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Si riprende la discussione.
(Ripresa esame dell'articolo unico - A.C. 915 ed abbinate)
PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha testé presentato l'emendamento 1.100, che è in distribuzione e per il quale, secondo quanto risulta alla Presidenza, iPag. 4gruppi parlamentari hanno rinunciato alla fissazione di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Cirielli 1.34. Ricordo che su tale emendamento il relatore ed il Governo hanno espresso parere favorevole subordinatamente alla sua riformulazione, nel senso di sostituire la parola «uno» con la parola «tre». Chiedo, dunque, al presentatore se accetti la riformulazione proposta.
EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, premetto che avevo presentato un emendamento particolare, perché nel momento in cui si configura una nuova tipologia di reato, che peraltro prevede pene estremamente gravi, lasciare una discrezionalità maggiore al magistrato sarebbe anche una forma di garanzia di un'applicazione serena della norma. Tuttavia, nell'ottica della riduzione del danno, accetto la riformulazione proposta dal relatore e dal Governo.
PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cirielli.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cirielli 1.34, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 371
Votanti 367
Astenuti 4
Maggioranza 184
Hanno votato sì 366
Hanno votato no 1).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.21.
GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, intervengo solo per annunziare il ritiro del mio emendamento 1.21.
PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pecorella.
Ricordo che sul successivo emendamento Pecorella 1.30 vi è un invito al ritiro da parte del relatore e del Governo. Chiedo pertanto all'onorevole Pecorella se accetti l'invito al ritiro del suo emendamento 1.30.
GAETANO PECORELLA. Sì, signor Presidente, ritiro anche il mio emendamento 1.30.
PRESIDENTE. Sta bene.
Chiedo ora al Governo di esprimere il parere sull'emendamento 1.100 della Commissione.
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento 1.100 della Commissione.
MARCO BOATO. Il testo dell'emendamento è in distribuzione?
PRESIDENTE. Onorevole Boato, l'emendamento 1.100 della Commissione è in distribuzione.
Ne do comunque lettura: «Al comma 1, capoverso articolo 613-bis, primo comma, dopo le parole: sofferenze fisiche o mentali aggiungere le seguenti: ovvero trattamenti crudeli, disumani e degradanti».
Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.100 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, intervengo brevemente, perché si tratta diPag. 5una materia molto complessa, come è noto a tutti i colleghi della Commissione giustizia. Da una parte, prendo atto con soddisfazione - e preannunzio su di esso il voto favorevole del gruppo dei Verdi - dell'emendamento concordato al banco del Comitato dei nove da parte dei membri della Commissione; dall'altra, avrei auspicato che accordi di questo genere fossero stati più tempestivi rispetto all'innovazione proposta in aula.
Lei ha fatto bene, signor Presidente, a leggere il testo dell'emendamento 1.100 della Commissione, perché mi pare di capire che, salvo il Comitato dei nove, nessuno in quest'aula lo abbia a disposizione. Poiché la definizione proposta dalla Commissione è quella consacrata nel testo della Convenzione, credo sia opportuna questa scelta. Ribadisco pertanto il voto favorevole del gruppo dei Verdi su questo emendamento.
PINO PISICCHIO, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PINO PISICCHIO, Relatore. Signor Presidente, vi è solo una correzione formale da apportare all'emendamento 1.100 della Commissione. Laddove si dice: «ovvero trattamenti crudeli, disumani e degradanti», l'espressione «e degradanti» va corretta nell'espressione «o degradanti». Vi è, dunque, una disgiuntiva.
PRESIDENTE. Il Governo accede alla correzione testé prospettata?
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.100 della Commissione, accettato dal Governo, nel testo corretto.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 407
Maggioranza 204
Hanno votato sì 406
Hanno votato no 1).
Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pecorella 1.31 e Lussana 1.35.
CAROLINA LUSSANA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAROLINA LUSSANA. Presidente, intervengo per annunciare il ritiro dell'emendamento a mia firma 1.35, alla luce del parere espresso dalla Commissione. È importante però rilevare lo spirito dell'emendamento in questione - che, per volontà comune della Commissione, risulta essere ultroneo -, laddove si specifica che il fatto non è punibile, e che quindi non si configura il reato di tortura, quando le sofferenze o i patimenti, o, come in questo caso, i trattamenti disumani, degradanti o crudeli, siano la conseguenza di un comportamento derivante dall'applicazione di una sanzione legittima e, quindi, dall'adempimento di un dovere.
