza della predetta sanzione.
Il comma 9 subordina l'immatricolazione o la voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso alla presentazione di copia del modello F24 indicante il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna. Con emendamento approvato dalle Commissioni è stata soppressa la specificazione secondo cui la disposizione si riferiva esclusivamente a veicoli e rimorchi nuovi.
Il comma 10 richiede, altresì, per l'immatricolazione dei medesimi veicoli, quando siano oggetto di importazione, la presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente l'eventuale riferimento all'utilizzazione, da parte dell'importatore, della facoltà di acquistare senza pagamento dell'imposta, entro il limite dei corrispettivi dell'anno precedente (il cosiddetto plafond). Il comma 11 rimette a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la fissazione del termine di decorrenza, delle modalità applicative e delle esenzioni.
Il comma 12 dispone la gratuità della convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero dei trasporti), l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane, che - per la realizzazione dello sportello automatico dell'automobilista - definisce le procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione, dagli Stati membri dell'Unione europea e, attraverso canali di importazione non ufficiali, da Stati aderenti allo spazio economico europeo.
Il comma 13 sopprime la previsione secondo cui la trasmissione delle informazioni destinate all'anagrafe tributaria è eseguita mediante posta elettronica certificata. Per conseguenza, potranno essere impiegati - come già avviene per l'invio di altre categorie di dati - i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 14 destina una quota delle eventuali maggiori entrate derivanti dal rafforzamento dell'attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali al finanziamento di incentivi all'esodo e alla mobilità territoriale, indennità di trasferta, e di un programma di assunzioni di personale qualificato per l'Amministrazione economico-finanziaria e le altre amministrazioni statali. Le modalità di attuazione sono rimesse alla contrattazione integrativa. Con emendamento approvato dalle Commissioni si è specificato che le suddette risorse sono assegnate per metà al programma destinato all'amministrazione economico-finanziaria, e per la restante metà alle altre amministrazioni.
Il comma 15 dispone il riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da eseguirsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da attuarsi con il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il comma 16 prevede che il regolamento sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per le conseguenze finanziarie.
Il comma 17 sopprime la struttura interdisciplinare incaricata di seguire la trasformazione delle strutture dell'amministrazione tributaria, disposta dal decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché il finanziamento concesso agli istituti di cultura stranieri; riduce l'autorizzazione di spesa in favore della Scuola superiore del Ministero dell'economia e delle finanze per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del made in Italy. Con emendamento approvato dalle Commissioni è stata altresì disposta la soppressione del comitato di coordinamento del SECIT, del comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonché della Commissione consultiva per la riscossione.Pag. 86
I commi 18 e 19 modificano la composizione dei comitati di gestione delle agenzie fiscali, disponendo contestualmente la cessazione dei comitati in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a tale data.
Il comma 1 dell'articolo 2 sopprime la previsione secondo cui la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione della società Riscossione SpA deve essere costituita da dirigenti di vertice dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS.
Il comma 2 prevede la remunerazione con un compenso maggiorato del 25 per cento per i tributi riscossi per conto degli enti locali dal concessionario nazionale della riscossione, qualora esso provveda, in forma residuale, alla sola riscossione coattiva nei casi in cui l'ente non abbia attribuito il servizio nelle forme previste dalla legge. La formulazione testuale è stata meglio precisata mediante un emendamento approvato dalle Commissioni.
Il comma 3 reca modifiche al regime dell'aggio dovuto agli agenti della riscossione sulle somme riscosse.
Il comma 4 prevede che i privilegi e le garanzie comunque prestate ai concessionari della riscossione e le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria vengano trasmesse, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta ufficiale, alla società Riscossione SpA e alle altre società partecipate.
Il comma 5 sopprime la previsione contenuta nella legge finanziaria per il 2004 in ordine ai criteri specifici per la ripartizione tra i concessionari della riscossione dell'importo forfetario di 470 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 previsto a titolo di remunerazione dell'attività di riscossione.
Il comma 6 estende a tutti i crediti del debitore verso terzi la procedura di espropriazione attualmente prevista unicamente per il pignoramento del quinto dello stipendio, previsto dall'articolo 545 del codice di procedura civile. Mediante emendamento tecnico è stato corretto il tenore della rubrica.
Il comma 7 prevede l'attribuzione di particolari poteri di ispezione e verifica agli agenti della riscossione (la società Riscossione SpA e le altre società partecipate).
Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni, modifica la disciplina della dichiarazione stragiudiziale del terzo, nell'ambito del procedimento di riscossione, precisando che nella richiesta, rivolta a terzi, di indicare le cose o somme da essi dovute al soggetto debitore di somme iscritte a ruolo è fissato un termine, decorso il quale possono essere irrogate sanzioni in caso di inottemperanza.
