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Svolgimento di interpellanze urgenti.
(Subingresso della società Porto di Lavagna SpA nella concessione attribuita alla Cala dei genovesi SpA relativa ad una zona di arenile nel comune di Lavagna (GE) - n. 2-00304) .
PRESIDENTE. Il deputato Camillo Piazza ha facoltà di illustrare l'interpellanza Lion n. 2-00304 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 10), di cui è cofirmatario.
CAMILLO PIAZZA. Signor Presidente, questa interpellanza a firma di molti parlamentari dell'Ulivo riguarda il porto di Lavagna, il maggior porto commerciale presente nel Mediterraneo. Nella presentazione dell'interpellanza mi corre l'obbligo di leggere alcuni articoli della legge n. 327 del 1942.
L'articolo 46, ai commi primo e secondo, sul subingresso nella concessione dispone: quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente. In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demanialiPag. 72non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.
L'articolo 47 reca norme sulla decadenza dalla concessione, prevedendo in quali casi l'amministrazione può dichiarare la concessione del concessionario. Il successivo articolo 48, sull'autorità competente a dichiarare la revoca e la decadenza, dispone che la revoca e la decadenza della concessione siano dichiarate, con le formalità stabilite dal regolamento, dall'autorità che ha fatto la concessione.
È del tutto evidente che gli atti citati da parte degli interpellanti non costituiscono certamente un sistema perfetto nella concessione demaniale dell'area del porto di Lavagna. In merito alla citata autorizzazione al subingresso bisognerebbe evidenziare molteplici profili problematici, se non addirittura di nullità, perlomeno di vizi gravi. Di questo argomento si stanno occupando anche altri ministeri, perché sempre la concessionaria ha autorizzato in questo caso una discarica abusiva nel territorio e la magistratura, ormai dal 2003, è intervenuta in maniera forte e concreta in riferimento alla situazione in essere.
Per questo motivo gli interpellanti chiedono se il Ministero dei trasporti, che noi riteniamo quello in possesso della competenza specifica di questa materia, sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga necessario ed urgente disporre un'inchiesta ministeriale volta ad accertare eventuali o presunti atti irregolari o nulli o abusi da parte di funzionari del ministero in ordine alle avvenute autorizzazioni al sub ingresso nella concessione demaniale marittima in favore della società Porto di Lavagna SpA. In secondo luogo, chiediamo se non intenda valutare la necessità di provvedere a far annullare, secondo le procedure allo scopo previste, l'autorizzazione al sub ingresso nella concessione demaniale marittima da parte della Porto di Lavagna SpA, in ragione dei riscontri che già può effettuare tramite i pertinenti documenti che detengono sia il Ministero dei trasporti sia la capitaneria di porto di Genova.
PRESIDENTE. Il viceministro dei trasporti, Cesare De Piccoli, ha facoltà di rispondere.
CESARE DE PICCOLI, Viceministro dei trasporti. Signor Presidente, in relazione a quanto prospettato con l'interpellanza in argomento si fa presente quanto segue. Con decreto ministeriale del 13 luglio 1974 venne approvato l'atto n. 1680 del 22 giugno 1974, stipulato presso la capitaneria di porto di Genova, con il quale venivano concessi alla Cala dei genovesi SpA per cinquanta anni, fino al 12 luglio 2024, un'area demaniale marittima di metri quadri 23 mila ed uno specchio acqueo di 290 mila metri quadrati nel comune di Lavagna per la realizzazione e la gestione del locale porto turistico.
Con sentenza del tribunale di Milano n. 291 del 3 aprile 1998 la società concessionaria è stata dichiarata fallita ed il rapporto concessorio è proseguito senza interruzione in capo al curatore fallimentare, il quale ha provveduto alla gestione della struttura affidandosi proprio alla Lavagna sviluppo Srl e poi alla Porto di Lavagna SpA, sempre previa autorizzazione di questa amministrazione, ex articolo 45-bis del codice di navigazione. Con sentenza n. 4376 del 6 aprile del 2000 il tribunale di Milano omologava il concordato fallimentare, disponendo il trasferimento all'assuntore di tutto l'attivo della procedura, una delle cui condizioni è il passaggio in proprietà alla Porto di Lavagna Spa dei beni della Cala dei genovesi Spa, ivi compresi quelli che, realizzati in forza della concessione demaniale marittima, verranno acquisiti allo Stato alla scadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione. Stanti tali premesse, il curatore fallimentare (nella qualità di interlocutore dell'amministrazione e di garante dell'esecuzione del concordato) e la Porto di Lavagna Spa hanno presentato a questa amministrazione istanza per ottenere a favore della società il subingresso nella concessione, ex articolo 46, secondo comma, del codice della navigazione. Il trasferimento dei beni disposto con la sentenza di omologa delPag. 73concordato può infatti a buon diritto essere equiparato alla fattispecie della vendita o dell'esecuzione forzata (in mancanza di concordato i beni sarebbero stati posti in vendita all'incanto), di cui alla citata disposizione.