Si tratta di una specificazione importante perché nella passata legislatura, quando avevamo affrontato questo tema, qualcuno aveva ipotizzato il reato di tortura per alcuni trattamenti assolutamente legittimi e messi a regime nel nostro ordinamento giuridico, come il carcere duro per i mafiosi, il cosiddetto 41-bis. Con l'emendamento in questione, che viene ritirato ma del quale viene accolto lo spirito per volontà comune della Commissione, ciò viene ad essere escluso.
GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Pag. 6GAETANO PECORELLA. Presidente, ritiro l'emendamento a mia firma 1.31.
EDMONDO CIRIELLI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EDMONDO CIRIELLI. Presidente, intervengo per spiegare, anche perché rimanga agli atti parlamentari, che la Convenzione di New York, quando ha specificato la parafrasi degli emendamenti in questione, non sapeva né poteva sapere se in tutti gli ordinamenti esistessero le famose «scriminanti», quale l'adempimento del dovere e altro ancora. Nel nostro ordinamento comportamenti giuridicamente leciti possono coprire comportamenti che portano poi anche a certe conseguenze. È evidente che la previsione di cui agli emendamenti testé ritirati sarebbe risultata pleonastica.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Presidente, gli interventi dei colleghi Lussana e Cirielli mi esimono dall'impiegare molte parole. Dunque, parlerò brevemente perché questi nostri concisi ma chiari interventi restino nei lavori preparatori e agli atti parlamentari. Non mi nascondo l'eventualità che vi siano fattispecie applicative per le quali tesi più o meno speciose o tendenziose possano sollevare casi particolari in sede di applicazione magistratuale: è bene che tale interpretazione autentica resti agli atti, anche se gli emendamenti 1.31 e 1.35 sono stati ritirati.
Mi associo dunque a quanto i colleghi Lussana e Cirielli hanno poco fa precisato.
PRESIDENTE. Prendo atto che gli identici emendamenti Pecorella 1.31 e Lussana 1.35 sono dunque ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.32.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA. Presidente, l'emendamento in esame prevede che nessuna persona che si sia resa responsabile del delitto di tortura possa ricevere protezione o ospitalità sul nostro territorio.
L'emendamento trae origine, peraltro, dal testo dell'articolo 8 della Convenzione, in cui si dice che «le trasgressioni di cui all'articolo 4 sono a pieno diritto incluse in ogni trattato di estradizione tra gli Stati parte». Ciò vuol dire che dobbiamo prevedere per legge che nessuno, se responsabile di tortura, potrà sperare sia di trovare nel nostro territorio ospitalità o protezione sia di non essere consegnato al paese in cui è stato autore di tale reato. Ad esempio, un ex Capo di Stato, mancato pochi giorni fa, non avrebbe potuto trovare nel nostro territorio protezione, ospitalità e tutela.
Mi pare che questo sia un atto politico di grande importanza e dal significato morale molto alto; dunque, non vedo per quale motivo non lo si possa includere nel provvedimento in oggetto.
Si fa riferimento all'esistenza di una Convenzione internazionale precedente, che riguarderebbe l'immunità; tuttavia, questa Convenzione prevede che non vi siano limiti nell'estradizione per chi si renda responsabile del reato di tortura. Credo quindi che un voto favorevole faccia onore al Parlamento.
PINO PISICCHIO, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PINO PISICCHIO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione non ha espresso un'opinione di merito diversa rispetto al giudizio negativo - mi pare evidente - nei confronti di chi si macchia di reati di tortura fuori dello Stato. Il problema è un altro.
L'immunità diplomatica è disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 18 aprilePag. 71961 sulle relazioni diplomatiche, ratificata dal nostro paese con la legge n. 804 del 1967. Peraltro, quella Convenzione rientra tra i principi generali di diritto internazionale, recepiti dall'articolo 10 della Costituzione.
Com'è noto, la Convenzione consente di procedere solo in caso di revoca dell'immunità da parte dello Stato accreditante. Non mi sembra questa la sede per un intervento in deroga alle norme di diritto internazionale, perché l'immunità diplomatica è sottratta alla potestà dei singoli Stati.
Peraltro, la Convenzione dell'ONU contro la tortura è rinviata ai trattati tra Stati in materia di estradizione. Quanto ai tribunali internazionali, si rammenta che sono gli atti stessi che li istituiscono a dettarne le modalità e le procedure.
