Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 137 del 29/3/2007
...
(A.C. 626-A/R - Sezione 5)
ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 8.
(Contributo di esperti nonché di università, centri di studio e di ricerca, organizzazioni e associazioni).
1. La Commissione, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, dell'opera di esperti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
2. La Commissione può avvalersi del contributo di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 8.
(Contributo di esperti nonché di università, centri di studio e di ricerca, organizzazioni e associazioni).
Sopprimerlo.
*8. 1. Cota, Stucchi.
Sopprimerlo.
*8. 6. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Sopprimerlo.
*8. 9. Boscetto, Santelli, Carfagna, Biancofiore.
Sopprimere il comma 1.
8. 10. Boscetto, Santelli, Carfagna, Biancofiore, Costa.
Al comma 1, sostituire le parole: 250.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
8. 7. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Al comma 1, sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
8. 500. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2007 con le seguenti: dall'anno 2008.
8. 3. Cota, Stucchi.
Sopprimere il comma 2.
*8. 8. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Sopprimere il comma 2.
*8. 11. Boscetto, Santelli, Carfagna, Biancofiore.
Al comma 2, sopprimere le parole: di università e di centri di studio e di ricerca, nonché.
8. 5. Cota, Stucchi.