Detta istanza è stata sottoposta a rituale istruttoria, tesa ad accertare le capacità gestionali del richiedente, nel corso della quale sono state utilizzate anche le informazioni acquisite ai fini delle già concessa autorizzazione ex articolo 45-bis del codice della navigazione. In data 13 ottobre 2000 la scrivente amministrazione, con decreto ministeriale 2o/2399 (allegato 1), autorizzava il subingresso della Porto di Lavagna Spa nella concessione già assentita alla Cala dei genovesi Spa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del codice della navigazione. Con sentenza n. 511 del 14 febbraio 2002 la Corte costituzionale, all'esito di giudizio per conflitto di attribuzione, annullava la suddetta autorizzazione, dichiarando l'incompetenza del Ministero dei trasporti. Con nota protocollo n. 2A-0079 del 16 gennaio 2003, cessate le proprie competenze in materia di esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo nel territorio della regione Liguria, la scrivente amministrazione ha provveduto a trasmettere, al comune di Lavagna, tutti gli atti relativi alla concessione demaniale in esame, ad eccezione di quelli relativi al contenzioso.
Nei residuali atti relativi al contenzioso risulta quanto segue.
La società Porto di Lavagna Spa presentava quindi al comune di Lavagna nuova istanza di autorizzazione al subingresso, ai sensi del citato articolo 46, comma 2, del codice della navigazione, riscontrata positivamente con la determinazione dirigenziale n. 19060 del 7 agosto 2003, con la quale è stato disposto il subingresso nella concessione demaniale generale del porto turistico di Lavagna in favore della Porto di Lavagna Spa.
Avverso le determinazioni del comune di Lavagna la Cala dei genovesi Spa ha presentato ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR della Liguria e, a seguito della dichiarata inammissibilità del ricorso proposto, ha successivamente proposto appello al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato, sezione VI, con decisione n. 6370 del 2005 (allegato 2), ha respinto l'appello proposto, condividendo la gravata declaratoria di inammissibilità del ricorso di prime cure, in quanto «(...) il soggetto che abbia conseguito in sede di concordato la proprietà delle opere interessate dalla concessione è legittimata a chiedere l'autorizzazione al subingresso senza necessità di acquisizione del consenso della originaria concedente; consenso da reputarsi peraltro sotteso al negozio di trasferimento dell'intera massa attiva che, pur non potendo produrre effetto traslativo opponibile all'amministrazione in ordine al titolo pubblicistico, implica, anche alla stregua dei canoni civilistici di buona fede e tutela dell'affidamento, l'impegno a non ostacolare il conseguimento della legittimazione amministrativa idonea a conferire reale vitalità economica al passaggio di proprietà dei beni materiali».
Ne deriva il difetto di legittimazione del concedente a contestare l'autorizzazione al subingresso, alla luce del dettato dell'articolo 30, comma 2, del regolamento, ove, con disposizione anche in questo caso analogicamente applicabile al fallimento e sorretta, sul piano della ratio, dalla ricordata inscindibilità funzionale tra titolo ed opere, si statuisce che «qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza o, in caso di esecuzione forzata, le disposizioni sulla revoca». Il mancato intervento dell'autorizzazione non comporta, in definitiva, la reviviscenza o la persistenza del titolo concessorio, ma la sua caducazione obbligatoria, in guisa a rendere palese il difetto di interesse alla coltivazione di un ricorso volto ad un risultato: l'annullamento dell'autorizzazione al subingresso, che non consentirebbePag. 74all'odierna appellante di conseguire il bene della vita che sostiene il ricorso sul piano dell'interesse.
