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TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO MARIA LEDDI MAIOLA SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 2112
MARIA LEDDI MAIOLA, Relatore. L'aula è chiamata ad esaminare il disegno di legge A.C. 2112, di conversione del decreto-legge n. 297 del 2006, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in materia di accesso alle attività degli enti creditizi e di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento, nonché in materia di assistenza a terra negli aeroporti, di istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani e di prelievo venatorio.
Come evidenziato dallo stesso titolo del decreto-legge, il provvedimento ha carattere eterogeneo, ma non disomogeneo, recando disposizioni accomunate dall'obiettivo di rispettare obblighi comunitari, relativi al recepimento di direttive comunitarie o all'adempimento di sentenze o ordinanze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
L'articolo 1 del decreto-legge apporta modificazioni al decreto legislativo n. 385 del 93 (TU bancario), allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2006/48/CE, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle banche, sugli istituti di moneta elettronica e sui gruppi bancari, nonché all'attuazione delle misure derivanti dall'accordo di Basilea sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei requisiti patrimoniali per la vigilanza bancaria, il cosiddetto Accordo di Basilea II.
La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugnoPag. 752006, concernente l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, costituisce rifusione della direttiva 2000/12/CE, concernente la medesima materia, che era stata modificata e integrata da successivi interventi del legislatore comunitario.
L'applicazione della disciplina presuppone un elevato grado di convergenza dei criteri operativi e di cooperazione tra autorità, posto che le regole sui requisiti minimi di capitale e sul processo di controllo prudenziale dovranno essere applicate sia su base consolidata, sia alle filiazioni presenti in ciascun paese; sarà inoltre necessario un più stretto coordinamento riguardo all'informazione al pubblico da richiedere alle banche.
Per quanto concerne, in particolare, il primo pilastro, l'accordo interviene sul metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito; sul metodo dei rating interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito; sul trattamento prudenziale delle tecniche per la riduzione del rischio di credito e delle cartolarizzazioni; sul calcolo dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio operativo.
La direttiva 2006/48 riproduce in gran parte la disciplina preesistente. Tra le principali innovazioni si segnalano: l'inserimento della definizione di alcune fattispecie (tra queste: «ente creditizio impresa madre in uno Stato membro»; «società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro»; «ente creditizio impresa madre nell'UE»; «società di partecipazione finanziaria madre nell'UE»; «enti del settore pubblico»; «banche centrali»; «rischio di diluizione»; «probabilità di inadempimento»; «cartolarizzazione», «segmento»; «società veicolo di cartolarizzazione»); la più precisa definizione dei requisiti di governo interno che le autorità nazionali competenti devono esigere per gli enti creditizi (chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti; processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi; adeguati meccanismi di controllo interno); la previsione della comunicazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante, da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, dell'ammontare dei fondi propri dell'ente finanziario, filiazione di uno o più enti creditizi, che stabilisca una succursale od operi in regime di libera prestazione di servizi in altro Stato dell'Unione, nonché dell'importo dei fondi propri consolidati e dei requisiti patrimoniali consolidati dell'ente creditizio che ne costituisce l'impresa madre; la previsione di un futuro ulteriore coordinamento in materia di vigilanza prudenziale sulla liquidità della succursale dell'ente creditizio; un'ulteriore definizione degli elementi che costituiscono fondi propri non consolidati di un ente creditizio; l'inserimento della previsione di una relazione da trasmettere alla Commissione sui progressi realizzati nella convergenza verso una definizione comune di fondi propri; l'esclusione di determinate tipologie di rettifiche di valore e di accantonamenti dai fondi propri; l'esclusione dai fondi propri delle riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi finanziari degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato, nonché dei profitti e delle perdite sulle loro passività valutati al valore equo dovuti all'evoluzione del loro proprio merito di credito; la previsione della valutazione delle attività e delle voci fuori bilancio conformemente al regolamento CE n. 1606 del 2002; la previsione dell'obbligo che i fondi propri siano in ogni momento pari o superiori alla somma di determinati requisiti patrimoniali; la determinazione di un metodo standardizzato per la determinazione del valore dell'esposizione di una voce fuori bilancio; la facoltà, concessa dall'articolo 84 alle autorità competenti di uno Stato membro, di autorizzare gli enti creditizi a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo basato sui rating interni; l'integrazione delle disposizioni in materia di grandi fidi bancari; la previsione della presentazione di una relazione, da parte della CommissionePag. 76al Parlamento europeo, sul funzionamento delle disposizioni in materia di grandi fidi.
Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2006; è previsto però che l'applicazione di alcune disposizioni attuative avvenga a partire dal 1o gennaio 2008.
La delega legislativa per il recepimento della predetta direttiva nell'ordinamento italiano è contenuta nella legge comunitaria 2006.