Il comma 8 prescrive alle pubbliche amministrazioni e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo eccedente 10 mila euro, se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento. In caso affermativo, esse non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione.
I commi 9 e 10 estendono al pagamento delle tariffe del servizio idrico integrato le disposizioni in materia di riscossione volontaria previste dal capo II del decreto legislativo n. 241 del 1997 e di riscossione coattiva contenute nel decreto legislativo n. 46 del 1999. Con emendamento approvato presso le Commissioni si è stabilito che la riscossione, sia volontaria sia coattiva, può essere affidata mediante procedimento ad evidenza pubblica a soggetti iscritti nell'apposito albo.
Il comma 11 definisce come agenti della riscossione la società Riscossione SpA e le società da questa partecipate.
I commi 12 e 13 introducono la possibilità di effettuare una compensazione tra le somme iscritte a ruolo e gli eventuali rimborsi dovuti dall'Agenzia delle entrate, dalle altre agenzie fiscali e dagli enti previdenziali.
Il comma 14 consente ai dipendenti delegati degli agenti della riscossione (RiscossionePag. 87SpA e le altre società partecipate) di stare in giudizio personalmente in specifici procedimenti.
Il comma 15 prevede che il sistema di versamento unitario e di compensazione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 si applichi anche alla riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alle associazioni sindacali a carattere nazionale e dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro.
Il comma 16 dispone che spetti all'Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione nell'ambito della procedura di compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il comma 1 dell'articolo 3 prevede che non possono essere portati in ammortamento i costi delle aree occupate da fabbricati strumentali all'esercizio dell'impresa e dei terreni costituenti pertinenze, acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria (leasing).
I commi 2 e 3, nei contratti di riporto, pronti contro termine e mutuo di titoli garantito, limitano la possibilità per il mutuatario e il cessionario a pronti di godere del regime di detassazione parziale dei dividendi, stabilito dall'articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.
Il comma 4 aumenta dal 12,50 per cento al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari realizzate sulle cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e sulle cessione di terreni edificabili.
Il comma 5 modifica le disposizioni transitorie in materia di riporto delle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, dettate dall'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Il comma 6 modifica le disposizioni transitorie in materia di utilizzazione delle perdite fiscali anteriori all'inizio della «tassazione per trasparenza», contenute nell'articolo 36 del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006, differendone l'applicazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il comma 7 differisce l'applicazione del nuovo regime di determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i soggetti non residenti, introdotto dall'articolo 36 del citato decreto-legge n. 223 del 2006.
I commi da 8 a 11 disciplinano l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i soggetti residenti a Campione d'Italia. Con emendamento approvato presso le Commissioni si è meglio precisata la successione delle relative norme nel tempo, chiarendosi che le nuove disposizioni del presente decreto si applicheranno dal 2007, mentre per il 2006 conserverà efficacia il regime antecedente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 223 del 2006.
Il comma 12 ridetermina le condizioni in presenza delle quali, in relazione alle azioni distribuite dalle società a propri dipendenti (c.d. stock options di tipo individuale), non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente la differenza tra il valore di esse al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.
Il comma 12-bis, aggiunto nel corso dell'esame presso le Commissioni, precisa che i soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi debbono comunque emettere non solo la fattura, in caso di richiesta da parte del cliente, ma anche gli scontrini e le ricevute fiscali secondo quanto ordinariamente previsto. Sono esclusi gli operatori della grande distribuzione commerciale, già esenti dall'obbligo in quanto tenuti alla trasmissione quotidiana.
Il comma 1 dell'articolo 4, nel testo originario, modificava il regime speciale forfetario dell'imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli «minimi». Il testoPag. 88originario del decreto-legge prevedeva per i produttori agricoli con determinate caratteristiche l'applicazione del nuovo regime cosiddetto della «franchigia», introdotto dal decreto-legge n. 223 del 2006, in base al quale non sono soggetti ad IVA i contribuenti con modesto volume di affari. La norma introduceva per i produttori agricoli, al fine di accedere al regime della franchigia, il requisito di un volume d'affari non superiore a settemila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici.
Nel corso dell'esame presso le Commissioni si è tuttavia addivenuti a una diversa soluzione. Esclusa l'applicazione del regime di franchigia (che rimane subordinata, per i produttori agricoli, alla rinunzia ad avvalersi del regime speciale ad essi proprio), si è mantenuta l'esenzione - già prevista nel regime vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge - da tutti gli obblighi documentali e contabili, elevando a settemila euro il limite di volume d'affari entro il quale è consentito l'accesso a questo beneficio. È stata invece soppressa la norma che esentava soltanto dalla liquidazione e dal versamento periodico dell'imposta i produttori agricoli con volume di affari compreso tra 7 mila euro e 20.658,28 euro. Rimane infine confermata l'applicazione del limite di settemila euro, previsto in via generale per l'accesso al regime speciale, anche ai produttori agricoli insediati in zone montane.
