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Discussione del disegno di legge S. 635: Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario (Approvato dal Senato) (A.C. 1780) (ore 10).
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 1780)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Palomba.
FEDERICO PALOMBA, Relatore. Signor Presidente, non svolgerò una replica, anche perché il mio pensiero è stato abbondantemente incluso nella relazione, il cui testo integrale sarà pubblicato in calce al resoconto della seduta odierna. Però devo delle risposte, soprattutto a quegli interventi che hanno fatto esplicito riferimento alla relazione ed alle opinioni del relatore.
In modo particolare, mi riferisco al collega Consolo, che ha mosso alcuni rilievi; mi ha attribuito la definizione della magistratura sullo stesso piano degli altri poteri dello Stato. Non sono io, ma è l'articolo 104 della Costituzione a definire ciò con molta nettezza, quando considera la magistratura come un ordine autonomo ed indipendente dagli altri poteri dello Stato. Ciò significa che essa è considerata un potere dello Stato alla pari degli altri. Forse, si vuole che la magistratura sia sottoposta agli altri poteri dello Stato, in modo particolare al potere politico.
È un dibattito lungo, che è stato caratterizzato anche da aspetti abbastanza dolorosi, soprattutto nella passata legislatura, quando si è compiuta una poderosa azione di delegittimazione della magistratura stessa, in nome di un preteso primato della politica, secondo cui chi vince le elezioni «sbanca» tutto e ha la possibilità persino di dicere jus al posto di chi lo deve fare secondo la Costituzione. È necessario trovare il punto giusto di caduta in merito ai corretti assetti tra poteri dello Stato.
Certamente, il corretto assetto non è quello del giustizialismo, inteso come prevalenza del potere giudiziario sugli altri poteri (nessuno, neanche la magistratura, lo vuole e lo rivendica), ma non è neanche quello di affermare la prevalenza della politica sulla giustizia. Il punto è questo: secondo la Costituzione ciascuno faccia il suo dovere senza invadere le sfere di competenza altrui.
PRESIDENTE. La prego di concludere. Complessivamente aveva quindici minuti di tempo e risultavano ancora tre minuti a disposizione.
FEDERICO PALOMBA, Relatore. In secondo luogo, mi è stato detto che avrei rivolto un monito al Capo dello Stato, quando nella mia relazione ho parlato del fatto che, proprio sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, il precedente Capo dello Stato, che è intervenuto su pochissimi punti, ha mosso dei rilievi che poi sono stati accolti. Io ho inteso fare riferimento a questo punto per dire che la riforma era tutt'altro che perfetta, tanto che è dovuto intervenire il Capo dello Stato sotto il profilo della sua conformità alla Costituzione, e mi guardo bene dal rivolgere alcun monito all'attuale Capo dello Stato.
Vorrei trattare un ultimo punto con riferimento all'atteggiamento di alcune delle componenti politiche del centrodestra. Quando gridano alla sgrammaticatura giuridica inaccettabile contenuta nel testo del Senato e a gravi incongruenze, in realtà stanno sgridando i loro stessi colleghi di partito al Senato.
PRESIDENTE. Onorevole Palomba, mi dispiace ma dovrebbe proprio concludere.
FEDERICO PALOMBA, Relatore. Signor Presidente, un solo riferimento e concludo. L'articolo 2 è stato proposto da un parlamentare di Alleanza Nazionale ed è stato votato da tutti. Quindi, se devono prendersela con qualcuno, possono prendersela con i loro colleghi di partito.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, intervengoPag. 52brevemente soltanto su due aspetti e prendo spunto da ciò che diceva il relatore. L'estremizzazione che si fa di certi casi o di certi esempi, tanto che si va per paradossi, mette i non addetti ai lavori - o, comunque, coloro i quali non hanno approfondito certi argomenti - di fronte ad una grave incertezza. Infatti, si è chiesto come sia possibile che un giudice civile possa applicare il codice di procedura penale: in realtà, non è così e si va per paradossi. Se guardassimo le disposizioni che disciplinano il procedimento civile e penale in Cassazione, vedremmo che sono pressoché identiche, sono fortemente analoghe. I motivi, la stesura, la firma, la procedura del ricorso sono gli stessi, tanto in udienza pubblica quanto in Camera di consiglio. La competenza da parte dei giudici delle sezioni unite è la stessa: assenza, difetto, contraddittorietà di motivazione per gli uni e per gli altri, per il codice di procedura civile e per il codice di procedura penale, come per la violazione di legge o, comunque, per la nullità della sentenza impugnata e via dicendo. Dunque, non c'è alcuno «sgorbio» processuale, nessuna grossa anomalia e, soprattutto, queste discrasie e pretese prospettate non ricadono in danno né dell'incolpato né del diritto punitivo dello Stato.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato alla ripresa pomeridiana della seduta.
Sospendo la seduta, che riprenderà alle 15.
La seduta, sospesa alle 14,05 è ripresa alle 15,05.