Passando al contenuto specifico dell'articolo 1 del decreto-legge, la lettera a) del comma 1 sostituisce il comma 10 dell'articolo 7 del TU bancario, che disciplina lo scambio d'informazioni fra la Banca d'Italia e le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive comunitarie. Rispetto alla precedente formulazione - che lo configurava come facoltà - il nuovo testo prescrive tale scambio d'informazioni, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite dalle pertinenti norme comunitarie.
La lettera b) del medesimo comma 1 modifica l'articolo 53 del TU bancario, il quale disciplina i poteri di vigilanza regolamentare della Banca d'Italia.
In particolare, all'autorità di vigilanza è conferito il potere di disciplinare, in conformità alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), l'informativa che le banche debbono rendere al pubblico sugli altri aspetti rilevanti per la vigilanza di stabilità (adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, partecipazioni detenute, organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni).
Per quanto attiene specificamente alla disciplina regolamentare in materia di adeguatezza patrimoniale, viene inserito un nuovo comma 2-bis (numero 2), a tenore del quale le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia debbono prevedere che per la valutazione dei rischi, agli effetti del calcolo dei requisiti patrimoniali prescritti per l'esercizio dell'attività bancaria, le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito (rating) rilasciate da società o enti esterni, i quali siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla stessa Banca d'Italia, che disciplina anche le modalità di accertamento di tali requisiti;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali. Questi sistemi debbono essere previamente autorizzati dalla Banca d'Italia; per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, l'autorizzazione è rilasciata da quest'ultima autorità, congiuntamente alla Banca d'Italia, entro sei mesi dalla presentazione della domanda; decorso questo termine, provvede la sola autorità estera competente.
Viene altresì modificata la disposizione del comma 3 dello stesso articolo 53 del TU bancario, il quale determina le misure che la Banca d'Italia può adottare nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare. È integrata a questo fine la formulazione della lettera d), riguardante i provvedimenti specifici che possono essere adottati nei confronti di singole banche per assicurare l'osservanza degli obblighi di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, detenzione di partecipazioni e organizzazione interna. Si precisa - in forma evidentemente non esaustiva - che i suddetti provvedimenti possono riguardare anche: 1) la restrizione delle attività o della struttura territoriale; 2) il divieto di effettuare determinate operazioni; 3) il divieto di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
La lettera c) modifica l'articolo 59 del TU bancario, il quale reca le definizioni rilevanti per la disciplina della vigilanza su base consolidata.
Il numero 1) modifica la definizione delle «società finanziarie», contenuta nella lettera b).
Secondo la definizione previgente, sono società finanziarie le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, le attività di: assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività previstePag. 77dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12, del TU bancario (attività ammesse al mutuo riconoscimento); altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera.
Con la disposizione di cui alla lettera c), la nozione viene estesa a comprendervi le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, le attività indicate all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), ossia il servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, ovvero la gestione del patrimonio di organismi d'investimento collettivo del risparmio (fondi comuni e società d'investimento a capitale variabile), di propria o altrui istituzione, mediante investimento in strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili.
Il numero 2) integra invece la definizione delle «società strumentali», contenuta nella lettera c), con la quale si intendono attualmente le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività di carattere ausiliario all'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.
La modifica precisa che la gestione di immobili può riferirsi all'esercizio della proprietà e dell'amministrazione degli stessi.
Il numero 3) aggiunge nel medesimo articolo 59 del TU bancario un nuovo comma 1-bis, il quale stabilisce che le disposizioni relative alle banche, contenute nel Capo II del Titolo III del TU bancario, concernente la vigilanza su base consolidata, si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.
A questo riguardo si segnala l'opportunità di valutare se la previsione della lettera c), numero 3), comporti necessità di coordinamento con il comma 2 dell'articolo 114-quater del TU bancario, il quale precisa che, ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, del medesimo TU bancario gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle società finanziarie previste dall'articolo 59, comma 1, lettera b).
La lettera d) modifica l'articolo 60 del TU bancario, che stabilisce la composizione del gruppo bancario.
La disposizione sostituisce la lettera b) del citato articolo 60, precisando - relativamente ai gruppi aventi come capogruppo una società finanziaria - che, agli effetti della vigilanza esercitabile dall'autorità nazionale, rileva il gruppo bancario composto dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate. Inoltre, il gruppo si qualifica come bancario quando nell'insieme delle società controllate dalla suddetta società finanziaria vi sia almeno una banca, e le società bancarie e finanziarie abbiano in esso rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR.
La nuova formulazione integra quindi nella disposizione che definisce la composizione del gruppo bancario a capo del quale si trovi una società finanziaria il requisito della rilevanza determinante delle società bancarie, finanziarie e strumentali, precedentemente enunziato nel comma 2 dell'articolo 61 del medesimo testo unico bancario, che viene per conseguenza abrogato dalla successiva lettera e).