L'emendamento approvato dalle Commissioni provvede inoltre alla copertura finanziaria mediante aumento dell'imposta di fabbricazione sui superalcolici nella misura del 10 per cento.
Inoltre, dopo il comma 1, è stata introdotta una disposizione (comma 1-bis) volta ad adeguare la formulazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997, recante la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a seguito del nuovo limite di volume d'affari introdotto dal presente decreto-legge per l'esonero dal versamento dell'IVA da parte dei produttori agricoli «minimi». In particolare, anche il limite del volume di affari per ottenere l'esenzione dall'IRAP è stato rideterminato in settemila euro. Questa disposizione dovrà per altro essere coordinata - nel seguito dell'esame in Assemblea - con la modificazione testé illustrata, espungendo il riferimento al regime della franchigia.
Il comma 2 prevede che la richiesta di contributi agricoli rivolta all'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), contenente la dichiarazione relativa all'impiego del suolo nelle singole particelle catastali, sostituisca la dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni in base all'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi. Il comma 3 prevede l'applicazione della disposizione già a partire dall'anno 2006. II comma 4 rimette la determinazione delle modalità tecniche e operative a provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA.
Il comma 5 prevede che l'Agenzia del territorio inviti i titolari dei diritti su fabbricati che abbiano perduto i requisiti di ruralità a provvedere all'aggiornamento catastale. In caso di inottemperanza, vi provvedono gli uffici dell'Agenzia del territorio, a spese dell'interessato e con applicazione delle sanzioni previste.
Il comma 6 interviene sui criteri di individuazione della ruralità degli immobili abitativi ai fini fiscali, richiedendo che il conduttore del terreno rivesta la qualifica di imprenditore agricolo. Il comma 7 prescrive che - ove in applicazione del comma 6 un fabbricato perda il carattere di ruralità - la variazione sia dichiarata al catasto entro il 30 giugno 2007, senza applicazione di sanzioni.
Il comma 8 dispone la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in misura corrispondente al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle descritte disposizioni.
Su quest'ultimo aspetto le Commissioni hanno ritenuto di introdurre una modifica volta a garantire l'autonomia finanziaria degli enti locali. Tale modifica prevede infatti, in sostanza, che la riduzione dei trasferimenti erariali venga effettuata non sulla base del gettito effettivo, ma unicamente sulla base delle previsioni di gettito,Pag. 89garantendo l'afflusso al comune delle maggiori entrate che dovessero realizzarsi.
I commi 1 e 2 dell'articolo 5 prescrivono la revisione della rendita catastale attribuita agli immobili censiti nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, qualora in essi siano compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, che presentino autonomia funzionale e reddituale. Il comma 3 rimette la determinazione delle modalità tecniche e operative a provvedimento del direttore dell'agenzia del territorio. Le nuove rendite catastali, dichiarate ovvero attribuite, producono effetto fiscale, in base al comma 4, a decorrere dal 1o gennaio 2007. Il comma 5 prevede che, nell'ipotesi in cui i contribuenti non procedano, entro i novanta giorni previsti, alla richiesta di revisione delle rendite degli immobili di categoria E, siano i comuni a promuovere la richiesta di aggiornamento dei dati catastali.
Il comma 6 rivaluta del 40 per cento il moltiplicatore da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo B, relativo agli immobili per usi collettivi, per stabilire il valore minimo ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e le donazioni e delle connesse imposte ipotecarie e catastali.
Il comma 7 dispone infine che i trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dall'imposta comunale sugli immobili in conseguenza delle disposizioni del presente articolo 7. Anche in questo caso le Commissioni hanno ritenuto di introdurre la medesima clausola di garanzia per l'autonomia finanziaria dei comuni inserita nell'articolo 4.
La nuova formulazione dell'articolo 6 reintroduce l'imposta sulle successioni e sulle donazioni - soppressa dal 25 ottobre 2001 - ripristinando l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo unico che ne disciplinava l'applicazione (decreto legislativo n. 346 del 1990), nel testo che risultava allora in vigore, comprendente quindi le modificazioni apportate dall'articolo 69 della legge n. 342 del 2000.
È tuttavia stabilita una specifica disciplina che riguarda segnatamente le aliquote d'imposta applicabili.
