Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Si riprende la discussione.
(Esame di una questione pregiudiziale e di una questione sospensiva - A.C. 1780)
PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame della questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità e della questione sospensiva presentate.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del regolamento, è stata presentata la questione pregiudiziale di costituzionalità Pecorella ed altri n. 1.
A norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 e del comma 3 dell'articolo 96-bis del regolamento, la questione pregiudiziale può essere illustrata per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.
Faccio presente che il gruppo di Forza Italia ha già esaurito i tempi previsti dal contingentamento per la fase della discussione sulle linee generali, alla quale - come è noto - si imputano i tempi relativi all'esame delle questioni pregiudiziali e sospensive. La Presidenza concederà un tempo aggiuntivo a tale gruppo, al fine di consentire che deputati appartenenti ad esso possano comunque prendere parte alla discussione, nei tempi previsti dal regolamento.
Il deputato Pecorella ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale (Commenti).
GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, credo che potrebbe interrompere il decorso del tempo a mia disposizionePag. 53fino a quando le condizioni dell'Assemblea mi consentiranno di svolgere il mio intervento...
PRESIDENTE. No, onorevole Pecorella; piuttosto, invito i colleghi a prendere posto ed a consentire l'avvio della discussione. Vedo troppi colleghi presenti nell'emiciclo; è bene che si accomodino nei loro banchi.
Prosegua, pure, onorevole.
GAETANO PECORELLA. Grazie, Presidente.
La questione pregiudiziale in esame riguarda, oltre ad aspetti, per così dire, tecnici - ma propri di una buona legislazione -, un principio fondamentale della nostra Costituzione. Certamente, come ricordato nel testo della questione presentata, la riforma che si vuole in questo momento affossare concerne l'articolo 111 della Carta costituzionale e, in particolare, la ragionevole durata del processo, sotto i seguenti profili. La riforma mira ad una selezione che tenga conto più del merito che non dell'eventuale appartenenza politica dei magistrati; soprattutto, introduce un'organizzazione gerarchica delle procure, elemento che tuttavia, sostanzialmente, si è andato perdendo con le modifiche apportate dal Senato. La riforma è altresì tesa ad introdurre la separazione delle carriere o delle funzioni - nel nostro caso, delle funzioni -, elemento che certamente, dell'articolo 111, tocca i principi relativi alla parità delle parti ed all'imparzialità del giudice.
Tale è anzitutto la ragione per la quale si chiede che il provvedimento non sia votato e che, invece, se ne sospenda, appunto, l'esame.
Ma ritengo che tre aspetti debbano essere segnalati ai colleghi perché particolarmente rilevanti al fine di avere un grado minimo di buona legislazione. Il primo, come si è ricordato in fase di discussione sulle linee generali, attiene ad una svista evidente, ad un'anomalia contenuta nel testo attuale; mi riferisco a quella previsione secondo la quale il ricorso avverso le decisioni disciplinari del CSM deve essere presentato dinanzi alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, mentre il rito da applicarsi rimarrebbe quello del codice di procedura penale. Evidentemente, si tratta di un errore che deve essere corretto e che, comunque, viola il principio della separazione e della idoneità di ogni giudice a giudicare secondo le regole che gli sono proprie.
Il secondo aspetto, non meno importante, attiene all'estinzione dell'azione disciplinare decorsi dieci anni; ciò comporta che dopo tale periodo - soprattutto se i reati saranno scoperti in prossimità di tale periodo - l'azione penale proseguirà nel tempo mentre l'azione disciplinare non potrà più avere luogo; il che evidentemente consentirebbe o consentirà che taluni magistrati sotto procedimento penale possano restare al loro posto.
Infine, il terzo ed ultimo aspetto è relativo alla normativa che entra o entrerebbe in vigore se venisse approvata la sospensiva; si afferma nel testo che continuano ad avere applicazione norme che però ormai sono state definitivamente abrogate.
Come osserva inoltre il Comitato per la legislazione, si tratta di uno strumento impraticabile. Infatti, non si può e non si dovrebbe mai dire che continuano ad avere applicazione norme non più esistenti, ma tutt'al più si dovrebbe fare un rilievo espresso alla volontà di farle tornare in atto.
In conclusione, si tratterebbe comunque di due modeste modifiche, relative alla prescrizione e al rito innanzi alla Corte di cassazione, sezioni civili, che consentirebbero al provvedimento in oggetto di tornare al Senato e di essere approvato (come al limite anche noi accetteremmo) con la reintroduzione dell'articolo 5 che consentirebbe di far entrare in vigore immediatamente la legge.
Esprimere il voto su una questione pregiudiziale di costituzionalità a fronte di questa assoluta mancanza di interesse dà un pessimo segno di come si vuole affrontare il provvedimento.
PRESIDENTE. Invito nuovamente i colleghi a prendere posto ed a prestare maggiore attenzione alla discussione.
Pag. 54