La lettera f) modifica il comma 1 dell'articolo 65 del TU bancario, il quale determina i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata, apportando una serie di variazioni alla predetta disciplina: 1) vengono esclusi dal novero dei soggetti a questo titolo vigilati quelli indicati alle lettere d), e), f) e g), ossia: le società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da queste, nonché le società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20 per cento, anche congiuntamente, dalle predette società finanziarie ovvero, anche congiuntamente, dalle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate; le altre societàPag. 78finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società finanziarie sopra indicate, che controllano almeno una banca; 2) sono dichiarate per conseguenza soggette a vigilanza consolidata tutte le società che controllano almeno una banca, espungendo dalla lettera h) l'inciso che riferiva la disposizione alle sole società diverse da quelle bancarie e finanziarie; 3) è soppresso il riferimento alle abrogate lettere d), e) e g), già contenuto nella lettera i).
La lettera g) modifica l'articolo 66 del TU bancario, riguardante i poteri di vigilanza informativa esercitati dalla Banca d'Italia sui soggetti che fanno parte di gruppi bancari.
Il numero 1) apporta al comma 1 modificazioni di coordinamento derivanti dall'abrogazione delle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 65.
Il numero 2) sostituisce il comma 3, e, nella nuova formulazione, consente invece alla Banca d'Italia di disporre, nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65, l'applicazione delle norme sulla revisione contabile previste, per le società con azioni quotate, dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del TUF.
Pertanto, ai predetti soggetti - ancorché non quotati - potrà venire prescritta la revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB, con l'espressione di apposito giudizio sui bilanci.
Al riguardo si rileva l'opportunità di chiarire se il richiamo della predetta sezione del TUF comporti anche l'applicazione dell'articolo 165, che estende l'obbligo di revisione alle società controllate. In particolare, dovrebbe precisarsi se, qualora la Banca d'Italia prescriva la revisione contabile nei riguardi di alcuno dei soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 del TU bancario, lo stesso obbligo debba intendersi automaticamente esteso anche alle società da esso eventualmente controllate.
Il numero 3) modifica il comma 4, che impone alle società partecipate di fornire alla capogruppo o alla banca detentrice della partecipazione le informazioni necessarie per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata, sopprimendo l'inciso che riferisce la disposizione alle società partecipate aventi sede legale in Italia.
La lettera h) modifica l'articolo 67 del TU bancario, che disciplina i poteri di vigilanza regolamentare della Banca d'Italia relativamente ai gruppi bancari.
I numeri 1) e 2) introducono, rispettivamente, gli obblighi d'informativa nei riguardi del pubblico e la possibilità di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni ovvero sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, approvati dalla Banca d'Italia, e specificano la natura dei provvedimenti particolari adottabili dalla medesima autorità a fini di vigilanza consolidata (restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio), in termini corrispondenti a quelli previsti dalla lettera b), con riferimento alla vigilanza sulle banche.
Il numero 3) apporta al comma 3 modificazioni di coordinamento, conseguenti all'abrogazione delle lettere da b) a g) del comma 1 dell'articolo 65, disposta dalla precedente lettera f) del comma.
Il numero 4) aggiunge nello stesso articolo 67 del TU bancario un nuovo comma 3-bis, in forza del quale è attribuito alla Banca d'Italia il potere di impartire le disposizioni contemplate nei commi precedenti del medesimo articolo anche ai componenti del gruppo bancario, diversi dalla capogruppo.
La lettera i) interviene sull'articolo 68 del TU bancario, riguardante i poteri di vigilanza ispettiva della Banca d'Italia nei riguardi dei gruppi bancari.
A questo fine, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivoPag. 79di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.
La Banca d'Italia può inoltre richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i medesimi soggetti, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
Su richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.
In tale contesto la lettera i) introduce un nuovo comma 3-bis, a norma del quale la Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di loro interesse, alle ispezioni presso le capogruppo - come individuate dall'articolo 61 - nel caso in cui queste abbiano società controllate sottoposte alla vigilanza delle medesime autorità.
La lettera l) sostituisce interamente l'articolo 69 del TU bancario, riguardante la collaborazione della Banca d'Italia con le autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari agli effetti della vigilanza consolidata sui gruppi transnazionali.
La nuova formulazione dell'articolo prescrive alla Banca d'Italia di definire, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento, nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più paesi.
Il nuovo comma 1-bis consente alla Banca d'Italia, sulla base dei predetti accordi, di esercitare la vigilanza consolidata anche:
a) sulle società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;
b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti indicati alla lettera a);
c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20 per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
Il nuovo comma 1-ter disciplina, limitatamente all'esercizio della vigilanza consolidata, le informazioni da rendersi qualora venga riscontrata una situazione suscettibile di ledere la stabilità del sistema finanziario. Viene infatti stabilito che, qualora la Banca d'Italia, nell'esercizio della vigilanza consolidata, verifichi l'esistenza di una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, è tenuta ad informarne tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché - ove si tratti di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari - le competenti autorità monetarie.
