Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Pecorella; Forgione e Daniele Farina; De Zulueta ed altri; Suppa ed altri: Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale in materia di tortura (A.C. 915-1206-1272-1279) (Il deputato Pecorella ha ritirato la propria sottoscrizione dalla proposta di legge n. 915) (ore 9,40).
(Esame dell'articolo unico - A.C. 915 ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del testo unificato della Commissione e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 915 ed abbinate sezione 3).
Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (Vedi l'allegato A - A.C. 915 ed abbinate sezioni 1 e 2).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.
FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, vorrei esprimere poche considerazioni su questa proposta di legge, che introduce finalmente e doverosamente nel nostro ordinamento giuridico un'ipotesi delittuosa che non era prevista ed il cui inserimento mette il nostro ordinamento giuridico alla pari con quelli più moderni, rispondendo ad alcune direttive di carattere sovranazionale ed internazionale.
La scelta compiuta dalla Commissione nella formulazione di questo testo è asciutta e riduttiva non in senso negativo, ma nel senso che esso è stato davvero sfrondato di tante considerazioni che lo avrebbero potuto appesantire.
Con riferimento al complesso degli emendamenti presentati vorrei esprimere alcune considerazioni, in particolare sull'entità della pena edittale inflitta nel suo minimo.
La Commissione ha discusso a lungo sulla possibilità di prevedere una pena da un minimo di un anno sino alla pena massima di dodici anni, ma è sembrato che si trattasse di un'escursione troppo rilevante che avrebbe attribuito una discrezionalità eccessiva al giudice, dinanzi alla quale il principio di ragionevolezza avrebbe potuto portare la Corte costituzionale a ritenere questa escursione stessa non congrua.
Si potrebbe quindi arrivare ad una riduzione da quattro a tre anni, ma non ad un anno (su tale aspetto la Commissione è stata abbastanza ferma).
Una seconda considerazione riguarda la condotta materiale: in altri termini, ci si interroga se il delitto di tortura debba essere qualificato come un reato a condotta plurima, oppure possa essere definito anche solo come un delitto a condotta limitata o unica.
La II Commissione ha espresso al riguardo un orientamento abbastanza uniforme, poiché ha ritenuto che alla tortura sia connaturata una pluralità di comportamenti lesivi, i quali consistono in violenze, lesioni o minacce gravi: in tal senso, quindi, considero il testo presentato apprezzabile. Vorrei infatti osservare che, al contrario, parlare di «minaccia grave» potrebbe far pensare che anche un solo atto di minaccia, seppur grave, possa concretizzare il delitto di tortura. Ciò non è concepibile, poiché, come già affermato, alla tortura è connessa la ripetizione e la pluralità di atti.
Questo argomento, signor Presidente, introduce tuttavia una terza considerazione, attinente non ad una proposta emendativa specifica, ma ad un aspetto che, pur non potendo essere preso in considerazione in questa fase, meriterebbe comunque attenzione in un momento successivo.
Infatti, il reato di tortura, così come è stato configurato nel testo all'attenzione dell'Assemblea della Camera dei deputati, si presenta come un delitto «finalistico»; in altri termini, l'obiettivo della tortura deve essere quello di convincere una persona a fare determinate affermazioni o ad astenersi dal commettere determinati comportamenti, oppure quello di punire in maniera vendicativa alcune condotte, ritenute negative, che si sono già verificate.
Ritengo tuttavia che, anche nell'accezione comune, si possa fare riferimento al concetto di tortura in tutti questi casi nei quali la commissione di un reato, nelle modalità concrete in cui si è espressa, vada al di là delle manifestazioni tipiche del comportamento.Pag. 3
Voglio dire, in altri termini, che esistono casi e situazioni nei quali, per commettere un certo reato (come, ad esempio, una violenza sessuale o un omicidio), non è necessario far premettere a tale condotta tipica altri comportamenti che, di per sé, sono rivolti ad infliggere gravi sofferenze alle persone.
Segnalo che su tale aspetto la Commissione giustizia ha ritenuto che non fosse questa la sede opportuna per presentare una proposta emendativa in tal senso, ed io stesso mi sono astenuto dal farlo. Credo, tuttavia, che oggi si debba richiamare l'attenzione sia dell'Assemblea, sia dei componenti della stessa Commissione giustizia della Camera, sull'esigenza di introdurre, successivamente, un'ipotesi delittuosa che preveda l'inflizione di sofferenze inutili e soverchianti rispetto a quelle necessarie per commettere un singolo reato. Si tratta di un'ipotesi che oggi non è prevista, se non con delle attenuazioni di pena.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
PINO PISICCHIO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Cirielli 1.34, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire la parola «uno» con la seguente: «tre».
La Commissione esprime, invece, parere contrario sull'emendamento Pecorella 1.21, mentre formula un invito al ritiro dell'emendamento Pecorella 1.30.
La Commissione, infine, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pecorella 1.31 e Lussana 1.35, nonché sugli emendamenti Pecorella 1.32 e 1.33.
PRESIDENTE. Il Governo?
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo sull'emendamento Cirielli 1.34 è favorevole se riformulato nei termini esposti dal relatore, nonché presidente della Commissione, ossia sostituendo la parola «uno» con la parola «tre».
Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Pecorella 1.21, mentre sull'emendamento Pecorella 1.30 esprime le stesse perplessità manifestate dal relatore e, per quanto di sua competenza, invita al ritiro dell'emendamento stesso, che stravolgerebbe il reato così come configurato, che presuppone una pluralità di condotte rispetto alla fattispecie già codificata all'articolo 610 del nostro codice penale.
Il Governo esprime infine parere contrario sugli identici emendamenti Pecorella 1.31 e Lussana 1.35, nonché sugli emendamenti Pecorella 1.32 e 1.33.
PRESIDENTE. Dovremmo ora passare ai voti.
Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.