In particolare, ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte si applicano le seguenti aliquote: 4 per cento, sul valore complessivo eccedente un milione di euro per ciascun beneficiario, per i trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta; 6 per cento per i trasferimenti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento per i trasferimenti in favore di soggetti diversi dai precedenti.
Le aliquote precedentemente esistenti erano le stesse, ma si applicavano in ogni caso alla sola parte del valore della quota o del legato che superasse i 350 milioni di lire (pari a circa 180.760 euro).
Il limite di franchigia è stato quindi aumentato a un milione di euro, ma la sua applicabilità è stata ristretta soltanto al coniuge e ai parenti in linea retta. Il nuovo importo è quindi superiore anche a quello, più favorevole, di un miliardo di lire (pari a circa 516.457 euro), precedentemente stabilito nel caso in cui il beneficiario fosse un discendente in linea retta minore di età o affetto da grave minorazione fisica, psichica o sensoriale: non viene perciò previsto per questa ipotesi uno speciale limite di franchigia.
Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito fra vivi, le aliquote sono invece così rideterminate: 4 per cento, sul valore complessivo eccedente un milione di euro, per i trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (in precedenza l'aliquota era il 3 per cento); 6 per cento per i trasferimenti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado (in precedenza l'aliquota era il 5 per cento); 8 per cento per i trasferimenti a favore di soggetti diversi dai precedenti.
In precedenza, le aliquote erano rispettivamente il 3, il 5 e il 7 per cento, daPag. 90applicarsi esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che avesse superato i 350 milioni di lire.
Analogamente a quanto era già stabilito per l'imposta sulle successioni, si prevede che la misura degli importi esenti sia aggiornata, ogni quattro anni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dell'indice del costo della vita.
Vengono inoltre apportate alcune puntuali modificazioni al predetto testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
Sono abrogati: l'articolo 7, commi da 1 a 2-quater, che disciplinavano le aliquote applicabili per la determinazione dell'imposta sulle successioni (disciplina sostituita dalle nuove disposizioni sopra illustrate); l'articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, i quali consentivano al titolare dei beni di corrispondere volontariamente l'imposta durante la vita, con aliquote ridotte di un punto rispetto alle ordinarie e con l'effetto di escludere tali beni dall'attivo ereditario; l'articolo 56, commi da 1 a 3, che disciplinavano le aliquote applicabili per la determinazione dell'imposta sulle donazioni (disciplina parimenti sostituita dalle nuove disposizioni sopra illustrate).
È inoltre abrogato l'articolo 13 della legge n. 383 del 2001, il quale sopprimeva l'imposta sulle successioni e sulle donazioni, assoggettando i trasferimenti a titolo gratuito fra vivi alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, con applicazione delle aliquote previste alla parte di valore della quota eccedente l'importo di 350 milioni di lire per ciascun beneficiario.
La nuova disciplina si applica agli atti pubblici formati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, agli atti pubblici a titolo gratuito fatti e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data. Relativamente alle successioni, il termine è invece stabilito nel 3 ottobre 2006. Vengono fatti comunque salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni dell'articolo 6, nel testo originario del decreto-legge, durante il periodo della sua provvisoria efficacia.
È disposto che una parte delle maggiori entrate derivanti dall'imposta così reintrodotta venga destinata a un fondo per finanziare interventi volti a elevare il livello di sicurezza dei trasporti pubblici, da istituirsi con la legge finanziaria. È stato altresì riformulato, nel corso dell'esame presso le Commissioni, l'articolo 7, segnatamente nella parte che concerne le tasse automobilistiche.
In particolare, sono state soppresse le agevolazioni previste per la sostituzione di veicoli esistenti con altri che producono minore quantità di emissioni inquinanti (commi da 1 a 4 e da 6 a 11). È stata altresì rettificata la formulazione del comma 5, precisandosi che la tassazione dei veicoli immatricolati nella categoria N1 (autoveicoli per il trasporto di merci con massa non superiore a 3,5 tonnellate), i quali abbiano quattro o più posti e una portata massima inferiore a 7 quintali, è eseguita in base alla potenza effettiva dei motori e non in ragione della portata. Con il comma 18-bis, introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni, sono stati inoltre aumentati gli importi della tassa automobilistica dovuta per il possesso di motocicli. Essa rimane infatti immutata per i motocicli che rientrino nei limiti di emissione euro 3, subisce invece incrementi in misura crescente secondo le caratteristiche del veicolo sotto l'aspetto ambientale. Per i motocicli euro 0 sono stabiliti gli importi massimi, così determinati: un importo fisso di euro 25 (invece che 19,11, come attualmente) per motori di potenza fino a 11 kilowatt, aumentato di euro 1,60 (invece che di 88 centesimi) per ogni ulteriore kilowatt di potenza. L'aumento di gettito derivante alle regioni (cui spettano i proventi della tassa automobilistica) è recuperato al bilancio dello Stato mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali (comma 18-ter).