La disposizione si configura come deroga all'articolo 7, comma 1, del TU bancario, secondo cui tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. La presente disposizione prescrive una comunicazione al «Ministero dell'economia e delle finanze», non già al ministro nella predetta qualità di Presidente del CICR.
Il presupposto per l'applicazione della norma è individuato in una «situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario». Il riferimento alla stabilità del sistema finanziario è contenuto anche nell'articolo 5 del TU bancario, in forza del quale le autorità creditizie, nell'esercitare i poteri di vigilanza, hannoPag. 80riguardo fra l'altro alla stabilità complessiva del sistema finanziario. Tuttavia, nessuna indicazione è fornita - né appare agevole enuclearla - circa la misura della potenziale lesività, il cui riscontro imporrebbe la segnalazione all'autorità di Governo.
L'ambito di efficacia della disposizione è limitato alla sola vigilanza consolidata. Il pericolo di una crisi sistemica può verisimilmente prospettarsi in situazioni che coinvolgano gruppi estesi e articolati - ancor più se di carattere polifunzionale -, mentre potrà difficilmente provenire da eventi che interessino singolarmente un solo soggetto che esercita l'attività bancaria.
Lo specifico obbligo informativo imposto - al di là dell'adozione dei provvedimenti di vigilanza propri dell'autorità - consiste nella tempestiva comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e - in caso di gruppi con operatività in altri Stati dell'Unione europea, all'autorità monetaria competente. La disposizione sembra presentare una qualche dissimmetria, in quanto prevede che, per l'interno, venga informata l'autorità di Governo, laddove per gli Stati comunitari è fatto riferimento all'autorità monetaria, ossia in genere all'istituto di emissione (il quale - per gli Stati che hanno adottato l'euro - non è più un'autorità nazionale, bensì la Banca centrale europea). Inoltre, l'informazione nei riguardi delle autorità estere, secondo il letterale tenore della disposizione, non è subordinata a una preventiva valutazione circa la pericolosità della situazione riscontrata nei riguardi dei rispettivi sistemi finanziari nazionali, talché l'obbligo dovrebbe essere comunque adempiuto anche nel caso di limitata operatività del gruppo all'estero.
La lettera m) modifica l'articolo 107 del TU bancario, riguardante gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
Tra gli aspetti disciplinati in via regolamentare dalla Banca d'Italia vengono introdotti gli obblighi d'informativa nei riguardi del pubblico e la possibilità di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni ovvero sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, approvati dalla Banca d'Italia, ed è specificata la natura dei provvedimenti particolari adottabili dalla medesima autorità a fini di vigilanza sugli intermediari (riduzione delle attività; divieto di intraprendere nuove operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio), in termini simili a quelli già esposti, nell'illustrazione delle lettere b) e h) del presente comma, con riferimento alla vigilanza sulle banche e alla vigilanza consolidata sui gruppi bancari.
La lettera n) inserisce nel TU bancario un nuovo articolo 116-bis, il quale disciplina l'illustrazione dei fattori considerati per la valutazione del merito di credito (rating) delle imprese che richiedono finanziamenti.
A tal fine, è conferita alla Banca d'Italia la facoltà di disporre che le banche e gli intermediari finanziari da essa autorizzati a utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali illustrino alle imprese che domandano finanziamenti i principali fattori posti a base dei rating interni che le riguardano.
La comunicazione è resa su richiesta dell'impresa interessata. Gli oneri connessi, a carico dell'impresa medesima, sono commisurati all'entità del finanziamento richiesto.
A questo riguardo rilevo che nell'ambito della discussione in senno alla commissione si è rilevata una convergenza a rimarcare la necessità di addivenire a questo riguardo ad una formulazione che renda quantomeno facoltativa la apposizione degli oneri a carico dell'impresa.
L'articolo 2 apporta modificazioni al TUF, allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2006/48/CE nonché alla direttiva 2006/49/CE.
La direttiva 2006/49/CE intende disciplinare aspetti rilevanti della vigilanza regolamentare sulle imprese d'investimento, integrando sotto questo riguardo le misure della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, la qualePag. 81agevola l'esercizio dei diritti di stabilimento e di libera prestazione di servizi nell'ambito dell'Unione europea da parte delle suddette imprese, autorizzate e vigilate dallo Stato membro d'origine.
A questo fine, la direttiva 2006/49/CE rifonde in un testo coordinato la direttiva 93/6/CEE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e le sue successive modificazioni. Pertanto, essa direttiva contiene disposizioni nuove insieme con le norme precedentemente comprese nella direttiva 93/6/CEE e già vigenti.
In particolare, vengono adottate misure di coordinamento per quanto riguarda la definizione e il livello minimo dei fondi propri delle imprese di investimento, la fissazione dell'entità del loro capitale iniziale e la determinazione di un quadro comune per l'osservazione dei rischi di mercato cui sono soggette. La direttiva regola altresì i controlli sul patrimonio di negoziazione e stabilisce norme comuni per la vigilanza sui rischi di mercato.