Tutto ciò premesso, si assume, quindi, che a seguito della sentenza n. 511, del 14 febbraio 2002, della Corte costituzionale, questa amministrazione - il Ministero dei trasporti - non è più competente in materia di esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo nel territorio della regione Liguria, in ordine al provvedimento in data 13 ottobre 2000, con il quale questa amministrazione ha autorizzato il subingresso della Porto di Lavagna Spa nella concessione già assentita alla Cala dei Genovesi Spa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del codice della navigazione e si ritiene che il provvedimento sia stato correttamente adottato, in considerazione del fatto che il provvedimento stesso è stato annullato non per questioni di merito, ma unicamente per difetto di poteri; il provvedimento è stato successivamente reiterato dal comune di Lavagna, subentrato nell'esercizio delle funzioni sul demanio marittimo, sulla base dell'istruttoria svolta da questa amministrazione; il Consiglio di Stato, con la decisione n. 6370/2005, ha sostanzialmente confermato la legittimità dei provvedimenti subingresso adottati, prima, da questa amministrazione prima e, poi, dal comune di Lavagna.
In relazione ai fatti sopra esposti non sembra, quindi, sussistere alcun presupposto affinché questa amministrazione predisponga un atto di adempimento volto ad accertare irregolarità in merito al procedimento adottato per il subingresso della Porto di Lavagna Spa nella concessione in trattazione, fatto che non impedisce che ciò avvenga in altra sede.
PRESIDENTE. Il deputato Camillo Piazza ha facoltà di replicare.
CAMILLO PIAZZA. Signor Presidente, prendo atto della risposta del Governo alla nostra interpellanza. È del tutto evidente che non siamo soddisfatti completamente di tale risposta, perché alcune parti citate dal Governo riguardano contenziosi tra due soggetti privati, Cala dei Genovesi e Porto di Lavagna Spa, contenziosi cui gli interpellanti, ovviamente, non hanno un grande interesse. Il nostro interesse è capire (considerate anche le sentenze da parte della magistratura e gli interventi da parte di altri ministeri rispetto ad un dato di fatto, ossia che tale Porto è gestito in maniera pessima, con alcune difficoltà anche rispetto all'organizzazione del territorio) se il Ministero dei trasporti intenda procedere istituendo commissioni di inchiesta, constatato che la capitaneria di porto ha un ruolo preciso, forte e determinato anche rispetto al regio decreto n. 327 del 1942.
È del tutto evidente che gli interpellanti dell'Unione andranno avanti su questo argomento nel chiedere al ministro dei trasporti di far valere le proprie competenze, ossia di verificare nel concreto se, in questi anni, dal rilascio dell'autorizzazione cinquantennale, con il subentro, autorizzato e, poi, in qualche modo, sospeso da parte degli organi della magistratura, la capitaneria di porto abbia il ruolo e la funzione di verificare, anche nel merito, se i fatti da noi denunciati siano veri.
Se le infrazioni che abbiamo denunciato e sottoscritto fossero vere, riterrei giusto che il Ministero dei trasporti intervenisse anche utilizzando i propri poteri ispettivi.
Concludo chiedendo al Governo di non fermarsi alla risposta data in questa Assemblea e di verificare se, sempre con riguardo alle situazioni in questione, sia possibile attivare anche poteri diversi al fine di verificare tali rilevanti vicende ed i disastri che si stanno compiendo sui versanti ambientale e della gestione di questo enorme porto di 300 mila metri quadrati (il più grande porto turistico del Mediterraneo). Riteniamo altresì che, da parte del Governo, occorra maggiore fermezza verso i soggetti che hanno chiesto l'autorizzazione per subentrare in una concessione della durata di cinquant'anni, della quale i concessionari sono titolari su questo territorio.
A tale riguardo, ritengo che sia opportuno invitare il Ministero dei trasporti - e,Pag. 75naturalmente, da parte nostra inviteremo analogamente anche altri ministeri ed approfondire le altre vicende - a proseguire su tale punto, verificando se vi sia la possibilità di revocare una concessione che sta creando sul territorio gravi problemi.
Le forze politiche di tutti i partiti di Lavagna hanno chiesto a gran voce di intervenire su questo versante. Ovviamente, non condividiamo la risposta secondo la quale non esisterebbe la competenza del Governo al riguardo; noi riteniamo infatti che la competenza del Governo vi sia e richieda che si vada fino in fondo per verificare se chi ha autorizzato tale nuova concessione ha fatto tutto ciò che era nelle sue competenze.