Quanto alle rimanenti parti dell'articolo, i commi 12 e 13 riducono l'aliquota d'accisa applicata ai gas di petrolio liquefattiPag. 91(GPL) usati come carburante e incrementano quella relativa al gasolio destinato al medesimo impiego.
Il comma 14 dispone in favore degli autotrasportatori il rimborso del maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota d'accisa sul gasolio disposta dal comma 13.
Il comma 15, rifinanzia gli interventi di promozione dell'utilizzo del metano del gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione, previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 e successive modifiche, autorizzando a tal fine una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.
I commi da 16 a 18 consentono alle regioni di esentare dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli a doppia alimentazione, alimentati anche a GPL e a metano, per cinque o sei annualità, secondo che si tratti di veicoli nuovi o convertiti successivamente l'immatricolazione. Con emendamento riferito al comma 16 è stata confermata l'applicabilità delle agevolazioni eventualmente già disposte da leggi regionali per i veicoli a doppia alimentazione.
Il comma 19 reca alcune modifiche alle disposizioni in materia di tassa ipotecaria, incrementandone gli importi e prevedendo che con le risorse derivanti da tali modifiche venga istituito un fondo per finanziare il trasferimento delle funzioni catastali ai comuni. Il comma 20 prevede che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 19 e 21 siano destinate alla costituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. Tale quota è stata tuttavia ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni per l'anno 2007, mentre è accresciuta di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
Il comma 21 modifica il regime dei tributi speciali catastali; il comma 22 prevede inoltre che le consultazioni catastali, per le quali viene soppressa la previsione del tributo speciale, siano eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.
Il comma 23 proroga al 31 dicembre 2006 il termine, attualmente previsto al 31 ottobre 2006, per l'adeguamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime. Giova ricordare che il disegno di legge finanziaria ridisciplina i criteri per la loro determinazione, abrogando le disposizioni che prescrivevano tale adeguamento.
Il comma 24 differisce al 31 dicembre di ciascun anno il termine entro il quale debbono essere pubblicate le deliberazioni regionali che aumentano l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche per l'anno successivo.
Il comma 25 modifica in senso restrittivo il regime di deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto aziendali, intervenendo sugli articoli 164 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi. Si sopprime totalmente la possibilità di deduzione delle spese relative ai mezzi dati in uso promiscuo ai dipendenti dal reddito d'impresa d'arte o professione, prevedendone la sola deducibilità nei limiti in cui l'uso costituisca per essi reddito di lavoro (cosiddetto fringe benefit); si sopprime poi totalmente la possibilità di dedurre i costi dei veicoli aziendali destinati al trasporto di persone utilizzati nell'esercizio d'impresa ma che non rientrino tra quelli strumentali, e infine si riduce dal 50 al 25 la percentuale di deduzione consentita per i veicoli utilizzati dai professionisti. Il comma 26 dispone l'efficacia delle nuove disposizioni dal periodo d'imposta in corso, con eccezione per la determinazione degli acconti. Con emendamento approvato presso le Commissioni si è rimessa altresì a decreto ministeriale la facoltà di modificare le predette misure, tenendo conto dei rispettivi effetti economici, nel caso in cui venga accordata dall'Unione europea la possibilità di stabilire una percentuale ridotta di detraibilità dell'IVA riferita ai medesimi veicoli (a seguito della nota sentenza della Corte di giustizia dellePag. 92Comunità europee che ha ritenuto illegittima la misura di indetraibilità finora applicata nell'ordinamento italiano).
Il comma 27 riduce l'aliquota d'accisa sul gas metano utilizzato nel settore della distribuzione commerciale, da 173,307 euro per mille mc a 12,498 euro per mille mc. L'articolo 8 sospende, fino al 31 dicembre 2006, l'applicazione della nuova disciplina sui meccanismi per la concessione degli incentivi alle imprese, introdotta dal decreto-legge n. 35 del 2005, agli strumenti della programmazione negoziata. Saranno per conseguenza revocate e riesaminate dal Ministero per lo sviluppo economico le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE in base alla disciplina sospesa. Le relative risorse, unitamente a quelle rese disponibili a seguito della tardiva entrata in funzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti alla ricerca, sono destinate a provvedere agli oneri derivanti dai contratti di programma rimasti privi di copertura finanziaria a seguito delle decurtazioni operate dalla legge finanziaria per il 2006.
Nel corso dell'esame presso le Commissioni è stato aggiunto un comma volto a consentire il completamento di iniziative imprenditoriali già avviate nell'ambito degli strumenti della programmazione negoziata.