Relativamente ai negoziatori di derivati su merci per conto proprio, attualmente esenti dall'applicazione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, è disposto il riesame dei requisiti patrimoniali nell'ambito della revisione di tale esenzione. Contestualmente dovrà essere valutata la possibilità di stabilire apposita disciplina per le imprese d'investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi d'investimento od operazioni collegate agli strumenti finanziari relativi a forniture energetiche (inclusi elettricità, carbone, gas naturale e petrolio).
A garanzia della solvibilità degli enti creditizi e delle imprese d'investimento facenti parte di un gruppo, è prevista l'applicazione dei requisiti patrimoniali minimi ai singoli enti sulla base della situazione finanziaria consolidata del gruppo. In tale contesto, sono anche determinate le deroghe che le competenti autorità di vigilanza possono autorizzare. Viene inoltre disciplinata la vigilanza su base consolidata delle imprese d'investimento appartenenti a gruppi che non comprendono enti creditizi.
Agli enti creditizi e alle imprese d'investimento è prescritto di adottare strategie e processi per valutare e mantenere l'adeguatezza del capitale interno e di rendere appropriata informativa al pubblico circa il controllo dei rischi e l'organizzazione interna.
Relativamente ai fondi propri di enti creditizi e imprese d'investimento, la valutazione dell'adeguatezza deve essere eseguita dalle autorità competenti avendo riguardo ai rischi cui tali enti sono esposti.
In generale, si richiede il rafforzamento della cooperazione fra le autorità di vigilanza e del ruolo dell'autorità responsabile della vigilanza consolidata.
Gli allegati tecnici sono integrati con disposizioni ulteriori relative, in particolare, al trattamento dei derivati su crediti e delle quote di organismi d'investimento collettivo. Un nuovo allegato VII contiene le regole in materia di negoziazione, i relativi controlli e la determinazione e gestione del portafoglio di negoziazione.
Il termine per l'adozione delle norme di recepimento delle nuove disposizioni da parte degli Stati membri è stabilito nel 31 dicembre 2006.
Ricordo che la delega legislativa per il recepimento della predetta direttiva nell'ordinamento italiano è contenuta nella legge comunitaria 2006.
Passando al contenuto specifico dell'articolo 2 del decreto-legge, la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 6 del TUF, riguardante la vigilanza regolamentare sui soggetti abilitati (imprese d'investimento, società di gestione del risparmio, società di gestione armonizzate, società d'investimento a capitale variabile, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia e banche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento).
Fra le materie soggette alla disciplina regolamentare emanata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), viene aggiunta l'informativa da rendere al pubblicoPag. 82sull'adeguatezza patrimoniale dell'intermediario, sul contenimento del rischio, sulle partecipazioni da esso detenute e sulla sua organizzazione interna.
Viene altresì inserito un nuovo comma 1-bis, in forza del quale con le stesse disposizioni regolamentari dovrà essere prevista per i soggetti abilitati la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, subordinati alla previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonché di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni.
La lettera b) modifica il comma 2 dell'articolo 7 del TUF, il quale disciplina i poteri d'intervento delle autorità di vigilanza sui soggetti abilitati.
Viene aggiunta a questo riguardo la previsione secondo cui la Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio.
Le modificazioni apportate dalle lettere a) e b), relativamente alla vigilanza regolamentare sui soggetti abilitati all'intermediazione finanziaria, corrispondono sostanzialmente a quelle recate alle disposizioni del TU bancario, in materia di vigilanza sulle banche, sui gruppi bancari e sugli intermediari iscritti nell'elenco speciale, dalle lettere b), h) e m) del comma 1 dell'articolo 1.
Si osserva a questo proposito come non sia espressamente riprodotta nella disposizione la condizione, inserita invece nel novellato articolo 53 del TU bancario, secondo cui l'autorità di vigilanza disciplina i requisiti che debbono possedere le società o enti che rilasciano valutazioni del rischio di credito utilizzabili dagli intermediari.
La lettera c) modifica l'articolo 11 del TUF, il quale enunzia i criteri per la daterminazione della nozione di gruppo, rilevante agli effetti della vigilanza sulle attività di intermediazione finanziaria, rendendo obbligatorio l'esercizio della potestà regolamentare per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a vigilanza (ora definita «vigilanza su base consolidata», invece che «vigilanza sul gruppo»); estende il novero dei soggetti che possono essere a tal fine considerati anche a quelli esercenti attività bancaria; sopprime i numeri 3) e 4), escludendo la possibilità di comprendere nell'ambito dei soggetti da sottoporre a vigilanza quelli sottoposti a comune controllo o partecipati per almeno il 20 per cento, indicati nei predetti numeri.
Nei riguardi di questi ultimi soggetti, in base alla nuova formulazione dei commi 3 e 5 dell'articolo 12, potranno comunque venire esercitati i seguenti poteri: 1) richiesta di trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni; 2) compimento di ispezioni al fine esclusivo di verificare l'esattezza di tali dati e informazioni.