Al riguardo, è piuttosto da rammentare e da lamentare che l'Italia non abbia ancora adottato le norme di attuazione della Corte penale internazionale, la cui giurisdizione include anche il reato di tortura. Per questa ragione, non dovrebbe sussistere l'esigenza di giudicare fatti commessi all'estero, perché essi dovrebbero essere riconducibili a tale giurisdizione.
Queste sono le motivazioni che hanno indotto la Commissione a non ritenere accoglibile questa impostazione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Daniele Farina. Ne ha facoltà.
DANIELE FARINA. Signor Presidente, intervengo brevemente, poiché la discussione si è già svolta in Commissione e le argomentazioni dell'onorevole Pecorella hanno una certa solidità, in quanto riferite al contenuto dell'articolo 8 della Convenzione, che reca norme sull'estradizione relativamente alla tortura. Risponde al vero anche la coesistenza di convenzioni internazionali che riguardano l'immunità diplomatica.
Ciononostante (quindi, condivido in senso tecnico il parere contrario della Commissione su questo emendamento), non possiamo nasconderci che la cronaca quotidiana di questi giorni, quella passata e temo, purtroppo, quella futura, ci consegnerà casi emblematici ed inaccettabili per la coscienza civile di larga parte di questo paese e credo anche della comunità internazionale.
Per queste ragioni, ossia perché esiste un conflitto tra la tecnica ed il buonsenso, la ragione, il gruppo di Rifondazione Comunista si asterrà su questo emendamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, considero giusto, sia pure in un clima generale di non fortissima tensione, che la questione sollevata opportunamente dai colleghi Pecorella e Costa nell'emendamento 1.32 susciti una riflessione, anche a più voci, nell'aula.
Vorrei leggere il testo dell'emendamento Pecorella, perché si capisca di cosa si sta parlando. Esso prevede che non possa essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da un'autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. Poi seguono le ipotesi di comportamento in questo caso.
Credo che abbiano fatto bene i colleghi Pecorella e Costa a sottoporre all'attenzione dell'Assemblea questa problematica. Abbiamo preso atto anche della riflessione, molto rispettosa e di interlocuzione positiva, svolta poc'anzi dal presidente della Commissione giustizia, onorevole Pisicchio, che ha fatto riferimento alle norme di carattere internazionale chiamate in causa da questo tipo di problematica.
Solo per tale motivo, perché nel merito ci sarebbe stata da parte nostra condivisione, noi, del gruppo dei Verdi, ci asterremo sull'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.
Pag. 8EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancorché la vicenda dal punto di vista giuridico possa apparire controversa, e proprio al fine di evitare per il futuro che a seconda della maggioranza parlamentare che governi il paese si possano adottare decisioni divergenti su vicende gravi, quali ad esempio quelle di transfughi da paesi dittatoriali, ritengo che l'emendamento in esame, a firma dei colleghi Pecorella e Costa, sia da accogliere favorevolmente. Proprio per tale motivo, a mio avviso, si debbono assumere a volte decisioni politiche che vanno oltre una data posizione giuridica, ancorché valida.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.
FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, il gruppo dell'Italia dei Valori condivide pienamente nel merito la proposta emendativa in esame a firma dei colleghi Pecorella e Costa. La tortura è sempre tortura, ovunque venga praticata, e lo Stato italiano, proprio per le sue tradizioni di civiltà giuridica, non si può permettere di albergare, di ospitare o di assicurare immunità nel proprio territorio a persone che si siano macchiate di nefandezze e che per tale motivo siano perseguite nel proprio paese di origine. Tuttavia, le considerazioni svolte dal presidente Pisicchio sono, allo stato attuale della legislazione, assolutamente ovvie e fondate.
Chiedo quindi al Governo, oggi rappresentato dal sottosegretario Li Gotti, l'assunzione di un impegno a verificare se sia possibile operare, nell'ambito della legislazione internazionale o nella revisione dei trattati internazionali, nel senso di andare incontro all'obiettivo che l'emendamento in esame si propone di raggiungere. Noi voteremo contro lo stesso per ragioni ovvie ed oggi insuperabili, ma l'impegno del Governo ci esimerebbe anche dalla necessità di presentare un ordine del giorno in questo senso.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.