L'articolo 9 stabilisce che sia il Dipartimento del tesoro, anziché l'Agenzia del demanio, a richiedere anticipazioni di tesoreria alla Ragioneria generale dello Stato per consentire il tempestivo pagamento dei canoni degli immobili ad uso governativo di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare, disciplinati dall'articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001.
È stato soppresso l'articolo 10, il quale introduceva nuove disposizioni volte a ridefinire la procedura per l'alienazione del patrimonio immobiliare della società Poste italiane SpA non strumentale all'esercizio del servizio postale, di fatto consentendo che tali beni potessero essere sottratti all'ordinaria procedura di cartolarizzazione prevista dallo stesso decreto-legge n. 351 del 2001.
L'articolo 11 modifica le procedure per l'alienazione di alcuni tipi di immobili della società Ferrovie dello Stato SpA, in particolare specificando che l'alienazione dei beni immobili di proprietà delle Ferrovie dello Stato può essere disposta, oltre che dalla società medesima, dalle società da essa interamente controllate, direttamente o indirettamente.
L'articolo 12, modificato rispetto al testo originario a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo, reca un insieme di disposizioni volte ad articolare e meglio definire funzioni e poteri dell'ANAS quale soggetto concedente nei rapporti con le società concessionarie autostradali. A tal fine, esso introduce lo strumento della «convenzione unica» (disciplinato dai commi 1, 2, 3, 6 e 7), cui dovranno conformarsi le attuali concessioni autostradali sin dalla prossima revisione o in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario. La disposizione detta, inoltre, i princìpi cui debbono essere adeguate le clausole convenzionali, e fa conseguire al mancato perfezionamento della convenzione nei termini indicati l'estinzione del rapporto concessorio.
Su tale disciplina, come si è detto, è intervenuto il richiamato emendamento del Governo, allo scopo di superarne gli aspetti più problematici, segnalati anche dall'opposizione, relativi in particolare alla compatibilità tra il nuovo strumento introdotto e il carattere negoziale del rapporto concessorio.
Tra le modifiche apportate su tale emendamento, ci si limita a segnalare la previsione del coinvolgimento di una pluralità di soggetti nella redazione degli schemi di convenzione unica e la sottoposizione dei medesimi schemi al parere delle Commissioni parlamentari (anche per le conseguenze di carattere finanziario), nonché l'affermazione del principio - ispirato alla più recente giurisprudenza amministrativa in materia - della subordinazione del riconoscimento degli adeguamenti tariffari, dovuti per investimentiPag. 93programmati del piano finanziario, all'effettiva realizzazione dei medesimi, accertata dal concedente.
A seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo, è stato modificato anche il comma 4, relativo agli obblighi a carico dei concessionari. In particolare, è stata soppressa la norma la quale escludeva che operatori del settore delle costruzioni potessero esercitare diritti di voto per la nomina degli amministratori, in una misura eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale, ed è stato esplicitamente disposto, in accordo con le posizioni comunitarie, che venga meno l'efficacia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 16 maggio 1997, con cui era stato vietato ai soggetti operanti in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità di partecipare all'azionariato stabile della società Autostrade SpA.
Gli altri commi dell'articolo 12 riguardano rispettivamente i compiti attribuiti all'ANAS circa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per la costruzione delle opere date in concessione e circa i controlli sulla gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione (comma 5), e la procedura di comunicazione delle variazioni tariffarie (comma 8).
L'articolo 13 disciplina le operazioni di dragaggio nei siti che sono oggetto di interventi di bonifica d'interesse nazionale, il cui perimetro comprenda in tutto o in parte la circoscrizione di un'autorità portuale. In particolare, è introdotta la possibilità di svolgere le operazioni di dragaggio anche nelle more dell'attività di bonifica e sono contestualmente dettate misure dirette ad evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito. Sono inoltre modificate le competenze del presidente dell'autorità portuale in ordine al mantenimento e approfondimento dei fondali nei porti.
L'articolo 14 modifica l'assetto azionario della società Stretto di Messina SpA, eliminando il vincolo della partecipazione azionaria diretta o indiretta da parte dell'Istituto per la ricostruzione industriale e prevedendo che al capitale sociale partecipino Anas SpA, le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici.
Le risorse finanziarie liberatesi in seguito al disimpegno di Fintecna SpA nei confronti della Stretto di Messina SpA saranno destinate, in virtù di una modifica apportata nel corso dell'esame in sede referente, per il 90 per cento alla realizzazione di infrastrutture e per la restante parte alla tutela dell'ambiente, con interventi da effettuarsi per il 70 per cento in Sicilia e per il 30 per cento in Calabria.