Viene aggiunto, inoltre, un nuovo comma 1-bis, secondo cui il gruppo così individuato è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
Alla società capogruppo è imposto l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione, provvedendo ai necessari aggiornamenti. La Banca d'Italia trasmette copia della comunicazione alla CONSOB.
La lettera d) apporta numerose modificazioni all'articolo 12 del TUF, che disciplina i poteri relativi alla vigilanza sul gruppo.
A questo riguardo, si osserva come, per omogeneità rispetto alla dizione adottata nell'articolo 4, comma 9, nell'articolo 11, comma 1, lettera b) (come modificato dalla lettera c), e nel nuovo comma 5-bis dell'articolo 12 del TUF, la dizione: «vigilanza su base consolidata» potrebbe essere opportunamente adottata sia nella rubrica del medesimo articolo 12, qui novellato, sia nel comma 2 di esso (sostituito dal numero 3 della lettera d), ove rispettivamente è riferimento alla «vigilanza sul gruppo» e alla «vigilanza consolidata».
Il nuovo comma 1 dell'articolo 12 trasforma in obbligo la facoltà, attribuita alla Banca d'Italia dalla norma previgente, di impartire al soggetto posto al vertice delPag. 83gruppo disposizioni, riferite al complesso dei soggetti vigilati, in materia di stabilità e organizzazione interna. La determinazione dell'oggetto di queste disposizioni è integrata per comprendervi l'impiego dei sistemi interni di misurazione dei rischi e delle valutazioni del rischio di credito (rating) espresse da società ed enti esterni, previste dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 6. Il soggetto destinatario delle disposizioni è individuato genericamente nella società posta al vertice del gruppo (invece che mediante il riferimento ai diversi tipi di intermediario finanziario - SIM, SGR e società finanziaria - come nella precedente formulazione).
Il nuovo comma 1-bis attribuisce alla Banca d'Italia il compito di individuare, in armonia con la disciplina comunitaria, le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle suddette disposizioni.
Anche nella nuova formulazione del comma 2, il soggetto tenuto a curare l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia da parte delle componenti del gruppo è individuato genericamente nella società capogruppo. L'obbligo di fornire informazioni e di prestare la necessaria collaborazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata è riferito agli organi amministrativi delle società del gruppo (invece che agli «amministratori»).
La disciplina contenuta nel nuovo comma 3, relativamente alla richiesta di trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni a fini di vigilanza, è integrata comprendendovi i soggetti che controllano le società capogruppo, le SIM o le società di gestione del risparmio, nonché i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il 20 per cento da uno dei componenti del gruppo individuati, per essere sottoposti a vigilanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b). Il nuovo comma 3-bis consente alla Banca d'Italia di impartire disposizioni, nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, a tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).
Viene pertanto esteso nei confronti delle singole componenti del gruppo sottoposte a vigilanza il potere conferito all'autorità vigilante dal comma 1 nei riguardi della sola società capogruppo.
La riformulazione del comma 5 mantiene il potere d'ispezione della Banca d'Italia e della CONSOB, per le materie di rispettiva competenza, nei riguardi dei componenti del gruppo individuati, per essere sottoposti a vigilanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b). Viene inoltre previsto che, al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti sulla base del precetto impartito a norma del precedente comma 3, le stesse autorità possano effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il 20 per cento da uno dei predetti componenti del gruppo.
Per quanto riguarda i poteri di vigilanza ispettiva esercitabili nei riguardi dei componenti del gruppo (soggetti controllati da una SIM o SGR e soggetti che la controllano), la nuova formulazione del comma 5 appare restrittiva rispetto alle disposizioni previgenti, in quanto consente l'esercizio di tali poteri soltanto nei riguardi dei soggetti individuati a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del TUF, ossia dei soggetti che esercitano attività bancaria e servizi d'investimento o di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse o strumentali, laddove la precedente formulazione contemplava i soggetti che, pur non svolgendo servizi di investimento, servizi di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, fossero legati alla SIM o alla società di gestione del risparmio dai rapporti partecipativi indicati nell'articolo 11, comma 1, lettera b).
Infine, il nuovo comma 5-bis facoltizza la Banca d'Italia, nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei confronti dei componenti del gruppo individuati, per essere sottoposti a vigilanza, a norme dell'articolo 11, comma 1, lettera b).Pag. 84
Tali provvedimenti consistono in disposizioni di carattere particolare aventi fini di stabilità e riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni nonché l'informativa al pubblico su queste materie; inoltre, ove necessario, possono venire adottati provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale, nonché il divieto di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
L'articolo 3 sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 1999, di attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità europea.
La disposizione è finalizzata a consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 1999/4472, avviata nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, ed a dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 dicembre 2004, avviata per inesatto recepimento della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.