ENRICO COSTA. Signor Presidente, desidero svolgere una considerazione di tipo cronologico riguardo alle varie Convenzioni esistenti in materia. Faccio riferimento, in particolare, alla Convenzione di Vienna del 1961 e a quella di New York del 1984, in esecuzione della quale si dà vita alla nuova norma sulla tortura.
La Convenzione di New York prevede all'articolo 8 che le trasgressioni di cui all'articolo 4 siano a pieno diritto incluse in ogni trattato di estradizione tra gli Stati-parte e che questi ultimi si impegnino ad includere dette trasgressioni in qualsiasi trattato di estradizione concluso tra loro. Ciò significa, pertanto, che deve essere discussa anche l'interpretazione tecnica data alla Convenzione in esame. Non si tratta, pertanto, solo di una questione politica, ma anche tecnica.
PINO PISICCHIO, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PINO PISICCHIO, Relatore. Signor Presidente, in verità ritengo che gli interventi svolti dai colleghi abbiano dimostrato che non esiste su questo aspetto una questione politica. Vi è una larghissima ed unanime condivisione sul merito: chi può immaginare di poter costituire condizioni di immunità per chi si macchia del reato di tortura, sia esso italiano o straniero?
Il problema è un altro, è molto semplice e credo che sia nella disponibilità di valutazione di ognuno di noi. Un provvedimento che contenesse normativamente le indicazioni che sono state incluse negli emendamenti degli onorevoli Pecorella e Costa sarebbe rinviato alle Camere dal Capo dello Stato per una violazione degli obblighi internazionali: quindi, non approveremmo più il provvedimento che è sottoposto alla nostra attenzione. Siamo tutti consci del fatto di entrare in un territorio in cui, evidentemente, le norme di diritto internazionale rendono non praticabile il percorso da voi indicato.
Credo invece che l'indicazione inclusa nell'emendamento degli onorevoli PecorellaPag. 9e Costa - penso che questo sia il dato politico che può emergere dal dibattito - possa essere trasfusa in un ordine del giorno, che la Commissione potrebbe fare proprio e, quindi, condividere fino in fondo, proprio per sottolineare la condivisione del merito e la mancanza di dissenso rispetto agli interventi svolti.
FEDERICO PALOMBA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Onorevole Palomba, lei ha già parlato.
FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, vorrei solo che l'intervento del presidente Pisicchio si sostanziava in un invito al ritiro dell'emendamento in questione per trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno unitario: vorremmo conoscere l'opinione dei presentatori in proposito.
PRESIDENTE. Ciò era chiaro, onorevole Palomba, ma ovviamente, se il presentatore avesse voluto ritirare l'emendamento, si sarebbe premurato di dirlo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.32, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord Padania).
(Presenti 451
Votanti 413
Astenuti 38
Maggioranza 207
Hanno votato sì 213
Hanno votato no 200).
Prendo atto che i deputati del gruppo La Rosa nel Pugno hanno erroneamente espresso un voto contrario mentre avrebbero voluto astenersi.
Prendo atto altresì che il deputato Cassola ha erroneamente espresso un voto contrario mentre avrebbe voluto astenersi.
Prendo atto infine che i deputati Lovelli e Lumia hanno erroneamente espresso un voto contrario mentre avrebbero voluto votare a favore.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.33.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA. Il senso di questo emendamento è di consentire che l'autorità giudiziaria italiana possa perseguire ovunque, anche in territori stranieri, gli autori di torture. Per fare un esempio, l'autorità spagnola ha aperto un procedimento a carico di Pinochet e ha potuto emettere provvedimenti restrittivi sulla libertà personale di quel dittatore. Mi augurerei che lo si facesse anche rispetto ad altri dittatori che hanno praticato o stanno praticando la tortura in tutto il mondo.
Si prevede soltanto che, come per altri casi meno gravi della tortura, l'autorità giudiziaria italiana possa procedere nei confronti di autori di fatti di tortura commessi all'estero. Non vedo quale sia la ragione per escludere la possibilità di perseguire la tortura ovunque sia praticata: per tali motivi, non comprendo il motivo dell'opinione contraria.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.
EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche in questo caso mi sembrerebbe del tutto scontato il sostegno ad una tesi così importante. È assurdo che un reato così grave non possa consentire tale comportamento ad uno Stato che si pone alla testa di quei paesi civili che vogliono esportare il diritto, quello dei valori fondamentali, anche altrove. Quindi, credo che lo ius punendi dello Stato debba rimanere assolutamente esplicato da questa norma e per tale motivo voteremo favorevolmente.