L'articolo 15, anch'esso modificato nel corso dell'esame presso le Commissioni, ridisciplina l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e incardina presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.
L'articolo 16 autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego disposto dalla legge finanziaria per il 2005, ad avviare concorsi per il reclutamento di quaranta dirigenti di seconda fascia.
L'articolo 17 estende al 2007 le disposizioni relative al funzionamento della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS SpA) in materia di programmazione e gestione della quota degli stanziamenti per infrastrutture, destinata alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, tra cui è stato inserito - con emendamento approvato dalle Commissioni - il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee.
L'articolo 18 rinvia al 2010 l'applicazione delle norme generali sul finanziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche alla Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatro di Bari; dispone l'espropriazione dell'immobile a favore del comune di Bari e assegna al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo straordinario per il completamento dei lavori di ristrutturazione.Pag. 94
L'articolo 19, modificato nel corso dell'esame in sede referente, disciplina l'indennità di carica spettante agli organi degli enti parco.
L'articolo 20 modifica l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) ridefinendone organi e funzioni e prevedendo l'emanazione di un nuovo statuto.
L'articolo 21 interviene sulla disciplina dell'organizzazione dell'attività ispettiva in materia di previdenza sociale e di lavoro, provvedendo a stabilizzare e rafforzare la funzione della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, a modificare la composizione della medesima Commissione, al fine di valorizzare nella stessa il ruolo dell'Arma dei carabinieri, e a modificare la disciplina del diritto d'interpello.
L'articolo 22 semplifica la procedura di rivalutazione delle rendite erogate dall'INAIL a seguito di infortuni.
L'articolo 23 reca disposizioni volte ad agevolare il pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali da parte degli allevatori, delle imprese e dei commercianti, entrati in crisi in seguito al possibile sviluppo in Italia dell'influenza aviaria.
L'articolo 24 autorizza il Governo al riordino e alla semplificazione, in via regolamentare, della disciplina concernente i contributi e le provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici nonché di quelle radiofoniche e televisive, individuando specificamente gli obiettivi del riordino.
L'articolo 25 aggiunge tra le indicazioni obbligatorie da inserire negli stampati la dichiarazione relativa alla circostanza che la testata fruisce di contributi statali diretti.
Nel corso dell'esame in Commissione si è invece addivenuti alla soppressione dell'articolo 26, in materia di erogazione dei contributi diretti all'editoria e alla imprese radiofoniche e televisive e di requisiti per l'accesso ai contributi a favore delle emittenti radiofoniche organi di partiti politici, e dell'articolo 27, concernente la diffusione di messaggi istituzionali, di utilità sociale o di pubblico interesse.
L'articolo 28 reca alcune norme restrittive sull'ammontare dei contributi concessi alle imprese di radiodiffusione sonora, l'articolo 29 riguarda l'erogazione dei contributi diretti alle imprese editrici, l'articolo 30 apporta alcune modifiche alle norme introdotte dalla legge finanziaria per il 2006, ancora in materia di contributi all'editoria. L'articolo 31 reca disposizioni sulle convenzioni aggiuntive tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI per la concessione in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo.
Le Commissioni hanno altresì soppresso l'articolo 32, che introduceva un compenso per la riproduzione di articoli di riviste e giornali, e inserito invece l'articolo 32-bis, che, al fine adeguare il diritto interno all'ordinamento comunitario, istituisce il Fondo per il diritto di prestito pubblico.
L'articolo 33 dispone che le somme ancora dovute alla società Poste Italiane SpA in relazione alle tariffe postali agevolate per l'editoria siano rimborsate con una rateizzazione di dieci anni.
L'articolo 34 reca modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
L'articolo 35 provvede alla riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.
L'articolo 36 istituisce l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di razionalizzare il sistema di valutazione delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione finalizzata al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale.
L'articolo 37 interviene sulla durata delle scuole di specializzazione per lePag. 95professioni legali, sul riconoscimento di crediti formativi ai dipendenti pubblici da parte delle università, nonché sulla disciplina delle università telematiche.
L'articolo 38 prevede l'avvio di procedure ad evidenza pubblica, da parte degli enti pubblici, per l'individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica e controllo e interventi finalizzati a riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica. Viene altresì previsto che il corrispettivo delle società assegnatarie derivi esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività svolta.
L'articolo 39 individua l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento presso il Ministero dell'economia come autorità nazionale competente a raccogliere le informazioni relative alle banconote false e le monete false e all'identificazione dei sospetti casi di falsità, disponendo altresì uno stanziamento aggiuntivo di spesa per gli ulteriori compiti attribuiti dalla legge n. 166 del 2005.