L'originaria formulazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 era stata censurata dalla Corte di giustizia, in quanto prevedeva, non recependo correttamente la direttiva 96/67/CE, in caso di trasferimento delle attività concernenti i servizi di assistenza a terra negli aeroporti, l'obbligo del nuovo gestore di assumere il personale operante alle dipendenze del precedente.
Il predetto articolo 14 era stato pertanto riformulato, eliminando l'obbligo del nuovo gestore di riassumere il personale, prevedendosi invece che l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in caso di trasferimento delle attività concernenti servizi di assistenza a terra, assicuri l'applicazione delle misure di protezione sociale, «privilegiando» il reimpiego del personale in possesso di determinati requisiti.
Anche tale riformulazione dell'articolo 14 è stata tuttavia valutata negativamente dalla Commissione europea, la quale ha affermato, nel parere motivato espresso in data 4 aprile 2006, che anch'essa non garantisce il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra, in quanto «privilegiare» il reimpiego del personale del precedente gestore equivarrebbe di fatto ad obbligare il nuovo gestore a riassumere tale personale.
Alla luce di tale presa di posizione degli organismi europei, l'articolo 3 del decreto-legge sostituisce integralmente il predetto articolo 14 del decreto legislativo n. 18, eliminando gli elementi confliggenti con la disciplina comunitaria concernente la liberalizzazione dei servizi aeroportuali; in particolare si prevede che, nel caso di trasferimento delle attività di assistenza a terra negli aeroporti, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, in quanto prevede che, in caso di trasferimento delle attività di assistenza a terra, il Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di «opportune forme di concertazione», al fine di «governare» gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione del settore.
Ricordo che una identica disposizione è già contenuta nell'articolo 23 della legge comunitaria 2006 e che la sua riproposizione nel corpo del decreto-legge (avvenuta prima della approvazione della finanziaria 2006) sia stata resa necessaria dall'esigenza di garantirne l'entrata in vigore entro il termine del 15 gennaio 2007, scaduto il quale la Commissione europea avrebbe provveduto ad adire la Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con richiesta di pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato italiano.
Occorre pertanto chiarire i rapporti tra tali due disposizioni di identico tenore: a tale proposito si potrebbe ritenere che, sulla base dei principi relativi alla successione delle norme nel tempo, l'entrata inPag. 85vigore della legge comunitaria abbia assorbito il contenuto dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, il quale risulterebbe pertanto tacitamente abrogato; diversamente, potrebbe inserirsi nel corpo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 297 una clausola di soppressione del medesimo articolo 3, condizionata all'entrata in vigore dell'articolo 23 della legge comunitaria, al fine di evitare ogni rischio di soluzione della continuità normativa in materia.
L'articolo 4 sospende l'applicazione della legge della regione Liguria n. 36 del 2006, in materia di prelievo venatorio, in esecuzione dell'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 dicembre 2006, assunta nell'ambito della causa C-503/06.
La Commissione europea ha presentato, il 13 dicembre 2006, un ricorso per inadempimento avverso la Repubblica italiana, sostenendo che la norma in materia di prelievo venatorio adottata dalla regione con la sovra citata legge n. 36, con la quale si autorizzano deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici, non rispetti le condizioni fissate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
In particolare, il predetto articolo 9 della direttiva consente agli Stati membri di derogare ai divieti di caccia delle specie selvatici fissati dalla stessa direttiva, e qualora ricorrano alcune condizioni, le gate alla tutela di interessi di rilievo preminente, e qualora non sussistano altre soluzioni soddisfacenti, diverse dal prelievo, per la realizzazione dei medesimi interessi. Nello specifico, il comma 1, lettera a), terzo alinea, del medesimo articolo 9 consente il ricorso al prelievo per la prevenzione dei danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque. Facendo appunto riferimento a tale previsione della direttiva, la legge regionale n. 36 autorizza, per la stagione venatoria 2006/2007, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie «Storno», al fine di prevenire gravi danni alle colture olivicole presenti nella regione Liguria.
A tale riguardo la Commissione europea ritiene che la deroga al divieto di caccia disposta dalla legge n. 36 non sarebbe giustificata alla luce delle previsioni dell'articolo 9 della direttiva 79/409, in quanto il legislatore regionale non avrebbe verificato la sussistenza di altre soluzioni alternative al prelievo venatorio ai fini della tutela delle colture, in quanto mancherebbe una adeguata motivazione dell'esigenza di autorizzare il prelievo di una specifica specie, ed in quanto la deroga non avrebbe natura eccezionale e specifica.
Inoltre, sempre a giudizio della Commissione europea, la legge n. 36 del 2006 rimetterebbe sostanzialmente in vigore la disciplina recata dalla legge della regione Liguria n. 34 del 2001, la quale, a seguito dell'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, era stata abrogata e sostituita dalla legge n. 35 del 2006 per la sua contrarietà, riconosciuta dalle stesse autorità italiane, alla direttiva 79/409.