Pag. 10PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Suppa. Ne ha facoltà.
ROSA SUPPA. Colgo l'occasione per ribadire che il gruppo dell'Ulivo condivideva appieno nel merito l'emendamento precedente - quindi, anche il merito di questo emendamento - tanto che proprio noi avevamo proposto in sede di Commissione, nel progetto di legge a nostra firma, una previsione analoga a quella precedente e all'emendamento ora in discussione. Ciò avveniva per non andare in contrasto con gli obblighi internazionali.
Infatti, signor Presidente, siamo profondamente convinti dell'importanza di introdurre questo reato, soprattutto evitando che tale introduzione incontri ostacoli successivamente, come ben ricordava il presidente Pisicchio, sulla base, magari, di violazioni costituzionali.
Comunque, visto che questo emendamento è quasi conseguenziale a quello precedente, come gruppo dell'Ulivo oggi ci rimettiamo alle decisioni dell'Assemblea.
SERGIO D'ELIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERGIO D'ELIA. Signor Presidente, vorrei precisare che i deputati del mio gruppo sono incorsi in un errore, che intendiamo correggere, nell'espressione di voto sull'emendamento Pecorella 1.32. Il gruppo della Rosa nel Pugno - ripeto, per un errore - si è espresso contro; invece, siamo d'accordo con la posizione di voto del collega Boato e di Rifondazione Comunista. Provvederemo ora singolarmente a segnalare tale errore ma intendiamo, fin da subito, precisare che sull'emendamento precedente avremmo voluto esprimere un voto di astensione.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole D'Elia.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione voto, a titolo personale, l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.
ENRICO COSTA. Vorrei ribadire il nostro sostegno a questo emendamento, che affronta una questione non tecnica bensì discrezionale e politica. Il codice penale consente, per i reati particolarmente gravi, il principio di universalità e di extraterritorialità. In altre parole, lo Stato italiano può intervenire anche per reati che vengano commessi all'estero laddove ritenga tali reati particolarmente gravi e si renda, quindi, necessario questo tipo di intervento.
Noi riteniamo che il reato di tortura sia una fattispecie rientrante in questa previsione del codice penale e per questo motivo è stato presentato l'emendamento in oggetto.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Ritengo che le considerazioni poco fa espresse dal collega Costa siano condivisibili. Non deve stupire nessuno che su tali materie si possano registrare in quest'aula convergenze che attraversano gli schieramenti politici, posto che si tratta di materie che non devono far parte di una contrapposizione fra schieramenti, dovendo essere affrontate con spirito aperto, libero e nella convinzione che vadano introdotte norme aderenti ed adeguate alle finalità di questo provvedimento in materia di reato di tortura.
Pertanto, le considerazioni che ho sentito poco fa esporre a sostegno di questo emendamento sono a mio avviso condivisibili ed aiuteranno il nostro paese, attraverso il suo sistema penale, a giocare un ruolo più attivo sul piano internazionale in questa materia.
Per tale motivo, annuncio il voto favorevole del gruppo dei Verdi sull'emendamento Pecorella 1.33.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.
Pag. 11
FEDERICO PALOMBA. A differenza di prima, siamo d'accordo nel merito - così come per il precedente emendamento - ma riteniamo che, in questo caso, non vi siano le preclusioni di carattere internazionale che, al contrario, impedivano l'approvazione del precedente emendamento e che, verosimilmente, creeranno qualche problema nell'iter successivo della legge complessivamente approvata.
Pertanto, poiché riteniamo che la tortura sia tortura sempre e dovunque sia commessa, crediamo che lo Stato italiano possa perseguirla secondo le proprie leggi e al suo interno. Dunque, esprimeremo un voto favorevole sull'emendamento 1.33.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).
(Presenti 454
Votanti 395
Astenuti 59
Maggioranza 198
Hanno votato sì 296
Hanno votato no 99).
Prendo atto che il deputato Lovelli ha erroneamente espresso un voto contrario mentre avrebbe voluto esprimere un voto favorevole e che il deputato Lumia avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Prendo atto altresì che il deputato Ciro Alfano non è riuscito a votare.
Avverto che, consistendo il testo unificato delle proposte di legge in un solo articolo, si procederà direttamente alla votazione finale.