L'articolo 40 stabilisce un limite massimo delle strutture di missione presso la Presidenza del Consiglio, pari alla durata del Governo che le ha istituite, consente di ridefinire le finalità delle strutture già operanti e prevede la possibilità di istituire unità di coordinamento interdipartimentale presso la Presidenza del Consiglio. È altresì prevista la costituzione di una nuova struttura interdisciplinare, presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, per il controllo del rispetto dei princìpi di invarianza e contenimento degli oneri connessi al decreto-legge n. 181 del 2006, che ha disposto la riorganizzazione dei Ministeri. L'articolo modifica infine la composizione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), includendo, tra i ministri che lo compongono, il ministro dell'università e della ricerca e il ministro della pubblica istruzione.
I commi da 1 a 3 dell'articolo 41 estendono l'ambito di applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale gli incarichi dirigenziali di vertice nelle amministrazioni dello Stato cessano automaticamente decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al nuovo Governo. Tale disposizione è estesa agli incarichi di funzione dirigenziale conferiti a personale esterno, nonché ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
In proposito, con un emendamento approvato dalle Commissioni, si è inteso precisare che sono comunque fatti salvi gli effetti economici dei contratti in essere per incarichi dirigenziali stipulati con soggetti non dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Al fine di garantire l'invarianza della spesa, si è altresì prescritto di rendere indisponibile un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario.
Il comma 4 dello stesso articolo 41 prevede l'applicazione della normativa generale sulle nomine anche all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
Le Commissioni hanno inoltre soppresso l'articolo 42, il quale prevedeva la soppressione dell'Osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, nonché la chiusura della sede di Acireale della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Su tale aspetto infatti sia le forze della maggioranza, sia quelle dell'opposizione hanno convenuto circa l'opportunità che simili strutture, atte a garantire la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, continuino ad operare.
L'articolo 43 stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica predisponga, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici.
L'articolo 44 apporta modifiche al nuovo codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori. In particolare, i commi 1 e 2 recano disposizioni in materia di patente a punti, al fine di adeguare la normativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui disponeva laPag. 96decurtazione del punteggio a carico del proprietario del veicolo, ove questi non avesse comunicato i dati del conducente al momento della commessa violazione.
Il comma 3 modifica l'articolo 97 del codice della strada, relativo alla circolazione dei ciclomotori: in primo luogo, viene specificato che la sanzione amministrativa, ivi prevista al comma 7 per chi circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, si applica solo nel caso in cui sia obbligatorio detto certificato; in secondo luogo, viene introdotta la sanzione amministrativa accessoria del fermo, in luogo della sanzione della confisca, nel caso di circolazione con un ciclomotore i cui organi di propulsione siano stati manomessi, che sviluppi una velocità superiore a quella consentita (pari a 45 km/h su strada orizzontale) o che non risponda alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione. Il comma 4 modifica l'articolo 170 del codice della strada relativo al trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote, estendendo la sanzione accessoria del fermo amministrativo anche ai casi in cui la violazione sia stata commessa da persona maggiorenne e innalzando a sessanta giorni (in luogo dei trenta, originariamente previsti) il periodo del fermo amministrativo, con prolungamento a novanta giorni nel caso in cui nel corso di un biennio la violazione sia stata commessa con un ciclomotore o con un motociclo per almeno due volte.
Su proposta del Governo, le Commissioni hanno inoltre introdotto nell'articolo misure atte a garantire il fermo amministrativo del veicolo, con spese di custodia a carico del proprietario, quando, nel corso di un biennio sia stata commessa, per almeno due volte, con un ciclomotore o un motociclo una violazione dell'obbligo di indossare il casco. Inoltre è stata introdotta la confisca del veicolo nei casi in cui il ciclomotore o il motoveicolo sia stato utilizzato per commettere un reato.
L'articolo 45 prevede la soppressione del Registro italiano dighe (RID) e il conseguente trasferimento dei relativi compiti e attribuzioni al Ministero delle infrastrutture. La norma demanda lo svolgimento di tali funzioni ad articolazioni amministrative del Ministero da individuarsi con successivo regolamento.
L'articolo 46 modifica l'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 223 del 2006 - che reca misure volte alla razionalizzazione degli organismi pubblici, nell'ottica della riduzione della spesa - prorogando da centoventi a centottanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge il termine decorso il quale gli organismi pubblici non riordinati ai sensi dell'articolo 29 sono soppressi.
L'articolo 47 reca la norma di copertura finanziaria. È stato infine introdotto un articolo 47-bis, volto a garantire il rispetto dell'autonomia riconosciuta alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
I relatori raccomandano all'Assemblea l'approvazione del presente disegno di legge, nel testo modificato dalle Commissioni, secondo quanto finora esposto.