In tale contesto il Presidente della Corte di giustizia, con la predetta ordinanza, pur senza entrare specificamente nel merito della questione, ha ingiunto allo Stato italiano di sospendere l'applicazione della citata legge regionale, fino alla pronuncia dell'ordinanza di chiusura del relativo procedimento sommario, al fine di evitare che la deroga autorizzata dalla legge n. 36, la quale ha effetti immediati dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria, possa nel frattempo determinare danni irreparabili alla fauna selvatica.
L'articolo 5 istituisce, al comma 1, l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma, alla quale è affidata l'attuazione del programma di azione comunitaria «Gioventù in azione», istituito per il periodo 2007-2013 dalla decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006. Il programmaPag. 86si pone molteplici obiettivi: promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, sviluppare tra loro la solidarietà, la tolleranza, e la comprensione reciproca, contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno alle attività giovanili, favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù.
La disposizione specifica che le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia saranno esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato per le politiche giovanili, e dal ministro della solidarietà sociale, che provvederanno in via transitoria anche alla gestione fino all'assunzione delle funzioni da parte degli organi statutari.
L'istituzione dell'Agenzia è posta esplicitamente in connessione con l'attuazione della citata decisione n. 1719/2006/CE, la quale, nell'istituire il programma «Gioventù in azione», stabilisce che i Paesi partecipanti costituiscano agenzie nazionali per l'attuazione a livello nazionale delle azioni del programma stesso.
In particolare, secondo la relazione illustrativa, l'istituzione dell'Agenzia nazionale è resa obbligatoria dalle previsioni dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), della citata decisione n. 1719/2006/CE, le quali richiedono che le agenzie nazionali abbiano personalità giuridica autonoma: da ciò l'impossibilità di designare come Agenzia nazionale l'attuale struttura incardinata operante in materia presso il Ministero della solidarietà sociale, la quale opera in assenza di un formale atto istitutivo, costituendo una semplice articolazione funzionale all'interno di una direzione generale, e che, non avendo personalità giuridica, non risponde ai requisiti di autonomia funzionale e giuridica previsti dalla normativa comunitaria.
La relazione illustrativa indica inoltre come la costituzione di un'Agenzia di diritto pubblico assicuri una garanzia di maggiore solidità e stabilità, corrispondendo meglio ai requisiti di capacità di gestione richiesti alle singole agenzia nazionali dal citato articolo 8 della decisione 1719/2006/CE. Quanto ai requisiti di necessità ed urgenza che giustificano il ricorso al decreto-legge, la relazione illustrativa sottolinea come l'entrata in vigore, a gennaio 2007, del programma «Gioventù in azione» abbia reso necessario adeguarsi entro la fine del 2006 agli obblighi comunitari in materia, costituendo entro tale termine l'Agenzia nazionale, al fine di consentire all'Italia di partecipare sin dall'inizio al programma comunitario, che prevede l'assegnazione di risorse per circa 800 milioni di euro, e di non perdere i contributi comunitari previsti dall'articolo 13 della predetta decisione per le spese di funzionamento delle strutture nazionali (pari a circa euro 650.000 annui).
A questo riguardo porto all'attenzione dell'aula la discussione che si è avuta in Commissione in merito alla opportunità, ampiamente condivisa, di contenere i costi di gestione e di ottimizzare le risorse per le finalità operative dell'agenzia nonché di porre attenzione a che gli organi vedano componenti di età non superiore ai 40 anni e che sia assicurata pari presenza di genere.
Il comma 2 prevede il trasferimento alla nuova Agenzia delle dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della struttura esistente presso il Ministero della solidarietà sociale.
L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie relative alle norme introdotte dal decreto-legge, specificando che dall'attuazione degli articoli da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che agli oneri determinati dall'articolo 5, quantificati in 600.000 euro annui per ciascuno degli anni 2007-2009, si fa fronte mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, che ha istituito il Fondo per le politiche giovanili, dotato di 3 milioni di euro per il 2006 e di 10 milioni a decorrere dal 2007, e di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, relativo al Fondo per le politiche sociali.Pag. 87
Trattandosi di spesa di natura permanente, per l'individuazione delle risorse finalizzate a coprire tali oneri oltre il triennio 2007-2009 si rinvia alla legge finanziaria.
L'articolo 7 dispone infine in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.
La Commissione non ha potuto procedere alla completa disamina del testo e degli emendamenti ad esso presentati sia dai commissari che dal Governo.
L'avvio della discussione ha comunque evidenziato una concreta volontà di approfondimento del merito della complessa materia con un confronto costruttivo che ha portato ad evidenziare su alcuni punti una vasta convergenza.
Dopo numerose sedute e a seguito dell'esame di parte degli emendamenti riferiti all'articolo 1 la discussione in Commissione si è conclusa con il voto del mandato al relatore che qui oggi, appunto, illustra e avvia l'esame in aula.